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Document 32016R0759

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/2461

    GU L 126 del 14/05/2016, p. 13–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/oj

    14.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 126/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2016

    relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.

    (2)

    La decisione 2003/812/CE della Commissione (3) stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (4). Tra detti elenchi figura un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di gelatina destinata al consumo umano. Non vi è tuttavia alcun elenco relativo al collagene o a materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano. È opportuno redigere siffatti elenchi.

    (3)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché i documenti che accompagnano una partita soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (6) stabilisce modelli di certificati per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali modelli di certificati contengono riferimenti alla normativa precedente che sono divenuti obsoleti e necessitano di essere aggiornati.

    (4)

    I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (7), nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (8), nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (9) oppure nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (10) ottemperano alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda le importazioni di carni fresche e di taluni prodotti della pesca. Tali elenchi potrebbero essere usati anche per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene. Tuttavia, nel caso in cui tali materie prime siano state sottoposte a determinati trattamenti secondo quanto disposto nell'allegato III, sezioni XIV e XV, del regolamento (CE) n. 853/2004, dovrebbero applicarsi prescrizioni meno rigorose.

    (5)

    Le materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, trattate o meno, introdotte nell'Unione in transito verso un paese terzo presentano un rischio trascurabile per la salute pubblica. Tali materie prime, anche quando siano trattate, dovrebbero tuttavia ottemperare alle pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria. Dovrebbe pertanto essere compilato un elenco di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori e dovrebbero essere definiti i modelli dei certificati per il transito e il magazzinaggio prima del transito di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene.

    (6)

    In considerazione della situazione geografica di Kaliningrad, condizioni specifiche di polizia sanitaria dovrebbero essere stabilite per il transito attraverso l'Unione di partite di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina o di collagene da e verso la Russia, che riguardano unicamente il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, e fatta salva la decisione 2003/863/CE della Commissione (11), gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione di cosce di rana, lumache, gelatina, collagene, materie prime e materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene e di miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano, nonché i modelli di certificati per tali prodotti, dovrebbero figurare in un allegato del presente regolamento. I corrispondenti certificati esistenti dovrebbero pertanto essere soppressi dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.

    (8)

    Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono state inserite prescrizioni specifiche al fine di garantire la sicurezza di taluni prodotti altamente raffinati di origine animale. È quindi opportuno redigere l'elenco di paesi terzi da cui tali prodotti possono essere importati e definire un modello di certificato per tali prodotti.

    (9)

    Poiché gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di selvaggina di allevamento da pelo e di selvaggina di allevamento da piuma e della carne dei leporidi (conigli e lepri) e dei relativi prodotti a base di carne sono stati stabiliti rispettivamente dalla decisione 2007/777/CE della Commissione (12) e dal regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, la decisione 2003/812/CE diventa superflua e dovrebbe essere abrogata.

    (10)

    È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare di adattarsi alle nuove disposizioni del presente regolamento.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    Articolo 1

    Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori

    I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono specificati nelle pertinenti parti dell'allegato I:

    a)

    cosce di rana, parte I;

    b)

    lumache, parte II;

    c)

    gelatina e collagene, parte III;

    d)

    materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, parte IV;

    e)

    materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene, parte V;

    f)

    miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura, parte VI;

    g)

    i seguenti prodotti altamente raffinati, parte VII:

    i)

    solfato di condroitina,

    ii)

    acido ialuronico,

    iii)

    altri prodotti di cartilagine idrolizzata,

    iv)

    chitosano,

    v)

    glucosamina,

    vi)

    caglio,

    vii)

    colla di pesce,

    viii)

    amminoacidi autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    Articolo 2

    Modelli di certificati

    1.   I modelli di certificati per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 sono specificati nell'allegato II come segue:

    a)

    cosce di rana, parte I;

    b)

    lumache, parte II;

    c)

    gelatina, parte III;

    d)

    collagene, parte IV;

    e)

    materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, parte V;

    f)

    materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene, parte VI;

    g)

    miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura, parte VII;

    h)

    i seguenti prodotti altamente raffinati, parte VIII:

    i)

    solfato di condroitina,

    ii)

    acido ialuronico,

    iii)

    altri prodotti di cartilagine idrolizzata,

    iv)

    chitosano,

    v)

    glucosamina,

    vi)

    caglio,

    vii)

    colla di pesce,

    viii)

    amminoacidi autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    Detti certificati devono essere compilati conformemente alle note esplicative di cui all'allegato IV e alle note del pertinente certificato.

    2.   È consentito il ricorso alla certificazione elettronica e ad altri sistemi concordati tra l'Unione e il paese terzo in questione.

    CAPO 2

    TRANSITO DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    Articolo 3

    Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori

    I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano il transito attraverso l'Unione di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano dirette verso un paese terzo, immediatamente dopo il transito oppure previo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (14), sono specificati nell'allegato I del presente regolamento, rispettivamente nella parte IV e nella parte V.

    Articolo 4

    Modello di certificato

    1.   Il modello di certificato per il transito attraverso l'Unione delle materie prime e delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 figura nell'allegato III.

    Tale certificato deve essere compilato conformemente alle note che figurano nell'allegato IV e nel pertinente modello di certificato.

    2.   È consentito il ricorso alla certificazione elettronica e ad altri sistemi armonizzati a livello dell'Unione.

    Articolo 5

    Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

    1.   In deroga all'articolo 3, il transito su strada o per ferrovia tra gli specifici posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati e contrassegnati con la nota particolare 13 nell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (15) di partite delle materie prime o delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 del presente regolamento provenienti dalla o destinate alla Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, è autorizzato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la partita è sigillata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata, con un sigillo numerato progressivamente;

    b)

    ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso l'UE», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata;

    c)

    sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

    d)

    l'ammissibilità della partita al transito è certificata sul documento veterinario comune di entrata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

    2.   Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio dell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

    3.   L'autorità competente effettua controlli regolari volti ad accertare che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi introdotti nell'Unione.

    CAPO 3

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 6

    Modifiche

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

    1)

    alla sezione I, i capitoli I, II, III e VI sono soppressi;

    2)

    le appendici I, II, III e VI sono soppresse.

    Articolo 7

    Abrogazione

    La decisione 2003/812/CE è abrogata.

    Articolo 8

    Disposizioni transitorie

    Le partite di prodotti di origine animale per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005 possono continuare a essere introdotte nell'Unione, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 3 dicembre 2016.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016.

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (3)  Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17).

    (4)  Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

    (5)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (6)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

    (7)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

    (8)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

    (10)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

    (11)  Decisione 2003/863/CE della Commissione, del 2 dicembre 2003, sui certificati sanitari per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dagli Stati Uniti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 46).

    (12)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

    (13)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

    (14)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    (15)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'articolo 1

    PARTE I

    COSCE DI RANA

    I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, ad eccezione di quelli per i quali una restrizione è indicata nella colonna «Restrizioni» di detto allegato, e i seguenti paesi o territori:

    CODICE ISO

    PAESE/TERRITORIO

    MK (*1)

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    PARTE II

    LUMACHE

    I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, ad eccezione di quelli per i quali una restrizione è indicata nella colonna «Restrizioni» di detto allegato, e i seguenti paesi/territori:

    CODICE ISO

    PAESE/TERRITORIO

    MD

    Moldova

    MK (*2)

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    SY

    Siria

    PARTE III

    GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

    SEZIONE A

    Gelatina e collagene derivati da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

    I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:

    CODICE ISO

    PAESE/TERRITORIO

    KR

    Repubblica di Corea

    MY

    Malaysia

    PK

    Pakistan

    TW

    Taiwan

    SEZIONE B

    Gelatina e collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

    I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

    SEZIONE C

    Gelatina e collagene derivati da prodotti della pesca

    Tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

    SEZIONE D

    Gelatina e collagene derivati da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

    I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

    PARTE IV

    MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E DI COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

    SEZIONE A

    Materie prime ottenute da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

    I paesi terzi, i territori e le loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tale categoria di carni fresche delle rispettive specie come specificato in detta parte dell'allegato, a meno che tale introduzione sia limitata dalle garanzie supplementari A o F, come indicato nella colonna 5.

    SEZIONE B

    Materie prime ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

    I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame delle rispettive specie come specificato in detta parte di tale allegato.

    SEZIONE C

    Materie prime ottenute da prodotti della pesca

    I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, fatte salve le restrizioni specificate nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

    SEZIONE D

    Materie prime ottenute da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

    I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche delle rispettive specie come specificato in detta parte di tale allegato.

    PARTE V

    MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E DI COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

    SEZIONE A

    Materie prime trattate ottenute da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

    I paesi terzi, i territori e le loro parti elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:

    CODICE ISO

    PAESE/TERRITORIO

    KR

    Repubblica di Corea

    MY

    Malaysia

    PK

    Pakistan

    TW

    Taiwan

    SEZIONE B

    Materie prime trattate ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

    I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

    SEZIONE C

    Materie prime trattate ottenute da prodotti della pesca

    Tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

    SEZIONE D

    Materie prime trattate ottenute da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

    I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

    SEZIONE E

    Materie prime trattate di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004

    I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori di cui alla parte IV dell'allegato.

    PARTE VI

    MIELE, PAPPA REALE E ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

    I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (1) e contrassegnati con una «X» nella colonna «Miele» di detto allegato.

    PARTE VII

    SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINE, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

    a)

    Nel caso delle materie prime ottenute da ungulati compresi gli equidi, i paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:

    CODICE ISO

    PAESE/TERRITORIO

    KR

    Repubblica di Corea

    MY

    Malaysia

    PK

    Pakistan

    TW

    Taiwan

    b)

    Nel caso delle materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

    c)

    Nel caso delle materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.


    (*1)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, la quale sarà stabilita a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

    (*2)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, la quale sarà stabilita a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

    (1)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


    ALLEGATO II

    Modelli di certificati di cui all'articolo 2

    PARTE I

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

    Image

    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8.

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Nave

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    02.08.90

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Tipo di trattamento

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello FRG Cosce di rana

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che le cosce di rana di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

    — provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004,

    e

    — provengono da rane che sono state dissanguate, preparate e, secondo i casi, refrigerate, congelate o lavorate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Note

    Parte I

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    — Casella I.28: Tipo di trattamento: fresche, trattate.

    Parte II

    — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

    Parte II: certificazione

    Ispettore ufficiale

    Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:

    PARTE II

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

    Image

    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8.

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie (nome scientifico)

    Tipo di trattamento

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Numero di colli

    Peso netto

    Impianto di produzione

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello SNS Lumache

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che le lumache di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

    — provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004,

    e

    — sono state manipolate e, secondo i casi, sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Note

    Parte I

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 03.07, 16.05.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    — Casella I.28: Tipo di trattamento: fresche, trattate.

    Parte II

    — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

    Parte II: certificazione

    Ispettore ufficiale

    Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:

    PARTE III

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

    Image

    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8.

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Data di produzione

    (gg/mm/aaaa)

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello GEL Gelatina destinata al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che la gelatina sopra descritta è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

    — proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

    — è stata prodotta a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    — è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    — soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

    e se proviene da ruminanti, ad eccezione della gelatina ottenuta da pelli di ruminanti,

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

    i) proviene da animali che sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure

    ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

    — gli animali da cui deriva la gelatina hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — gli animali da cui deriva la gelatina destinata all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — la gelatina non contiene né è derivata dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivata da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    Parte II: certificazione

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello GEL Gelatina destinata al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui deriva la gelatina hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — la gelatina è derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — la gelatina non contiene né è derivata dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivata da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

    — gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — la gelatina non è derivata da:

    i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

    iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    Note

    Parte I

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alla voce 35.03.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello GEL Gelatina destinata al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    Parte II

    (1) Cancellare le voci non pertinenti.

    — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

    Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello):

    Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:

    PARTE IV

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

    Image

    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8.

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Data di produzione

    (gg/mm/aaaa)

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello COL Collagene destinato al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che il collagene sopra descritto è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

    — proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

    — è stato prodotto a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    — è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    — soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

    e se proviene da ruminanti, ad eccezione del collagene ottenuto da pelli di ruminanti,

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

    i) proviene da animali che sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o

    ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

    — gli animali da cui deriva il collagene hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — gli animali da cui deriva il collagene destinato all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — il collagene non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    Parte II: certificazione

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello COL Collagene destinato al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui deriva il collagene hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — il collagene è derivato da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — il collagene non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    (1) o

    — [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

    — gli animali da cui deriva il collagene non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — il collagene non è derivato da:

    i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

    iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    Note

    Parte I

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

    — Casella I.18: il presente certificato può essere utilizzato anche per l'importazione di budelli di collagene.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 35.04 o 39.17.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello COL Collagene destinato al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    Parte II

    (1) Cancellare le voci non pertinenti.

    — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

    Veterinario ufficiale

    Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:

    PARTE V

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (1)

    Image

    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8. Regione di origine

    Codice

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Natura della merce

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) e certifica che le materie prime di cui sopra ottemperano a dette prescrizioni e in particolare che:

    — (1)[le ossa, le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento e i tendini e i legamenti di cui sopra provengono da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

    e/o

    — (1) [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

    e/o

    — (1) [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

    (1) e

    [se provengono da ruminanti, tranne che da pelli di ruminanti,

    (1) o:

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e

    — se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

    i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

    ii) le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

    (1) o:

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

    — gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    Parte II: certificazione

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    — gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini destinate all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

    (1) o

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini e destinate all'esportazione sono derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    (1) o

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

    — gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono derivate da:

    i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

    iii) carni separate meccanicamente ottenute a partire da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    (1) [II.2. Attestato di polizia sanitaria

    Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime di cui sopra:

    II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che ottemperano alle prescrizioni sanitarie di seguito indicate;

    II.2.2. sono state ottenute nel territorio di (1)o [: ](1) o [ ](2)(3)(4) da:

    (1) o [II.2.2.1 animali che provengono da aziende e sono rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione, e

    (1) o [i) appartenenti alle specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), che ottemperano a tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento e che sono stati macellati per il consumo umano a una data per cui l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di animali di tali specie è stata autorizzata dal paese o dal territorio conformemente alla colonna 8 dell'allegato II, parte 1, di detto regolamento;]

    (1) o [ii) appartenenti alle specie di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli di allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12), che ottemperano a tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento.]]

    (1) o [II.2.2.1 pollame rimasto in tale territorio fin dalla nascita o importato come pulcini di un giorno o pollame da macellazione da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1), in condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento, delle specie indicate in tale regolamento, che ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento e macellato per il consumo umano a una data per cui l'importazione nell'Unione europea di carni di animali di tali specie è stata autorizzata dal paese o dal territorio conformemente alla colonna 6B dell'allegato I, parte 1, di detto regolamento.]

    (1) o [II.2.2.1 animali selvatici uccisi in tale territorio(5) e catturati e uccisi in una zona:

    i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti;

    ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente a un paese o a una parte di un paese non autorizzati a tale data a esportare verso l'Unione europea dette materie prime;

    iii) nella quale nelle 12 ore successive all'abbattimento gli animali sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, a un centro di raccolta e, immediatamente dopo, a un centro di lavorazione della selvaggina, oppure direttamente a un centro di lavorazione della selvaggina;]

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità, peste suina classica o africana durante i 30 giorni precedenti oppure, se si è verificato un caso di una di tali malattie, la preparazione delle materie prime da esportare verso l'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

    II.2.4. sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni; e

    II.2.5. sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.]

    Note

    Parte I

    — Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53) e/o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e/o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 e/o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione; numero di riconoscimento o di registrazione, a seconda dei casi.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    — Casella I.28: Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti;

    N. di riconoscimento degli stabilimenti: numero di riconoscimento o di registrazione, a seconda dei casi;

    Impianto di produzione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

    Parte II

    (1) Cancellare le voci non pertinenti. Nel caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l'intera sezione II.2.

    (2) Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:

    — negli allegati della decisione 2006/766/CE;

    — nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    — nell'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;

    — nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

    (3) Qualora parti delle materie siano state ottenute da animali originari di uno o più (altri) paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per l'importazione di tale prodotto nell'Unione, devono essere indicati i codici del paese o del territorio o dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione degli animali (le materie non possono provenire da un paese o da un territorio per cui sono prescritte le garanzie supplementari A o F, come indicato nella colonna 5 di tale allegato).

    (4) Se le materie provengono da pollame da macellazione originario di uno o più (altri) paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'importazione di tale prodotto nell'Unione, devono essere indicati i codici del paese o del territorio o dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione del pollame.

    (5) Riguarda solo i paesi dai quali è autorizzata l'importazione verso l'Unione europea di carni di selvaggina destinate al consumo umano delle stesse specie animali.

    — La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

    NB Nota per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all'impianto di produzione di destinazione.

    Veterinario ufficiale

    Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:

    PARTE VI

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

    Image

    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8. Regione di origine

    Codice

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Natura della merce

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui sopra ottemperano alle seguenti prescrizioni:

    — sono state derivate in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati,

    e

    — (1) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento di cui sopra provengono da animali macellati in un macello le cui carcasse sono state ritenute, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, idonee al consumo umano,]

    (1) e/o

    — [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

    (1) e/o

    — [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

    e

    (1) o [sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di allevamento o selvatici, pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma per la produzione di collagene o gelatina, provengono da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:

    (1) o [sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti e successivamente separate e successivamente lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C.]

    (1) o [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C.]

    (1) o [sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione.]]

    (1) o [sono pelli di ruminanti di allevamento, di suini, di pollame o di selvaggina, derivate da animali sani, che:

    (1) o [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni]

    (1) o [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]

    (1) o [sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura almeno un pH del nucleo inferiore a 5 per un minimo di un'ora.]

    (1) o [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore.]]

    (1) o [sono ossa o pelli di ruminanti di allevamento, pelli di suini, di pollame, di pesci e di selvaggina, provenienti da paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'allegato I, parte IV, del presente regolamento, che sono state sottoposte a qualsiasi altro trattamento rispetto a quelli sopraelencati e che provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004

    e

    (1) [se provengono da ruminanti, tranne che da pelli di ruminanti,

    Parte II: certificazione

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    Testo di immagine

    PAESE

    Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    (1) o:

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

    i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

    ii) le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

    (1) o:

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

    — gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini destinate all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

    (1) o

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

    — gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini e destinate all'esportazione sono derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

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    Testo di immagine

    PAESE

    Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    — le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

    (1) o

    — [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

    — gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    — gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    — le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono derivate da:

    i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

    ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

    iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]]

    (1) [II.2. Attestato di polizia sanitaria

    Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime trattate di cui sopra:

    II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che ottemperano alle prescrizioni sanitarie di seguito indicate;

    II.2.2. sono state ottenute nel territorio di: (1) [ ](1) o [ ](2)(3)

    II.2.3. sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

    II.2.4. sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.]

    Note

    Parte I

    — Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53) o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli di allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12) o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione e numero di riconoscimento o numero identificativo dell'autorità competente, a seconda dei casi.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

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    Testo di immagine

    PAESE

    Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    — Casella I.28: Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti;

    N. di riconoscimento degli stabilimenti: numero di riconoscimento o numero identificativo dell'autorità competente, a seconda dei casi;

    Impianto di produzione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione;

    Numero di riconoscimento: se pertinente.

    Parte II

    (1) Cancellare le voci non pertinenti. Nel caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l'intera sezione II.2.

    (2) Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:

    — nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;

    — nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;

    — nell'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

    (3) Qualora parti delle materie siano state ottenute da animali originari di uno o più (altri) paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13), devono essere indicati i codici del paese o del territorio o dei paesi o dei territori.

    — La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

    NB Nota per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all'impianto di produzione di destinazione.

    — Il tempo di trasporto può essere incluso nella durata del trattamento.

    Veterinario ufficiale

    Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:

    PARTE VII

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MIELE, PAPPA REALE E ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8.

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

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    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Tipo di trattamento

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

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    Testo di immagine

    PAESE

    Modello HON Miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che il miele, la pappa reale e gli altri prodotti dell'apicoltura di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

    — provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004,

    — sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004,

    e

    — sono soddisfatte le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell'articolo 29.

    Note

    Parte I

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.09, 04.10.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    — Casella I.28: Tipo di trattamento: indicare «ultrasuoni», «omogeneizzazione», «ultrafiltrazione», «pastorizzazione», «nessun trattamento termico».

    N. di riconoscimento degli stabilimenti: numero di riconoscimento o numero identificativo dell'autorità competente, a seconda dei casi

    Parte II

    — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

    Parte II: certificazione

    Ispettore ufficiale

    Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:

    PARTE VIII

    MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINE, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8.

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    I.12.

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Consumo umano

    I.26.

    I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Data di produzione

    (gg/mm/aaaa)

    N. di riconoscimento degli stabilimenti

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

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    Testo di immagine

    PAESE

    Modello HRP Solfato di condroitina altamente raffinato, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamine, caglio, colla di pesce e amminoacidi destinati al consumo umano

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. N. di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato sanitario

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

    — provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004,

    — sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004,

    — ottemperano alle prescrizioni dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004,

    e

    — (1) [nel caso degli amminoacidi, che

    i) come fonte per la loro fabbricazione non sono stati utilizzati capelli umani, e

    ii) essi ottemperano alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)]

    Note

    Parte I

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

    — Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 o 39.13.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

    Parte II

    (1) Cancellare le voci non pertinenti.

    — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

    Parte II: certificazione

    Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello):

    Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:


    (1)  Se non incluse nella parte VI.


    ALLEGATO III

    MODELLO DI CERTIFICATO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE, IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO, DI MATERIE PRIME O DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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    Testo di immagine

    PAESE:

    Certificato veterinario per l'UE

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    I.1. Speditore

    Nome

    Indirizzo

    Tel.

    I.2. N. di riferimento del certificato

    I.2.a.

    I.3. Autorità centrale competente

    I.4. Autorità locale competente

    I.5. Destinatario

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.6. Responsabile della partita nell'UE

    Nome

    Indirizzo

    Codice postale

    Tel.

    I.7. Paese di origine

    Codice ISO

    I.8. Regione di origine

    Codice

    I.9. Paese di destinazione

    Codice ISO

    I.10.

    I.11. Luogo di origine

    Nome

    Indirizzo

    I.12. Luogo di destinazione

    Deposito doganale Rifornitore di navi

    Nome N. di riconoscimento

    Indirizzo

    Codice postale

    I.13. Luogo di carico

    I.14. Data di partenza

    I.15. Mezzo di trasporto

    Aereo Nave Carro ferroviario

    Veicolo stradale Altro

    Identificazione

    Riferimento documentale

    I.16. PIF di entrata nell'UE

    I.17.

    I.18. Descrizione del prodotto

    I.19. Codice del prodotto (codice SA)

    I.20. Quantità

    I.21. Temperatura del prodotto

    Ambiente Refrigerato Congelato

    I.22. Numero di colli

    I.23. Numero del sigillo/container

    I.24. Tipo di imballaggio

    Image

    Testo di immagine

    I.25. Merce certificata per:

    Produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano

    I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo

    Paese terzo Codice ISO

    I.27.

    I.28. Identificazione della merce

    Specie

    (nome scientifico)

    Impianto di produzione

    Numero di colli

    Peso netto

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello TRANSIT/STORAGE

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. Numero di riferimento del certificato

    II.b.

    II.1. Attestato di polizia sanitaria

    Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime o le materie prime trattate descritte nella parte I:

    II.1.1. provengono da un paese o da una regione da cui sono autorizzate le importazioni nell'UE, secondo quanto disposto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) o nel regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli di allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12), o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), e

    II.1.2. ottemperano alle prescrizioni sanitarie di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato della parte V o della parte VI dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016 relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

    Note

    Il presente certificato riguarda il transito e il magazzinaggio, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9), di materie prime o di materie prime trattate per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano di:

    (1) animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci);

    (2) animali domestici della specie ovina (Ovis aries) o caprina (Capra hircus);

    (3) animali domestici della specie suina (Sus scrofa);

    (4) solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);

    (5) animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi gli animali della specie bovina (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), Ovis aries, Capra hircus, suidi e taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

    (6) animali non domestici selvatici dell'ordine degli artiodattili [esclusi gli animali della specie bovina (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), Ovis aries, Capra hircus, suidi e taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

    (7) animali non domestici di allevamento appartenenti alle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi;

    (8) animali non domestici selvatici appartenenti alle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi;

    (9) solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra);

    (10) leporidi selvatici (conigli e lepri);

    (11) mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi;

    (12) conigli di allevamento;

    (13) pollame;

    (14) ratiti di allevamento;

    (15) selvaggina selvatica;

    (16) pesci.

    Parte II: certificazione

    Image

    Testo di immagine

    PAESE

    Modello TRANSIT/STORAGE

    II. Informazioni sanitarie

    II.a. Numero di riferimento del certificato

    II.b.

    Parte I

    — Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009, o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 o nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

    — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

    — Casella I.12: indicare l'indirizzo (e il numero di riconoscimento, se noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

    — Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.

    — Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

    — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

    — Casella I.23: nel caso di container o scatole, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

    — Casella I.28: Impianto di produzione: fornire il numero di registrazione, il numero di riconoscimento o il numero identificativo dell'autorità competente per l'impianto, a seconda dei casi. Include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

    Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

    Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

    Data: Firma:

    Timbro:


    ALLEGATO IV

    NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

    (menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1)

    a)

    I certificati sono rilasciati dal paese terzo esportatore sulla base dei modelli contenuti negli allegati II e III, secondo lo schema di modello che corrisponde ai prodotti di origine animale in questione.

    Essi contengono, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.

    Se lo Stato membro di destinazione impone per i prodotti di origine animale in questione ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

    b)

    Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

    c)

    Per i prodotti di origine animale esportati da uno o più territori o da una o più zone dello stesso paese esportatore elencati o menzionati nell'allegato I, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave, deve essere presentato un certificato unico e distinto.

    d)

    L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

    e)

    Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita entra nell'UE e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

    f)

    Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato) si allegano fogli supplementari al certificato, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

    g)

    Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera f), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata in basso (indicando il numero della pagina e il numero totale delle pagine) e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

    h)

    L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale oppure da un altro ispettore ufficiale designato, ove ciò sia previsto dal modello di certificato. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono l'applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

    La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

    i)

    Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente.


    (1)  Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).


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