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Documento 32000R2290
Council Regulation (EC) No 2290/2000 of 9 October 2000 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Bulgaria
Regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria
Regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria
JO L 262, 17.10.2000, pagg. 1-8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/05/2003; abrogat prin 32003D0286
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2290/oj
Regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 17/10/2000 pag. 0001 - 0008
Regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio del 9 ottobre 2000 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(1), prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria. (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Bulgaria(2) compresi miglioramenti al regime preferenziale esistente. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 1999/278/CE(3). (3) In linea con le direttive adottate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 18 maggio 2000, la Commissione e la Bulgaria hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. (4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo a norma del quale la Comunità e la Bulgaria esaminano, in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Bulgaria. (6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria. (7) La Bulgaria adotterà inoltre le necessarie disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare contemporaneamente gli impegni assunti a seguito dell'esito dei negoziati. (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione(4). (9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Bulgaria, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato X dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, a la Repubblica di Bulgaria, dall'altra. 2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento. 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 2 1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. I quantitativi di merci soggette a contingenti tariffari e immesse in libera pratica nel quadro delle concessioni di cui all'allegato X dell'accordo europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(6), tra il 1o luglio 2000 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono detratti integralmente dai quantitativi di cui all'allegato A(b) del presente regolamento. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali(7) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, in prosieguo il "Comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000. Per il Consiglio Il Presidente H. Védrine (1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3. (2) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3. (3) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1. (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25). (6) GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/1998 (GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1). (7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. ALLEGATO A(a) I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria di seguito elencati sono aboliti. Codici NC(1) 0101 20 10 0104 20 10 0106 00 10 0106 00 20 0205 00 11 0205 00 19 0205 00 90 0206 80 91 0206 90 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 50 0208 90 60 0208 90 80 0210 90 10 0210 90 79 0407 00 90 0410 00 00 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 30 0601 20 90 0602 10 90 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 49 0602 90 51 0602 90 59 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 0603 10 10 0603 10 20 0603 10 30 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 80 0603 90 00 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 90 0701 10 00 0701 90 10 0703 10 11 0703 10 19 0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00 0708 10 00 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90 0709 52 00 0709 60 99 0709 90 40 0709 90 50 0710 80 59 0711 10 00 0711 30 00 0711 90 10 0711 90 70 0712 20 00 0712 90 05 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0714 20 10 0714 20 90 0714 90 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 50 00 0802 90 50 0802 90 60 0802 90 85 0804 20 10 0804 20 90 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0807 11 00 0807 19 00 0808 20 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 50 00 0810 90 85 0811 90 70 0811 90 85 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 95 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 39 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90 0905 00 00 0907 00 00 0910 20 90 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1006 10 10 1007 00 10 1106 10 00 1106 30 90 1208 10 00 1209 11 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 10 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99 1210 10 00 1210 20 10 1210 20 90 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 19 05 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1507 10 10 1507 10 90 1507 90 10 1507 90 90 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1509 10 10 1509 10 90 1509 90 00 1510 00 10 1510 00 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 11 99 1512 19 99 1512 21 10 1512 21 90 1512 29 10 1512 29 90 1513 11 10 1513 11 91 1513 11 99 1513 19 11 1513 19 19 1513 19 30 1513 19 91 1513 19 99 1513 21 11 1513 21 19 1513 21 30 1513 21 90 1513 29 11 1513 29 19 1513 29 30 1513 29 50 1513 29 91 1513 29 99 1514 10 10 1514 10 90 1514 90 10 1514 90 90 1515 11 00 1515 19 10 1515 19 90 1515 21 10 1515 21 90 1515 29 10 1515 29 90 1515 30 90 1515 50 11 1515 50 19 1515 50 91 1515 50 99 1515 90 29 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 2001 90 20 2005 70 10 2005 70 90 2005 90 10 2008 19 11 2008 19 13 2008 19 51 2008 19 59 2008 92 72 2009 11 19 2009 19 19 2009 20 19 2009 30 19 2009 40 19 2302 50 00 2306 90 19 2308 90 90 (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella GU L 278 del 28 ottobre 1999. ALLEGATO A(b) Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Bulgaria, sono soggette alle concessioni in appresso indicate. (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> Allegato all'allegato A(b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione 1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Bulgaria, vengono stabiliti nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'improtazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. 3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Bulgaria per consentire loro di rimediare alla situazione. 4. Su richiesta della Comunità o della Bulgaria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. 5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.