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Document 32010D0638
Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
GU L 280 del 26/10/2010, p. 10–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2024
26.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/10 |
DECISIONE 2010/638/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2010
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009. |
(2) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1003/PESC che modifica la posizione comune 2009/788/PESC (2) e include ulteriori misure restrittive. |
(3) |
Il 29 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/186/PESC che modifica la posizione comune 2009/788/PESC (3). |
(4) |
Sulla scorta di un riesame della posizione comune 2009/788/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 27 ottobre 2011. |
(5) |
Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.
2. È vietato:
a) |
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
b) |
concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o prestare assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati; |
c) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). |
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica:
a) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione e dell'ONU; |
b) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea; |
c) |
alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; |
d) |
alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni; |
purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDD) e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai singoli membri del CNDD e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono stati inseriti nell'allegato o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla posizione comune 2009/788/PESC, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 5
1. Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco di cui all'allegato.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Articolo 6
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 7
La posizione comune 2009/788/PESC è abrogata.
Articolo 8
1. La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2011. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.
(2) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 51.
(3) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 23.
(4) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e 4
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …) |
Motivi |
1. |
Capitano Moussa Dadis CAMARA |
d.d.n.: 1.1.1964 o 29.12.1968 Pass.: R0001318 |
Presidente del CNDD |
2. |
Colonnello Mathurin BANGOURA |
d.d.n.: 15.11.1962 Pass.: R0003491 |
Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione |
3. |
Tenente Colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA |
d.d.n.: 22.10.1979 Pass.: R0017873 |
Ministro e segretario permanente del CNDD (espulso dall'esercito il 26.1.2009) |
4. |
Comandante Oumar BALDÉ |
d.d.n.: 26.12.1964 Pass.: R0003076 |
Membro del CNDD |
5. |
Comandante Mamadi (alias Mamady) MARA |
d.d.n.: 1.1.1954 Pass.: R0001343 |
Membro del CNDD |
6. |
Comandante Almamy CAMARA |
d.d.n.: 17.10.1975 Pass.: R0023013 |
Membro del CNDD |
7. |
Tenente Colonnello Mamadou Bhoye DIALLO |
d.d.n.: 1.1.1956 Pass.: R0001855 |
Membro del CNDD |
8. |
Capitano Koulako BÉAVOGUI |
|
Membro del CNDD |
9. |
Tenente Colonnello della polizia Kandia (alias Kandja) MARA |
Pass.: R0178636 |
Membro del CNDD Direttore della polizia regionale di Labé |
10. |
Colonnello Sékou MARA |
d.d.n.: 1957 |
Membro del CNDD Direttore aggiunto della polizia nazionale |
11. |
Sig. Morciré CAMARA |
d.d.n.: 1.1.1949 Pass.: R0003216 |
Membro del CNDD |
12. |
Sig. Alpha Yaya DIALLO |
|
Membro del CNDD Direttore nazionale delle dogane |
13. |
Colonnello Mamadou Korka DIALLO |
d.d.n.: 19.2.1962 |
Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI |
14. |
Colonnello Fodeba TOURÉ |
d.d.n.: 7.6.1961 Pass.: R0003417 /R0002132 |
Governatore di Kindia (ex Ministro della gioventù, destituito da Ministro il 7.5.2009) |
15. |
Comandante Sceicco Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA |
d.d.n.: 12.5.1966 |
Membro del CNDD |
16. |
Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO |
|
Membro del CNDD |
17. |
Tenente Jean-Claude PIVI (alias COPLAN) |
d.d.n.: 1.1.1960 |
Membro del CNDD Ministro incaricato della sicurezza del presidente |
18. |
Capitano Saa Alphonse TOURÉ |
d.d.n.: 3.6.1970 |
Membro del CNDD |
19. |
Colonnello Moussa KEITA |
d.d.n.: 1.1.1966 |
Membro del CNDD Ministro Segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane |
20. |
Tenente Colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH |
|
Membro del CNDD |
21. |
Comandante Bamou LAMA |
|
Membro del CNDD |
22. |
Mohamed Lamine KABA |
|
Membro del CNDD |
23. |
Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ |
|
Membro del CNDD |
24. |
Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA |
|
Membro del CNDD |
25. |
Comandante Moussa Tiégboro CAMARA |
d.d.n.: 1.1.1968 Pass.: 7190 |
Membro del CNDD Ministro presso la Presidenza incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità |
26. |
Capitano Issa CAMARA |
d.d.n.: 1954 |
Membro del CNDD Governatore di Mamou |
27. |
Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
d.d.n.: 26.2.1957 Pass.: 13683 |
Membro del CNDD Ministro della sanità e dell'igiene pubblica |
28. |
Sig. Mamady CONDÉ |
d.d.n.: 28.11.1952 Pass.: R0003212 |
Membro del CNDD |
29. |
Sottotenente Sceicco Ahmed TOURÉ |
|
Membro del CNDD |
30. |
Tenente Colonnello Aboubacar Biro CONDÉ |
d.d.n.: 15.10.1962 Pass.: 2443/R0004700 |
Membro del CNDD |
31. |
Sig. Bouna KEITA |
|
Membro del CNDD |
32. |
Sig. Idrissa CHERIF |
d.d.n.: 13.11.1967 Pass.: R0105758 |
Ministro incaricato della comunicazione presso la Presidenza e Ministro della difesa |
33. |
Sig. Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ |
d.d.n.: 9.12.1960 Pass.: R0020803 |
Sottosegretario di Stato, incaricato delle missioni, delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile |
34. |
Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
|
Aiutante di campo del Presidente |
35. |
Sig. Ibrahima Khalil DIAWARA |
d.d.n.: 1.1.1976 Pass.: R0000968 |
Consigliere speciale di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité |
36. |
Sottotenente Marcel KOIVOGUI |
|
Vice di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité |
37. |
Sig. Papa Koly KOUROUMA |
d.d.n.: 3.11.1962 Pass.: R11914/R001534 |
Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile |
38. |
Comandante Nouhou THIAM |
d.d.n.: 1960 Pass.: 5180 |
Ispettore generale delle forze armate Portavoce del CNDD |
39. |
Capitano di polizia Théodore (alias Siba) KOUROUMA |
d.d.n.: 13.5.1971 Pass.: Service R0001204 |
Addetto presso il Gabinetto della Presidenza |
40. |
Capitano Mamadou SANDÉ |
d.d.n.: 12.12.1969 Pass.: R0003465 |
Ministro presso la Presidenza incaricato dell'economia e delle finanze |
41. |
Sig. Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI |
d.d.n.: 31.12.1961 Pass.: 5938/R00003488 |
Ministro presso la Presidenza incaricato del controllo di Stato |
42. |
Sig. Joseph KANDUNO |
|
Ministro incaricato della revisione dei conti, della trasparenza e del buongoverno |
43. |
Sig. Fodéba (alias Isto) KÉIRA |
d.d.n.: 4.6.1961 Pass.: R0001767 |
Ministro della gioventù, dello sport e della promozione dell'occupazione dei giovani |
44. |
Colonnello Siba LOHALAMOU |
d.d.n.: 1.8.1962 Pass.: R0001376 |
Ministro della giustizia Guardasigilli |
45. |
Dr. Frédéric KOLIÉ |
d.d.n.: 1.1.1960 Pass.: R0001714 |
Ministro dell'amministrazione del territorio e degli affari politici |
46. |
Sig. Alexandre Cécé LOUA |
d.d.n.: 1.1.1956 Pass.: R0001757 / diplomatico: R0000027 |
Ministro degli affari esteri e dei guineani nel mondo |
47. |
Sig. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM |
d.d.n.: 4.10.1968 Pass.: R0001758 |
Ministro delle miniere e dell'energia |
48. |
Sig. Boubacar BARRY |
d.d.n.: 28.5.1964 Pass.: R0003408 |
Ministro di Stato presso la Presidenza incaricato dell'edilizia, dell'assetto territoriale e del patrimonio edilizio pubblico |
49. |
Sig. Demba FADIGA |
d.d.n.: 1.1.1952 Pass.: carta di soggiorno FR365845/365857 |
Membro del CNDD Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Incaricato delle relazioni fra il CNDD e il governo |
50. |
Sig. Mohamed DIOP |
d.d.n.: 1.1.1963 Pass.: R0001798 |
Membro del CNDD Governatore di Conakry |
51. |
Sergente Mohamed (alias Tigre) CAMARA |
|
Membro delle forze di sicurezza in servizio presso il campo della Guardia presidenziale «Koundara» |
52. |
Sig. Habib HANN |
d.d.n.: 15.12.1950 Pass.: 341442 |
Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato |
53. |
Sig. Ousmane KABA |
|
Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato |
54. |
Sig. Alfred MATHOS |
|
Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato |
55. |
Capitano Mandiou DIOUBATÉ |
d.d.n.: 1.1.1960 Pass.: R0003622 |
Direttore dell'ufficio stampa della Presidenza Portavoce del CNDD |
56. |
Sig. Sceicco Sydia DIABATÉ |
d.d.n.: 23.4.1968 Pass.: R0004490 |
Membro delle forze armate Direttore dei servizi d'informazione e d'investigazione presso il Ministero della difesa |
57. |
Sig. Ibrahima Ahmed BARRY |
d.d.n.: 11.11.1961 Pass.: R0048243 |
Direttore generale della radiotelevisione guineana |
58. |
Sig. Alhassane BARRY |
d.d.n.: 15.11.1962 Pass.: R0003484 |
Governatore della Banca centrale |
59. |
Sig. Roda Namatala FAWAZ |
d.d.n.: 6.7.1947 Pass.: R0001977 |
Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD |
60. |
Sig. Dioulde DIALLO |
|
Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD |
61. |
Sig. Kerfalla CAMARA KPC |
|
Amministratore delegato di Guicopress Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD |
62. |
Dr. Moustapha ZABATT |
d.d.n.: 6.2.1965 |
Medico e consigliere personale del Presidente |
63. |
Sig. Aly MANET |
|
Movimento «Dadis Doit Rester» (Dadis deve rimanere) |
64. |
Sig. Louis M'bemba SOUMAH |
|
Ministro del lavoro, della riforma amministrativa e della funzione pubblica |
65. |
Sig. Sceicco Fantamady CONDÉ |
|
Ministro dell'informazione e della cultura |
66. |
Colonnello Boureima CONDÉ |
|
Ministro dell'agricoltura e della pastorizia |
67. |
Sig.ra Mariame SYLLA |
|
Ministro del decentramento e dello sviluppo locale |