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Document 32016D1232

    Decisione (UE) 2016/1232 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

    GU L 202 del 28/07/2016, p. 27–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1232/oj

    28.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/27


    DECISIONE (UE) 2016/1232 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2016

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*) dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra (1), (l'«accordo») istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    (2)

    A norma dell'articolo 127, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve stabilire il proprio regolamento interno.

    (3)

    A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»).

    (4)

    A norma dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato, a cui può delegare i suoi poteri.

    (5)

    A norma dell'articolo 131 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tale articolo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione determini, nel suo regolamento interno, la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

    (6)

    È importante procedere a consultazioni regolari e formali con gli Stati membri e tener conto del loro punto di vista. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    (7)

    La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») seguiranno da vicino e in permanenza gli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia e riferiranno ove opportuno, e almeno due volte l'anno, sulla questione.

    (8)

    A norma dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo, l'Unione può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale dell'accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13 dell'accordo. Eventuali raccomandazioni o decisioni pertinenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione, nonché le relazioni presentate dalla Commissione e dall'alto rappresentante riguardo agli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia, dovrebbero essere prese in considerazione nel contesto di qualsiasi eventuale proposta della Commissione finalizzata alla sospensione dell'accordo sulla base dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo.

    (9)

    Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nei relativi allegati, o in decisioni, raccomandazioni e altri documenti, compresi i verbali, adottati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione, costituiscono un riconoscimento del Kosovo da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

    (10)

    Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.

    (11)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno.

    (12)

    La posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

    Modifiche di natura tecnica di tale progetto di decisione possono essere accettate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Essi ricevono inoltre tutti i documenti trasmessi al consiglio di stabilizzazione e di associazione o da esso emessi. Gli Stati membri forniscono all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri», le informazioni necessarie a tal fine.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. MATEČNÁ


    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (1)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.


    DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — KOSOVO (*)

    del [data]

    recante adozione del suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra (l'«accordo»), in particolare gli articoli 126, 127, 129 e 131,

    considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2016,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Presidenza

    Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

    Articolo 2

    Riunioni

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce una volta all'anno conformemente alla prassi consolidata per i consigli di stabilizzazione e di associazione, anche per quanto riguarda il livello di rappresentanza e il luogo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.

    Articolo 3

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre invitare altre persone a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

    Articolo 4

    Segreteria

    Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della rappresentanza del Kosovo in Belgio.

    Articolo 5

    Corrispondenza

    La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Entrambi i segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna e alla rappresentanza del Kosovo in Belgio.

    Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari da entrambi i segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.

    Articolo 6

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

    Articolo 7

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 5 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

    2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 8

    Verbale

    Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto da entrambi i segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

    la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

    le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

    le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

    Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e da entrambi i segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

    Articolo 9

    Decisioni e raccomandazioni

    1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti, fatti salvi gli articoli 2 e 5 dell'accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

    2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 128 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate da entrambi i segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

    Articolo 10

    Lingue

    Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue facenti fede dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

    Articolo 11

    Spese

    L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 12

    Comitato di stabilizzazione e di associazione

    1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea, da un lato, e del Kosovo, dall'altro, di norma alti funzionari.

    2.   Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

    3.   Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra entrambe le parti.

    4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

    Fatto a

    Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

    Il presidente


    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ALLEGATO

    della

    DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — KOSOVO (*)

    del [data]

    Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

    Articolo 1

    Presidenza

    Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»). Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

    Articolo 2

    Riunioni

    Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.

    Articolo 3

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

    Articolo 4

    Segreteria

    Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Kosovo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 5

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

    Articolo 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

    2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

    Articolo 7

    Verbale

    Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

    Articolo 8

    Decisioni e raccomandazioni

    Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 128 dell'accordo, tali azioni sono eseguite conformemente all'articolo 9 del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 9

    Spese

    L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 10

    Sottocomitati e gruppi speciali

    Il comitato può istituire sottocomitati e gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Essi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o i gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tali sottocomitati e gruppi non hanno potere decisionale.


    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


    ALLEGATO

     

    PROGETTO

    DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-KOSOVO (*)

    del [giorno mese] 2016

    che istituisce sottocomitati e gruppi speciali

    IL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra, in particolare l'articolo 130,

    visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    Sono creati i sottocomitati e i gruppi speciali elencati all'allegato I. Il loro mandato è definito all'allegato II.

    Fatto a …, il [giorno mese] 2016.

    Per il comitato di stabilizzazione e di associazione

    Il presidente


    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ALLEGATO I

    Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari

    Denominazione

    Competenze

    Articolo dell'accordo

    1.

    Commercio, industria, dogane e fiscalità

    Libera circolazione delle merci

    Articolo 20

    Prodotti industriali

    Articoli 21-25

    Questioni commerciali

    Articoli 36-49

    Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato

    Articolo 80

    Cooperazione industriale

    Articolo 99

    PMI

    Articolo 100

    Turismo

    Articolo 101

    Dogane

    Articolo 104

    Fiscalità

    Articolo 105

    Norme di origine

    protocollo III

    Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

    protocollo IV

    2.

    Agricoltura e pesca

    Prodotti agricoli

    Articoli 26, 28, 29, 33, 34 e 37

    Prodotti della pesca

    Articoli 31 e 32, allegati IV e V

    Prodotti agricoli trasformati

    Articolo 27 e protocollo I

    Vini

    Articolo 30 e protocollo II

    Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

    Articolo 35

    Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie

    Articolo 102

    Cooperazione nel settore della pesca

    Articolo 103

    3.

    Mercato interno e concorrenza

    Diritto di stabilimento

    Articoli 50-54

    Prestazione di servizi

    Articoli 55-60

    Altre questioni connesse al titolo V dell'accordo

    Articoli 61-73

    Ravvicinamento e applicazione della legislazione

    Articolo 74

    Concorrenza

    Articoli 75-76

    Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    Articoli 77-78

    Appalti pubblici

    Articolo 79

    Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

    Articolo 96

    Protezione dei consumatori

    Articolo 81

    4.

    Questioni economico-finanziarie e statistiche

    Pagamenti correnti e circolazione di capitali

    Articoli 64-66

    Politica economica

    Articolo 94

    Cooperazione nel settore statistico

    Articolo 95

    Promozione e tutela degli investimenti

    Articolo 98

     

    Cooperazione finanziaria

    Articoli 121-125

    5.

    Giustizia, libertà e sicurezza

    Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

    Articolo 83

    Diritti fondamentali, comprese la lotta contro la discriminazione e la protezione dei dati

    Articoli 3, 4 e 84

    Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

    Articolo 83

    Visti, controllo delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e migrazione

    Articoli 85-86

    Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

    Articoli 87-88

    Riciclaggio di denaro

    Articolo 89

    Stupefacenti

    Articolo 90

    Lotta al terrorismo

    Articolo 92

    Prevenzione della criminalità organizzata e di altre attività illecite

    Articolo 91

    6.

    Innovazione, società dell'informazione e politica sociale

     

     

     

    Condizioni di lavoro e pari opportunità

    Articolo 82

    Cooperazione nel settore sociale

    Articolo 106

    Istruzione e formazione

    Articolo 107

    Cooperazione culturale

    Articolo 108

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    Articolo 109

     

    Società dell'informazione

    Articolo 110

     

    Reti e servizi di comunicazione elettronica

    Articolo 111

     

    Informazione e comunicazione

    Articolo 112

     

    Ricerca e sviluppo tecnologico

    Articolo 118

    7.

    Trasporti, energia, ambiente e sviluppo regionale

    Trasporti

    Articolo 113

     

    Energia

    Articolo 114

     

    Ambiente

    Articolo 115

     

    Cambiamenti climatici

    Articolo 116

     

    Protezione civile

    Articolo 117

    Sviluppo regionale e locale

    Articolo 119

    Struttura dei gruppi speciali

    Denominazione

    Competenze

    Articolo dell'accordo

    Gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione

    Riforma della pubblica amministrazione

    Articolo 120

    Gruppo speciale sulla normalizzazione (1)

    Miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni del Kosovo con la Serbia e cooperazione efficace con la missione PSDC dell'UE, per tutto il tempo in cui questa sarà presente

    Articolo 5


    (1)  Questo gruppo speciale non sostituisce il dialogo tra Pristina e Belgrado condotto sotto l'egida dell'alto rappresentante.

    ALLEGATO II

    Mandato dei sottocomitati e dei gruppi speciali UE — Kosovo  (*)

    Composizione e presidenza

    I sottocomitati e i gruppi speciali per la riforma della pubblica amministrazione (RPA) e sulla normalizzazione sono composti da rappresentanti della Commissione europea, del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, e da rappresentanti del Kosovo. Entrambe le parti si alternano alla presidenza. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi speciali per la RPA e sulla normalizzazione.

    Segreteria

    Le mansioni inerenti alla segreteria dei sottocomitati e dei gruppi speciali sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea, o del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, e da un funzionario del Kosovo.

    Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati e i gruppi speciali sono trasmesse ai segretari dei sottocomitati interessati e dei gruppi speciali.

    Riunioni

    I sottocomitati e i gruppi speciali si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati o dei gruppi speciali.

    Previo accordo delle parti, i sottocomitati e i gruppi speciali hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    Ordine del giorno e documenti giustificativi

    Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

    In seguito all'accordo sull'ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione il segretario del Kosovo presenta al segretario della Commissione europea, o del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, la necessaria documentazione scritta in funzione degli elementi concordati nell'ordine del giorno provvisorio.

    Qualora il termine di cui al terzo paragrafo non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.

    Settori di competenza

    I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell'accordo elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. I progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione devono essere valutati per tutti i settori. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

    I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis e di esaminare i progressi compiuti dal Kosovo nell'allineare l'acquis conformemente agli impegni assunti a norma dell'accordo.

    Il gruppo speciale per la RPA discute delle questioni inerenti alla riforma della pubblica amministrazione e suggerisce le misure del caso. Il gruppo speciale sulla normalizzazione esamina le questioni relative al miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni del Kosovo con la Serbia e alla cooperazione efficace con la missione di politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, e suggerisce le misure del caso.

    Verbale

    Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato o del gruppo speciale al segretario del comitato di stabilizzazione e di associazione.

    Pubblicità

    Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi speciali non sono pubbliche.


    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


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