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Document 32001D0598

    2001/598/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi e abroga le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1841]

    GU L 210 del 03/08/2001, p. 37–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; fine validata parziale abrog. impl. da 32006D0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/598/oj

    32001D0598

    2001/598/CE: Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi e abroga le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1841]

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0037 - 0045


    Decisione della Commissione

    dell'11 luglio 2001

    che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi e abroga le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE

    [notificata con il numero C(2001) 1841]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/598/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile(1), modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo B, punto 1, lettera c),

    vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(2), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE(3), in particolare gli articoli 11 e 12,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 94/984/CE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/352/CE(5), stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi. Sono previsti due diversi certificati, il modello A e il modello B, il cui uso rispettivo dipende dalla situazione del paese interessato per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

    (2) In base a un'ispezione effettuata dai servizi della Commissione in Tailandia nel dicembre 1999 per riesaminare la situazione del paese in riferimento alla malattia di Newcastle, nonché alle informazioni supplementari fornite da tale paese, la situazione della Tailandia per quanto riguarda la malattia di Newcastle risulta migliorata. La Tailandia soddisfa ora i requisiti previsti dal certificato redatto secondo il modello A, che figura nella decisione 94/984/CE.

    (3) L'esito di un'ispezione effettuata in Tunisia nell'ottobre 2000 e le garanzie fornite da tale paese indicano che la Tunisia soddisfa ora i requisiti previsti dal certificato redatto secondo il modello A, che figura nella decisione 94/984/CE, e può pertanto essere inserito nell'elenco contenuto nella presente decisione.

    (4) Nell'ottobre 2000 i servizi della Commissione hanno effettuato una missione in Brasile al fine di valutare la situazione zoosanitaria per quattro nuove regioni. I risultati di tale ispezione indicano che è possibile proseguire la regionalizzazione del Brasile.

    (5) La Repubblica ceca, Israele e la Svizzera non sono indenni dalla malattia di Newcastle. Tuttavia, le misure applicate da tali paesi per combattere la malattia sono almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia. Ai fini della certificazione valgono le misure di lotta applicate da tali paesi. Le decisioni 96/181/CE(7), 96/387/CE(8) e 97/593/CE(9), relative alle norme di polizia sanitaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da tali paesi, possono essere conseguentemente abrogate.

    (6) La Croazia è stata autorizzata ad esportare carni fresche unicamente da determinate zone del suo territorio. Ispezioni effettuate nel settembre/ottobre 1997 e nell'ottobre 2000 hanno dimostrato che non vi è più necessità di ricorrere alla regionalizzazione.

    (7) Alcune missioni effettuate nel 1997 in Madagascar dai servizi della Commissione hanno messo in luce gravi carenze a livello della struttura dei servizi veterinari e delle relative funzioni di controllo e di certificazione. La decisione 97/517/CE della Commissione(10) ha pertanto sospeso le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di origine animale provenienti dal Madagascar. Appare ora opportuno depennare il Madagascar dell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare carni fresche di pollame nella Comunità, fintantoché adeguate garanzie non consentano di revocare la sospensione.

    (8) Per la definizione delle condizioni d'importazione delle carni fresche di pollame da paesi terzi occorre tener conto della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento(11).

    (9) Per motivi di trasparenza e per agevolare la certificazione, occorre inserire nel certificato di polizia sanitaria i requisiti della decisione 96/712/CE della Commissione, che stabilisce i modelli dell'attestazione di sanità pubblica e dei bolli sanitari per l'importazione di carni fresche di pollame da paesi terzi(12). La decisione 96/712/CE può quindi essere abrogata.

    (10) La decisione 95/411/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia(13), modificata dalla decisione 98/227/CE(14), deve essere presa in considerazione per le esportazioni di carni fresche di pollame in tali paesi.

    (11) A seguito dell'armonizzazione dei criteri applicabili alla vaccinazione, introdotta dalla decisione 93/152/CEE della Commissione(15), gli Stati membri riconosciuti indenni dalla malattia di Newcastle non necessitano di garanzie per le importazioni di carni di pollame per quanto riguarda la vaccinazione contro tale malattia. Inoltre la qualifica riguardante la malattia di Newcastle è cambiata per l'Irlanda e per la regione dell'Irlanda del nord nel Regno Unito. È quindi necessario modificare di conseguenza i certificati della decisione 94/984/CE.

    (12) Per tener conto dei cambiamenti sopraindicati e per ragioni di chiarezza, gli allegati I e II della decisione 94/984/CE vanno sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

    (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 della decisione 94/984/CE diventa paragrafo 1 e il testo seguente è aggiunto come paragrafo 2: "2. Le carni fresche di pollame destinate alla spedizione verso la Comunità e conformi ai requisiti della presente decisione devono recare un bollo sanitario in conformità dei criteri indicati nell'allegato III."

    Articolo 2

    1. Gli allegati I e II della decisione 94/984/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

    2. L'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 94/984/CE.

    Articolo 3

    Le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE sono abrogate.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1o settembre 2001.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) Quale modificata e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

    (2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

    (3) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

    (4) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

    (5) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 64.

    (6) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

    (7) GU L 55 del 6.3.1996, pag. 27.

    (8) GU L 155 del 28.6.1996, pag. 54.

    (9) GU L 239 del 30.8.1997, pag. 51.

    (10) GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54.

    (11) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

    (12) GU L 326 del 17.12.1996, pag. 67.

    (13) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 14.

    (14) GU L 87 del 21.3.1998, pag. 14.

    (15) GU L 59 dell'11.3.1993, pag. 35.

    ALLEGATO I

    PAESI TERZI O PARTI DI PAESI TERZI AUTORIZZATI A FAR USO DEI CERTIFICATI RIPRODOTTI NELL'ALLEGATO II PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI CARNI FRESCHE DI POLLAME

    Nota:

    Le lettere A e B si riferiscono ai modelli stabiliti nell'allegato II, sezione 2.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

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    ALLEGATO III

    BOLLO SANITARIO PER CARNI FRESCHE DI POLLAME

    Il bollo sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE reca le seguenti indicazioni:

    a) per le carni confezionate in imballaggi individuali o per imballaggi di piccole dimensioni:

    - nella parte superiore, il codice di riferimento ISO del paese d'origine,

    - al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento,

    i caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre;

    b) per gli imballaggi di grandi dimensioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante il nome del paese, il relativo codice ISO e il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre; il bollo sanitario può inoltre comprendere un'indicazione atta ad identificare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.

    Il materiale utilizzato per la stampigliatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene e le indicazioni ivi riportate devono essere perfettamente leggibili.

    Le disposizioni dei punti 65, 67 e 68 del capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE si applicano, mutatis mutandis, per le procedure di bollatura sanitaria e per l'utilizzo di imballaggi di grandi dimensioni.

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