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Document 32014D0377
Council Decision No 377/2014/EU of 12 June 2014 on the AIEM tax applicable in the Canary Islands
Decisione n. 377/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014 , relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie
Decisione n. 377/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014 , relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie
GU L 182 del , pp. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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21.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/4 |
DECISIONE N. 377/2014/UE DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2014
relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, tenendo conto della situazione socioeconomica e strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, adotta misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. |
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(2) |
È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del TFUE a quelle regioni. Tali misure devono tenere conto delle speciali caratteristiche e dei vincoli di tali regioni, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni. |
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(3) |
Lo svantaggio più significativo constatato nelle isole Canarie è costituito dalla forte dipendenza della loro economia dal settore dei servizi, in particolare dal turismo, unitamente al modesto contributo dell'industria al PIL delle isole. |
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(4) |
In secondo luogo l'insularità propria di un arcipelago ostacola la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza da taluni modi di trasporto, il trasporto aereo e quello marittimo, è aggravata poiché si tratta di modi di trasporto non ancora completamente liberalizzati. Inoltre, i costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale o ferroviario. |
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(5) |
Come ulteriore conseguenza di tale isolamento, la dipendenza in termini di materie prime ed energia, l'obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature comportano costi di produzione più elevati. |
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(6) |
Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell'arcipelago e l'obbligo di mantenere linee di produzione diversificate ma di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala. |
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(7) |
L'acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più limitati o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori del mercato delle isole Canarie. Inoltre, i metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte. |
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(8) |
Per quanto riguarda l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici danno luogo a maggiori costi ambientali. Tali costi sono più elevati in quanto non esistono impianti di riciclaggio, tranne che per taluni prodotti, i rifiuti vanno trasportati sul continente e i rifiuti tossici devono essere trattati fuori dalle isole Canarie. |
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(9) |
Sulla base di quanto precede e della comunicazione del 4 marzo 2013 delle autorità spagnole alla Commissione, è opportuno rinnovare l'autorizzazione relativa all'applicazione di un'imposta a un elenco di prodotti di fabbricazione locale per i quali si possono ottenere esenzioni. |
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(10) |
La decisione 2002/546/CE del Consiglio (1), adottata in base all'articolo 299 del trattato CE, ha inizialmente autorizzato la Spagna ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, esenzioni dall'imposta denominata Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) o riduzioni della stessa a taluni prodotti di fabbricazione locale delle isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali. |
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(11) |
La decisione n. 895/2011/UE del Consiglio (2) ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013. |
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(12) |
La decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio (3) ha ulteriormente modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014. |
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(13) |
L'imposta AIEM è intesa a conseguire gli obiettivi dello sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale delle isole Canarie e della diversificazione dell'economia di queste isole. |
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(14) |
Ai prodotti industriali in questione si possono applicare esenzioni massime che variano dal 5 % al 15 % in funzione dei settori e dei prodotti. |
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(15) |
L'esenzione massima applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. I tradizionali svantaggi sopra descritti, dovuti all'insularità, sono all'origine del calo della produzione locale di tabacco nelle isole Canarie. Vi sono motivi per mantenere un'esenzione sostanziale per il tabacco. Tale esenzione dall'imposizione è direttamente collegata all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie. |
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(16) |
Le finalità dell'imposta e i requisiti per l'assegnazione del gettito dell'AIEM rispecchiano a livello nazionale gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle isole Canarie. L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale delle isole Canarie e la sua assegnazione a una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituisce un obbligo giuridico. |
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(17) |
Le esenzioni dall'imposta AIEM o le riduzioni della stessa dovrebbero applicarsi per 6 anni e mezzo. Sarà tuttavia necessario valutare i risultati di tali esenzioni o riduzioni. Le autorità spagnole dovrebbero pertanto presentare alla Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2017, una relazione sull'applicazione delle esenzioni dall'imposta AIEM o delle riduzioni della stessa, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, verranno eventualmente riesaminati l'ambito di applicazione e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme dell'Unione. |
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(18) |
Il vantaggio fiscale consentito dall'AIEM deve rimanere proporzionato al fine di non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche di aiuti di Stato. |
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(19) |
La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 TFUE, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti di cui all'allegato fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali dall'imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (AIEM) o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2020. Tali esenzioni o riduzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.
2. L'applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al:
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a) |
5 % per i prodotti di cui all'allegato, parte A; |
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b) |
10 % per i prodotti di cui all'allegato, parte B; |
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c) |
15 % per i prodotti di cui all'allegato, parte C; |
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d) |
25 % per i prodotti di cui all'allegato, parte D. Le autorità spagnole possono tuttavia fissare, per le sigarette, un'imposta minima non superiore a 18 EUR per 1 000 sigarette applicabile soltanto se l'imposta AIEM risultante dall'applicazione delle aliquote impositive generali è inferiore a tale importo. |
Articolo 2
Le autorità spagnole presentano alla Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2017, una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.
Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un'analisi economica e sociale completa e, all'occorrenza, una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Articolo 4
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
Y. MANIATIS
(1) Decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 22).
(2) Decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17).
(3) Decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 13).
ALLEGATO
A. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune
Prodotti dell'agricoltura e della pesca:
0207 11 /0207 13
Minerali:
2516 90 00 00/6801 /6802
Materiali da costruzione:
3816 /3824 40 00 00/3824 50 /3824 90 45 00/3824 90 70 00/3824 90 97 99/6809
Sostanze chimiche:
2804 30 00 00/2804 40 00 00/3105 20 90 00/3208 /3209 /3210 /3212 90 00 00/3213 /3214 /3304 99 00 00/3925 90 80 00/3401 /3402 /3406 /3814 00 90 /3923 90 00 00/4012 11 00 /4012 12 00 /4012 13 /4012 19
Industrie metallurgiche:
7604 /7608
Industria alimentare:
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0210 12 11 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81 /0305 41 00 /0305 43 00 90/ |
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0901 22 00 00/1101 /1102 /1601 /1602 /1704 90 30 00/1704 90 51 00/1704 90 55 00/ |
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1704 90 75 00/1704 90 71 00/1806 /1901 20 00 00/1901 90 91 00/1901 90 99 / |
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1904 10 10 /1905 /2005 20 20 /2006 00 31 00/2008 11 96 00/2008 11 98 00/2008 19 92 / |
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2008 19 93 /2008 19 95 /2008 19 99 /2309 |
Bevande:
2009 11 /2009 12 00 /2009 19 /2009 41 /2009 49 /2009 50 /2009 61 /2009 71 /2009 79 /2009 89 /2009 90 /2201 /2202 /2204
Tessili e cuoio:
6112 31 /6112 41
Carta:
4818 90 90 00/4823 90 85 90
Arti grafiche ed editoria:
4910
B. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune
Prodotti dell'agricoltura e della pesca:
0203 11 /0203 12 /0203 19 /0701 90 /0703
Materiali da costruzione:
2523 29 00 00/
Industria alimentare:
0210 11 11 00/0210 11 31 00/1905 /2105
Carta:
4808 /4819 /4823 90 40 00
C. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune
Prodotti dell'agricoltura e della pesca:
0407 21 00 00/0407 29 10 00/0407 90 10 00
Materiali da costruzione:
2523 90 /7010
Sostanze chimiche:
3809 91 00 /3917 21 /3917 23 /3917 32 00 /3917 33 00 /3917 39 00 /3917 40 00 /3923 10 00 /3923 21 00 /3923 30 10 /3924 10 00
Industrie metallurgiche:
7309 00 /7610 10 00 00/9403 20 80 90
Industria alimentare:
0403 /0901 21 /1902 /2103 20 00 00/2103 30 /2103 90 90 /2106 90 98 /
Bevande:
2203 /2208 40
Tessili e cuoio:
6302
Carta:
4818 10 /4818 20 /4818 30 /4821
Arti grafiche ed editoria:
4909 /4911
D. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune
Tabacco:
2402