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Document 32023D1552

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia

ST/11321/2023/INIT

GU L 188 del 27/07/2023, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1552/oj

27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1552 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2023

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio (2) l’Italia era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 a esigere che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale («misura speciale»). Tale misura speciale costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’IVA.

(2)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio (3) l’Italia era stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2020 e l’ambito di applicazione della misura speciale era stato esteso al fine di includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell’indice «Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa» («FTSE MIB»). La misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio (4).

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2022 l’Italia ha chiesto una autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2026. Con lettera protocollata dalla Commissione l’8 maggio 2023 l’Italia ha chiesto che, a decorrere dal 1o luglio 2025, l’ambito di applicazione della misura speciale sia limitato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni e di alcune società controllate da pubbliche amministrazioni.

(4)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettera dell’11 maggio 2023. Con lettera del 12 maggio 2023 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della richiesta.

(5)

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio (5), ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

(6)

L’Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, l’Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post.

(7)

L’Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale dopo la piena attuazione del pacchetto di misure. L’Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione nell’ambito degli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso in Italia. Tuttavia, per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l’Italia ha modificato la propria richiesta al fine di escludere dall’ambito di applicazione della suddetta misura, a decorrere dal 1o luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB. I soggetti passivi interessati dalla riduzione dell’ambito di applicazione della misura speciale disporranno così di tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi. Ciò consentirà alle autorità fiscali italiane di monitorare l’efficacia della misura speciale e valutare adeguatamente eventuali alternative possibili.

(8)

Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi, non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori possono trovarsi costantemente in una posizione creditoria e potrebbero dover chiedere un rimborso effettivo dell’IVA versata a monte all’amministrazione fiscale. In base alle informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria sia nel corso della fase delle indagini preliminari, sia quando sono pagati importi dovuti per rimborsi non prioritari.

(9)

L’ulteriore proroga richiesta dell’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di effettuare una valutazione se la misura speciale sia idonea ed efficace. L’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2026. Ciò darebbe tempo sufficiente per valutare l’efficacia delle misure attuate dall’Italia volte a ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

(10)

Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della misura speciale e, in particolare, di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la misura speciale, l’Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro il settembre 2024, una relazione. Tale relazione dovrebbe affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione dovrebbe includere, inoltre, un elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.

(11)

La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli rischi per quanto riguarda l’evasione fiscale. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che l’evasione fiscale si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(12)

La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(13)

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, fra cui assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno concedere l’autorizzazione per prorogare la misura speciale con effetto dal 1o luglio 2023. Poiché il 26 settembre 2022 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 a decorrere dal 1o luglio 2023, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/784,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è così modificata:

1)

all’articolo 1, il terzo trattino è soppresso;

2)

all’articolo 3, secondo paragrafo, la data «30 settembre 2021» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

3)

all’articolo 5, la data «30 giugno 2023» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

L’articolo 1, punto 1), si applica tuttavia a decorrere dal 1o luglio 2025.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7.

(3)  GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17.

(4)  GU L 242 del 28.7.2020, pag. 4.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14).


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