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Document 32013R0082
Commission Implementing Regulation (EU) No 82/2013 of 29 January 2013 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland (codification)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013 , recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (codificazione)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013 , recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (codificazione)
GU L 28 del , pp. 3–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760
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30.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 82/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2013
recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera
(codificazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
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(2) |
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4) («l’accordo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (5), prevede l’importazione in esenzione da dazi di un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate di carni bovine disossate, essiccate, del codice NC ex 0210 20 90 . |
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(3) |
Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione su base annuale del rilevante contingente tariffario all’importazione, in esenzione da dazi. |
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(4) |
Per poter fruire del contingente tariffario in questione, la merce deve essere originaria della Svizzera secondo le norme citate all’articolo 4 dell’accordo. Occorre fornire una definizione esatta dei prodotti ammissibili. A fini di controllo, le importazioni nell’ambito del suddetto contingente devono essere subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità certificante che le carni corrispondono esattamente alla definizione ammessa. È necessario definire il modello di tali certificati e stabilire le modalità per la loro utilizzazione. |
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(5) |
Il regime deve essere gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine è opportuno precisare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), e al regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (7). |
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(6) |
Per garantire la gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È aperto ogni anno un contingente tariffario dell’Unione per l’importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre (di seguito «il contingente»).
Il contingente reca il numero d’ordine 09.4202.
2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle previste all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
3. Ai fini del presente regolamento, l’espressione «carni disossate ed essiccate» corrisponde alla seguente definizione: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.
Articolo 2
1. L’importazione del quantitativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione all’atto dell’immissione in libera pratica.
2. L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo il disposto dell’articolo 3, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione relativo al certificato stesso.
3. Un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione per quantitativi non superiori a quello indicato sul certificato. In tal caso, l’autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.
4. L’autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
Tuttavia, in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata, l’autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa al titolo d’importazione è uguale all’importo del dazio doganale intero secondo la tariffa doganale comune. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al certificato, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quella prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 382/2008.
5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle indicazioni riportate nell’allegato I.
Articolo 3
1. Il certificato di autenticità di cui all’articolo 2, conforme al modello riprodotto nell’allegato II, si compone di un originale e di due copie, che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d’importazione può chiedere una traduzione del certificato.
2. Il modulo su cui è stampato il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm e deve essere confezionato con una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l’originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.
3. L’originale e le copie del certificato possono essere dattiloscritti o redatti a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.
4. Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente.
Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell’originale.
5. La definizione di carni disossate ed essiccate di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve essere riportata chiaramente sul certificato.
6. Per essere valido, il certificato deve essere debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell’allegato III.
Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.
Articolo 4
1. Gli organismi emittenti elencati nell’allegato III devono:
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a) |
essere riconosciuti in quanto tali dalla Svizzera; |
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b) |
impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; |
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c) |
impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per poter verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l’esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto, il peso netto e la data della firma. |
2. L’elenco di cui all’allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non risponda più al requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora non adempia ad uno dei suoi doveri.
Articolo 5
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.
Articolo 6
Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 382/2008 e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 (8) della Commissione.
Articolo 7
Le autorità della Svizzera trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dagli organismi emittenti della Svizzera, nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. Eventuali successive modifiche dei timbri o dei nomi devono essere altresì notificate alla Commissione quanto prima possibile. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 8
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
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a) |
entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; |
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b) |
entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Articolo 9
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato V.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.
(3) Cfr. allegato IV.
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(5) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(6) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(7) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.
ALLEGATO I
Indicazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5
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in bulgaro |
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Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013 |
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in spagnolo |
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Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013 |
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in ceco |
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Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013 |
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in danese |
: |
Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013 |
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— |
in tedesco |
: |
Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013 |
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in estone |
: |
Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013 |
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in greco |
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Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013 |
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in inglese |
: |
Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013 |
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— |
in francese |
: |
Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013 |
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in italiano |
: |
Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 |
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— |
in lettone |
: |
Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013 |
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— |
in lituano |
: |
Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013 |
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— |
in ungherese |
: |
Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet |
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— |
in maltese |
: |
Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013 |
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— |
in neerlandese |
: |
Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013 |
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— |
in polacco |
: |
Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013 |
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— |
in portoghese |
: |
Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013 |
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— |
in rumeno |
: |
Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013 |
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in slovacco |
: |
Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013 |
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— |
in sloveno |
: |
Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013 |
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— |
in finlandese |
: |
Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013 |
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— |
in svedese |
: |
Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013 |
ALLEGATO III
Elenco degli organismi della Svizzera abilitati a rilasciare il certificato di autenticità
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Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura. |
ALLEGATO IV
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
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Regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 1830/2006 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 7 e all’allegato VIII |
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Regolamento (CE) n. 749/2008 della Commissione |
limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II |
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Regolamento (CE) n. 381/2009 della Commissione |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 666/2012 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
ALLEGATO V
Tavola di concordanza
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Regolamento (CE) n. 2092/2004 |
Presente regolamento |
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Articoli 1-7 |
Articoli 1-7 |
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Articolo 7 bis |
Articolo 8 |
|
Article 8 |
— |
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Articolo 9 |
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Article 9 |
Articolo 10 |
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Allegati I, II e III |
Allegati I, II e III |
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Allegato IV |
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Allegato V |