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Document 42022Y1115(01)

    Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un codice di condotta riveduto in materia di tassazione delle imprese 2022/C 433/01

    ST/14452/2022/INIT

    GU C 433 del 15/11/2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/1


    Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un codice di condotta riveduto in materia di tassazione delle imprese

    (2022/C 433/01)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    RICORDANDO le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1o dicembre 1997 in materia di politica fiscale adottate alla luce delle seguenti riflessioni: un'azione coordinata a livello europeo è necessaria per ridurre le distorsioni nell'ambito del mercato unico, prevenire consistenti perdite di gettito tributario e conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione,

    RAMMENTANDO la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese,

    RICORDANDO le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e gli ultimi sviluppi internazionali nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali,

    RICONOSCENDO gli effetti positivi di una concorrenza leale e la necessità di consolidare la competitività internazionale dell'Unione europea e degli Stati membri, constatando al contempo che alcune misure fiscali possono comportare effetti pregiudizievoli,

    SOTTOLINEANDO che il codice di condotta costituisce un impegno politico e non pregiudica pertanto i diritti e gli obblighi degli Stati membri né le rispettive competenze degli Stati membri e dell'Unione derivanti dai trattati,

    EVIDENZIANDO che il gruppo «Codice di condotta» opera come gruppo tra pari a livello di Stati membri, con l'assistenza indispensabile della Commissione,

    RICONOSCENDO l'efficace lavoro svolto dal gruppo «Codice di condotta» con i suoi presidenti eletti, che ha consentito di smantellare un gran numero di misure fiscali e di instaurare un quadro di cooperazione costruttiva con le giurisdizioni e i paesi terzi,

    CONSTATANDO che le funzioni di segretariato del gruppo sono assunte dal segretariato generale del Consiglio,

    PRENDENDO ATTO dell'elaborazione di note di orientamento concordate per agevolare l'efficace lavoro del gruppo «Codice di condotta» riguardanti gli aspetti procedurali, nonché di orientamenti concordati riguardanti questioni sostanziali, l'integralità dei quali è resa pubblica,

    RICONFERMANDO pertanto che ancora sussiste la necessità di un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese volto a contrastare le misure fiscali dannose,

    SOTTOLINEANDO che un equo trattamento all'interno dell'UE e nei confronti dei paesi terzi e delle giurisdizioni fiscali continua ad essere essenziale per l'attuazione coerente dei principi del codice di condotta,

    RIBADENDO la volontà di mantenere quanto più trasparente possibile l'applicazione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, senza compromettere la riservatezza necessaria per uno scambio affidabile di opinioni e informazioni sensibili tra i membri del gruppo, nonché con i paesi terzi e le giurisdizioni fiscali, in quanto ciò garantisce un lavoro efficace e orientato ai risultati nell'ambito del codice,

    CONSIDERANDO che l'attuale codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, stabilito nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, dovrebbe essere riveduto per rispondere alle nuove sfide nel modo più efficiente possibile in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato,

    APPROVANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA RIVEDUTO IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE IMPRESE

    Misure fiscali considerate

    A.

    Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e dell'Unione, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (di seguito il «codice») si applica alle misure fiscali preferenziali e alle caratteristiche fiscali di applicazione generale che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione.

    Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società.

    Le misure fiscali preferenziali e le caratteristiche fiscali di applicazione generale (congiuntamente denominate «misure fiscali») alle quali si applica il codice comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.

    B.1

    Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali preferenziali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.

    Tale livello d'imposizione può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.

    Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

    1.

    se le agevolazioni sono completamente isolate di fatto o di diritto dall'economia nazionale, ad esempio, sono riservate esclusivamente ai non residenti o per operazioni effettuate con non residenti, o non incidono sulla base imponibile nazionale, o

    2.

    se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali, o

    3.

    se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE, o

    4.

    se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

    B.2

    Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le caratteristiche fiscali di applicazione generale di uno Stato membro che creano opportunità di doppia non imposizione o che possono comportare il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali, in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni.

    Tali effetti possono risultare da qualsiasi caratteristica pertinente al regime fiscale nazionale di uno Stato membro che comporti un debito d'imposta inferiore, ivi compreso un debito d'imposta nullo, diverso dall'aliquota fiscale nominale o dall'imposta differita quale caratteristica di un regime fiscale di distribuzione.

    Nel valutare il carattere pregiudizievole di una caratteristica fiscale di applicazione generale di uno Stato membro, si deve tener conto dei seguenti criteri cumulativi e dell'esistenza di un nesso causale diretto tra di essi:

    1.

    la caratteristica fiscale di applicazione generale non è accompagnata da opportune disposizioni antiabuso o da altre garanzie adeguate e, di conseguenza, comporta una doppia non imposizione o consente il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni;

    2.

    la caratteristica fiscale di applicazione generale ha una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione. Nel valutare se la caratteristica fiscale sia un elemento significativo per determinare l'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione, il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» (di seguito il «gruppo») dovrebbe tenere conto del fatto che l'ubicazione di attività imprenditoriali può essere influenzata anche da circostanze diverse dalle caratteristiche fiscali.

    Status quo e smantellamento

    Status quo

    C.

    Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del presente codice. Gli Stati membri rispetteranno pertanto i principi su cui si basa il codice nell'elaborazione delle proprie politiche future e terranno debitamente conto della procedura di valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito nel valutare il carattere dannoso o meno di ogni nuova misura fiscale.

    Smantellamento

    D.

    Gli Stati membri si impegnano a riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce dei principi su cui si basa il codice e della procedura di valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito. Gli Stati membri modificheranno, ove necessario, tale normativa e prassi allo scopo di eliminare qualsiasi misura fiscale dannosa, oppure di adottare opportune disposizioni anti-abuso o altre garanzie adeguate in relazione alle misure fiscali dannose, entro il più breve termine possibile, tenendo conto delle discussioni del Consiglio in seguito alla procedura di valutazione.

    Procedura di valutazione

    Notifica

    E.1

    Secondo i principi di trasparenza e di apertura, gli Stati membri si scambiano reciprocamente informazioni sulle misure fiscali in vigore e proposte che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del codice.

    Gli Stati membri interessati possono inoltre scambiarsi reciprocamente informazioni sulle misure fiscali in vigore o proposte in relazione alle quali intendono ottenere la certezza della loro conformità al codice.

    In assenza di una notifica a norma del primo e del secondo capoverso, gli Stati membri devono in particolare fornire, su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione, informazioni in merito a qualsiasi misura fiscale che sembri rientrare nell'ambito di applicazione del codice. Ove le misure fiscali previste necessitino l'approvazione del Parlamento, tali informazioni possono essere fornite soltanto dopo che il Parlamento ne ha preso conoscenza.

    E.2

    Le misure fiscali di uno Stato membro che non sono state notificate a norma del punto E.1, possono essere portate all'attenzione del gruppo su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione. Prima di portare tali misure fiscali all'attenzione del gruppo, lo Stato membro che effettua la trasmissione o la Commissione dovrebbe informarne lo Stato membro interessato.

    Per quanto riguarda le caratteristiche fiscali di applicazione generale, lo Stato membro che effettua la trasmissione o la Commissione dovrebbero presentare al gruppo ogni informazione:

    i)

    che indichi ragionevolmente che la caratteristica fiscale ha almeno uno degli effetti descritti al punto B.2 e

    ii)

    che possa ragionevolmente portare alla conclusione di un'incidenza potenzialmente sensibile sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione.

    Descrizione concordata

    F.1

    Ogni Stato membro o la Commissione possono chiedere di discutere le misure fiscali di uno Stato membro notificate a norma dei punti E.1 e E.2 e formulare osservazioni al riguardo. Gli Stati membri decidono quindi se darvi seguito e preparare la descrizione concordata di tale misura.

    Valutazione

    F.2

    Tale descrizione concordata consentirà di stabilire se le misure fiscali in causa siano o meno dannose, alla luce dei loro possibili effetti all'interno dell'Unione. Per quanto riguarda le misure fiscali preferenziali, in tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui al punto B.1. Per quanto riguarda le caratteristiche fiscali di applicazione generale, in tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui al punto B.2 e degli orientamenti di cui al punto L con riguardo a specifiche caratteristiche fiscali di applicazione generale.

    G.

    Nel valutare le misure fiscali notificate, il Consiglio ribadisce inoltre la necessità di valutarne attentamente gli effetti su altri Stati membri, tra l'altro alla luce delle imposizioni effettive delle attività considerate nell'insieme dell'Unione, e chiede al gruppo di prendere in considerazione i pertinenti fattori economici e i pertinenti dati relativi all'incidenza portati alla sua attenzione e di tenere conto delle dimensioni e dell'apertura dell'economia dello Stato membro in questione.

    Nella misura in cui le misure fiscali sono adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, si dovrà valutare se esse siano proporzionate e mirate rispetto all'obiettivo perseguito. Nell'ambito di questa valutazione si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

    Procedura

    H.

    Il gruppo «Codice di condotta», istituito dalle conclusioni del Consiglio del 9 marzo 1998, continuerà a essere incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nell'ambito di applicazione del presente codice e della supervisione della trasmissione delle informazioni relative a tali misure. Il Consiglio invita ciascuno Stato membro e la Commissione a designare un rappresentante ad alto livello e un supplente per rappresentarli in seno a tale gruppo, che sarà presieduto dal rappresentante di uno Stato membro. I presidenti eletti sono assistiti dal segretariato generale del Consiglio, che assicura le funzioni di segretariato del gruppo. Il gruppo, che si riunirà regolarmente, procederà alla selezione e alla valutazione delle misure fiscali in base alle disposizioni di cui ai punti E-G. Il gruppo riferirà regolarmente sulle misure valutate; tali relazioni saranno trasmesse al Consiglio per deliberazione. Esse comprenderanno le descrizioni concordate e le valutazioni finali delle misure fiscali esaminate.

    I documenti definitivi approvati dal Consiglio saranno resi pubblici; ulteriori documenti saranno anch'essi resi pubblici, se del caso, in conformità delle pertinenti norme.

    I.

    Il Consiglio invita la Commissione ad assistere il gruppo nello svolgimento dei lavori preparatori necessari in vista delle sue riunioni, nonché ad agevolare la trasmissione delle informazioni e la procedura di valutazione. A tal fine il Consiglio chiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al punto E, affinché quest'ultima possa preparare i progetti di descrizione e i progetti di valutazione di cui al punto F. La Commissione dovrebbe svolgere compiti analoghi per le valutazioni di cui al punto N. La Commissione non prende parte al processo decisionale del gruppo. I risultati dei lavori del gruppo sono convalidati dai rappresentanti degli Stati membri a livello di gruppo e sottoposti al Consiglio per approvazione.

    Aiuti di Stato

    J.

    Il Consiglio constata che una parte delle misure fiscali contemplate dal presente codice rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I lavori del gruppo sono condotti fatto salvo il diritto dell'Unione. Nei casi in cui la Commissione avvii un procedimento in materia di aiuti di Stato, il gruppo dovrebbe sospendere l'esame delle misure in questione fino al termine di detto procedimento. Una descrizione preliminare della misura, elaborata dalla Commissione in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, potrà già essere fornita al gruppo. Se necessario, dovrebbe essere fornita una descrizione finale non appena la procedura relativa agli aiuti di Stato sarà conclusa.

    Lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali

    K.

    Il Consiglio invita gli Stati membri a cooperare pienamente nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali, in particolare scambiandosi informazioni tempestive tra loro, secondo le rispettive legislazioni nazionali, il diritto dell'Unione e le norme internazionali.

    Il Consiglio invita il gruppo a tenere, ove ritenuto opportuno, scambi su questioni di interesse comune discusse nei consessi internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del codice.

    L.

    Ove ritenuto opportuno, il gruppo potrebbe inoltre sottoporre all'approvazione del Consiglio proposte di orientamenti generali nell'ambito del suo mandato, nella misura in cui gli orientamenti generali proposti non siano già contemplati dalla legislazione dell'Unione. Gli orientamenti definitivi saranno pubblicati, una volta approvati dal Consiglio. In particolare, il gruppo sottoporrà all'approvazione del Consiglio proposte di orientamenti su specifiche caratteristiche fiscali di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del punto B.2; queste caratteristiche saranno valutate in relazione agli Stati membri – conformemente alle precedenti disposizioni del presente codice – tenendo conto di detti orientamenti.

    M.

    Il Consiglio constata che le disposizioni antiabuso o le misure di difesa contenute nelle leggi tributarie nazionali e nelle convenzioni contro la doppia imposizione svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare l'elusione e l'evasione fiscali, anche in relazione alla strategia esterna dell'UE.

    Strategia esterna dell'UE e ambito di applicazione geografico del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese

    N.

    Il Consiglio ritiene opportuno che i principi intesi a eliminare le misure fiscali dannose siano adottati nell'ambito geografico più vasto possibile. A tal fine, gli Stati membri si impegnano a promuoverne l'attuazione a livello mondiale cercando di cooperare con giurisdizioni situate al di fuori dell'Unione, anche attraverso la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. I dettagli della procedura di inserimento nella lista figurano nelle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 e nei successivi aggiornamenti e revisioni, nonché nei pertinenti orientamenti procedurali per il processo di monitoraggio.

    A tal fine, il gruppo effettua valutazioni periodiche delle giurisdizioni interessate sulla base di criteri oggettivi in relazione alla trasparenza fiscale, alla tassazione equa e all'attuazione delle misure anti-BEPS.

    Il gruppo informerà periodicamente il Consiglio dei progressi compiuti e raccomanderà al Consiglio aggiornamenti e revisioni della lista.

    O.

    Gli Stati membri si impegnano inoltre a promuovere l'adozione dei principi del codice nei territori cui non si applica il trattato. In particolare, gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori, a condizione che questi non rientrino nell'ambito di applicazione della lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, si impegnano, nell'ambito delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di tali principi in detti territori. In tale contesto i suddetti Stati membri faranno il punto sulla situazione sotto forma di relazioni al gruppo, che le valuterà nell'ambito della procedura di valutazione summenzionata.

    Applicazione, monitoraggio e revisione

    P.

    Il presente codice sostituisce, con decorrenza dal 1o gennaio 2023, il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese stabilito nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997. Tuttavia, per quanto riguarda le caratteristiche fiscali di applicazione generale definite al punto B.2, i punti da E.1 a F.2 si applicheranno con decorrenza dal 1o gennaio 2024 e saranno utilizzati solo per le misure adottate o modificate a partire dal 1o gennaio 2023.

    Al fine di assicurare un'attuazione equilibrata ed efficace del codice, il Consiglio invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale su tale attuazione e sull'applicazione degli aiuti di Stato di carattere fiscale. Il Consiglio e gli Stati membri riesamineranno le disposizioni del codice, ove opportuno, in particolare quando vi sarà un nuovo consenso internazionale su questioni pertinenti.


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