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Document 32002R1232

    Regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92

    GU L 180 del 10/07/2002, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2005; abrog. impl. da 32005R0111

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1232/oj

    32002R1232

    Regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 10/07/2002 pag. 0005 - 0008


    Regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione

    del 9 luglio 2002

    che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/2002(2), in particolare l'articolo 9 bis,

    visto il regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992(3), concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/2001(4),

    considerando quanto segue:

    (1) È opportuno applicare la decisione, adottata nel marzo 2001 dalla Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite, di includere l'anidride acetica e il permanganato di potassio nella tabella I dell'allegato alla convenzione 1988 delle Nazioni Unite.

    (2) Per conformarsi a tale decisione occorre modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90. La modifica può essere apportata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 bis, lettera e), del menzionato regolamento.

    (3) Il regolamento (CEE) n. 3769/92 dev'essere modificato per tenere conto delle modificazioni del regolamento (CEE) n. 3677/90, intese a separare le disposizioni relative all'autorizzazione di esportazione dalle disposizioni relative alla preventiva notifica all'esportazione per quanto riguarda le sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato.

    (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 3677/90, articolo 10,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è modificato come segue:

    1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

    Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 2

    Conformemente al regolamento di base, articolo 5, paragrafo 2, le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2 sono disciplinate mutatis mutandis dal disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;"

    2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3

    Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 3

    Fatti salvi obblighi specifici da determinare in base ad accordi con i paesi interessati, il disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base si applica, conformemente al regolamento di base, articolo 5 bis, paragrafo 2, alle esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e non si possa concedere un'autorizzazione generale individuale conformemente al paragrafo 3 del detto articolo. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;"

    3) l'allegato I è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

    (2) GU L 151 dell'11.6.2002, pag. 1.

    (3) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

    (4) GU L 173 del 27.6.2001, pag. 26.

    ALLEGATO 1

    "ALLEGATO

    CATEGORIA 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

    CATEGORIA 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

    CATEGORIA 3

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO 2

    "ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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