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Document 32009R0438
Commission Regulation (EC) No 438/2009 of 26 May 2009 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds
Regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
Regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
GU L 128 del 27/05/2009, p. 57–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32007R0659 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009R0438R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Modified by | 32010R0291 | sostituzione | articolo 3.1 | 01/07/2009 | |
Repealed by | 32020R1987 | 01/01/2021 |
27.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 438/2009 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2009
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari annui per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna. Le modalità di gestione dei suddetti contingenti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (2). |
(2) |
L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che i contingenti in questione siano gestiti secondo il metodo indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(3) |
Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che i contingenti di cui al presente regolamento siano considerati non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (4) prevede, all’articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all’importazione ridotto a motivo della loro utilizzazione per fini particolari. È opportuno sorvegliare, durante un congruo periodo, gli animali importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento per accertare che non siano macellati nel corso di tale periodo. |
(5) |
A tale fine occorre costituire una cauzione il cui importo copra la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi ridotti applicabili alla data dell’immissione in libera pratica degli animali in oggetto. |
(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 659/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento apre contingenti tariffari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che figurano nell’allegato.
2. I contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
3. I contingenti di cui al paragrafo 1 sono aperti ogni anno dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (periodo contingentale).
Articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.
2. L’ammissione al beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4197 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) |
per i tori, un certificato genealogico; |
b) |
per le vacche e le giovenche, un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza. |
Articolo 3
1. In applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, gli animali importati sono soggetti a vigilanza al fine di garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.
2. Per garantire il rispetto dell’obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inottemperanza a tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L’importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all’allegato applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata se viene fornita alle autorità doganali competenti la prova che gli animali:
a) |
non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure |
b) |
sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente. |
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 659/2007 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai dazi derivanti da titoli rilasciati anteriormente al 1o luglio 2009, fino alla loro scadenza.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 20.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
ALLEGATO
Ferme restando le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
Numero d’ordine |
Codici NC |
Codici TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente (in capi) |
Dazio doganale |
09.0114 |
ex 0102 90 05 |
01029005*20 *40 |
Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau |
710 |
6 % |
ex 0102 90 29 |
01029029*20 *40 |
||||
ex 0102 90 49 |
01029049*20 *40 |
||||
ex 0102 90 59 |
01029059*11 *19 *31 *39 |
||||
ex 0102 90 69 |
01029069*10 *30 |
||||
09.0115 |
ex 0102 90 05 |
01029005*30 *40 *50 |
Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo |
711 |
4 % |
ex 0102 90 29 |
01029029*30 *40 *50 |
||||
ex 0102 90 49 |
01029049*30 *40 *50 |
||||
ex 0102 90 59 |
01029059*21 *29 *31 *39 |
||||
ex 0102 90 69 |
01029069*20 *30 |
||||
ex 0102 90 79 |
01029079*21 *29 |