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Document 32013D0183

    Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC

    GU L 111 del 23/04/2013, p. 52–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2016; abrogato da 32016D0849

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/183(1)/oj

    23.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/52


    DECISIONE 2013/183/PESC DEL CONSIGLIO

    del 22 aprile 2013

    concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1) (la "RPDC"), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1718 (2006) e 1874 (2009).

    (2)

    Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/860/PESC (2), che ha modificato la decisione 2010/800/PESC del Consiglio.

    (3)

    Il 12 febbraio 2013 la RPDC ha effettuato un test nucleare violando gli obblighi internazionali che le incombono ai sensi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009) e 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che rappresentano una seria minaccia per la pace e la sicurezza regionali e internazionali.

    (4)

    Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC (3) che ha modificato la decisione 2010/800/PESC e fra l'altro ha attuato la UNSCR 2087 (2013).

    (5)

    Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2094 (2013) condannando con la massima fermezza il test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla RPDC che ha così violato e disatteso in modo flagrante le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

    (6)

    Inoltre, la UNSCR 2094 (2013) estende l'obbligo di impedire il trasferimento, nella RPDC di formazione tecnica, servizi di consulenza o assistenza imposto dalla UNSCR 1718 (2006), punto 8, lettera c), ai prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al punto 20 della UNSCR 2094 (2013) e ai prodotti di cui al punto 22 di detta risoluzione, e constata che tali misure si applicano altresì ai servizi di intermediazione e altri servizi prestati da intermediari.

    (7)

    La UNSCR 2094 (2013) estende le restrizioni finanziarie di cui al punto 8, lettera d) della UNSCR 1718 (2006) anche ad altre persone ed entità e a persone ed entità che agiscono per conto o sotto la direzione di persone o entità designate e ad entità possedute o controllate da esse.

    (8)

    La UNSCR 2094 (2013) estende inoltre le restrizioni di viaggio di cui al punto 8, lettera e) della UNSCR 1718 (2006) ad altre persone e a persone che agiscono per conto o sotto la direzione di persone designate.

    (9)

    Inoltre, la UNSCR 2094 (2013) prevede che le restrizioni di viaggio di cui al punto 8, lettera e) della risoluzione 1718 (2006) si applichino anche a persone che in base a quanto accertato da uno Stato lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).

    (10)

    La UNSCR 2094 (2013) stabilisce anche l'allontanamento di qualsiasi cittadino della RPDC che lavori per conto o sotto la direzione di persone o entità designate, o aiuti ad eludere le sanzioni o violi le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).

    (11)

    La UNSCR 2094 (2013) decide anche che gli Stati impediscano la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso il, attraverso il o dal loro territorio di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, in relazione ad attività che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013), o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

    (12)

    La UNSCR 2094 (2013) sollecita inoltre gli Stati a prendere misure per vietare nel proprio territorio l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nonché per vietare a tali banche la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà o l'istituzione o mantenimento di relazioni bancarie corrispondenti sotto la propria giurisdizione. Parimenti gli Stati dovrebbero adottare misure per vietare l'apertura di uffici di rappresentanza o filiali o conti bancari nell'RPDC a banche ubicate nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione.

    (13)

    La UNSCR 2094 (2013) vieta altresì la fornitura di sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013), o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

    (14)

    La UNSCR 2094 (2013) impone un obbligo di ispezione di tutti i carichi provenienti dalla RPDC o diretti in tale paese, o per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone e entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati. Se una nave rifiuta un'ispezione le viene vietato l'ingresso.

    (15)

    La UNSCR 2094 (2013) prevede anche che gli Stati neghino a qualsiasi aeromobile l'autorizzazione di decollo, atterraggio o sorvolo del territorio se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati.

    (16)

    La UNSCR 2094 (2013) estende inoltre il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di determinati prodotti e tecnologie militari di cui al punto 8, lettere a) e b) della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ad altri prodotti e tecnologie.

    (17)

    La UNSCR 2094 (2013) sollecita parimenti tutti gli Stati a impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di qualsiasi prodotto destinato alla RPDC o a suoi cittadini o proveniente da essi, se lo Stato stabilisce che potrebbe contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) or 2094 (2013).

    (18)

    La UNSCR 2094 (2013) spiega il termine "beni di lusso".

    (19)

    La UNSCR 2094 (2013) invita tutti gli Stati a intensificare la sorveglianza del personale diplomatico dell'RPDC.

    (20)

    La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

    (21)

    La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

    (22)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2010/800/PESC e sostituirla con una nuova decisione.

    (23)

    È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPITOLO I

    RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

    Articolo 1

    1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del territorio degli Stati membri:

    a)

    armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;

    b)

    tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) ("comitato delle sanzioni") conformemente al paragrafo 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013) e al punto 20 della UNSCR 2094 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

    c)

    taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione;

    d)

    talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione;

    e)

    qualsiasi altro prodotto che potrebbe contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici, ad attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione. L'Unione adotta le misure necessarie al fine di determinare i prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

    2.   Sono altresì vietati:

    a)

    la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

    b)

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

    c)

    la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

    3.   È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano o meno essi originari del territorio di tale paese.

    Articolo 2

    Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'RPDC, nonché a, da o per conto di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

    Articolo 3

    È vietata la consegna di banconote e monete della RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della RPDC o a suo beneficio.

    Articolo 4

    Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali beni originari del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

    CAPITOLO II

    RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI

    Articolo 5

    Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all’esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione.

    CAPITOLO III

    SETTORE FINANZIARIO

    Articolo 6

    Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.

    Articolo 7

    1.   Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale, sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione con:

    a)

    banche domiciliate nella RPDC;

    b)

    succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato IV;

    c)

    succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V; e

    d)

    entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V,

    al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    2.   A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:

    a)

    esercitare una vigilanza costante sull’attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

    b)

    imporre che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione; e a rifiutare l’operazione se queste informazioni non sono fornite;

    c)

    conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

    d)

    qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, riferirne prontamente all’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

    Articolo 8

    1.   È vietata l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel territorio degli Stati membri.

    2.   È vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1:

    a)

    la creazione di nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

    b)

    l'acquisizione di diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

    c)

    l'apertura di relazioni bancarie corrispondenti in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

    d)

    il mantenimento di relazioni bancarie corrispondenti in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri nei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che questo potrebbe contribuire ai programmi legati alle armi nucleari o ai missili balistici della RPDC, o altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013) o con la presente decisione, o per l'evasione delle misure imposte da tali risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.

    3.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

    Articolo 9

    Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o enti finanziari non domiciliati nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate nella RPDC, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

    CAPITOLO IV

    SETTORE DEI TRASPORTI

    Articolo 10

    1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini o persone e entità che agiscano per loro conto abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o dalla presente decisione.

    2.   Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

    3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

    4.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all’arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

    5.   Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 della UNSCR 2087 (2013).

    6.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).

    7.   Il paragrafo 6 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.

    Articolo 11

    1.   Gli Stati membri rifiutano l'autorizzazione di atterraggio, decollo o sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza.

    Articolo 12

    La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5.

    CAPITOLO V

    RESTRIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO

    Articolo 13

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

    a)

    alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell’allegato I;

    b)

    alle persone che non figurano nell’allegato I, elencate nell'allegato II:

    i)

    che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

    ii)

    che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

    iii)

    che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa,

    c)

    alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.

    2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006) UNSCR 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).

    3.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso al territorio nazionale.

    4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a)

    in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

    b)

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

    c)

    in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

    d)

    in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

    5.   Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

    6.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

    7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC.

    8.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

    9.   Il paragrafo 1, lettera c) non si applica in caso di transito di rappresentanti del Governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite per esercitare attività relative alle Nazioni Unite.

    10.   Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

    11.   Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate elencate nell'allegato I.

    Articolo 14

    1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC i cittadini della RPDC che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, oppure che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari.

    CAPITOLO VI

    CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

    Articolo 15

    1.   Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:

    a)

    dalle persone ed entità indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate,elencate nell’allegato I;

    b)

    dalle persone ed entità che non figurano nell’allegato I, elencate nell'allegato II:

    i)

    che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti,

    ii)

    che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate,

    iii)

    che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa,

    c)

    alle persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione, sono congelati.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

    3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

    a)

    necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

    purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

    4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

    a)

    necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato deve precedentemente notificare e ottenere l'approvazione del comitato delle sanzioni; o

    b)

    oggetto di una garanzia o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale garanzia o della decisione, purché detta garanzia o decisione sia anteriore alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state indicate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato deve precedentemente darne notifica al comitato delle sanzioni.

    5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti o

    b)

    pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    CAPITOLO VII

    ALTRE MISURE RESTRITTIVE

    Articolo 16

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un’istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.

    Articolo 17

    Gli Stati membri, in conformità del diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che contribuiscano ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) or 2094 (2013) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.

    CAPITOLO VIII

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 18

    Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094(2013), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, le sue entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.

    Articolo 19

    1.   Il Consiglio adotta le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

    2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II o III e adotta le relative modifiche.

    Articolo 20

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

    2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza l'allegato II o III.

    3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

    4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

    Articolo 21

    1.   Gli allegati I, II e III riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

    2.   Gli allegati I, II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data dell'indicazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 22

    1.   La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell’ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

    2.   Le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

    Articolo 23

    La decisione 2010/800/PESC è abrogata.

    Articolo 24

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.

    (2)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 56.

    (3)  GU L 46 del 19.2.2013, pag. 28.

    (4)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

     

    Nome

    Pseudonimi

    Data di nascita

    Data della designazione

    Altre informazioni

    1.

    Yun Ho-jin

    alias Yun Ho-chin

    13.10.1944

    16.7.2009

    Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

    2.

    Ri Je-son

    alias Ri Che-son

    1938

    16.7.2009

    Direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l’energia atomica) (GBAE), l’agenzia centrale che dirige il programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; facilita varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.

    3.

    Hwang Sok-hwa

     

     

    16.7.2009

    Direttore presso l’Ufficio generale per l’energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell’ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all’interno dell’Istituto congiunto per la ricerca nucleare.

    4.

    Ri Hong-sop

     

    1940

    16.7.2009

    Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l’impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l’impianto di ritrattamento.

    5.

    Han Yu-ro

     

     

    16.7.2009

    Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea.

    6.

    Paek Chang-Ho

    Pak Chang-Ho;

    Paek Ch’ang-Ho

    Passaporto: 381420754;

    data di rilascio del passaporto: 7 dicembre 2011;

    data di scadenza del passaporto: 7 dicembre 2016;

    data di nascita: 18 giugno 1964;

    luogo di nascita: Kaesong, RPDC

    22.1.2013

    Alto ufficiale e direttore del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale.

    7.

    Chang Myong-Chin

    Jang Myong-Jin

    Data di nascita: 1966;

    data di nascita alternativa: 1965

    22.1.2013

    Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.

    8.

    Ra Ky’ong-Su

     

     

    22.1.2013

    Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

    9.

    Kim Kwang-il

     

     

    22.1.2013

    Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    10.

    Yo’n Cho’ng Nam

     

     

    7.3.2013

    Responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioninell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    11.

    Ko Ch’o’l-Chae

     

     

    7.3.2013

    Vice responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di benie attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    12.

    Mun Cho’ng-Ch’o’l

     

     

    7.3.2013

    Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.


    B.   Elenco delle entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

     

    Nome

    Pseudonimi

    Ubicazione

    Data della designazione

    Altre informazioni

    1.

    Korea Mining Development Trading Corporation

    alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias "KOMID"

    Central District, Pyongyang, RPDC.

    24.4.2009

    Principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    2.

    Korea Ryonbong General Corporation

    alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; già LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

    Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon- dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC.

    24.4.2009

    Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    3.

    Tanchon Commercial Bank

    già CHANGGWANG CREDIT BANK; già KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

    Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC.

    24.4.2009

    Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

    4.

    Namchongang Trading Corporation

    alias NCG; alias NAMCHONGANG TRADING; alias NAM CHON GANG CORPORATION; alias NOMCHONGANG TRADING CO.; alias NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

    Pyongyang, RPDC.

    16.7.2009

    La Namchongang è una società commerciale nordcoreana dipendente dall’Ufficio generale per l’energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell’approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell’acquisto di tubi di alluminioe di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell’uranio dalla fine degli anni ’90. Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC per l’ispezione da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) dell’impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

    5.

    Hong Kong Electronics

    alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

    Sanaee St., Kish Island, Iran.

    16.7.2009

    Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o sembra agire per o per conto di esse. Dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambedue designate dal comitato delle sanzioni nell’aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall’Iran verso la RPDC per conto della KOMID.

    6.

    Korea Hyoksin Trading Corporation

    alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC.

    16.7.2009

    Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato delle sanzioni nell’aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa.

    7.

    General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l’energia atomica) (GBAE)

    alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

    Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC.

    16.7.2009

    Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile. Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.

    8.

    Korean Tangun Trading Corporation

     

    Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    La Korean Tangun Trading Corporation dipende dalla seconda accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell’approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell’ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

    9.

    Korean Committee for Space Technology (comitato coreano per la tecnologia spaziale)

    DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

    Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.

    10.

    Bank of East Land

    Dongbang Bank; Tongbang U’Nhaeng; Tongbang Bank

    P.O. Box 32,

    BEL Building,

    Jonseung-Dung,

    Moranbong District, Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha collaborato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2012.

    11.

    Korea Kumryong Trading Corporation

     

     

    22.1.2013

    Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreanodi beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    12.

    Tosong Technology Trading Corporation

     

    Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    13.

    Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

    Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

    Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    14.

    Leader (Hong Kong) International

    Leader International Trading Limited

    Room 1610 Nan Fung Tower,

    173 Des Voeux Road,

    Hong Kong

    22.1.2013

    Agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    15.

    Green Pine Associated Corporation

    Cho’ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Chosun Chawo’n Kaebal T’uja Hoesa; Jindallae; Ku’mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp’il Company

    c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC;

    Nungrado, Pyongyang, RPDC

    2.5.2012

    La Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degliarmamentie materiale connesso esportati dalla RPDC.

    La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa.

    16.

    Amroggang Development Banking Corporation

    Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank

    Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

    2.5.2012

    La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    17.

    Korea Heungjin Trading Company

    Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

    Pyongyang, RPDC.

    2.5.2012

    La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzatureconnessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

    18.

    Second Academy of Natural Sciences (seconda accademia di scienze naturali)

    2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

    Pyongyang, RPDC

    7.3.2013

    La seconda accademia di scienze naturali è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e probabilmente di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nel luglio 2009 ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

    19.

    Korea Complex Equipment Import Corporation

     

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    7.3.2013

    La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.


    ALLEGATO II

    Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e delle persone e entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

    I.   Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate

    A.   Persone

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

    Data di nascita: 2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia del Nord Hamgyong)

    Passaporto n. (a partire dal 2006): PS 736420617

    Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento Amministrazione del Partito dei Lavoratori della Corea.

    2.

    CHON Chi Bu

     

    Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

    3.

    CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

    Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

    Primo vicedirettore del dipartimento dell'Industria di difesa (programma balistico), Partito dei Lavoratori della Corea, membro della commissione nazionale di difesa.

    4.

    HYON Chol-hae

    Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)

    Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).

    5.

    JON Pyong-ho

    Anno di nascita: 1926

    Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'Industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della commissione nazionale di difesa.

    6.

    KIM Yong-chun (alias Young-chun)

    Data di nascita: 4.3.1935

    Passaporto n.: 554410660

    Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale di Kim Jong-Il per la strategia nucleare.

    7.

    O Kuk-Ryol

    Anno di nascita: 1931 (provincia di Jilin, Cina)

    Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.

    8.

    PAEK Se-bong

    Anno di nascita: 1946

    Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

    9.

    PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

    Anno di nascita: 1933

    Passaporto n.: 554410661

    Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).

    10.

    PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

    Data di nascita: 20.9.1929

    Passaporto n.: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)

    Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

    11.

    RYOM Yong

     

    Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

    12.

    SO Sang-kuk

    Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

    Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung.

    13.

    Tenente generale Kim Yong Chol (alias Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

    Data di nascita: 1946

    Luogo: Pyongan-Pukto, Corea del Nord

    Kim Yong Chol è il comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).

    14.

    Pak To-Chun

    Data di nascita: 9 marzo 1944

    Luogo di nascita: Jagang, Rangrim

    Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Incaricato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi.

    B.   Entità

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

     

    Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009); provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio utilizzabile in missili.

    2.

    Korea Taesong Trading Company

    Luogo: Pyongyang

    Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company ha trattato con la Siria per conto della KOMID.

    3.

    Korean Ryengwang Trading Corporation

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corea del Nord

    Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009).

    4.

    Secondo comitato economico

     

    Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della Corea del Nord. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici nordcoreani. Dirige inoltre le attività della KOMID (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). È un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e probabilmente di armamenti nucleari della Corea del Nord.

    5.

    Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

     

    Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili.

    6.

    Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

     

    Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite in data 16.7.2009).

    7.

    Hesong Trading Corporation

    Pyongyang, RPDC

    Controllata dalla Korea Mining Development Corporation (KOMID) (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Coinvolta nelle forniture con possibili applicazioni nel programma missilistico balistico.

    8.

    Korea Complex Equipment Import Corporation

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    9.

    Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

    Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC;

    Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC;

    Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

    Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    10.

    Korea Kwangsong Trading Corporation

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel campo della difesa, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    11.

    Munitions Industry Department (alias Military Supplies Industry Department)

    Pyongyang, RPDC

    Responsabile del controllo delle attività delle industrie militari della Corea del Nord, compresi il secondo comitato economico e la KOMID, fra cui il controllo dello sviluppo dei programmi missilistico balistico e nucleare della Corea del Nord.

    Fino a poco tempo fa ne era a capo Jon Pyong Ho. Secondo informazioni, Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang), ex primo vicedirettore del Munitions Industry Department (MID), è attualmente direttore del MID, comunemente noto come il dipartimento per l'industria di costruzione meccanica (Machine Building Industry Department). Chu è stato supervisore generale delle attività nordcoreane di sviluppo missilistico, compresi il lancio del missile Taepo Dong-2 (TD-2) il 5 aprile 2009 e il lancio mancato del TD-2 nel luglio 2006.

    12.

    Reconnaissance General Bureau (RGB) (alias Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

    Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord;

    Nungrado, Pyongyang, Corea del Nord.

    Il Reconnaissance General Bureau (RGB), prima organizzazione di intelligence della Corea del Nord, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. È sotto il comando diretto del ministero della difesa ed è principalmente responsabile della raccolta di intelligence militare. L'RGB commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation (Green Pine), società di armi convenzionali della Corea del Nord, designata dall'UE.

    II.   Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

    A.   Persone

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    JON Il-chun

    Data di nascita: 24.8.1941

    Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'Office 39, il quale è responsabile, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun, il quale è considerato peraltro una delle figure di spicco della State Development Bank.

    2.

    KIM Tong-un

     

    Ex direttore dell'Office 39 del comitato centrale del Partito dei Lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.

    3.

    Kim Tong-Myo'ng (alias Kim Chin-so'k)

    Data di nascita: 1964

    Cittadinanza: nordcoreana.

    Kim Tong-Myo'ng opera per conto della Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). KimTong-Myo'ng (Kim Dong Myong) ha occupato vari posti nella Tanchon almeno dal 2002 e ne è attualmente il presidente. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang's (posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank) con lo pseudonimo di KimChin-so'k.

    B.   Entità

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni identificative

    Motivi

    1.

    Korea Daesong Bank (alias Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

    Indirizzo: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

    Tel.: 850 2 381 8221

    Tel.: 850 2 18111 interno 8221

    Fax: 850 2 381 4576

    Ente finanziario nordcoreano che dipende direttamente dall'Office 39 e favorisce progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

    2.

    Korea Daesong General Trading Corporation (alias Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

    Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

    Tel.: 850 2 18111 interno 8204/8208

    Tel.: 850 2 381 8208/4188

    Fax: 850 2 381 4431/4432

    Società che dipende dall'Office 39 e viene usata per favorire le transazioni estere per conto dell'Office 39.

    Il direttore dell'Office 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

    3.

    Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

    Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

    Società affiliata, che agisce per conto o sotto la direzione della Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009), da cui è posseduta o controllata. Offre servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) e della Korea Hyoksin Trading Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nel luglio 2009). Dal 2008, la Tanchon ricorre alla KKBC per agevolare i trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) dalla Birmania/Myanmar verso la Cina nel 2009. Inoltre, la Hyoksin, che secondo l'ONU è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa, ha cercato di utilizzare la KKBC in relazione all'acquisto di beni a duplice uso nel 2008. La KKBC ha almeno una filiale all'estero a Dandong, Cina.

    4.

    Office 39 of The Korean Workers’ Party (alias Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

    Secondo palazzo del governo, Partito dei Lavoratori della Corea (in coreano: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang, Corea del Nord;

    Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Corea del Nord;

    Changgwang Street, Pyongyang, Corea del Nord.

    L'Office 39 del Partito dei Lavoratori della Corea svolge attività economiche illecite a sostegno del governo nordcoreano. Ha filiali in tutta la nazione che raccolgono e gestiscono fondi ed è responsabile di procurare valuta estera all'alta gerarchia del Partito attraverso attività illecite, quali il narcotraffico. L'Office 39 controlla varie entità nella Corea del Nord e all'estero attraverso le quali svolge svariate attività illecite, che comprendono la produzione, il traffico e la distribuzione di stupefacenti. L'Office 39 è stato anche coinvolto nel tentativo di acquisizione e trasferimento in Corea del Nord di beni di lusso. L'Office 39 figura tra le più importanti organizzazioni incaricate di acquisire valuta e merci. Secondo fonti sarebbe stato sotto il comando di Kim Jong-il. Controlla varie società commerciali, alcune delle quali svolgono attività illecite: tra queste il Daesong General Bureau, parte del gruppo Daesong, il più grande gruppo societario del paese. Secondo alcune fonti, l'Office 39 ha uffici di rappresentanza a Roma, Pechino, Bangkok,

    Singapore, Hong Kong e Dubai. Nei confronti dell'esterno, l'Office 39 cambia regolarmente nome e aspetto. Il direttore è JON il-chun già inserito nell'elenco di sanzioni dell'UE.

    L'Office 39 produceva metamfetamina a Sangwon, provincia del Sud Pyongan, ed era anche coinvolto nella distribuzione di questa sostanza a piccoli trafficanti nordcoreani che la distribuivano attraverso la Cina e la Corea del Sud. L'Office 39 gestisce inoltre coltivazioni di papavero nelle province del Nord Hamkyo’ng e del Nord Pyongan e produce oppio ed eroina a Hamhu’ng e Nachin. Nel 2009, l'Office 39 è stato coinvolto nel tentativo mancato di acquistare ed esportare in Corea del Nord – attraverso la Cina – due yacht di lusso, di fabbricazione italiana, del valore di oltre 15 milioni di dollari USA. Fermata dalle autorità italiane, la tentata esportazione degli yacht, destinati a Kim Jong-il, violava le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti della Corea del Nord, ai sensi della UNSCR 1718, che impongono specificamente agli Stati membri di impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di beni di lusso alla Corea del Nord. L'Office 39 ricorreva in passato al Banco Delta Asia per riciclare proventi illeciti. Nel settembre 2005 il Banco Delta Asia è stato riconosciuto dal dipartimento del Tesoro come fonte principale di riciclaggio di denaro, ai sensi della sezione 311 del PATRIOT Act statunitense, in quanto presentava un rischio inaccettabile per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.

    III.   Persone ed entità coinvolte nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

    A.   Persone

    B.   Entità


    ALLEGATO III

    Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) e di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c)


    ALLEGATO IV

    Elenco delle succursali e filiali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)


    ALLEGATO V

    Elenco delle succursali, filiali ed entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d)


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