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Il regolamento (UE) 2021/1056 istituisce il Fondo per una transizione giusta (JTF, Just Transition Fund), che mira a sostenere le persone, le economie e l’ambiente dei territori che affrontano gravi sfide socio-economiche derivanti dal passaggio verso un’Unione europea (Unione) climaticamente neutra.
PUNTI CHIAVE
Il JTF mira a contribuire al singolo obiettivo specifico di consentire a regioni e persone di affrontare gli impatti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione dell’Unione verso i suoi obiettivi 2030 per l’energia e il clima e verso la realizzazione di un’economia climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi (si veda la sintesi).
Può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), di cui al regolamento (UE) 2024/795.
attività di ricerca e innovazione, comprese quelle svolte dalle università e dalle organizzazioni pubbliche di ricerca;
energie rinnovabili ed efficienza energetica;
mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;
ammodernamento delle reti di teleriscaldamento;
innovazione e connettività digitali;
riabilitazione dei siti dismessi e delle infrastrutture verdi;
riqualificazione dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;
istruzione e inclusione sociale, inclusi investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell’infanzia e l’assistenza agli anziani.
Con l’adozione del regolamento di modifica (UE) 2024/795 che istituisce l’iniziativa STEP, il JTF può anche sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur conservando un’attenzione particolare alle PMI, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della STEP. Questi obiettivi sono rafforzare la sovranità e la sicurezza dell’Unione, accelerandone la transizione verde e digitale, potenziandone la competitività e riducendone le dipendenze strategiche in tre settori industriali strategici: tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie.
È escluso il finanziamento di quanto segue nell’ambito del JTF:
disattivazione o costruzione di centrali nucleari;
attività legate ai prodotti del tabacco;
investimenti legati ai combustibili fossili;
imprese in difficoltà, salvo se autorizzate in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali.
10,8 miliardi di EUR verranno dallo strumento dell’Unione per la ripresa NextGenerationEU, oltre alle risorse previste:
2 miliardi di EUR nel 2021;
4 miliardi di EUR nel 2022;
2 miliardi di EUR nel 2023.
Le regole comuni dell’Unione per i fondi della politica socio-economica e di coesione sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi).
L’allegato I del regolamento stabilisce le dotazioni del JTF per gli Stati membri dell’Unione, mentre l’allegato II fornisce un modello per i piani territoriali per una transizione giusta che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea.
Accesso ai finanziamenti
L’accesso ai finanziamenti del JTF dipende dall’impegno degli Stati membri a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Sarà disponibile solo il 50 % della dotazione nazionale per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire l’obiettivo.
Meccanismo di ricompensa verde
Qualora le risorse del JTF siano integrate dopo il , le risorse aggiuntive saranno ripartite tra gli Stati membri sulla base di un meccanismo di «ricompensa verde».
Ciò significa che gli Stati membri che riducono le loro emissioni di gas a effetto serra a un ritmo più veloce riceveranno dotazioni aggiuntive.
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/1056 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del , pag. 159).
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del , pag. 17).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione, che stabilisce la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta (GU L 244 del , pag. 4).
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del , che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del , pag. 23).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e socale europeo e al Comitato delle regioni — Piano di investimenti per un’Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo [COM(2020) 21 final del ].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’].
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del , pag. 32).