Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 31999D0707
1999/707/EC: Commission Decision of 29 October 1999 on certain protection measures with regard to equidae coming from the United States of America (notified under document number C(1999) 3614) (Text with EEA relevance)
1999/707/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1999) 3614] (Testo rilevante ai fini del SEE)
1999/707/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1999) 3614] (Testo rilevante ai fini del SEE)
JO L 280, 30.10.1999, pag. 125-125
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 06/12/1999; abrogat prin 31999D0839
1999/707/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1999) 3614] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 30/10/1999 pag. 0125 - 0125
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1999 relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1999) 3614] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/707/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) negli Stati Uniti d'America sono stati denunciati casi di febbre del Nilo occidentale nell'uomo e nei cavalli nello stato di New York; la presenza del virus è stata confermata negli uccelli nella città di New York, nello stato di New York, nel Connecticut e nel New Jersey nonché in insetti vettori nella città di New York e nel Connecticut; (2) la presenza di questa malattia può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità; (3) è opportuno adottare rapidamente a livello comunitario le misure di protezione necessaire nei confronti degli equidi importati dagli Stati Uniti d'America; (4) in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità statunitensi, è necessario prevedere condizioni supplementari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dagli Stati Uniti, deve essere richiesto un certificato supplementare firmato dalle competenti autorità centrali veterinarie statunitensi. 2. Nel certificato di cui al paragrafo 1 devono figurare le seguenti garanzie: - gli equidi non hanno soggiornato, durante gli ultimi 15 giorni, nella città di New York, nello stato di New York, nel Connecticut e nel New Jersey; - gli equidi non sono stati in contatto diretto con equidi che hanno soggiornato in aziende infette nel corso degli ultimi 15 giorni. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti degli Stati Uniti d'America per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione. Articolo 3 La presente decisione è applicabile sino al 31 gennaio 2000. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. (2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.