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Document 32022R2564

    Regolamento delegato (UE) 2022/2564 della Commissione del 16 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

    C/2022/5698

    GU L 330 del 23.12.2022, p. 126–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2564/oj

    23.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 330/126


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2564 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2022

    recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

    (2)

    Al fine di evitare costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha istituito un’esenzione de minimis che si applicava alle specie demersali. Tale regolamento delegato è scaduto il 31 dicembre 2021. Una nuova esenzione de minimis è stata istituita dal regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione (3). Tale esenzione è stata istituita per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023, mentre per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale l’esenzione è stata stabilita solo fino al 31 dicembre 2022.

    (3)

    La Croazia, l’Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello «Adriatica») e la Grecia, l’Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello «Sudestmed») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 1o maggio e il 6 giugno 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno chiesto una proroga dell’esenzione de minimis per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064. Entrambi i gruppi hanno inoltre presentato prove scientifiche a sostegno della loro richiesta.

    (4)

    Le prove scientifiche sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 16 e il 20 maggio 2022 (4).

    (5)

    L’8 luglio 2022 il gruppo Adriatica e il gruppo Sudestmed hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di un anno dell’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco.

    (6)

    La Commissione rileva che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le piccole specie pelagiche sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.

    (7)

    Lo CSTEP ha riconosciuto che una riduzione generale dello sforzo di pesca delle reti a strascico e l’istituzione di zone di restrizione della pesca con divieto permanente di pesca demersale ridurrebbe probabilmente la quantità di catture accessorie di piccoli pelagici.

    (8)

    Lo CSTEP ha osservato inoltre che anche se l’approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili, tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.

    (9)

    Lo CSTEP ha inoltre ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero molte esenzioni distinte difficili da controllare.

    (10)

    Il gruppo Adriatica ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate. Pur prendendo atto delle stime dell’aumento dei costi fornite, lo CSTEP ha sottolineato quanto sia difficile valutare il livello dal quale i costi cominciano a diventare sproporzionati. Ha inoltre riconosciuto che il recente aumento dei costi del carburante ha peggiorato la situazione generale. Ha altresì preso atto dei nuovi risultati del progetto riguardante la selettività e della necessità di ulteriori indagini sui dispositivi di selettività previsti al fine di trovare un equilibrio tra il miglioramento della selettività e la riduzione al minimo delle perdite economiche. Ha infine osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette.

    (11)

    La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo Adriatica di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e di restrizioni spaziali delle attività di pesca al fine di ottenere una riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene pertanto che i progressi in materia di selettività e i costi sproporzionati giustifichino la necessità di prorogare di un anno l’esenzione con i livelli percentuali proposti.

    (12)

    Sulla base delle prove scientifiche aggiornate trasmesse il gruppo Adriatica ha proposto di prorogare per il 2023 l’esenzione de minimis per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

    (13)

    Lo CSTEP ha osservato che, nonostante un tasso di rigetto significativo per questa attività di pesca, sono ancora in corso progetti di selettività.

    (14)

    La Commissione ritiene che le prove trasmesse siano sufficienti per prorogare l’esenzione di un anno con i livelli percentuali proposti. Il gruppo Adriatica dovrebbe presentare dati supplementari, sulla base dei progetti in corso.

    (15)

    Il gruppo Sudestmed ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate. Pur prendendo atto delle stime dell’aumento dei costi fornite, lo CSTEP ha sottolineato quanto sia difficile valutare il livello dal quale i costi cominciano a diventare sproporzionati. Ha inoltre riconosciuto che il recente aumento dei costi del carburante ha peggiorato la situazione generale. Lo CSTEP ha preso atto degli studi in fase di svolgimento, che dovrebbero essere ultimati nel corso del 2023. Lo CSTEP ha inoltre osservato che si sarebbe dovuto dare la priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette.

    (16)

    La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo Sudestmed di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e di restrizioni spaziali delle attività di pesca al fine di ottenere una riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene pertanto che i progressi in materia di selettività e i costi sproporzionati giustifichino la necessità di prorogare di un anno l’esenzione con i livelli percentuali proposti.

    (17)

    Sulla base delle prove scientifiche aggiornate trasmesse il gruppo Sudestmed ha proposto di prorogare per il 2023 l’esenzione de minimis per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

    (18)

    Lo CSTEP ha ritenuto che, nonostante un tasso di rigetti significativo per questo tipo di pesca, il volume delle catture è limitato e sono in corso progetti riguardanti la selettività che ridurranno tale tasso.

    (19)

    La Commissione ritiene che le prove trasmesse relative ai costi sproporzionati siano sufficienti per prorogare l’esenzione di un anno con i livelli percentuali proposti. Il gruppo Sudestmed dovrebbe presentare dati supplementari, sulla base degli studi in corso.

    (20)

    Nelle prove scientifiche aggiornate da essi presentate, gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione.

    (21)

    Le misure richieste sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2064.

    (22)

    Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere da una data successiva,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esenzione de minimis

    L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2064 è così modificato:

    1)

    al paragrafo 1:

    i)

    la lettera a), punto viii), è sostituita dalla seguente:

    «viii)

    per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»;

    ii)

    la lettera b), punto vii), è sostituita dalla seguente:

    «vii)

    per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.»;

    2)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Entro il 1° maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione dati supplementari basati sui progetti e sugli studi in corso e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii), e al paragrafo 1, lettera b), punto vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al più tardi entro il luglio 2023.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 9).

    (4)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).


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