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Stabilisce il programma InvestEU, costituito da tre elementi:
il fondo InvestEU, che fornisce una garanzia dell’Unione europea (Unione) per sostenere le operazioni di finanziamento degli investimenti in linea con le politiche interne dell’Unione;
il polo di consulenza InvestEU, che sostiene lo sviluppo di progetti, l’accesso ai finanziamenti e l’assistenza alla creazione di capacità;
il portale InvestEU, che promuove la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e fornisce informazioni sulle opportunità di investimento.
PUNTI CHIAVE
L’obiettivo generale del programma InvestEU è quello di sostenere finanziamenti che contribuiscano:
alla competitività, ivi inclusi la ricerca, l’innovazione, la di e il progresso scientifico e tecnologico;
alla crescita economica, alla sostenibilità e all’occupazione;
alla ripresa sostenibile e inclusiva dell’economia dell’Unione, anche attraverso il sostegno al capitale per le piccole e medie imprese (PMI), dopo la crisi da COVID-19;
al sostegno degli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), un’iniziativa istituita ai sensi del regolamento di modifica (UE) 2024/795 che mira a rafforzare la sovranità e la sicurezza dell’UE, a rafforzare la sua competitività e a ridurne le dipendenza strategiche in tre settori tecnologici strategici: tecnologie digitali e innovazione tecnologica profonda, tecnologie pulite e a basso consumo di risorse e biotecnologie.
InvestEU copre diverse aree politiche (tramite quattro «ambiti di intervento» dedicati) per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali:
infrastrutture sostenibili che vanno dai trasporti, l’energia e la connettività digitale all’economia circolare e alle tecnologie innovative;
ricerca, innovazione e digitalizzazione, compreso lo sviluppo del prodotto e il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato;
finanziamenti a favore delle PMI, ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturali e creativi;
investimenti sociali e competenze riguardanti la microfinanza, l’imprenditoria sociale, la salute, la parità di genere, l’istruzione, la formazione e altri servizi sociali.
InvestEU ha una garanzia di bilancio di 26,2 miliardi di euro (ai prezzi attuali) finanziata dalle risorse di NextGenerationEU e dal quadro finanziario pluriennale (2021-2027). Tale importo corrisponde al comparto dell’Unione.
La garanzia può essere aumentata dai contributi degli Stati membri dell’Unione, tramite i comparti degli Stati membri, e dei paesi terzi. È suddivisa come segue:
14,8 miliardi di EUR disponibili per sostenere la ripresa economica post-COVID-19 nell’ambito del calendario stabilito per l’uso delle risorse di NextGenerationEU;
11,3 miliardi di EUR per il periodo del quadro finanziario pluriennale (2021-2027).
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI) ) formano un partenariato in base al quale il Gruppo BEI attua il 75% della garanzia dell’Unione e assume compiti specifici in relazione al rischio finanziario del programma. Possono partecipare al programma banche e istituti di promozione nazionali e istituzioni finanziarie internazionali.
La Commissione:
selezionerà partner esecutivi1 in aggiunta al Gruppo BEI;
concluderà un accordo di garanzia con ciascun partner.
Per beneficiare del sostegno del Fondo InvestEU, le operazioni di finanziamento e investimento devono:
rispettare le varie condizioni stabilite nel regolamento finanziario dell’Unione [Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 — si veda la sintesi];
contribuire agli obiettivi politici dell’Unione e rientrare in un’area ammissibile ai sensi dell’allegato II (energia, infrastrutture di trasporto, ambiente e risorse, connettività digitale, ricerca, sviluppo e innovazione, tecnologie digitali, PMI, settori culturali e creativi, turismo, recupero di siti industriali, uso sostenibile del suolo e delle acque, bioeconomia, investimenti sociali, difesa, spazio, mari e oceani);
non figurare nell’elenco delle attività escluse dell’allegato V(B), come il gioco d’azzardo, il tabacco, lo sviluppo immobiliare, il petrolio, i combustibili fossili o le violazioni dei diritti umani;
essere coerenti con gli orientamenti sugli investimenti.
Il fondo InvestEU può anche sostenere progetti e operazioni in paesi terzi che partecipano al programma.
La garanzia dell’Unione:
può essere utilizzata a copertura dei rischi per vari tipi di finanziamento (prestiti, garanzie, strumenti del mercato dei capitali o altre forme di credito), di capitale o quasi capitale forniti dai partner esecutivi, direttamente o indirettamente attraverso intermediari finanziari:
riguarda:
il debito: tutto il capitale e gli interessi pendenti dovuti al partner esecutivo, le perdite a seguito di ristrutturazione e, in certe condizioni, le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;
gli investimenti nel capitale o nel quasi-capitale: importi investiti e i costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;
finanziamenti o garanzie di un partner esecutivo a favore di un altro ente finanziario in certe condizioni per gli importi utilizzati e i costi associati.
Il regolamento stabilisce una struttura di governance che si compone di quanto segue.
Il comitato consultivo si riunisce almeno due volte all’anno e presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo in merito alla progettazione di prodotti finanziari, agli sviluppi di mercato, alle condizioni di mercato, ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.
Il comitato direttivo fornisce una guida strategica e operativa per i partner esecutivi, adotta il quadro metodologico del rischio e supervisiona l’attuazione del programma InvestEU.
Il quadro di valutazione contiene vari elementi forniti dai partner esecutivi, come una descrizione del finanziamento proposto e dell’impatto dell’investimento, in modo che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione.
Il comitato per gli investimenti è un organo pienamente indipendente di esperti che esamina le proposte di finanziamento e di investimento presentate all’interno dei quattro «ambiti di intervento» e verifica se soddisfano le condizioni del regolamento e se possono pertanto beneficiare del sostegno della garanzia dell’Unione.
Le verifiche della conformità vengono effettuate dalla Commissione per confermare che le operazioni di finanziamento e investimento proposte da partner esecutivi diversi dalla BEI rispettino la normativa e le politiche dell’Unione.
Istituito dalla Commissione, il polo di consulenza InvestEU:
fornisce consulenza per l’individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l’attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento;
aiuta i promotori di progetti e gli intermediari a sviluppare e a dare origine a progetti;
funge da sportello centrale, gestito dalla Commissione, per l’assistenza allo sviluppo di progetti per gli enti pubblici e i promotori di progetti;
è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche e degli istituti di promozione nazionali, degli intermediari finanziari e di altri intermediari.
Istituito dalla Commissione, il portale InvestEU:
è una banca dati facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti sui progetti pubblicati;
mette a disposizione dei promotori alla ricerca di finanziamenti un canale con il quale possono rendere visibili a investitori potenziali i loro progetti.
Il regolamento stabilisce i requisiti di rendicontabilità, monitoraggio, valutazione e trasparenza come segue.
Rendicontabilità. Il Parlamento europeo o il Consiglio dell’Unione europea può chiedere al presidente del comitato direttivo di riferire sulle prestazioni del fondo InvestEU e di rispondere oralmente o per iscritto alle domande.
Monitoraggio e relazioni. L’allegato III contiene un elenco dettagliato degli indicatori chiave di prestazione e monitoraggio. I partner esecutivi li usano nelle loro relazioni alla Commissione, che a sua volta riferisce annualmente sui risultati del programma InvestEU. Il Gruppo BEI riferisce annualmente sugli ostacoli agli investimenti.
Valutazione. La Commissione:
presenterà una relazione di valutazione intermedia del programma al Parlamento europeo e al Consiglio entro il ;
presenterà alle due istituzioni una relazione di valutazione finale, in particolare sull’uso della garanzia dell’Unione, al più tardi il ;
Trasparenza. I partner esecutivi e consultivi devono riconoscere i finanziamenti dell’Unione agli intermediari e ai destinatari finali e promuovere le loro attività sostenute dalla garanzia dell’Unione.
Il regolamento:
conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati;
emenda il regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (si veda la sintesi).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal .
CONTESTO
Il programma InvestEU riunisce sotto lo stesso tetto molte forme diverse di finanziamento dell’Unione. Questo rende il finanziamento dei progetti d’investimento più semplice, più efficiente e più flessibile e aiuta a raggiungere il duplice obiettivo dell’Unione di una transizione verde e della trasformazione digitale.
La garanzia dell’Unione è usata per ottenere il contributo di importanti fondi privati e pubblici alla ripresa economica e sociale e alla competitività dell’Europa, allineando gli interessi degli investitori alle priorità politiche dell’Unione.
Gli Stati membri possono utilizzare InvestEU per attuare parte dei loro piani nazionali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Si stima che la garanzia dell’Unione potrebbe mobilitare un investimento totale in tutta l’Unione di oltre 372 miliardi di euro entro il 2027, di cui il 30 % sarà destinato al raggiungimento degli obiettivi climatici.
Partner esecutivo. Una controparte idonea, come il Gruppo BEI, il Fondo europeo per gli investimenti, altri istituti finanziari internazionali o un istituto finanziario nazionale o una banca di promozione con cui la Commissione ha concluso un accordo di garanzia.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del , pag. 30).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/523 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del , pag. 17).
Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del , pag. 18).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’].
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’, pag. 1).