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Document 31998R0280
Commission Regulation (EC) No 280/98 of 3 February 1998 derogating from certain provisions of Council Regulation (EC) No 2597/97 laying down additional rules on the common organisation of the market in milk and milk products as regards drinking milk produced in Finland and Sweden
Regolamento (CE) n. 280/98 della Commissione del 3 febbraio 1998 recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia
Regolamento (CE) n. 280/98 della Commissione del 3 febbraio 1998 recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia
GU L 28 del 04/02/1998, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004
Regolamento (CE) n. 280/98 della Commissione del 3 febbraio 1998 recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/1998 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 280/98 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1998 recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 149, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio (1), ha prorogato il periodo durante il quale possono essere adottate misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi vigenti in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione ai regimi derivanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati; che, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di materia grassa del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999; considerando che, in virtù dell'atto di adesione, la Finlandia e la Svezia beneficiano di una deroga per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di materia grassa del latte destinato al consumo umano di cui al regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio (2), abrogato e sostituito a decorrere dal 1° gennaio 1998 dal regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio (3); che tale deroga scade il 31 dicembre 1997; che, tenuto conto della situazione particolare dei summenzionati Stati membri e dell'entità degli adeguamenti necessari, è opportuno prorogare temporaneamente detta deroga, per permettere agli Stati membri in questione di adeguarsi al regime applicabile nel resto della Comunità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97, i requisiti relativi al tenore di materia grassa non sono applicabili al latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Il latte alimentare prodotto in questi due Stati membri e che beneficia di tale deroga può essere unicamente commercializzato nel paese di produzione o esportato verso un paese terzo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 12. (2) GU L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4. (3) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 13.