istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) per sostenere le tecnologie strategiche critiche ed emergenti e le rispettive catene del valore nei settori pertinenti;
le norme di segnalazione in merito agli obiettivi STEP.
PUNTI CHIAVE
Gli obiettivi STEP sono:
sostenere lo sviluppo o la produzione di tecnologie critiche nell’Unione e salvaguardare e rafforzare le loro catene del valore indirizzando i finanziamenti nell’ambito di 11 programmi dell’Unione europea (Unione) in tre aree di investimento mirate:
tecnologie digitali;
tecnologie pulite e efficienti sotto il profilo delle risorse;
biotecnologie, compresi i medicinali;
affrontare la carenza di manodopera e competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità, in particolare attraverso l’apprendimento permanente, l’istruzione e la formazione, in stretta cooperazione con le parti sociali e i programmi esistenti.
Il regolamento stabilisce:
che le tecnologie sono fondamentali quando soddisfano una delle seguenti condizioni:
immettono sul mercato un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia dotato di un notevole potenziale economico per il mercato unico, oppure
contribuiscono a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione;
la catena del valore per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche relative ai prodotti finali, ai componenti specifici e alle macchine specifiche utilizzate per la produzione di materie prime critiche e ai servizi critici e specifici associati.
Maggiori dettagli sull’ambito di applicazione di STEP sono forniti in una comunicazione della Commissione pubblicata in tutte le lingue dell’Unione il .
Finanziamento
STEP utilizza una combinazione di incentivi finanziari e misure volti a sfruttare i finanziamenti provenienti da:
altri 1,5 miliardi di euro provenienti dal Fondo europeo per la difesa per rafforzare la capacità di investimento della difesa.
Marchio STEP
La Commissione europea assegna il marchio STEP a progetti che contribuiscono a qualsiasi obiettivo STEP, a condizione che soddisfino determinati criteri. Questo marchio:
viene utilizzato come etichetta di qualità, in particolare:
come sostegno nell’ambito di un altro programma dell’Unione;
ai fini del finanziamento mediante finanziamenti cumulativi o combinati da un’altra fonte dell’Unione;
affinché gli Stati membri considerino tali sistemi come progetti prioritari nei loro piani di ripresa e resilienza e negli investimenti del Fondo per la modernizzazione;
deve rispettare le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e gli obblighi internazionali;
è valido per tutta la durata del progetto, ma decade se il progetto non è stato avviato entro cinque anni dall’assegnazione o se viene trasferito al di fuori dell’Unione.
La Commissione:
promuove il marchio STEP per migliorare la visibilità di un progetto;
istituisce e gestisce il portale STEP;
mantiene i contatti con le autorità nazionali e altri portatori di interessi pertinenti scambiando informazioni sulle esigenze finanziarie, sulle strozzature esistenti e sulle migliori pratiche;
promuove i contatti tra i settori delle tecnologie;
promuove l’uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell’Unione per sostenere i progetti STEP.
Portale STEP
Il la Commissione ha lanciato un sito web dedicato e disponibile al pubblico (il portale STEP) per aumentare la visibilità dei progetti STEP, aggiornandolo regolarmente. Esso contiene:
informazioni sui programmi e gli inviti a presentare proposte e bandi di gara pertinenti dell’Unione;
dettagli sui progetti che hanno ricevuto il marchio STEP;
STEP è concepita per contribuire a garantire la sovranità e la sicurezza dell’Unione, ridurre la sua dipendenza nei settori strategici, rafforzarne la competitività e accelerare la transizione verso un’economia verde e digitale.
Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione — Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) (GU C, C/2024/3209, ).
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del , pag. 17).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/241 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del , pag. 30).
Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del , pag. 149).
Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del , pag. 21).
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del , pag. 60).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del , pag. 159).
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 320).
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del , pag. 32).