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Document 32019L0520

    Telepedaggio stradale: interoperabilità dei sistemi nazionali

    Telepedaggio stradale: interoperabilità dei sistemi nazionali

     

    SINTESI DI:

    Direttiva (UE) 2019/520 concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’UE

    QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

    Mira a rendere le norme sul telepedaggio stradale nell’UE più efficaci:

    • migliorando l’interoperabilità dei sistemi di gestione;
    • istituendo una base giuridica per lo scambio transfrontaliero di informazioni sui veicoli, e sui loro proprietari o intestatari, che non pagano i pedaggi stradali nell’UE.

    La direttiva rifonde e abroga la direttiva 2004/52/CE a partire dal 20 ottobre 2021.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    La presente direttiva non si applica:

    • ai sistemi di pedaggio stradale non elettronici;
    • sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

    Servizio di telepedaggio europeo (S.E.T.)

    • Il servizio di telepedaggio europeo è il modo per conseguire un sistema interoperabile di pedaggi stradali.
    • Consente agli utenti della strada di abbonarsi tramite un unico contratto e usare un’apparecchiatura di bordo* per il pagamento di telepedaggi in tutta l’UE.
    • È complementare ai sistemi nazionali di pedaggio stradale.

    La direttiva fissa le norme per il S.E.T., tra cui:

    • i principi generali, compresa la procedura di registrazione dei fornitori del servizio e i diritti e gli obblighi di questi ultimi e degli esattori di pedaggi;
    • il ruolo dell’organismo di conciliazione, istituito per mediare fra esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.;
    • La disposizione per garantire un servizio continuo unico, ossia una volta inseriti nel sistema i parametri di un veicolo, non è richiesto alcun altro intervento indipendentemente dal settore del fornitore del servizio attraverso il quale il veicolo passa;
    • l’istituzione di un ufficio di contatto unico qualora un paese dell’UE abbia più di un settore del S.E.T.

    Scambio transfrontaliero di informazioni

    La direttiva stabilisce norme per lo scambio di informazioni riguardanti il mancato pagamento dei pedaggi stradali, tra cui:

    • la procedura per lo scambio di informazioni fra i paesi dell’UE;
    • la lettera d’informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale;
    • la procedura d’informazione da parte di un paese dell’UE all’organismo esattore del pedaggio.

    DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

    Si applica dal 19 ottobre 2019 e diventerà legge nei paesi dell’UE entro il 19 ottobre 2021.

    Tuttavia, la direttiva stabilisce anche una serie di scadenze specifiche:

    • 19 ottobre 2019: relativamente all’organismo di conciliazione, atti di esecuzione della Commissione europea sulle specifiche delle interfacce elettroniche e i costituenti dell’interoperabilità, nonché atti delegati della Commissione sugli organismi notificati;
    • 19 ottobre 2021: relativamente alla disponibilità di registri elettronici nazionali;
    • 19 aprile 2023: relativamente alla relazione dei paesi dell’UE alla Commissione e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;
    • 17 aprile 2024: relativamente al potere della Commissione di adottare atti delegati.

    CONTESTO

    L’UE ha inoltre stabilito norme per la condivisione di informazioni tra paesi dell’UE in caso di infrazioni al codice della strada.

    TERMINI CHIAVE

    Apparecchiatura di bordo: l’insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere/trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

    Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

    Le successive modifiche alla direttiva 2014/53/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentario.

    Direttiva 2014/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 21.06.2019

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