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Document 32023D0271

    Decisione (UE) 2023/271 del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (NIS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ST/16140/2022/INIT

    GU L 39 del 09/02/2023, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/271/oj

    9.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 39/41


    DECISIONE (UE) 2023/271 DEL CONSIGLIO

    del 30 gennaio 2023

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (NIS)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e il protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (4)

    Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2016/1148.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI e il protocollo 37 dell’accordo SEE.

    (6)

    La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. KULLGREN


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE

    del …

    che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente (2).

    (3)

    Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che comprenda il gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2016/1148.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’allegato XI dell’accordo SEE, dopo il punto 5cp (regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

    «5cpa.

    32016 L 1148: direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

    Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

    gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo di cooperazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

    5cpaa.

    32018 R 0151: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 48).».

    Articolo 2

    Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

    «43.

    Il gruppo di cooperazione (direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione).».

    Articolo 3

    I testi della direttiva (UE) 2016/1148 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari

    del comitato misto SEE


    (1)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

    (2)  GU L 26 del 31.1.2018, pag. 48.

    (*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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