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Fondo sociale europeo Plus — FSE+ (2021-2027)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e ne stabilisce gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell’Unione europea (Unione) e le norme per fornire tale finanziamento.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/795 integra nel regolamento (UE) 2021/1057 un nuovo articolo relativo alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), istituito per affrontare la carenza di manodopera e competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità in tre settori di tecnologie critiche per rafforzare la sovranità e la competitività a lungo termine dell’Unione. Le tecnologie critiche in questione sono le tecnologie digitali, le innovazioni delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie.

PUNTI CHIAVE

Il Fondo sociale europeo Plus integra il precedente Fondo sociale europeo, l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti e il programma dell’Unione per l’occupazione e l’innovazione sociale.

Componenti

L’FSE+ è costituito da due componenti:

  • la componente della gestione concorrente1; e
  • la componente occupazione e innovazione sociale (EaSI) in regime di gestione diretta2 e indiretta3.

Obiettivi

L’FSE+ ha due obiettivi generali:

  • aiutare gli Stati membri e le regioni dell’Unione a conseguire livelli elevati di occupazione, protezioni sociali eque, sviluppando una forza lavoro qualificata e resiliente, nonché società inclusive e coese finalizzate all’eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.
  • sostenere, integrare e dotare di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione.

Ambiti prioritari

L’FSE+ si concentrerà su una serie di ambiti prioritari tra cui:

  • il sostegno ai giovani che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi socio-economica innescata dalla pandemia di COVID-19, fornendo risorse per aiutarli a ottenere una qualifica, un lavoro di qualità e a migliorare la propria istruzione e le proprie competenze;
  • l’aiuto a bambini bisognosi mediante l’assegnazione di risorse a iniziative mirate alla lotta alla povertà infantile e il sostegno alle persone più vulnerabili nell’ambito sociale affette dalla perdita del posto di lavoro e da decurtazioni di reddito, anche fornendo prodotti alimentari e l’assistenza materiale di base alle persone indigenti;
  • il miglioramento e la riqualificazione delle competenze delle persone per la transizione a un’economia verde e digitale e il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;
  • la promozione della parità di genere, di pari opportunità e della non discriminazione;
  • lo sviluppo di capacità per le parti sociali e le organizzazioni della società civile;
  • la promozione dell’innovazione sociale nell’Unione mediante la cooperazione transnazionale;
  • la fornitura di sostegno diretto all’innovazione sociale tramite la componente EaSI.

Assegnazione delle risorse

Il regolamento comprende determinati requisiti minimi per l’assegnazione delle risorse di gestione concorrente dell’FSE+ da parte degli Stati membri:

  • almeno il 25 % per la promozione dell’inclusione sociale;
  • almeno il 3 % a sostegno delle persone indigenti;
  • gli Stati membri in cui la percentuale media di bambini a rischio povertà o esclusione sociale per il periodo 2017-2019 risultava superiore alla media dell’Unione, dovranno assegnare almeno il 5 % delle proprie risorse alla lotta alla povertà infantile;
  • gli Stati membri in cui il tasso medio di giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni che non lavora o non segue un percorso scolastico o formativo nel periodo 2017-2019 era superiore alla media dell’Unione devono assegnare almeno il 12,5 % delle proprie risorse ad azioni mirate e riforme strutturali a favore:
    • dell’occupazione giovanile, dell’istruzione e della formazione professionali, in particolare tirocini;
    • della transizione dalla scuola al lavoro,
    • di percorsi che consentano di riprendere l’istruzione o la formazione, e
    • della partecipazione a corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell’attuazione dei programmi nell’ambito della garanzia per i giovani.

Bilancio e gestione

  • L’FSE+ dispone di un bilancio appena inferiore a 88 miliardi di euro, ai prezzi del 2018, per il periodo 2021–2027.
  • La maggior parte del finanziamento, ovvero 87,3 miliardi di euro ai prezzi del 2018, nell’ambito dell’FSE+ è assegnata alla componente della gestione concorrente con gli Stati membri. Le autorità di gestione dell’FSE+ in ciascun Stato membro erogano il denaro ai progetti pertinenti gestiti da una serie di organizzazioni pubbliche e private.
  • La Commissione europea gestisce direttamente una quota più ridotta, circa 676 milioni di euro ai prezzi del 2018, nell’ambito della componente EaSI.
  • Al fine di velocizzare il trasferimento e agevolare la diffusione di soluzioni innovative, vengono assegnati 175 milioni di euro per la cooperazione transnazionale.
  • Le norme unionali comuni relative alla gestione dei fondi, applicabili a tutti i fondi della politica di coesione, sono definite nel regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi).

Sostegno agli obiettivi STEP

Il regolamento di modifica 2024/795 consente agli Stati membri di utilizzare l’FSE+ per fornire sostegno agli obiettivi STEP, anche attraverso la promozione dello sviluppo delle competenze nelle tecnologie a zero emissioni nette, tra l’altro quelle basate su programmi di apprendimento creati dalle accademie europee delle competenze, nonché la formazione dei giovani e la qualificazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione di lavoratori e lavoratrici.

Nella fase iniziale di prefinanziamento, la Commissione approva una modifica del programma che include una o più priorità specifiche per le operazioni sostenute dall’FSE+ e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi STEP. Inoltre, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità.

In deroga al regolamento (UE) 2021/1060 (si veda sopra), i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2021/1057 è stato applicato in parte, per la componente EaSI, a partire dal e pienamente dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/795 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Gestione concorrente. L’Unione incarica gli Stati membri dell’attuazione dei programmi a livello nazionale e regionale. Le amministrazioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, scelgono quali progetti finanziare e sono responsabili della loro gestione quotidiana. Lo Stato membro è principalmente responsabile della configurazione del sistema di gestione e controllo, nonché della prevenzione, del rilevamento e della correzione di irregolarità. Grazie alla collaborazione con gli Stati membri, la Commissione si sincera della conclusione ben riuscita dei progetti e del corretto impiego del denaro.
  2. Gestione diretta. La Commissione europea pubblica gli inviti a presentare proposte per l’assegnazione di sovvenzioni ai progetti, e bandi di gara per l’assegnazione di contratti di servizi e/o fornitura.
  3. Gestione indiretta. La Commissione europea sceglie un’autorità di gestione per la gestione per suo contro del progetto interessato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del , pag. 21).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/1057 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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