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Dokument 32011R1230

    Regolamento (UE) n. 1230/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

    GU L 326 del 08/12/2011, str. 21—23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status prawny dokumentu Obowiązujące

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1230/oj

    8.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/21


    REGOLAMENTO (UE) N. 1230/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 novembre 2011

    recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è un elemento essenziale della strategia «legiferare meglio» che le istituzioni dell’Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.

    (2)

    Un certo numero di atti relativi alla politica commerciale comune sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all’importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni (2), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

    (4)

    Il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer (3), era finalizzato ad aprire un contingente tariffario per l’anno 1992 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

    (5)

    Il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4), riguardava una situazione temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (5), era finalizzato alla concessione di riduzioni del dazio doganale in applicazione di un accordo internazionale che è stato successivamente sostituito da un altro accordo firmato con l’Egitto il 28 ottobre 2009, che è entrato in vigore il 1o giugno 2010, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (6), ha esaurito i suoi effetti in quanto si basava sull’accordo di associazione firmato nel 1995 che è stato successivamente sostituito dall’accordo di associazione firmato con Israele il 4 novembre 2009, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2010, nel quale sono previsti nuovi contingenti tariffari.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all’importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell’Algeria, del Marocco e dell’Egitto, nonché all’importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco (7), ha esaurito i suoi effetti in quanto era inteso come strumento interinale per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’accordo di associazione firmato con l’Algeria il 22 aprile 2002, entrato in vigore il 1o settembre 2005, dell’accordo di associazione firmato con il Marocco il 26 febbraio 1996, entrato in vigore il 1o marzo 2000 e i cui allegati agricoli sono stati modificati dagli accordi entrati in vigore nel 2003 e nel 2005, e dell’accordo di associazione firmato con l’Egitto il 28 ottobre 2009, entrato in vigore il 1o giugno 2010.

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98 (8), introduceva una misura applicabile unicamente nell’anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

    (10)

    Il regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (9), riguardava unicamente l’anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

    (11)

    La decisione 2004/910/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d’Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall’altra parte, la Repubblica dell’India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005 (10), aveva carattere temporaneo e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

    (12)

    Il regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati (11), introduceva una misura applicabile nel periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

    (13)

    La decisione 2007/317/CE del Consiglio, del 16 aprile 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (12), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in un atto successivo.

    (14)

    Un certo numero di atti, concernenti determinati paesi, sono divenuti obsoleti in seguito all’adesione di tali paesi all’Unione.

    (15)

    La decisione 98/658/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall’altra, e all’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall’altra (13), è divenuta obsoleta in seguito all’adesione della Slovenia all’Unione.

    (16)

    Il regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia (14), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Polonia all’Unione.

    (17)

    Il regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell’Ungheria e all’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria (15), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione.

    (18)

    Il regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell’Estonia e all’esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia (16), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione dell’Estonia all’Unione.

    (19)

    Il regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all’esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia (17), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Slovenia all’Unione.

    (20)

    Il regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all’esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia (18), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Lettonia all’Unione.

    (21)

    Il regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania (19), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Lituania all’Unione.

    (22)

    Il regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all’esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca (20), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Slovacchia all’Unione.

    (23)

    Il regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all’esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica ceca (21), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Repubblica ceca all’Unione.

    (24)

    Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare tali atti divenuti obsoleti,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I regolamenti (CEE) n. 1471/88, (CEE) n. 478/92, (CEE) n. 3125/92, (CE) n. 2184/96, (CE) n. 2398/96, (CE) n. 1722/1999, (CE) n. 2798/1999, (CE) n. 215/2000, (CE) n. 278/2003, (CE) n. 999/2003, (CE) n. 1039/2003, (CE) n. 1086/2003, (CE) n. 1087/2003, (CE) n. 1088/2003, (CE) n. 1089/2003, (CE) n. 1090/2003 e (CE) n. 1923/2004, nonché le decisioni 98/658/CE, 2004/910/CE e 2007/317/CE sono abrogati.

    2.   L’abrogazione degli atti di cui al paragrafo 1 non pregiudica:

    a)

    il mantenimento in vigore degli atti dell’Unione adottati in base agli atti di cui al paragrafo 1; e

    b)

    la validità delle modifiche apportate dagli atti di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell’Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SZCZUKA


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

    (2)  GU L 134 del 31.5.1988, pag. 1.

    (3)  GU L 55 del 29.2.1992, pag. 2.

    (4)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 3.

    (5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

    (6)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

    (7)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 16.

    (8)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 1.

    (9)  GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

    (10)  GU L 391 del 31.12.2004, pag. 1.

    (11)  GU L 331 del 5.11.2004, pag. 9.

    (12)  GU L 119 del 9.5.2007, pag. 30.

    (13)  GU L 314 del 24.11.1998, pag. 6.

    (14)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 1.

    (15)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

    (16)  GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

    (17)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 1.

    (18)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 19.

    (19)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 38.

    (20)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 56.

    (21)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 73.


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