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Disposizioni comuni sui fondi dell’Unione europea (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2021/1060, noto come regolamento sulle disposizioni comuni, stabilisce una serie di norme finanziarie comuni applicabili alle seguenti fonti di finanziamento dell’Unione europea (Unione), nonché le disposizioni comuni supplementari per i fondi contrassegnati con un asterisco (*):

PUNTI CHIAVE

Cinque obiettivi politici

Il FESR, l’FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono i seguenti obiettivi strategici:

  • un’Europa più competitiva e intelligente, che promuove
    • la trasformazione economica innovativa e intelligente;
    • la connettività regionale per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • un’economia più verde, a basse emissioni di carbonio, in transizione verso zero emissioni nette di carbonio, che promuove
  • un’Europa più connessa, migliorando la mobilità;
  • un’Europa più sociale e inclusiva, tramite l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
  • un’Europa più vicina a cittadini e cittadine, conseguibile mediante lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territori e iniziative locali.

Obiettivi climatici

I fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle misure per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale del 30 % della spesa di bilancio dell’Unione a favore degli obiettivi climatici. In particolare, gli Stati membri dell’Unione devono fornire informazioni sulla propria modalità di sostegno agli obiettivi in materia di ambiente e clima, indicando il proprio contributo all’obiettivo generale espresso in percentuale proveniente dalla dotazione totale a loro accordata dal FESR e dal Fondo di coesione. Qualora i passi compiuti per il raggiungimento di tali obiettivi risultassero insufficienti, lo Stato membro e la Commissione europea concordano misure correttive in occasione dell’incontro di revisione annuale.

Principi fondamentali

Gli Stati membri e la Commissione applicano le dotazioni di bilancio sulla base dei seguenti principi:

  • Gestione concorrente. Le misure sono pianificate congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione delle misure e del rimborso delle spese ai beneficiari, mentre la Commissione si occupa del monitoraggio dell’attuazione, del rimborso degli Stati membri e, in definitiva, è responsabile del bilancio.
  • Partenariato e governance a vari livelli. Gli Stati membri devono organizzare e mettere in atto un partenariato globale, che comprenda almeno i seguenti partner:
    • autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche;
    • partner economici e parti sociali;
    • organi competenti a rappresentanza della società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi che promuovono l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;
    • istituti di ricerca e università.
  • Principi orizzontali. Garantiscono che:
    • siano rispettati i diritti fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
    • la parità tra uomini e donne, l’integrazione della dimensione di genere e di una prospettiva di genere, nonché l’accessibilità delle persone con disabilità siano prese in considerazione;
    • vengano adottate misure appropriate per prevenire qualsiasi tipo di discriminazione basata su genere, razza o origine etnica, religione o convinzione, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione dei programmi.

Accordo di partenariato

Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato delineando come intende impiegare in modo efficace ed efficiente i fondi FESR, FSE+, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta e FEAMPA per il periodo 2021-2027.

Programmazione

In collaborazione con i partner, gli Stati membri elaborano i programmi di finanziamento per il periodo 2021-2027 da presentare alla Commissione non oltre tre mesi dalla presentazione dell’accordo di partenariato. Il regolamento stabilisce norme sui seguenti aspetti della programmazione:

  • contenuto;
  • approvazione;
  • modifica;
  • sostegno congiunto da FESR, FSE+, Fondo di coesione e Fondo per una transizione giusta;
  • trasferimento di risorse, comprese norme speciali per trasferimenti da FESR e FSE+ al Fondo per una transizione giusta.

Sviluppo territoriale

L’approccio di sviluppo territoriale integrato è rafforzato ed è possibile promuoverlo mediante una delle seguenti modalità:

  • investimenti territoriali integrati, che permettono agli Stati membri di combinare il finanziamento da diversi fondi, programmi o priorità dello stesso programma per garantire l’adozione di una strategia integrata per un territorio specifico;
  • sviluppo locale di tipo partecipativo, uno strumento utilizzato a livello subregionale, a integrazione del sostegno a livello locale, volto alla mobilitazione e al coinvolgimento delle comunità e delle organizzazioni locali, incentrato su:
    • sviluppo delle capacità;
    • attuazione di operazioni; e
    • gestione, monitoraggio e valutazione delle strategie, compresa la comunicazione tra le parti interessate;
  • altri strumenti territoriali concepiti dagli Stati membri.

Assistenza tecnica

Su iniziativa della Commissione, i fondi possono coadiuvare attività preparatorie, di monitoraggio, controllo, audit, valutazione, comunicazione, visibilità, assistenza amministrativa e tecnica per l’attuazione del regolamento e, se del caso, anche nei paesi terzi.

Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi possono sostenere misure per l’amministrazione e l’impiego efficaci dei fondi, quali lo sviluppo delle capacità dei partner, attività di preparazione, formazione, gestione, monitoraggio, valutazione, visibilità e comunicazione.

Performance

Gli Stati membri predispongono un sistema per monitorare, redigere relazioni e valutare la performance del programma, costituito dai seguenti elementi:

  • indicatori di realizzazione e di risultato collegati a obiettivi specifici;
  • traguardi da raggiungere entro la fine del 2024 per gli indicatori di realizzazione;
  • obiettivi da raggiungere entro la fine del 2029 per gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Monitoraggio

  • Ogni Stato membro istituisce un comitato di controllo entro tre mesi dall’approvazione di un programma. I comitati si riuniscono almeno una volta all’anno per esaminare lo stato di avanzamento verso il conseguimento degli obiettivi del programma. Lo Stato membro stabilisce la composizione del comitato e deve garantire una rappresentazione equilibrata degli organi competenti e dei rappresentanti dei partner.
  • Ogni membro del comitato di sorveglianza dispone di un voto. Il regolamento interno disciplina i diritti di voto e i dettagli relativi alla procedura nel comitato di controllo.
  • I rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori con funzioni di monitoraggio e consulenza.
  • Si prevede di organizzare riunioni di riesame annuale tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

Valutazione

Gli Stati membri o le loro autorità di gestione valutano i programmi, avvalendosi di figure esperte funzionalmente indipendenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’attuazione del programma.

La Commissione effettuerà la sua valutazione intermedia di ciascun fondo entro la fine del 2024 e una valutazione retrospettiva entro il 31 dicembre 2031. Le valutazioni si fondano sui seguenti criteri:

  • efficacia;
  • efficienza;
  • rilevanza;
  • coerenza;
  • beneficio all’Unione.

Le valutazioni possono altresì tenere conto di aspetti quali inclusività, non discriminazione e visibilità.

Inoltre, gli Stati membri devono eseguire una valutazione per ciascun programma al fine di valutarne l’impatto entro il 30 giugno 2029.

Visibilità

Ogni Stato membro deve garantire la visibilità del sostegno in tutte le attività legate alle operazioni sostenute dai fondi, nonché la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati dei fondi mediante un unico portale web che fornisca accesso a tutti i programmi che coinvolgono quello specifico Stato membro.

In particolare, beneficiari e organi che attuano strumenti finanziari sono tenuti a riconoscere il sostegno dai fondi in linea con le norme stabilite dal regolamento; in caso contrario, l’autorità di gestione ha il diritto di adottare misure e annullare fino al 3 % del sostegno proveniente dai fondi per l’operazione interessata.

Sostegno finanziario

Il contributo finanziario dell’Unione può assumere una delle seguenti forme:

  • finanziamento non legato ai costi, basato sulla soddisfazione delle condizioni o sul conseguimento dei risultati;
  • rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari;
  • rimborso dei contributi al programma da parte delle autorità di gestione agli strumenti finanziari;
  • costi unitari ammissibili;
  • importi forfettari chiaramente individuati in anticipo;
  • finanziamento forfettario individuato in anticipo;
  • una combinazione degli elementi di cui sopra.

Gli Stati membri adoperano i fondi per fornire sostegno ai beneficiari sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi oppure una combinazione di questi.

Ammissibilità

L’ammissibilità delle spese è stabilita da norme nazionali, tranne quando sussistono norme specifiche nel presente regolamento o regolamenti specifici per un determinato fondo.

I costi seguenti non sono ammissibili per il contributo proveniente dai fondi:

  • interessi sul debito, escluse poche eccezioni;
  • acquisti di terreno che superano il 10 % delle spese ammissibili complessive o il 15 % per siti in stato di degrado e siti industriali dismessi che comprendono edifici (non applicabile se il progetto implica la tutela dell’ambiente);
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA), ad eccezione di:
    • operazioni inferiori ai 5 000 000 di EUR (IVA inclusa);
    • operazioni superiori a ai 5 000 000 di EUR (IVA inclusa), laddove l’IVA non è recuperabile ai sensi della legislazione nazionale; o
    • alcuni piccoli fondi di progetto e investimenti nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea(Interreg).

È possibile che alcuni regolamenti specifici per un fondo individuino costi integrativi non ammissibili per il contributo da tale particolare fondo.

Gestione e controllo

Gli Stati membri devono essere provvisti di sistemi di gestione e controllo efficacemente funzionanti per i propri programmi e, tra l’altro, sono responsabili:

  • di garantire il funzionamento dei programmi secondo i principi della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali descritti;
  • di garantire la legalità delle spese nei conti presentati alla Commissione;
  • di prevenire, rilevare, correggere e segnalare irregolarità, comprese le frodi;
  • di garantire la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di monitoraggio e dei dati relativi agli indicatori;
  • di garantire che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità coinvolte nel programma si verifichino tramite sistemi elettronici di scambio dei dati;
  • di garantire la pubblicazione delle informazioni;
  • di predisporre di sistemi e procedure per garantire la conservazione di tutti i documenti richiesti per il processo di verifica.

La Commissione deve, tra l’altro:

  • considerarsi soddisfatta della presenza di sistemi di gestione e controllo efficaci, efficienti e conformi negli Stati membri;
  • svolgere verifiche fino a tre anni dopo l’approvazione dei conti tranne nel caso in cui si sospetti una frode.

Le autorità di gestione sono responsabili, tra l’altro:

  • della selezione delle operazioni;
  • dell’esecuzione della gestione dei programmi;
  • del sostegno alle attività del comitato di controllo;
  • della supervisione degli organismi intermedi;
  • della registrazione sicura dei dati relativi a ciascuna operazione per attività di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit.

Il regolamento stabilisce norme dettagliate per gli audit condotti da autorità nazionali di audit, quali:

  • audit delle operazioni;
  • modalità di audit unico;
  • affidamento su sistemi di gestione nazionali mediante modalità proporzionate migliorate.

Gestione finanziaria

Il regolamento stabilisce norme dettagliate anche per:

  • impegni di bilancio;
  • rimborso;
  • norme per i pagamenti agli Stati membri;
  • tipi di pagamento e norme comuni applicabili;
  • contributo dell’Unione sulla base di costi unitari, importi forfettari e rettifiche forfettarie e di finanziamenti non legati ai costi;
  • interruzioni e sospensioni;
  • contenuto, presentazione e analisi dei conti;
  • calcolo del saldo;
  • correzioni finanziarie;
  • principi, norme, procedure ed eccezioni di disimpegno (ritiro).

Quadro finanziario

Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione sostengono l’obiettivo di investimento per l’occupazione e la crescita assegnato in tutte le nomenclature delle unità territoriali per le regioni del livello statistico 2, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 (si veda la sintesi).

In particolare, le risorse fornite da FESR e FSE+ sono assegnate alle seguenti tre categorie di regioni:

  • regioni meno sviluppate, il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % della media UE-27 (tutti i 27 Stati membri);
  • regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media UE-27;
  • regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media UE-27.

Il Fondo di coesione sostiene taluni Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, valutato in termini di standard di potere d’acquisto e calcolato sulla base delle cifre dell’Unione per il periodo 2015-2017 è inferiore al 90 % del reddito nazionale lordo medio pro capite dell’UE-27 per il medesimo periodo di riferimento.

Il regolamento definisce inoltre nel dettaglio i seguenti elementi:

  • risorse per la coesione economica, sociale e territoriale;
  • risorse per l’obiettivo investimenti per l’occupazione e la crescita e per Interreg;
  • trasferibilità delle risorse;
  • definizione dei tassi di cofinanziamento.

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno il compito di riesaminare il regolamento entro il 31 dicembre 2027.

Flessibilità aggiuntiva per affrontare le conseguenze dell’invasione immotivata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia

Il regolamento modificativo (UE) 2022/2039 mira ad alleggerire l’onere sui bilanci degli Stati membri e a facilitare l’attuazione di operazioni che affrontino le sfide derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

  • Ha aumentato il tasso di prefinanziamento dei programmi del FESR, dell’FSE+ e del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dello 0,5 % nel 2022 e dello 0,5 % nel 2023 rispetto al sostegno totale fornito dai fondi, stabilito nella decisione che approva il programma in tutti gli Stati membri.
  • Consente un tasso di cofinanziamento dell’Unione fino al 100 % sino al 30 giugno 2024 per priorità separate, stabilite nell’ambito dei programmi, che promuovano azioni a sostegno dell’integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi. Almeno il 30 % del sostegno nell’ambito delle priorità deve essere concesso a beneficiari costituiti da autorità locali e organizzazioni della società civile operanti nelle comunità locali. L’importo totale programmato nell’ambito di tali priorità in uno Stato membro non può superare il 5 % della dotazione nazionale iniziale di tale Stato membro fornita da FESR e FSE+ congiuntamente. Il tasso di cofinanziamento fino al 100 % sarà riesaminato entro il 30 giugno 2024.
  • Le operazioni con un costo totale superiore a 1 milione di euro che sono state selezionate per il sostegno ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e sono state avviate prima del 29 giugno 2022 sono ammissibili al sostegno nel periodo di programmazione 2021-2027 e l’autorità di gestione può concedere direttamente il sostegno, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni importanti.

Sostenere un’energia conveniente (SAFE, Supporting affordable energy)

Il regolamento di modifica (UE) n. 2023/435 fa parte di una modifica politica più ampia intesa ad affrontare la dipendenza energetica dell’UE dalla Russia.

Esso consente in particolare agli Stati membri di utilizzare fino al 7,5% della dotazione della politica di coesione per il periodo 2021-2027 al fine di contribuire agli obiettivi di REPowerEU. Tali misure dovrebbero rimanere in linea con le norme specifiche di ciascun fondo, compreso il principio di «non arrecare danni notevoli».

Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)

Il regolamento di modifica (UE) 2024/795, che istituisce l’iniziativa STEP, mira a rafforzare la sovranità e la sicurezza dell’Unione, ad accelerare la sua transizione verde e digitale, a migliorare la sua competitività e a ridurre la sua dipendenza strategica in tre settori industriali strategici: l’innovazione digitale e deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. Permette di sfruttare le risorse dei programmi dell’Unione esistenti senza la necessità di creare nuovi fondi e stabilisce regole specifiche per i progetti in questi settori. I progetti che hanno ottenuto il Sigillo di sovranità (il marchio di qualità dell’Unione assegnato a progetti di alta qualità che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma, che darà loro visibilità e contribuirà ad attrarre investimenti pubblici e privati alternativi o aggiuntivi) possono beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti dell’Unione, in particolare facilitando il finanziamento cumulativo o combinato da parte di diversi strumenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2021.

CONTESTO

Si veda inoltre la legislazione associata:

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/1060 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.10.2024

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