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Document 32023R1066

Regolamento (UE) 2023/1066 della Commissione del 1o giugno 2023 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/3443

GU L 143 del 2.6.2023, p. 9–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1066/oj

2.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 143/9


REGOLAMENTO (UE) 2023/1066 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2023

relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell’applicazione industriale e l’utilizzazione dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale.

(2)

L’articolo 179, paragrafo 2, del trattato esorta l’Unione ad incoraggiare le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione. La cooperazione tra imprese in materia di ricerca e sviluppo può contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo (3).

(3)

Il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (4) definisce le categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ha ritenuto soddisfino di norma le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento scade il 30 giugno 2023. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione di tale regolamento e dei risultati della valutazione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

(4)

Il presente regolamento si prefigge di facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza. Esso si prefigge inoltre di garantire alle imprese un’adeguata certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare al massimo la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo.

(5)

Al di sotto di un certo livello di potere di mercato, si può in linea di massima presumere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi di ricerca e sviluppo prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.

(6)

Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(7)

La cooperazione in materia di attività di ricerca e sviluppo comuni e a pagamento e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari.

(8)

I consumatori traggono in genere vantaggi dall’aumento del volume e dell’efficacia delle attività di ricerca e sviluppo, beneficiando dell’introduzione di prodotti, tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati, di una più rapida immissione sul mercato di tali prodotti, tecnologie o procedimenti, oppure di una riduzione dei prezzi indotta da prodotti, tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.

(9)

Lo sfruttamento comune dei risultati può assumere forme diverse, quali la produzione e distribuzione di prodotti o l’applicazione di tecnologie o di procedimenti, la cessione o la concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione del know-how necessario per tale produzione o applicazione che contribuiscono in modo sostanziale al progresso tecnico o economico.

(10)

Perché l’esenzione stabilita dal presente regolamento sia giustificata, lo sfruttamento comune dovrebbe riguardare prodotti (compresi beni e servizi), tecnologie o procedimenti nei quali l’utilizzo dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo risulti indispensabile.

(11)

Nell’accordo di ricerca e sviluppo tutte le parti dovrebbero inoltre convenire di garantirsi reciprocamente, ai fini dello svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo ed ai fini delle attività di sfruttamento, il pieno accesso ai risultati finali delle attività di ricerca e sviluppo comuni, anche per quanto riguarda ogni risultante diritto di proprietà intellettuale e know-how, non appena tali risultati finali siano disponibili. In linea di massima l’accesso ai risultati non dovrebbe essere limitato nell’ipotesi dell’utilizzo finalizzato ad ulteriori attività di ricerca e sviluppo. Per contro, l’accesso ai risultati ai fini delle attività di sfruttamento può essere limitato se le parti limitano i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento e in particolare se si specializzano nel quadro di tali attività. Inoltre, se alla ricerca e sviluppo partecipano organismi accademici, istituti di ricerca o imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo di servizio commerciale, astenendosi in linea di principio dal partecipare allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e sviluppo soltanto per effettuare ulteriori attività di ricerca e sviluppo.

(12)

A seconda delle loro capacità e delle loro esigenze commerciali, le parti possono apportare contributi diversi alla loro cooperazione in materia di ricerca e sviluppo. Pertanto, affinché le differenze di valore o di natura tra i contributi delle parti siano prese in considerazione e compensate, gli accordi di ricerca e sviluppo che beneficiano dell’esenzione stabilita dal presente regolamento possono prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca e sviluppo o allo sfruttamento. La remunerazione non dovrebbe tuttavia essere così elevata da impedire di fatto tale accesso.

(13)

Qualora l’accordo di ricerca e sviluppo non preveda lo sfruttamento comune dei risultati, le parti dovrebbero convenire, nel quadro dell’accordo di ricerca e sviluppo, di concedere accesso reciproco al loro know-how preesistente, se tale know-how è indispensabile alle altre parti per lo sfruttamento dei risultati. L’eventuale remunerazione applicata (ad esempio, sotto forma di diritti di licenza) non dovrebbe essere così elevata da impedire di fatto l’accesso delle altre parti al know-how.

(14)

L’esenzione stabilita dal presente regolamento dovrebbe essere limitata agli accordi di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti, delle tecnologie o dei procedimenti in questione. Occorre pertanto escludere dall’esenzione per categoria gli accordi conclusi fra imprese concorrenti la cui quota di mercato detenuta congiuntamente nei mercati dei prodotti, delle tecnologie e dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati delle attività di ricerca e sviluppo supera un determinato livello al momento della conclusione dell’accordo.

(15)

Se una parte finanzia diversi progetti di ricerca e sviluppo svolti da concorrenti relativamente agli stessi prodotti, alle stesse tecnologie o agli stessi procedimenti, non si può escludere che si verifichino effetti preclusivi anticoncorrenziali, in particolare se tale parte ottiene il diritto esclusivo allo sfruttamento dei risultati nei confronti di terzi. Pertanto, per quanto riguarda gli accordi di ricerca e sviluppo a pagamento, il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento dovrebbe essere limitato agli accordi nell’ambito dei quali la quota di mercato combinata detenuta da tutte le parti coinvolte negli accordi collegati, ovverosia dalla parte finanziatrice e da tutte le parti che svolgono le attività di ricerca e sviluppo, non supera un certo livello.

(16)

Tuttavia, l’esenzione stabilita dal presente regolamento non dovrebbe essere soggetta a una soglia relativa alla quota di mercato se le parti dell’accordo di ricerca e sviluppo non sono imprese concorrenti per quanto riguarda i prodotti, le tecnologie e i procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili risultanti dall’accordo. Casi di questo tipo possono essere, ad esempio, gli accordi relativi allo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti che creerebbero una domanda completamente nuova o ad attività di ricerca e sviluppo che non sono strettamente connesse a prodotti, a tecnologie o a procedimenti specifici o che non tendono ancora al raggiungimento di un obiettivo specifico.

(17)

In caso di superamento della soglia relativa alla quota di mercato prevista dal presente regolamento, o di inosservanza di altre condizioni in esso stabilite, non si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo ricadano sotto il disposto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui paragrafo 3 dello stesso articolo. In tali casi è necessario effettuare una valutazione individuale dell’accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 101 del trattato.

(18)

Affinché la concorrenza resti effettiva durante lo sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento, è necessario prevedere che l’applicazione dell’esenzione per categoria cessi se la quota di mercato combinata delle parti nei mercati dei prodotti, delle tecnologie o dei procedimenti risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo supera un determinato livello. L’esenzione dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi durante un certo periodo di tempo dopo l’inizio dello sfruttamento comune, indipendentemente dalle quote di mercato detenute dalle parti, nell’attesa della stabilizzazione delle quote di mercato, in particolare dopo l’introduzione di un prodotto completamente nuovo, e garantendo un periodo minimo di ritorno sui capitali investiti.

(19)

L’esenzione stabilita dal presente regolamento non dovrebbe applicarsi ad accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi in materia di ricerca e sviluppo. In linea di principio, gli accordi recanti determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, quali la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello dell’accordo, la fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, la limitazione della produzione o delle vendite e la limitazione delle vendite passive dei prodotti, delle tecnologie o dei procedimenti risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento, dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti. In tale contesto, le restrizioni relative ai settori di utilizzo non costituiscono limitazioni della produzione o delle vendite né restrizioni relative al territorio o alla clientela.

(20)

Le soglie relative alle quote di mercato, l’esclusione di taluni accordi dall’esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in generale che gli accordi cui si applica l’esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti, delle tecnologie o dei procedimenti in questione.

(21)

Solo in casi eccezionali gli accordi tra imprese che non siano fornitori concorrenti di prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati delle attività di ricerca e sviluppo e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono in grado di eliminare la concorrenza effettiva in termini di innovazione. È dunque opportuno consentire che tali accordi beneficino dell’esenzione stabilita dal presente regolamento indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti, pur prevedendo, in taluni casi eccezionali, la revoca del beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento. L’esenzione di tali accordi a norma del presente regolamento non pregiudica la valutazione sotto il profilo della concorrenza degli accordi di ricerca e sviluppo che non soddisfano le condizioni del presente regolamento o degli accordi per i quali il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento è stato revocato.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe indicare situazioni tipiche in cui si può ritenere opportuno revocare il beneficio dell’esenzione dal medesimo stabilita, a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (5).

(23)

Poiché gli accordi di ricerca e sviluppo sono spesso caratterizzati da una durata prolungata, soprattutto quando la cooperazione comprende lo sfruttamento dei risultati, il periodo di validità del presente regolamento dovrebbe essere fissato in dodici anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«accordo di ricerca e sviluppo»: qualsiasi accordo concluso da due o più parti che riguarda le condizioni alle quali tali parti svolgono una delle seguenti attività:

a)

attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali che:

i)

non comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; o

ii)

comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo;

b)

attività di ricerca e sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali che:

i)

non comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; o

ii)

comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo;

c)

sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali svolte sulla base di un accordo di cui alla lettera a) concluso anteriormente dalle stesse parti;

d)

sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali svolte sulla base di un accordo di cui alla lettera b) concluso anteriormente dalle stesse parti;

2)

«accordo»: qualsiasi accordo tra imprese, decisione di associazione di imprese o pratica concordata;

3)

«ricerca e sviluppo»: attività volte all’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti esistenti, la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, incluse la produzione sperimentale e la produzione di modelli dimostrativi, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari fino al livello dei modelli dimostrativi e l’ottenimento dei diritti di proprietà intellettuale per i risultati;

4)

«prodotto»: qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali;

5)

«tecnologia contrattuale»: la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento;

6)

«prodotto contrattuale»: un prodotto risultante dalle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento ovvero fabbricato grazie all’applicazione delle tecnologie contrattuali;

7)

«sfruttamento dei risultati»: la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l’applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione o la concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione del know-how necessario per le suddette produzione, distribuzione o applicazione;

8)

i «diritti di proprietà intellettuale» comprendono sia i diritti di proprietà industriale, ad esempio i brevetti e i marchi commerciali, sia i diritti d’autore e i diritti connessi;

9)

«know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

a)

«segreto», ossia non generalmente noto, né facilmente accessibile;

b)

«sostanziale», ossia significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali; e

c)

«individuato», ossia descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

10)

l’aggettivo «comune», se riferito ad attività svolte nell’ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica attività in cui i lavori sono:

a)

eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comune;

b)

affidati congiuntamente dalle parti ad un terzo; o

c)

ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo o della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento;

11)

«specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo»: la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall’accordo, sulla base della ripartizione dei lavori di ricerca e sviluppo considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento;

12)

«specializzazione relativa alle attività di sfruttamento»: la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, quali le limitazioni relative a determinati territori, clienti o settori di utilizzo; la definizione include anche la produzione e la distribuzione dei prodotti contrattuali o l’applicazione delle tecnologie contrattuali ad opera di una sola parte, sulla base di una licenza esclusiva concessa dalle altre parti;

13)

«attività di ricerca e sviluppo a pagamento»: l’attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice;

14)

«parte finanziatrice»: la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività;

15)

«impresa concorrente»: qualsiasi concorrente effettivo o potenziale:

a)

«concorrente effettivo»: qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili, nel mercato geografico rilevante, con i prodotti o le tecnologie contrattuali;

b)

«concorrente potenziale»: qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, ad effettuare entro un termine non superiore a 3 anni gli investimenti supplementari necessari, o a sostenere le spese necessarie, per fornire prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili, nel mercato geografico rilevante, con i prodotti o le tecnologie contrattuali;

16)

«mercato del prodotto rilevante»: il mercato rilevante dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;

17)

«mercato tecnologico rilevante»: il mercato rilevante delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali;

18)

«vendite attive»: tutte le forme di vendita diverse dalle vendite passive;

19)

«vendite passive»: vendite effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, compresa la consegna di prodotti al cliente, senza che la vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori, incluse le vendite risultanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o dalla risposta a bandi di gara privati.

2.   Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate. Per «imprese collegate» si intendono:

1)

le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei seguenti diritti o poteri:

a)

il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;

b)

il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa;

c)

il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

2)

le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1);

3)

le imprese nelle quali un’impresa di cui al punto 2) detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1);

4)

le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo e una o più imprese di cui ai punti 1), 2) o 3), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1);

5)

le imprese nelle quali uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1) sono detenuti congiuntamente:

a)

dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4); o

b)

da una o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o da una o più imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4), e una o più imprese terze.

Articolo 2

Esenzione

1.   A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo.

2.   L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di ricerca e sviluppo contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

3.   L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica anche agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento o di attività comuni di sfruttamento dei risultati, purché tali disposizioni siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione di tali accordi e non costituiscano l’oggetto principale degli stessi.

Articolo 3

Accesso ai risultati finali

1.   L’esenzione stabilita dall’articolo 2 si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   L’accordo di ricerca e sviluppo deve prevedere che tutte le parti abbiano pieno accesso ai risultati finali delle attività di ricerca e sviluppo in comune o a pagamento ai fini di ulteriori attività di ricerca e sviluppo e ai fini del loro sfruttamento.

3.   L’accesso di cui al paragrafo 2 deve:

a)

comprendere tutti i diritti di proprietà intellettuale e il know-how che ne derivano;

b)

essere concesso non appena sono disponibili i risultati delle attività di ricerca e sviluppo.

4.   Se l’accordo di ricerca e sviluppo prevede la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca e sviluppo o ad attività di sfruttamento, tale remunerazione non deve essere così elevata da impedire, di fatto, l’accesso.

5.   Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici, o le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre concordare di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e sviluppo soltanto per ulteriori attività di ricerca e sviluppo.

6.   Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in particolare quando si specializzano nel quadro delle attività di sfruttamento, l’accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato di conseguenza.

Articolo 4

Accesso al know-how preesistente

1.   Se l’accordo di ricerca e sviluppo non prevede lo sfruttamento comune dei risultati, l’esenzione stabilita dall’articolo 2 si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L’accordo deve prevedere che ognuna delle parti abbia accesso all’eventuale know-how preesistente delle altre parti, se tale know-how è indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati.

3.   Se l’accordo prevede la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso al loro know-how preesistente, tale remunerazione non deve essere così elevata da impedirne, di fatto, l’accesso.

Articolo 5

Sfruttamento comune

1.   L’esenzione stabilita dall’articolo 2 si applica a condizione che lo sfruttamento comune riguardi esclusivamente i risultati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)

i risultati sono indispensabili per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali;

b)

i risultati sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono know-how.

2.   Se una o più parti sono incaricate della produzione dei prodotti contrattuali nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento, l’esenzione stabilita dall’articolo 2 si applica a condizione che quelle parti siano tenute a soddisfare gli ordini di fornitura dei prodotti contrattuali delle altre parti, a meno che non si verifichi una delle seguenti situazioni:

a)

l’accordo di ricerca e sviluppo prevede anche che la distribuzione sia effettuata da gruppi, organizzazioni o imprese comuni o che sia affidata congiuntamente a terzi;

b)

le parti hanno convenuto che solo la parte che produce i prodotti contrattuali può distribuire questi ultimi.

Articolo 6

Soglie relative alle quote di mercato e durata dell’esenzione

1.   Qualora due o più parti siano imprese concorrenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 15), l’esenzione stabilita dall’articolo 2 si applica per l’intera durata delle attività di ricerca e sviluppo se, al momento della conclusione dell’accordo:

a)

per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1), lettere a) e c), la quota di mercato detenuta congiuntamente delle parti dell’accordo non supera il 25 % sui mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie;

b)

per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettere b) e d), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali la parte finanziatrice ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per gli stessi prodotti o per le stesse tecnologie contrattuali non supera il 25 % sui mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie.

2.   Qualora le parti non siano imprese concorrenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 15), l’esenzione stabilita dall’articolo 2 si applica per l’intera durata delle attività di ricerca e sviluppo.

3.   Per gli accordi di ricerca e sviluppo i cui risultati sono sfruttati congiuntamente, l’esenzione stabilita dall’articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono immessi per la prima volta sul mercato interno, se le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo risultano soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b). Affinché gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettere c) e d) possano beneficiare di tale esenzione continuata, le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo devono risultare soddisfatte nel momento in cui è stato concluso l’accordo anteriore di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b).

4.   Dopo la fine del periodo di 7 anni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’esenzione stabilita dall’articolo 2 continua ad applicarsi a condizione che:

a)

per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e c), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti dell’accordo non superi il 25 % sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti o le tecnologie contrattuali;

b)

per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, lettere b) e d), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali la parte finanziatrice ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per gli stessi prodotti o per le stesse tecnologie contrattuali non superi il 25 % sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti o le tecnologie contrattuali.

5.   Se la quota di mercato detenuta congiuntamente delle parti interessate non supera la soglia pertinente di cui al paragrafo 4 al termine del periodo di 7 anni di cui al paragrafo 3, ma successivamente supera tale soglia, l’esenzione stabilita dall’articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di 2 anni civili consecutivi successivi all’anno in cui la pertinente soglia relativa alla quota di mercato è stata superata per la prima volta.

Articolo 7

Applicazione delle soglie relative alle quote di mercato

1.   Ai fini dell’applicazione delle soglie relative alle quote di mercato di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 4, si applicano le norme di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo.

2.   Le quote di mercato vengono calcolate sulla base del valore delle vendite sul mercato o, qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, sulla base dei volumi delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi ai volumi delle vendite sul mercato, possono essere utilizzate stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, tra cui le spese per le attività di ricerca e sviluppo o le capacità di ricerca e sviluppo.

3.   Le quote di mercato sono calcolate sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente. Se l’anno civile precedente non è rappresentativo della posizione delle parti sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti, la quota di mercato viene calcolata come media delle quote di mercato detenute dalle parti nei 3 anni civili precedenti.

4.   La quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 5), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono uno o più dei diritti o poteri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 1).

Articolo 8

Restrizioni fondamentali

L’esenzione stabilita dall’articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto una o più delle restrizioni seguenti:

a)

la restrizione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo:

i)

in un settore non connesso a quello cui si riferisce l’accordo di ricerca e sviluppo; o

ii)

dopo il completamento delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento, nel settore di pertinenza dell’accordo di ricerca e sviluppo o in un settore correlato;

b)

la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:

i)

della fissazione di obiettivi di produzione, se lo sfruttamento comune dei risultati include la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali;

ii)

della fissazione di obiettivi di vendita, se lo sfruttamento comune dei risultati:

1)

comprende la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e

2)

è svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente a un terzo;

iii)

di prassi configuranti specializzazioni nel quadro delle attività di sfruttamento;

iv)

della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto concordato dalle parti, i risultati devono essere sfruttati in comune;

c)

la fissazione dei prezzi al momento della vendita a terzi dei prodotti contrattuali o della concessione in licenza delle tecnologie contrattuali, ad eccezione della fissazione dei prezzi applicati ai clienti diretti o della fissazione dei costi delle licenze applicati ai licenziatari diretti, se lo sfruttamento comune dei risultati:

i)

comprende la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione in licenza comune delle tecnologie contrattuali, e

ii)

è svolto da gruppi, organismi o imprese comuni o è affidato congiuntamente a un terzo;

d)

la restrizione del territorio in cui, o dei clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezion fatta per l’obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati delle attività di ricerca e sviluppo a un’altra parte;

e)

la limitazione delle vendite attive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento;

f)

l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei rispettivi territori delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento, se tali clienti intendono commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;

g)

l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di ottenere i prodotti contrattuali da altri rivenditori del mercato interno.

Articolo 9

Restrizioni escluse

1.   L’esenzione stabilita dall’articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti negli accordi di ricerca e sviluppo:

a)

l’obbligo di non contestare:

i)

dopo il completamento delle attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale che:

1)

le parti detengono nel mercato interno; e

2)

sono pertinenti per svolgere le attività di ricerca e sviluppo; o

ii)

dopo la scadenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale che:

1)

le parti detengono nel mercato interno; e

2)

proteggono i risultati delle attività di ricerca e sviluppo;

b)

l’obbligo di non concedere a terzi licenze per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali a meno che l’accordo non preveda lo sfruttamento, ad opera di una o più delle parti, dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non pregiudica la possibilità di prevedere la risoluzione dell’accordo di ricerca e sviluppo nel caso in cui una delle parti contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii).

3.   Se l’accordo di ricerca e sviluppo prevede una delle restrizioni escluse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’esenzione stabilita dall’articolo 2 continua ad applicarsi alla parte restante dell’accordo di ricerca e sviluppo, a condizione che le restrizioni escluse possano essere separate dalla suddetta parte restante e purché risultino soddisfatte le altre condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 10

Revoca in casi specifici da parte della Commissione

1.   La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento, a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, qualora constati che, in uno specifico caso, un accordo di ricerca e sviluppo cui si applica l’esenzione stabilita dal presente regolamento abbia effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

2.   La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare se:

a)

l’esistenza di un accordo di ricerca e sviluppo limita in misura sostanziale la possibilità per i terzi di svolgere attività di ricerca e sviluppo nel settore o nei settori connessi ai prodotti o alle tecnologie contrattuali;

b)

l’esistenza di un accordo di ricerca e sviluppo limita in misura sostanziale l’accesso dei terzi al mercato rilevante dei prodotti o delle tecnologie contrattuali;

c)

le parti non sfruttano i risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento nei confronti di terzi senza ragioni obiettivamente valide;

d)

i prodotti o le tecnologie contrattuali non sono soggetti, in tutto il mercato interno o in una parte sostanziale di questo, ad una concorrenza effettiva; o

e)

l’esistenza di un accordo di ricerca e sviluppo limiterebbe sostanzialmente la concorrenza in materia di innovazione in un determinato settore.

Articolo 11

Revoca in casi specifici da parte dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro

L’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Articolo 12

Periodo transitorio

Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o luglio 2023 ed il 30 giugno 2025 agli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che non soddisfano le condizioni di esenzione stabilite dal presente regolamento ma soddisfano quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 1217/2010.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2023.

Esso si applica fino al 30 giugno 2035.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

(2)  GU C 120 del 15.3.2022, pag. 9.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final.

(4)  Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).

(5)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


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