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Il regolamento (UE) 2021/1058 definisce l’ambito di applicazione e gli obiettivi dei due fondi della politica di coesione: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione.
Essi aiutano gli Stati membri dell’Unione europea (UE) a raggiungere gli obiettivi di investimento a favore dell’occupazione e della crescita e nella cooperazione territoriale europea delineati nel regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi).
Il regolamento (UE) 2024/795 (si veda la sintesi), che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), modifica il regolamento (UE) 2021/1058 ampliando gli obiettivi specifici del FESR e del Fondo di coesione al fine di includere il sostegno agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della STEP.
Il regolamento (UE) 2024/3236 modifica inoltre il regolamento (UE) 2021/1058, introducendo il meccanismo di sostegno regionale di emergenza alla ricostruzione, al fine di fornire un sostegno temporaneo alla ricostruzione in seguito a catastrofi naturali.
Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell’Unione e a ridurre il ritardo delle regioni dell’Unione anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.
Il Fondo di coesione contribuisce a progetti infrastrutturali in materia di ambiente e delle reti transeuropee di trasporto. Fornisce sostegno agli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90 % della media dell’UE-27.
Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione:
un’Europa più competitiva e intelligente promuovendo una trasformazione economica innovativa e intelligente, insieme alla connettività regionale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
una transizione più verde e a basse emissioni di carbonio verso un’economia netta a zero emissioni di carbonio e un’Europa resiliente, promuovendo:
un’Europa più vicina a cittadini e cittadine, promuovendo lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori e iniziative locali.
Il FESR sostiene investimenti in:
infrastrutture,
ricerca e innovazione;
accesso ai servizi;
attività commerciali delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare per salvaguardare e creare posti di lavoro;
attrezzature, software e attività immateriali;
attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione;
informazione, comunicazione e studi;
assistenza tecnica.
Le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro, a eccezione di quelle destinate all’assistenza tecnica, sono concentrate a livello nazionale o regionale. I livelli di concentrazione tematica si basano sugli Stati membri e su tre categorie di regioni e si concentrano sui primi due obiettivi politici.
Il Fondo di coesione sostiene investimenti in:
ambiente, compreso lo sviluppo sostenibile e l’energia con benefici ambientali, in particolare le energie rinnovabili;
la rete transeuropea di trasporto;
attività d’informazione, formazione o altri servizi;
informazione, comunicazione e studi.
Il regolamento di modifica (UE) 2024/3236 introduce il meccanismo di sostegno regionale di emergenza alla ricostruzione. Esso aggiunge un nuovo obiettivo specifico nell’ambito del FESR e del Fondo di coesione per sostenere le regioni colpite da catastrofi naturali verificatesi tra il e il . Il sostegno può comprendere il ripristino delle infrastrutture danneggiate, l’assistenza alle imprese colpite e gli investimenti nella ricostruzione resiliente al clima. È programmato secondo priorità dedicate e può beneficiare di un tasso di cofinanziamento fino al 95 %. L’iniziativa mira a rafforzare la preparazione alle catastrofi e a potenziare la resilienza a lungo termine delle regioni colpite.
Il regolamento di modifica (UE) 2024/795 istituisce l’iniziativa STEP, volta a sostenere progetti che sviluppano o producono tecnologie critiche e rafforzano le loro catene del valore in settori strategici nei quali l’Unione deve garantirne la sovranità e la sicurezza. Tra questi settori figurano le tecnologie digitali e le innovazioni delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite e a basso consumo di risorse e le biotecnologie, compresi i medicinali.
Inoltre, il presente regolamento di modifica aggiunge nuovi obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione e, pur mantenendo l’attenzione sulle PMI, consente di sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI che potrebbero contribuire in modo significativo allo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché delle regioni più sviluppate degli Stati membri con un prodotto interno lordo pro capite inferiore alla media dell’UE-27.
Esclusioni
Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività quali la raffinazione, la produzione di acciaio, la fabbricazione del vetro e altri processi industriali;
prodotti del tabacco;
imprese in difficoltà, salvo circostanze eccezionali;
infrastrutture aeroportuali, con l’eccezione della mitigazione dell’impatto ambientale o la sicurezza e i sistemi di sicurezza della gestione di traffico aereo in circostanze particolari;
per la dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti;
l’aumento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
nelle regioni ultraperiferiche,
per le tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;
i combustibili fossili.
Tuttavia, sostengono:
investimenti nella sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi con sistemi di riscaldamento a gas per migliorare i sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento o la produzione mista di calore e di energia elettrica;
investimenti in sistemi alimentati a gas naturale in abitazioni ed edifici per sostituire impianti a carbone o simili;
investimenti nell’ampliamento e nella riconversione, nella trasformazione o nell’ammodernamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che queste siano predisposte per gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali l’idrogeno, il biometano e il gas di sintesi, al fine di consentire loro di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
investimenti in veicoli puliti a fini pubblici e veicoli, aeromobili e imbarcazioni utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
Sostegno del FESR agli investimenti nell’innovazione territoriale e interregionale
Ciò comprende quanto segue:
sviluppo territoriale integrato;
sostegno alle zone svantaggiate, e in particolare:
le zone rurali,
le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
almeno l’8 % delle risorse del FESR a livello nazionale destinate all’obiettivo «investimenti a favore della crescita e dell’occupazione», diverse dall’assistenza tecnica, sono assegnate allo sviluppo urbano sostenibile, con particolare attenzione a:
affrontare le sfide ambientali e climatiche,
la transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050,
lo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione,
il sostegno allo sviluppo di aree urbane funzionali;
Nel luglio del 2021 la Commissione ha adottato due decisioni di esecuzione.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del FESR e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1131 che stabilisce la ripartizione annuale:
per Stato membro, delle risorse globali del FESR, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
per Stato membro per categoria di regioni;
per Stato membro destinata ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche;
delle risorse globali per l’Iniziativa urbana europea;
delle risorse globali per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative;
delle risorse globali per gli investimenti interregionali in materia di innovazione;
delle risorse globali per la componente cooperazione transfrontaliera dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea;
per Stato membro delle risorse globali per la componente cooperazione transnazionale dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea;
delle risorse globali per la componente cooperazione interregionale dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea;
delle risorse globali per la componente cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2021-2027.
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del , pagg. 60-93).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/1058 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del , pagg. 94–158).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del , pagg. 159-706).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021–2027 (GU L 244 del , pp. 10–20).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione del che stabilisce la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro per categoria di regioni, la ripartizione annuale per Stato membro destinata ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche, gli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa, la ripartizione annuale delle risorse globali per l’Iniziativa urbana europea, la ripartizione annuale delle risorse globali per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative, la ripartizione annuale delle risorse globali per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione transfrontaliera» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per la componente «cooperazione transnazionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione interregionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione delle regioni ultraperiferiche» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027 (GU L 244 del , pagg. 21–50).
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del , pp. 13–43).