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Document 32006R1911

Regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996

GU L 365 del 21.12.2006, p. 26–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 470–493 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1911/oj

21.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Il 23 settembre 2000 il Consiglio ha imposto, mediante il regolamento (CE) n. 1995/2000 (2), misure antidumping definitive sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio (di seguito «UNA») originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia, dell'Ucraina e della Lituania. Le misure imposte sulle importazioni di UNA originarie della Lituania sono decadute in seguito all’allargamento dell’Unione europea il 1o maggio 2004. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure sarà denominata di seguito «l’inchiesta iniziale».

(2)

Le misure applicabili a tali importazioni consistono di dazi specifici, ad eccezione delle importazioni da un produttore esportatore algerino da cui è stata accettata un’intesa.

2.   Domanda di riesame

(3)

A seguito della pubblicazione, il 17 dicembre 2004, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore, il 20 giugno 2005 è stata presentata una richiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base (3). La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (di seguito «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di UNA.

(4)

Il richiedente ha affermato e fornito sufficienti elementi di prova che esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio all'industria comunitaria per quanto riguarda le importazioni di UNA originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia, dell'Ucraina e della Lituania (di seguito «i paesi interessati»).

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 settembre 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(6)

L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (di seguito «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (di seguito «periodo considerato»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(9)

Considerato il numero elevato di produttori comunitari e importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(10)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori dichiaratisi disposti a cooperare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori comunitari. Visto che un solo importatore ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione, si è deciso che non occorreva il campionamento per quanto riguarda gli importatori.

(11)

I questionari sono stati inviati ai quattro produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti.

(12)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori comunitari inseriti nel campione e sei produttori esportatori dei paesi in questione, nonché gli operatori commerciali collegati.

(13)

Un produttore del paese di riferimento ha risposto in modo completo al questionario.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:

a)

produttore esportatore in Russia:

JSC Mineral and Chemical Company («Eurochem»), Mosca, Russia, e le sue due industrie collegate:

PJSC Azot («NAK Azot»), Novomoskovsk, Russia, e

PJSC Nevinnomyssky Azot («Nevinka Azot»), Nevinnomyssk, Russia;

b)

operatore commerciale collegato a Eurochem:

Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera («Eurochem Trading»);

c)

operatore commerciale collegato al produttore ucraino Stirol:

IBE Trading, New York, New York, USA;

d)

produttore del paese di riferimento:

Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;

e)

produttori comunitari selezionati per il campione:

Achema AB, Jonava, Lituania,

Grande Paroisse SA, Parigi, Francia,

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Wittenberg, Germania,

Yara SA, Bruxelles, Belgio, e il suo produttore collegato Yara Sluiskil BV, Sluiskil, Paesi Bassi.

3.3.   Campionamento

(15)

Dieci produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il formulario entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare all’inchiesta. Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite di UNA nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I quattro produttori comunitari inseriti nel campione hanno rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, il 63 % della produzione industriale comunitaria, mentre i 10 produttori comunitari di cui sopra ne hanno rappresentato il 75 %.

(16)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito al campione e non hanno sollevato obiezioni.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto esaminato nell’inchiesta iniziale, ovvero una soluzione di urea e nitrato d’ammonio originaria dei paesi interessati, comunemente utilizzato come fertilizzante liquido nell’agricoltura. Essa consiste di una miscela di urea, nitrato d’ammonio e acqua. Il tenore di azoto (N) è la caratteristica più significativa del prodotto e può variare tra 28 % e 32 %. Tale variazione si ottiene aggiungendo una quantità inferiore o superiore di acqua alla soluzione. La maggior parte delle importazioni di UNA avevano un tenore di N del 32 %, quindi una concentrazione superiore che è più economica da trasportare. Si ritiene tuttavia che, indipendentemente dal loro tenore di azoto, tutte le soluzioni di UNA abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3102 80 00.

2.   Prodotto simile

(18)

Come l’inchiesta iniziale, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto in esame è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. Il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul mercato interno dei paesi interessati, dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno hanno quindi le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni finali; a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(19)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, lo scopo dell'inchiesta è stato quello di determinare la probabilità che la scadenza delle misure implichi il persistere o la reiterazione del dumping.

(20)

Nel PIR, dei paesi interessati solo l’Algeria esportava UNA nella Comunità. Quindi è stato effettuato un calcolo di dumping per i due produttori esportatori dell’Algeria, che hanno cooperato all’inchiesta, per esaminare la probabilità del persistere del dumping. Per gli altri produttori esportatori in Bielorussia, Russia e Ucraina che hanno collaborato, l'inchiesta è stata incentrata sulla probabilità della reiterazione del dumping.

(21)

I soli due produttori algerini di UNA, Fertalge e Fertial, hanno cooperato all’inchiesta. Questi due produttori rappresentano la totalità delle esportazioni di UNA originarie dell’Algeria nella Comunità nel PIR, corrispondente a 177 383 tonnellate. Le importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originarie dell’Algeria, rappresentavano il 4,8 % del consumo comunitario, ovvero 3 694 531 tonnellate nel PIR. Le importazioni dall’Algeria, partendo da un livello di 116 461 tonnellate, sono salite del 52 % rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale.

(22)

Quindi l’esame del dumping basato sulle informazioni fornite da questi due produttori esportatori che hanno collaborato è stato considerato rappresentativo di tutto il paese.

(23)

È stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne di UNA di ciascuno dei produttori esportatori fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in questione esportato nella Comunità. L’inchiesta ha dimostrato che entrambe le imprese vendevano solo un tipo di UNA alla Comunità e che questo tipo non era commercializzato in quantità rappresentative sul mercato interno dell’Algeria.

(24)

Quindi per entrambi i produttori esportatori il valore normale non poteva essere basato sulle vendite interne e ha dovuto essere calcolato a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base aggiungendo al costo di fabbricazione del prodotto esportato nella Comunità, per ciascun produttore esportatore, un importo ragionevole per le SGAV e gli utili.

(25)

Per quanto riguarda i costi di fabbricazione, va ricordato che le spese per l'energia, quali elettricità e gas, rappresentano una proporzione maggioritaria del costo di fabbricazione e una proporzione significativa del costo totale della produzione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base è stato esaminato se i costi associati alla produzione e alla commercializzazione del prodotto in oggetto fossero riflessi ragionevolmente nei registri delle parti interessate.

(26)

L’inchiesta non ha rilevato alcuna indicazione che l’elettricità non fosse riflessa ragionevolmente nei registri dei produttori esportatori. In questo contesto va notato, tra l’altro, che i prezzi dell’elettricità pagati dai produttori algerini nel PIR erano in linea con i prezzi del mercato internazionale, se confrontati con altri paesi quali Canada e Norvegia. Tuttavia, lo stesso non può essere affermato per quanto riguarda i prezzi del gas.

(27)

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di gas è stato stabilito, in base a dati pubblicati da fonti riconosciute a livello internazionale specializzate nei mercati dell’energia, che il prezzo pagato dal produttore algerino corrispondeva a meno di un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale dall’Algeria. Inoltre, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Algeria erano prezzi regolamentati, molto inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale, ad esempio negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e nell'UE. Questi quattro mercati rappresentano il 46 % del consumo mondiale di gas e i livelli preminenti dei prezzi interni in questi quattro mercati sembrano riflettere ragionevolmente i costi. Inoltre, il prezzo del gas pagato dai produttori in questione era di gran lunga inferiore a quello pagato dai produttori comunitari.

(28)

Tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, è stato ritenuto che i prezzi del gas pagati in Algeria nel periodo dell’inchiesta di riesame non potevano riflettere ragionevolmente i costi associati alla produzione e alla distribuzione di gas. Quindi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base i costi del gas sostenuti da un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, Fertial, sono stati adeguati in base alle informazioni da altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato basato sul prezzo medio del gas naturale liquefatto (GNL) originario dell’Algeria venduto per l’esportazione al confine francese nel PIR, al netto del trasporto marittimo e di costi di liquefazione; tale base è stata ritenuta la più appropriata, poiché queste informazioni pubbliche si riferiscono esclusivamente al gas originario dell'Algeria. La Francia, che è il mercato più importante per il gas algerino e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi, può essere considerata un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. L’altra impresa che ha cooperato all’inchiesta, Fertalge, non utilizzava il gas naturale come materia prima, in quanto produce UNA da nitrato d’ammonio (NA) prodotto localmente e urea. Poiché il costo del NA prodotto localmente rifletteva i prezzi interni del gas in Algeria di cui al considerando 26, i costi relativi al NA sostenuti da questa impresa sono stati adeguati.

(29)

I costi di fabbricazione indicati dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta sono stati pertanto ricalcolati in modo da tenere conto dei prezzi adeguati del gas, utilizzando i prezzi del gas venduto al confine francese al netto dei costi di trasporto marittimo e di liquefazione. Sono stati aggiunti al costo di fabbricazione così ricalcolato un importo ragionevole per le SGAV e un margine di profitto ragionevole, a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(30)

Non è stato possibile stabilire le SGAV e gli utili in base all’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, perché le due imprese che hanno cooperato all’inchiesta non avevano vendite interne rappresentative del prodotto in esame nel corso di normali operazioni commerciali. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, poiché i due produttori che hanno cooperato sono i soli due produttori di UNA in Algeria. Inoltre, non era applicabile nemmeno l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché il costo di fabbricazione dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni avrebbe dovuto essere adeguato per quanto riguarda i costi del gas, per i motivi di cui al considerando 28. Vista l'impossibilità di stabilire la dimensione dell'adeguamento necessario per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni venduti nel mercato interno, non è stato possibile stabilire i margini di profitto dopo un tale adeguamento. Le SGAV e gli utili sono stati quindi stabiliti a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(31)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base le SGAV e gli utili sono stati determinati in base ad un metodo ragionevole. Poiché il mercato interno algerino dei prodotti della stessa categoria generale è trascurabile, è stato necessario ottenere le informazioni da altri mercati rappresentativi. A questo riguardo, sono state prese in considerazione informazioni pubbliche relative alle principali imprese operanti nel settore dei fertilizzanti a base di azoto. Si è riscontrato che i dati corrispondenti ai produttori nordamericani (USA e Canada) erano i più appropriati allo scopo dell’indagine, vista la vasta disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche complete e affidabili riguardanti le società quotate in borsa in questa regione del mondo. Inoltre, il mercato nordamericano presenta un volume significativo di vendite interne e un elevato livello di concorrenza sia di imprese nazionali che estere. Quindi le SGAV e gli utili sono stati stabiliti in base alla media ponderata delle SGAV e degli utili dei produttori nordamericani, che sono tra le imprese più grandi nel settore dei fertilizzanti, per quanto riguarda le vendite nell’America settentrionale della stessa categoria generale di prodotti (fertilizzanti a base di azoto). Questi tre produttori sono considerati rappresentativi del settore dei fertilizzanti a base di azoto (con in media oltre l’80 % del fatturato di questo segmento) e le SGAV e gli utili sono considerati rappresentativi dello stesso tipo di costi normalmente sostenuti dalle imprese che operano in tale segmento commerciale. Le SGAV corrispondono al 6,9 % del fatturato. Il margine di profitto calcolato corrisponde al 9,1 % del fatturato. Inoltre, non vi sono indicazioni che suggeriscono che l’importo degli utili così stabilito sia superiore al profitto normalmente realizzato dai produttori algerini sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel mercato dell’Algeria.

(32)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione nella Comunità.

(33)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tenere conto delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, manipolazione, carico e altre spese accessorie, se del caso e in base a prove verificate.

(34)

Il margine di dumping per ogni produttore esportatore è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(35)

L’inchiesta ha dimostrato che nel PIR il dumping si è verificato ad un livello anche maggiore rispetto all’inchiesta iniziale. I margini di dumping accertati, in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria vanno dal 50 % al 60 %.

2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

2.1.   Algeria

(36)

I due produttori esportatori dell’Algeria che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano la totalità delle importazioni del prodotto in esame da questo paese nella Comunità. La valutazione del rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure per l’Algeria si è quindi basata sulle informazioni messe a disposizione da questi due produttori esportatori che hanno collaborato.

(37)

I produttori algerini che hanno cooperato hanno potuto raddoppiare la propria capacità produttiva, aumentando la loro produzione di circa il 20 % nel periodo considerato. Le loro capacità inutilizzate sono aumentate significativamente, passando da meno di 100 000 a 300 000-350 000 tonnellate.

(38)

Poiché il mercato interno dell’Algeria non è significativo ed è improbabile che tale situazione cambi in futuro, qualunque aumento della produzione sarà destinato all’esportazione. Attivando le loro capacità inutilizzate, i due produttori esportatori che hanno collaborato potrebbero fornire il 10-20 % del consumo comunitario.

(39)

Visto che il dumping è persistito nel PIR e tenendo conto della capacità supplementare costruita dai produttori algerini che hanno collaborato, è probabile che il volume delle esportazioni originarie dell’Algeria nella Comunità a prezzi di dumping aumenterà in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(40)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è probabile il persistere del dumping verso la Comunità qualora fossero abrogate le misure antidumping.

(41)

Il valore normale accertato per entrambe le imprese era significativamente superiore ai prezzi di mercato UE nel PIR. Non è possibile escludere che i produttori esportatori algerini continuino ad esportare nella Comunità a prezzi di dumping, indipendentemente dall'imposizione di dazi.

2.2.   Rapporto tra il valore normale calcolato in Bielorussia, Russia e Ucraina e i prezzi all'esportazione in paesi terzi

2.2.1.   Bielorussia e Ucraina: prezzi di vendita interni basati sul paese di riferimento

(42)

Sono stati confrontati i prezzi di vendita interni di UNA in Bielorussia e Ucraina e i prezzi all’esportazione in paesi terzi. In questo contesto è importante notare che la Bielorussia non è considerata un paese ad economia di mercato e che l’Ucraina non era ancora considerata un paese ad economia di mercato al momento della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza (5). Quindi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per determinare il valore normale per questi due paesi è stato necessario utilizzare dati ottenuti dai produttori in un paese terzo ad economia di mercato. Nell’avviso di apertura gli Stati Uniti sono stati indicati come paese di riferimento appropriato, visto che sono un mercato competitivo aperto, in cui i produttori devono affrontare un livello considerevole di concorrenza dalle importazioni dall’estero.

(43)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla scelta del paese di riferimento.

(44)

L'Associazione europea degli importatori di fertilizzanti (EFIA) aveva proposto l’Algeria o la Russia come alternative migliori, visto il loro accesso privilegiato alla materia prima principale, vale a dire il gas, e il fatto che sono paesi ad economia di mercato soggetti alla stessa inchiesta. In quest'ambito va sottolineato che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), richiede innanzitutto un paese terzo ad economia di mercato appropriato. Benché l’accesso alle materie prima costituisca un importante fattore per quanto riguarda la scelta del paese di riferimenti, va notato che la pratica di questi due paesi di applicare prezzi diversi per il gas in rendeva inappropriata la scelta di uno di questi due paesi. Infatti, i prezzi del gas applicati in questi due paesi ai clienti nazionali non riflettono il reale valore di mercato.

(45)

Alcune parti interessate hanno affermato, tuttavia senza provare tale affermazione, che i processi di produzione russi e algerini sono più simili a quelli bielorussi e ucraini. Inoltre, è stato suggerito che l’Algeria avesse un livello di produzione più simile a quello dell’Ucraina. In questo contesto va sottolineato che tutti e tre i paesi, Bielorussia, Ucraina e Stati Uniti, hanno produttori con una completa integrazione verticale, cosa che certamente non è vero per l’Algeria.

(46)

Un produttore ucraino che ha cooperato all’inchiesta aveva proposto la Bulgaria o la Romania invece degli Stati Uniti. Tuttavia, la sua proposta non era fondata su prove. Inoltre, un fattore importante contro la scelta della Bulgaria o la Romania è che i loro mercati interni, al contrario di quello degli Stati Uniti, sono di piccola dimensione con un numero limitato di produttori.

(47)

L'inchiesta ha quindi confermato gli Stati Uniti come scelta appropriata per il paese di riferimento. Sono stati contattati vari produttori e associazioni dei produttori negli Stati Uniti, che sono stati invitati a cooperare mediante la compilazione di un questionario. Un produttore statunitense ha cooperato pienamente all’inchiesta. Di conseguenza i calcoli sono stati basati sulle informazioni verificate dal solo produttore statunitense che ha collaborato, rispondendo completamente al questionario.

2.2.2.   Bielorussia

(48)

Il solo produttore in Bielorussia che ha cooperato era il solo produttore esportatore di questo paese, ma non aveva vendite all'esportazione nella Comunità nel PIR.

(49)

Poiché non vi erano esportazioni nella Comunità per un’analisi rappresentativa del dumping nel PIR, per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha cooperato all’inchiesta nei confronti degli Stati Uniti, il suo solo mercato di esportazione, nonché la capacità produttiva e le giacenze del produttore esportatore in questione. L’analisi si è basata sulle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha cooperato all’inchiesta di cui al considerando 10.

(50)

In base ai dati del produttore esportatore che ha collaborato è emerso che i prezzi all’esportazione negli Stati Uniti erano inferiori al valore normale calcolato per la Bielorussia. L’inchiesta ha rilevato infatti che, in generale, la differenza di prezzo variava tra il 10 % e il 15 % nel PIR, fatto che potrebbe indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure. Qui di seguito vengono esaminate le giacenze e la capacità produttiva, insieme ad un confronto dei prezzi all’esportazione rispetto al livello dei prezzi prevalente nella Comunità.

2.2.3.   Ucraina

(51)

Due produttori esportatori hanno collaborato all’inchiesta, ma nessuno esportava nella Comunità nel periodo dell’inchiesta di riesame. Non vi sono indicazioni che ci fossero altri produttori esportatori in Ucraina.

(52)

Poiché non vi erano esportazioni nella Comunità per un’analisi rappresentativa del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i prezzi praticati dal produttore esportatore che ha cooperato all’inchiesta nei confronti degli Stati Uniti, il suo solo mercato di esportazione, nonché la capacità produttiva e le giacenze del produttore esportatore in questione. L’analisi si è basata sulle informazioni fornite dai due produttori esportatori che hanno cooperato all’inchiesta di cui al considerando 51.

(53)

I due produttori esportatori rappresentavano il 48 % delle importazioni negli Stati Uniti del prodotto in esame originario dell’Ucraina nel periodo dell’inchiesta di riesame. Anche le altre importazioni negli Stati Uniti originarie dell'Ucraina erano prodotte da uno dei produttori che hanno collaborato, ma l'esportazione era effettuata da un'impresa ucraina non associata che non produce UNA.

(54)

In base ai dati dei produttori esportatori che hanno collaborato è emerso che i prezzi all’esportazione in paesi terzi erano inferiori a valore normale calcolato per l’Ucraina. L’inchiesta ha rilevato infatti che la differenza di prezzo variava in generale tra il 20 % e il 30 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, fatto che potrebbe indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure. Le giacenze e la capacità produttiva sono esaminate qui di seguito insieme ad un confronto dei prezzi all’esportazione rispetto al livello dei prezzi prevalente nella Comunità.

2.2.4.   Russia

(55)

Due produttori esportatori appartenenti allo stesso gruppo di imprese hanno collaborato all’inchiesta, ma nessuno esportava nella Comunità nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(56)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame in Russia era presente un produttore che non ha collaborato all’inchiesta. Per i produttori che non hanno cooperato all’inchiesta sono state analizzate le informazioni disponibili da Eurostat e da altre fonti. Su questa base è risultato che non esistevano esportazioni di UNA nella Comunità oltre a quelle dei produttori che hanno cooperato all’inchiesta. Tuttavia, per le imprese che non hanno collaborato non erano disponibili informazioni affidabili riguardanti la capacità e il volume di produzione, le giacenze e le vendite. In questo contesto e in assenza di prove contrarie, i risultati per qualsiasi impresa che non ha cooperato sono stati considerati in linea con quelli stabiliti per le imprese che hanno cooperato all’inchiesta.

(57)

Poiché non vi erano esportazioni nella Comunità per un’analisi rappresentativa del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, per valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i prezzi praticati dai produttori esportatori che hanno cooperato all’inchiesta negli altri mercati di esportazione, nonché la capacità produttiva e le giacenze di tali produttori esportatori. L’analisi si è basata sulle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno cooperato all’inchiesta di cui al considerando 55.

(58)

È stato esaminato se i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame fossero ragionevolmente riflessi nei registri delle parti interessate. Per quanto riguarda i costi del gas è stato riscontrato che il prezzo interno del gas pagato dai produttori russi corrispondeva a circa un quinto del prezzo all'esportazione del gas naturale originario della Russia. A questo riguardo tutti dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, notevolmente inferiori ai prezzi di mercato pagati nei mercati non regolamentati per il gas naturale. Quindi a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i costi del gas sostenuti dai produttori russi sono stati adeguati in base alle informazioni di altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato basato sul prezzo medio del gas russo all’esportazione al confine tedesco/ceco («Waidhaus»), al netto delle spese di trasporto. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell’UE, è il mercato più importante per il gas russo e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; quindi può essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(59)

Il calcolo del valore normale è stato basato sui costi di produzione del prodotto tipo esportato, dopo l’adeguamento del costo del gas di cui al considerando 58 e l’aggiunta di un importo ragionevole per le SGAV, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(60)

Come nel caso dell’Algeria, non è stato possibile stabilire Le SGAV e gli utili in base all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, perché le imprese in questione non avevano vendite interne rappresentative del prodotto in esame nel corso di normali operazioni commerciali. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, poiché questi due produttori sono i soli a far parte dell'inchiesta. Inoltre, non era applicabile nemmeno l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), perché anche in questo caso, per i motivi di cui al considerando 58, i costi di fabbricazione dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni avrebbero dovuto essere adeguati per tenere conto dei costi del gas. Vista l'impossibilità di stabilire la dimensione dell'adeguamento necessario per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di beni venduti nel mercato interno, non è stato possibile stabilire i margini di profitto dopo un tale adeguamento. Le SGAV e gli utili sono stati quindi stabiliti a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(61)

Come nel caso dell’Algeria e per gli stessi motivi di cui al considerando 31, le SGAV e gli utili sono stati calcolati in base alla media ponderata delle SGAV e degli utili degli stessi tre produttori nordamericani. Inoltre, si noti che l’importo degli utili così stabilito non è superiore al profitto realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.

(62)

Risulta che le vendite all’esportazione dei due produttori che hanno collaborato sono state effettuate in base ad un accordo di agente tra due operatori associati, uno in Svizzera e l’altro delle Isole Vergini britanniche. Quest’ultimo ha cessato le attività all’inizio del 2005. Il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo cliente indipendente negli Stati Uniti, che è il loro principale mercato di esportazione.

(63)

In base ai dati dei due venditori associati è emerso che i prezzi all’esportazione in paesi terzi erano inferiori al valore normale calcolato per la Russia. L’inchiesta ha rilevato infatti che la differenza di prezzo variava in generale tra il 2 % e il 6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, fatto che potrebbe indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure.

2.3.   Capacità inutilizzate in Bielorussia, Russia e Ucraina

(64)

Sono stati esaminati anche i possibili effetti delle capacità inutilizzate esistenti. Né la Russia né l’Ucraina ha un mercato interno significativo per le UNA. Per la Bielorussia invece si ritiene che esista un mercato interno importante per questo prodotto.

(65)

L’unico produttore in Bielorussia è riuscito ad aumentare la produzione del 14 % nel periodo considerato e stava producendo quasi a piena capacità nel PIR. La sua capacità di produzione è rimasta stabile in questo stesso periodo. Esso ha venduto circa il 60 % della sua produzione nel mercato nazionale, esportando il resto negli Stati Uniti. Sembra pertanto che questo produttore non disponga di capacità produttive inutilizzate immediatamente disponibili.

(66)

Nel periodo considerato l’unico produttore russo che ha collaborato all’inchiesta ha aumentato la produzione del 78 %. La sua capacità di produzione è rimasta stabile in questo stesso periodo. Tuttavia, in base alle informazioni presentate, tale produttore dispone ancora di una capacità significativa di produzione di circa 600 000-700 000 tonnellate di UNA e potrebbe, nel caso di abrogazione delle misure, utilizzare questa capacità per aumentare le proprie esportazioni nel mercato comunitario. Gli investimenti effettuati dall’impresa nel periodo considerato suggeriscono un ulteriore aumento potenziale della capacità produttiva. Si stima che la capacità inutilizzata globale in Russia corrisponda ad almeno le 600 000-700 000 tonnellate note, che rappresentano circa il 20 % del consumo comunitario. Le esportazioni nei paesi terzi sono aumentate del 79 % nel periodo considerato.

(67)

Nel contempo le vendite interne dell’unico produttore russo che ha collaborato rimangono ad un livello basso, in media meno del 5 % delle vendite totali. Poiché il mercato interno non può assorbire l’aumento di produzione, qualsiasi aumento produttivo sarà probabilmente destinato all’esportazione.

(68)

Per quanto riguarda l’Ucraina, i due produttori che hanno collaborato sono riusciti ad aumentare la produzione di dodici volte nel periodo considerato. La capacità produttiva è aumentata di cinque volte nello stesso periodo. Inoltre, essi dispongono di capacità inutilizzate considerevoli che, nel di abrogazione delle misure, potrebbero essere destinate ad aumentare notevolmente il volume d’esportazione nel mercato comunitario. Si stima che la capacità inutilizzata globale in Ucraina corrisponda ad almeno 700 000-800 000 tonnellate, che rappresenta circa il 20 % del consumo comunitario. Le esportazioni nei paesi terzi sono aumentate di otto volte nel periodo considerato.

(69)

Le vendite interne in Ucraina sono rimaste ad un livello basso nel periodo considerato, ovvero in media meno del 2 % delle vendite totali. Si noti che il mercato interno non è in grado di assorbire l’aumento di produzione, quindi è probabile che qualsiasi aumento produttivo sia destinato all’esportazione.

(70)

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che i produttori che hanno cooperato, ad eccezione della Bielorussia, dispongono di capacità inutilizzate significative che, in caso di abrogazione delle misure, potrebbero essere utilizzate per aumentare le esportazioni verso il mercato comunitario.

2.4.   Rapporto tra il livello dei prezzi all’esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi prevalente nella Comunità

(71)

Va ricordato che il livello dei prezzi generalmente prevalente nella Comunità applicato dai produttori comunitari era inferiore al prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori nei paesi terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare nei confronti degli Stati Uniti. Tale fenomeno è spiegato dal fatto che i prezzi del gas, che rappresentano oltre il 50 % dei costi di produzione, e quindi i prezzi delle UNA erano più alti negli Stati Uniti che in Europa; di conseguenza le UNA erano commercializzate ad un prezzo superiore negli USA.

(72)

Va rilevato che i prezzi all’esportazione negli Stati Uniti praticati dai paesi interessati erano in media inferiori ai rispettivi valori normali, anche se il livello dei prezzi prevalente negli Stati Uniti era superiore rispetto a quello nella Comunità. Si può pertanto concludere che qualsiasi vendita al mercato CE sarebbe probabilmente effettuata a prezzi di dumping.

2.5.   Incentivo a trasferire le vendite da altri mercati alla Comunità

(73)

Per quanto riguarda la Bielorussia, esiste un mercato interno in rapida crescita in cui l'unico produttore vende i due terzi della propria produzione. Visto che il prezzo interno corrisponde a meno della metà del prezzo prevalente nella Comunità nel periodo dell’inchiesta di riesame, è probabile che una decisione economica fondata porti il produttore bielorusso a destinare al mercato comunitario quantità significative attualmente vendute sul mercato interno, vendendole a prezzi di dumping.

(74)

In quest’ambito va notato inoltre che il produttore bielorusso, che attualmente esporta il rimanente terzo della produzione ad altri mercati, avrebbe notevoli vantaggi per il costo del trasporto esportando nella Comunità, vista la sua prossimità al confine comunitario rispetto ad altri mercati potenziali di esportazione quali Stati Uniti, Argentina o Australia.

(75)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in caso di abrogazione delle misure è probabile che, visti i forti incentivi economici, il produttore bielorusso ridiriga parti significative delle sue vendite alla Comunità a prezzi di dumping.

(76)

Come è stato già spiegato nel considerando 20, in assenza di esportazioni nella Comunità da parte di Bielorussia, Russia e Ucraina nel periodo dell’inchiesta di riesame, non è stato possibile stabilire il dumping da questi paesi per quanto riguarda l’esportazione nella Comunità. Tuttavia, come illustrato nella parte 2 di cui sopra, l’inchiesta ha dimostrato che in base ai calcoli effettuati utilizzando dati relativi alle esportazioni attuali da questi paesi nel loro principale mercato di esportazione, gli Stati Uniti, esiste la probabilità di reiterazione del dumping.

3.   Conclusioni sulle probabilità del persistere o della reiterazione del dumping

(77)

In base alle analisi di cui nelle parti da 1 a 5, è stato concluso che in caso di abrogazione delle misure, è probabile che la produzione supplementare sia esportata nella Comunità oppure che le esportazioni in altri paesi non comunitari o le vendite nei mercati nazionali siano dirottate al mercato comunitario in quantità significative. È probabile che tali esportazioni nella Comunità avvengano a prezzi di dumping, in particolare al fine di riconquistare le quote di mercato perse nella Comunità. Si può pertanto concludere che in caso di abrogazione delle misure le future esportazioni nella Comunità saranno quantitativamente più importanti e a prezzi di dumping. Inoltre, si noti che i mercati oltremare comportano costi di trasporto più elevati rispetto al mercato comunitario, in particolare se si considerano le vendite dai paesi vicini come Bielorussia, Ucraina all'Europa orientale oppure dall'Algeria all'Europa meridionale.

(78)

Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità originarie dell'Algeria, poiché sono ancora effettuate a prezzi di dumping e considerando l'analisi di cui sopra delle capacità inutilizzate e il confronto dei prezzi, è probabile che il dumping da parte dell’Algeria continui in futuro. Visto che la Comunità era il solo mercato d'esportazione per l'Algeria nel periodo dell'inchiesta di riesame, è molto probabile che l'aumento dei volumi di esportazione sia destinato principalmente a questo mercato.

(79)

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che è probabile il persistere (da parte dell’Algeria) e la reiterazione (da parte di Russia, Bielorussia e Ucraina) del dumping in caso di abrogazione delle misure.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria comunitaria

(80)

All’interno della Comunità, il prodotto in esame è fabbricato da 12 produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(81)

Si noti che rispetto all’inchiesta iniziale le imprese «Hydro Agri» hanno cambiato la loro denominazione in «Yara». Cinque imprese si sono aggiunte all’industria comunitaria mediante l’allargamento dell’Unione europea nel 2004.

(82)

Dei dodici produttori comunitari dieci hanno cooperato all’inchiesta, di cui nove sono indicate nella richiesta di riesame. Gli altri due produttori (di seguito «altri produttori comunitari») non si sono pronunciati. I produttori che hanno accettato di collaborare sono i seguenti:

Achema AB, (Lituania),

AMI Agrolinz Melamine International GmbH (Austria),

DSM Agro (Paesi Bassi),

Duslo AS (Slovacchia),

Fertiberia SA (Spagna),

Grande Paroisse SA (Francia),

Lovochemie AS (Repubblica ceca),

Nitrogénművek Rt (Ungheria),

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (Germania),

Yara (Paesi Bassi, Germania, Italia e Regno Unito).

(83)

Visto che nel periodo dell’inchiesta di riesame i dieci produttori comunitari rappresentavano il 75 % della produzione comunitaria totale, si ritiene che i dieci produttori di cui sopra costituiscano la maggioranza della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Essi rappresentano pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito definiti «industria comunitaria».

(84)

Come indicato ai considerando 10, 15 e 16, è stato selezionato un campione formato da quattro produttori. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno cooperato e hanno presentato il questionario con le risposte entro i termini. Inoltre, gli altri produttori all'origine della denuncia e i produttori che sostengono l’inchiesta hanno fornito taluni dati generali per l’analisi del pregiudizio.

2.   Situazione del mercato comunitario

2.1.   Consumo sul mercato comunitario

(85)

Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, il volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e i dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione europea. Dato l’allargamento dell’Unione europea nel 2004, ai fini della chiarezza e della coerenza dell’analisi il consumo è stato calcolato sulla base del mercato dell’UE 25 per tutto il periodo preso in considerazione.

(86)

Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta di riesame, il consumo comunitario è aumentato dell’8 %. L’aumento registrato nel 2004 è attribuibile principalmente all’applicazione della politica agricola comune nei nuovi Stati membri dopo l’adesione all'Unione europea. Dal 2004 gli agricoltori nei nuovi Stati membri disponevano di finanziamenti supplementari e quindi è aumentato l'utilizzo di fertilizzanti.

 

2002

2003

2004

PIR

Consumo comunitario complessivo in tonnellate

3 425 381

3 579 487

3 740 087

3 694 532

Indice (2002 = 100)

100

104

109

108

2.2.   Importazioni dai paesi interessati

2.2.1.   Cumulo

(87)

Nell’inchiesta iniziale le importazioni del prodotto in esame originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell’Sudafrica e Ucraina sono state esaminate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell'inchiesta attuale.

(88)

A questo riguardo è stato riscontrato che non vi erano importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina nel periodo considerato e non vi erano importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia nel 2004 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Quindi non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base relative alla valutazione cumulativa delle importazioni del prodotto in esame da tali paesi insieme alle importazioni del prodotto in esame dall’Algeria.

(89)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si è ritenuto opportuno esaminare separatamente i quattro paesi.

2.2.2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da ciascuno dei paesi in esame

(90)

Per quanto riguarda i tre paesi che hanno esportato nella Comunità nel periodo considerato, i volumi delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi medi per paese hanno evidenziato le tendenze illustrate qui di seguito. Le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate sui dati di Eurostat.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle importazioni dall’Algeria (t)

97 378

239 348

219 680

177 383

Quota di mercato

2,8 %

6,7 %

5,9 %

4,8 %

Prezzo delle importazioni dall’Algeria (EUR/t)

96

99

117

131

Volume delle importazioni dalla Bielorussia (t)

101 479

44 438

Quota di mercato

3,0 %

1,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Bielorussia (EUR/t)

74

64

Volume delle importazioni dalla Russia (t)

81 901

81 809

Quota di mercato

2,4 %

2,3 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

64

70

(91)

Il volume delle importazioni dall’Algeria, sebbene in leggera diminuzione a partire dal 2003, è salito di altri due punti percentuali come quota di mercato nel periodo considerato, mentre i prezzi sono evoluti positivamente passando da 96 a 131 EUR/t. Per quanto riguarda Bielorussia e Russia, i loro rispettivi volumi d'importazione sono diminuiti notevolmente e sono stati azzerati dal 2004 in poi.

(92)

L’inchiesta ha dimostrato che i prezzi delle importazioni dall’Algeria non rappresentavano una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda gli altri paesi, in assenza di importazioni nel periodo considerato, un confronto tra i prezzi praticati dall'Algeria per le esportazioni in paesi terzi nel PIR e i prezzi dell'industria comunitaria applicati sul mercato comunitario non ha dimostrato l'applicazione di prezzi significativamente inferiori a quelli praticati nella Comunità.

2.3.   Importazioni da altri paesi

(93)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo considerato è indicato nella tabella qui di seguito. Anche le seguenti tendenze relative a quantità e prezzi sono basate sui dati Eurostat.

 

2002

2003

2004

PIR

Volume delle importazioni dalla Romania (t)

69 733

79 137

257 113

142 288

Quota di mercato

2 %

2,2 %

6,9 %

3,9 %

Prezzo delle importazioni dalla Romania (EUR/t)

94

102

112

123

Volume delle importazioni dagli USA (t)

26 024

57

20

6

Quota di mercato

0,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Prezzo delle importazioni dagli USA (EUR/t)

86

289 (6)

1 101 (6)

1 664 (6)

(94)

Nel caso della Romania, nel 2004 è stato registrato un aumento sostanziale delle importazioni, con una quota di mercato del 6,9 %, che tuttavia è scesa al 3,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (PIR) nonostante le condizioni favorevoli del mercato comunitario. Tale sviluppo va considerato insieme all’aumento significativo delle esportazioni della Romania verso il mercato statunitense, che in termini di volume rappresentava oltre tre volte il volume delle esportazioni rumene nella Comunità nel PIR. Per quanto riguarda i prezzi, essi sono aumentati costantemente in tutto il periodo considerato ed erano sempre più alti rispetto ai prezzi dell’industria comunitaria inclusi nel campione per il 2004 e per il PIR. Su tale base non si ritiene che i produttori esportatori rumeni possano costituire una minaccia di pregiudizio materiale per l’industria comunitaria. Le importazioni dagli Stati Uniti, che detenevano una quota di mercato dello 0,7 % nel 2002, sono diminuite drasticamente, scendendo a 6 tonnellate nel PIR. Tale tendenza riflette il fatto che i prezzi di vendita negli USA erano superiori a quelli nella CE fino alla fine del PIR; quindi i produttori statunitensi non erano motivati ad esportare nella CE.

(95)

Dal punto di vista della European Fertilizer Import Association (EFIA), poiché le esportazioni rumene nel mercato comunitario non costituiscono un rischio di pregiudizio materiale, sebbene l'aumento di volume sia superiore a quello delle esportazioni algerine e i loro prezzi siano inferiori a quelli chiesti dagli esportatori dell'Algeria, anche le esportazioni originarie dell'Algeria non devono costituire un rischio di pregiudizio materiale. In quest'ambito va notato che per l'Algeria, conformemente al considerando 92, non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione, né un pregiudizio materiale all'industria comunitaria causato dall'Algeria nel periodo considerato. Tuttavia, l'analisi per questo paese di cui alla parte 4 sotto indica che esiste la probabilità di reiterazione del pregiudizio. D'altra parte, poiché dazi antidumping non erano applicabili alle importazioni di UNA originarie della Romania, questo paese non è stato oggetto di un esame di reiterazione del pregiudizio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Su questa base l'argomentazione è stata respinta.

3.   Situazione economica dell'industria comunitaria

(96)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

3.1.   Osservazioni preliminari

(97)

Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l'industria comunitaria, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia a livello dell'intera industria comunitaria («IC» nelle tabelle) che a livello dei produttori comunitari inclusi nel campione («PC» nelle tabelle).

(98)

Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, giacenze, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di industria comunitaria, mentre gli indicatori che si riferiscono al rendimento delle singole imprese (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori comunitari inseriti nel campione.

3.2.   Dati relativi all'industria comunitaria nel suo complesso

a)   Produzione

(99)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame, la produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 5 %, passando da circa 2,8 milioni di tonnellate nel 2002 a circa 3 milioni di tonnellate nel PIR. In particolare, la produzione è diminuita del 3 % nel 2003, per poi aumentare di due punti percentuali nel 2004 e di altri sette punti percentuali nel PIR.

 

2002

2003

2004

PIR

IC — Produzione (t)

2 843 529

2 768 258

2 823 972

3 003 918

Indice (2002 = 100)

100

97

99

106

Fonte: Richiedenti, risposte del questionario di campionamento e risposte al questionario verificate

b)   Capacità e tassi di utilizzazione degli impianti

(100)

Le capacità di produzione sono rimaste immutate nel periodo considerato. Vista la crescita della produttività, è aumentata l’utilizzazione delle capacità, passando da un livello del 57 % nel 2002 ad un livello del 60 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Come è stato riscontrato nell’inchiesta iniziale, l’utilizzazione delle capacità per questo tipo di produzione e industria può essere influenzata dalla produzione di altri prodotti che possono essere prodotti dagli stessi impianti di produzione.

 

2002

2003

2004

PIR

IC — Capacità produttiva (t)

4 984 375

4 944 575

4 941 975

4 955 075

Indice (2002 = 100)

100

99

99

99

IC — Utilizzazione degli impianti

57 %

56 %

57 %

61 %

Indice (2002 = 100)

100

98

100

106

c)   Giacenze

(101)

Il livello delle giacenze finali dell’industria comunitaria è aumentato progressivamente per tutto il periodo considerato. Alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame (30 giugno 2005) il livello delle giacenze era relativamente basso, ma questo è dovuto al fatto che per questo tipo di prodotto i livelli delle giacenze sono sempre molto più bassi in estate che in inverso, poiché le vendite maggiori sono in primavera e nella prima parte dell'estate. Entro la fine del 2004 il livello delle giacenze era superiore del 13 % rispetto alla fine del 2002.

 

2002

2003

2004

PIR

IC — Giacenze (t)

276 689

291 085

313 770

159 926

Indice (2002 = 100)

100

105

113

58

d)   Volume delle vendite

(102)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame le vendite realizzate dall’industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuite del 3 %. Tale sviluppo rappresenta l’opposto dell’evoluzione dei consumi nel mercato comunitario, che sono aumentati dell’8 % nello stesso periodo (cfr. considerando 86). L’aumento generale dei volumi di produzione è spiegato dall’elevato livello di esportazione dell’industria comunitaria nello stesso periodo. La seguente tabella indica i volumi di esportazione dei produttori comunitari inseriti nel campione, il cui mercato principale era quello statunitense.

 

2002

2003

2004

PIR

IC — Volume delle vendite CE (t)

2 800 226

2 641 000

2 604 215

2 722 174

Indice (2002 = 100)

100

94

93

97

Volume delle vendite PC a paesi terzi (t)

176 269

194 543

228 937

328 796

Indice (2002 = 100)

100

110

130

187

e)   Quota di mercato

(103)

La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa sostanzialmente tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame. In particolare, l’industria comunitaria ha perso otto punti percentuali della sua quota mercato nel periodo considerato, mente i produttori algerini hanno aumentato la loro quota di mercato, passando dal 2,8 % al 4,8 % nello stesso periodo.

 

2002

2003

2004

RIP

Quota di mercato dell'industria comunitaria

81,7 %

73,8 %

69,6 %

73,7 %

Indice (2002 = 100)

100

90

85

90

f)   Crescita

(104)

L’industria comunitaria ha perso una parte significativa della sua quota di mercato, a beneficio dei produttori algerini, rumeni e di altri produttori comunitari che nello stesso periodo hanno aumentato la propria quota di mercato.

(105)

La perdita di quota di mercato può inoltre essere attribuita alla decisione razionale presa dall'industria comunitaria di aumentare le proprie esportazioni nel mercato statunitense in modo da beneficiare dei prezzi più elevati vigenti su quel mercato. Tuttavia, viste le notevoli capacità inutilizzate, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare della crescita del mercato comunitario che è stato osservato nel periodo in considerazione.

g)   Occupazione

(106)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame il livello di occupazione dell'industria comunitaria è aumentata dell’5 %. Questo aumento relativamente basso può essere attribuito principalmente all’aumento delle esportazioni dell'industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

PIR

IC — Prodotto in esame e occupazione

827

819

790

867

Indice (2002 = 100)

100

99

96

105

h)   Produttività

(107)

La produttività della forza lavoro dell’industria comunitaria, misurata come produzione annua per addetto, è rimasta piuttosto stabile tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

 

2002

2003

2004

PIR

IC — Produttività (t/dipendente)

3 437

3 380

3 573

3 463

Indice (2002 = 100)

100

98

104

101

i)   Entità del margine di dumping

(108)

Considerato il volume delle importazioni dall’Algeria (che corrispondono a circa il 6,7 % del mercato comunitario nel periodo in considerazione), l’impatto sull'industria comunitaria dell'entità dell’effettivo margine di dumping non può essere considerato trascurabile, soprattutto in un mercato estremamente volatile in termini di prezzi come quello del prodotto in esame. Non è possibile trarre conclusioni per Bielorussia, Russia e Ucraina, poiché le importazioni da questi paesi sono cessate nel 2003.

3.3.   Dati relativi ai produttori comunitari del campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato interno

(109)

Il prezzo di vendita netto medio dei produttori comunitari inseriti nel campione è aumentato notevolmente nel 2004 e nel periodo relativo all'inchiesta di riesame, riflettendo quindi le condizioni del mercato internazionale favorevoli per il prodotto in esame nello stesso periodo. Questa tendenza crescente va considerata insieme all’evoluzione simile del costo della principale materia prima, ovvero il gas, come è dimostrato dalla tabella qui di seguito.

 

2002

2003

2004

RIP

PC — Prezzo unitario sul mercato comunitario (EUR/t)

85

89

109

114

Indice (2002 = 100)

100

105

128

134

PC — Prezzo del gas/MBTU (indicizzato)

100

107

111

126

b)   Salari

(110)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame la retribuzione media per dipendente è aumentata del 9 %, come indicato nella tabella qui di seguito.

 

2002

2003

2004

PIR

PC — Costo del lavoro per dipendente su base annua (000 EUR)

23,4

25,4

27,0

25,6

Indice (2002 = 100)

100

108

115

109

c)   Investimenti

(111)

Il flusso annuo di investimenti nel prodotto in esame dei quattro produttori inseriti nel campione presenta un'evoluzione positiva nel periodo considerato. Tali investimenti si riferiscono principalmente alla sostituzione di macchinari obsoleti. Tale fatto indica gli sforzi dell’industria comunitaria di migliorare costantemente produttività e competitività. Tuttavia, i risultati non sono apparenti nell’evoluzione delle produttività che è rimasta piuttosto stabile (cfr. considerando 107) nello stesso periodo, riflettendo quindi le difficoltà dell’industria comunitaria di aumentare la propria produzione.

 

2002

2003

2004

PIR

PC — Investimenti netti (000 EUR)

12 512

20 087

12 611

17 047

Indice (2002 = 100)

100

161

101

136

d)   Redditività e utili sul capitale investito

(112)

La redditività dei produttori inseriti nel campione presenta un miglioramento graduale, in particolare dal 2003, e ha raggiunto il 13,8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Alla fine del periodo considerato la redditività ha raggiunto un picco in questo mercato di prezzi ciclici. Infatti, diversi fattori, inclusi quelli esterni, possono influenzare i prezzi dei mercati mondiali di UNA e altri fertilizzanti a base di azoto. Tali fattori possono risultare in un’offerta supplementare o in una domanda ridotta di tali prodotti, influenzando quindi i prezzi del prodotto. Nel periodo considerato, i prezzi sui mercati mondiali sono saliti a causa di un'offerta limitata. Nel 2002 e 2003 i livelli degli utili riscontrati erano tuttavia moderati e inferiori ai livelli considerati ragionevoli dall’industria comunitaria visto che quest’industria è ad alta intensità di capitale. L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività nel periodo considerato.

 

2002

2003

2004

PIR

PC — Redditività delle vendite CE ad acquirenti indipendenti (in % sulle vendite nette)

8,1 %

6,0 %

12,3 %

13,8 %

Indice (2002 = 100)

100

74

151

170

IC — Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

22 %

24 %

50 %

58 %

Indice (2002 = 100)

100

111

229

265

e)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(113)

Il flusso di cassa è aumentato significativamente nel periodo considerato. Questo andamento corrisponde a quello della redditività globale nel periodo considerato.

 

2002

2003

2004

PIR

IC — Flusso di cassa (000 EUR)

23 532

19 625

39 767

50 823

Indice (2002 = 100)

100

83

169

216

(114)

L'inchiesta non ha rivelato difficoltà dei produttori comunitari inseriti nel campione nella raccolta di capitali. In questo contesto va notato che visto che diverse di queste imprese fanno parte di grandi gruppi, esse finanziano le loro attività all'interno del gruppo a cui appartengono mediante misure di raccolta di capitali o prestiti intragruppo concessi dalle imprese madri.

3.4.   Conclusioni

(115)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta di riesame i seguenti indicatori hanno presentato un’evoluzione positiva: il volume di produzione dell’industria è aumentato, i prezzi di vendita unitari dell’industria comunitaria sono aumentati e la redditività è migliorata significativamente seguendo l’andamento dei prezzi. Inoltre, l’andamento è stato positivo anche per le esportazioni in paesi terzi, gli utili sugli investimenti e il flusso di cassa. I salari sono aumentati moderatamente e l'industria comunitaria ha continuato ad investire.

(116)

Al contrario, i seguenti indicatori hanno evidenziato un andamento negativo: il volume delle vendite sul mercato comunitario è sceso del 3 % in presenza di un mercato in crescita. Di conseguenza la quota di mercato dell’industria comunitaria è sceso notevolmente, ovvero di otto punti percentuali nel periodo considerato. La produttività è rimasta piuttosto stabile nonostante gli sforzi dell’industria comunitaria di migliorarla mediante investimenti.

(117)

In generale la situazione dell’industria comunitaria è migliorata significativamente rispetto alla situazione precedente all’imposizione di misure anti-dumping sulle importazioni di UNA dai paesi interessati nel 2000. Si ritiene perciò che tali misure abbiano avuto un impatto positivo sulla situazione economica dell'industria comunitaria. Tuttavia, va sottolineato che lo sviluppo positivo di taluni indicatori può essere attribuito in parte al mercato del prodotto simile, che a causa dell'offerta limitata a livello mondiale è stato molto favorevole negli ultimi due anni del periodo considerato. Inoltre, anche lo sviluppo positivo delle esportazioni dell’industria comunitaria ha contribuito all'evoluzione globalmente favorevole dell’industria comunitaria, contrapponendosi in certa misura alla diminuzione della quota di mercato all’interno della Comunità.

(118)

La Commissione ha quindi concluso che la situazione dell’industria comunitaria è migliorata rispetto al periodo precedente all’istituzione delle misure ma che è ancora fragile.

4.   Probabilità di reiterazione del pregiudizio

4.1.   Considerazioni generali

(119)

Poiché non vi è stato una continuazione del pregiudizio materiale causato dalle importazioni dai quattro paesi interessati, l’analisi è stata incentrata sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio. In questo contesto sono stati analizzati due parametri principali: i) il costo del gas nei paesi interessati e il suo impatto sui costi di produzione di UNA, e ii) l’effetto sull'industria comunitaria dei volumi di esportazione ipotizzati dai paesi interessati nella Comunità, tenendo conto delle condizioni concorrenziali.

4.2.   Evoluzione probabile dei prezzi di vendita: prezzi del gas e costi di produzione nei paesi interessati

(120)

La probabilità di reiterazione del pregiudizio dipenderà molto dalla probabile evoluzione dei prezzi delle UNA. Poiché il gas rappresenta l’elemento di costo più importante, ovvero oltre il 50 % del costo di produzione di UNA se acquistato a prezzi del mercato mondiale, esso costituisce un fattore determinante del prezzo di vendita di UNA. Il costo del gas nella produzione di UNA dipende dall’efficienza dell’impiego del gas e dal prezzo unitario. È stata effettuata un’analisi di questi due parametri nel costo di produzione di UNA per l’industria comunitaria, da un lato, e per la Russia e l’Algeria, dall’altro.

(121)

Da quest’analisi è stato dimostrato innanzitutto che l’efficienza d’impiego del gas rappresenta un fattore importante nella determinazione del costo del gas per tonnellata di UNA prodotta. In quest’ambito si è riscontrato che l'efficienza nell'impiego del gas dell'industria comunitaria era relativamente alta, raggiungendo risparmi fino al 15 % sul consumo di gas per tonnellata di produzione di UNA rispetto ai produttori in Russia e Algeria. Questo è il risultato degli sforzi dell’industria comunitaria di migliorare continuamente la sua produttività e competitività mediante investimenti appropriati che richiedono un afflusso di capitali annuale pari, in media, ad un terzo del valore contabile netto delle sue attività. Tale vantaggio comparativo dovrebbe beneficiare l'industria comunitaria e risultare in un costo di produzione più basso di UNA.

(122)

Nonostante quest’efficienza l’industria comunitaria deve sostenere un costo del gas per ogni tonnellata di UNA prodotta che corrisponde a circa tre volte quello sostenuto da Russia e Algeria a cause della differenza dei prezzi del gas applicati. I prezzi artificialmente bassi del gas in questi due paesi spiega completamente la differenza. È improbabile che nel prossimo futuro sarà ridotta la conseguente differenza tra i prezzi delle UNA in questi due paesi rispetto a quelli dei produttori che acquistano gas a prezzi del mercato mondiale, come quelli applicati nella Comunità. Al contrario, se nei prossimi anni viene mantenuta l'attuale tendenza di sviluppo dei prezzi del gas sul mercato mondiale, questo divario potrebbe aumentare ulteriormente. Su questa base si ritiene che i produttori di Russia e Algeria continueranno ad avere questo vantaggio di costo artificiale, che compensa largamente gli elevati costi di trasporto a causa del peso delle UNA. Tale fatto rende attraente il mercato comunitario anche ai produttori ubicati in aree remote di questi paesi e che quindi devono sostenere costi di trasporto corrispondenti a oltre il 20 % del prezzo.

(123)

Visto il basso livello dei prezzi del gas, i produttori esportatori in Russia e Algeria probabilmente avranno la possibilità di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi inferiori al costo di produzione dell’industria comunitaria. Quindi è molto probabile che tali importazioni abbiano un prezzo notevolmente inferiore ai prezzi dell’industria comunitaria.

(124)

Come per Bielorussia e Ucraina, questi paesi non sono inclusi in quest’analisi poiché per i fini della presente inchiesta entrambi sono considerati economie non di mercato e quindi non sono stati richiesti i loro dati sui costi di produzione. Tuttavia, dati specifici concernenti i prezzi del gas in questi due paesi sono stati raccolti e l’inchiesta ha dimostrato che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, i produttori in questi paesi sono stati riforniti di gas a prezzi considerevolmente più bassi rispetto ai prezzi applicati all’industria comunitaria. Si ritiene pertanto che entrambi i paesi avranno la possibilità di esportare il prodotto in esame a prezzi più bassi rispetto al costo di produzione dell’industria comunitaria; si può concludere inoltre che è probabile che tali prezzi saranno più bassi rispetto ai prezzi dell’industria comunitaria.

(125)

In caso di abrogazione delle misure, il fatto che gli esportatori bielorussi, russi e ucraini dovranno ristabilirsi nel mercato comunitario e che gli esportatori algerini dovranno rafforzare la propria posizione sul mercato, potrebbe anche sostenere il punto di vista che esiste la probabilità che tali produttori pratichino prezzi più bassi rispetto all'industria comunitaria in modo da riconquistare le quote di mercato perdute o allargare il proprio portafoglio clienti.

(126)

Secondo l'EFIA e taluni produttori esportatori, i costi più bassi di produzione non possono essere considerati un motivo valido per giustificare la probabilità di reiterazione del pregiudizio; inoltre la possibilità di sottoquotazione non rappresenta la norma giuridica per stabilire una tale eventualità. L'Algeria ha praticato prezzi superiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, Bielorussia, Russia e Ucraina non hanno esportato affatto nella Comunità nel 2004 e nel PIR e i loro prezzi praticati verso i paesi terzi erano superiori a quelli dell'industria comunitaria, che non sono considerati pregiudizievoli. Tali fatti dovrebbero dimostrare, secondo l'EFIA, che i produttori esportatori non dipendono dai costi più bassi del gas per fissare prezzi più bassi, ma al contrario applicano prezzi superiori al fine di massimizzare il proprio margine di profitto.

(127)

La logica alla base dell'esame della probabilità di reiterazione del pregiudizio è di determinare se la scadenza delle misure comporti condizioni che incoraggerebbero la reiterazione del pregiudizio. In questo ambito va notato innanzitutto che, come è riconosciuto dalle parti interessate, i produttori esportatori nei paesi interessati beneficiano di prezzi del gas bassi, in tal modo hanno la possibilità di sottoquotare i prezzi dell'industria comunitaria. D'altro canto, l'inchiesta ha dimostrato che durante il PIR le loro esportazioni sono state effettuate a prezzi di dumping. Questo comportamento nei prezzi è stato riscontrato alla luce: i) delle significative capacità di esportazione non utilizzate, e ii) dei loro costi di produzione notevolmente più bassi. Il primo indica il forte incentivo a trovare mercati di sbocco per la loro produzione. Il secondo indica la loro capacità di sottoquotare notevolmente i prezzi dell'industria comunitaria al fine di soddisfare le proprie esigenze di vendita in termini di volume.

(128)

Per quanto riguarda i prezzi, va ricordato che negli ultimi due anni del periodo in considerazione le condizioni di mercato hanno mantenuto i prezzi ad un livello molto elevato indipendentemente dalle misure antidumping applicabili. In effetti, in quel periodo, un rigido equilibrio di domanda e offerta a livello mondiale è risultato in prezzi elevati per tutti i fertilizzanti a base di azoto. Le UNA, come gli altri fertilizzanti a base di azoto, costituiscono un bene i cui prezzi sono influenzati da numerosi fattori che vanno dai prezzi volatili del gas, che hanno un impatto considerevole sull'offerta in quanto rappresentano l'elemento di costo più importante, alle condizioni meteorologiche, poiché i raccolti e i livelli delle scorte di cereali risultano in un aumento o in una diminuzione della domanda. Per quanto riguarda il mercato comunitario, nei prossimi anni si prevede una leggera diminuzione della domanda di fertilizzanti a base di azoto (7). Il mantenimento di tali prezzi elevati dipende quindi da una domanda limitata, che è tuttavia improbabile, come è stato dimostrato dall'inchiesta vista le capacità di esportazione inutilizzate dei paesi interessati e la probabilità del reindirizzamento di parte dei loro prodotti destinati a paesi terzi durante il PIR qualora fossero abrogate le misure. Questo scenario porterà probabilmente i produttori esportatori ad abbassare i propri prezzi, sottoquotando quelli dell'industria comunitaria al fine di ottenere quote di mercato e soddisfare le proprie esigenze in termini di volume d'esportazione. In tali circostanze l'industria comunitaria sarebbe obbligata ad abbassare i propri prezzi ad un livello vicino o sotto il costo di produzione, visto il costo elevato del gas oppure di perdere una quota di mercato significativa, e quindi entrate, o entrambi. Un aumento delle esportazioni al mercato statunitense è improbabile visti i motivi di cui al seguente considerando 135. Quindi l'abrogazione delle misure comporterebbe inevitabilmente un deterioramento dei risultati globali dell'industria comunitaria.

(129)

Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla massimizzazione dei profitti, va notato che essa è basata sulla differenza di prezzo positiva tra gli USA e il mercato comunitario osservata nel periodo considerato, che tuttavia non può essere considerata un elemento di valutazione per i prezzi futuri di un bene altamente volatile come le UNA. In base a quanto sopra è stato stabilito che esiste un rischio elevato di reiterazione del pregiudizio qualora fossero abrogate le misure e quindi l'argomentazione è stata respinta.

4.3.   Impatto sull’industria comunitaria dei volumi d’esportazione ipotizzati e sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

4.3.1.   Osservazioni preliminari — Condizioni competitive

(130)

La soluzione di UNA è un fertilizzante liquido che fornisce azoto alle colture. È utilizzato principalmente come fertilizzante pre-semina per i seminativi che generalmente necessitano di UNA in primavera. L’UNA ha un’interscambiabilità limitata con altri fertilizzanti a base di azoto, poiché gli agricoltori utilizzano attrezzature diverse per l'applicazione di UNA e, inoltre, essa può essere utilizzata con altre soluzioni, ad esempio pesticidi, in un'unica applicazione. La domanda è caratterizzata da picchi stagionali ed è relativamente poco elastica.

(131)

Sebbene il consumo di UNA avvenga generalmente su base stagionale è prodotta tutto l’anno, poiché per motivi di efficienza non sarebbe opportuno cessare la produzione. Di conseguenza i produttori comunitari si ritrovano con un picco degli inventari in autunno e inverno. Importazioni massicce del prodotto in esame a prezzi bassi in primavera e estate avranno molto probabilmente un impatto negativo significativo sui prezzi dell'industria comunitaria, in quanto la merce in questione ha un’elevata volatilità e i prezzi sono fissati su base settimanale.

4.3.2.   Esportazioni dai paesi interessati

(132)

Vista l’assenza di esportazioni dai paesi interessati, ad eccezione dell’Algeria, nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’analisi è concentrata sulla probabilità del dirottamento delle esportazioni effettuate in altri paesi nel periodo considerato verso il mercato comunitario nel prossimo futuro. Inoltre, è stata effettuata un'analisi dell'evoluzione probabile dei prezzi di vendita di UNA.

(133)

Per quanto riguarda la probabile evoluzione delle esportazioni nel mercato comunitario, si noti che le importazioni di UNA originarie di Bielorussia, Russia e Ucraina nel mercato statunitense erano soggette a misure antidumping fino alla loro abrogazione nell’aprile del 2003. La seguente tabella mostra l’evoluzione delle esportazioni di questi tre paesi nel mercato statunitense a partire dal 2003:

Esportazioni nel mercato USA da:

2003 (8)

2004

PIR (9)

Bielorussia in tonnellate

156 596

244 526

227 772

Russia in tonnellate

179 993

614 395

699 100

Ucraina in tonnellate

111 321

103 440

145 828

Totale in tonnellate

447 910

962 361

1 072 700

Fonte: «Foreign Trade Statistics», pubblicato dal Census Bureau degli Stati Uniti.

(134)

Su questa base è dimostrato che tali paesi hanno aumentato significativamente il loro volume d'esportazione tra il 2003 e il 2004. Nel caso della Russia in particolare il volume d'esportazione è salito da 180 000 tonnellate nel 2003 a circa 600 000 tonnellate nel 2004, ovvero un aumento di oltre tre volte. Le statistiche commerciali di cui sopra dimostrano inoltre che l'aumento marcato e repentino dei volumi d'esportazione da questi paesi negli Stati Uniti ha subito una battuta d'arresto nel PIR, quando rispetto al 2004 l'aumento è stato meno importante (11 %). La stabilizzazione dei loro volumi collettivi di esportazione al mercato statunitense a circa 1 milione di tonnellate è stata confermata dai risultati di esportazione negli USA di questi paesi nel periodo successivo al PIR.

(135)

Nella relazione finale dell'inchiesta antidumping degli Stati Uniti sulle importazioni di UNA da Bielorussia, Russia e Ucraina il motivo di questa stabilizzazione è stato descritto in dettaglio (10). In questa relazione viene spiegato specificamente che l'elevato rapporto dei costi di trasporto interno comportano che il mercato d'importazione sia quasi completamente limitato alle aree costiere. I costi di trasporto per molte aree degli Stati Uniti, inclusi gli stati della cosiddetta «farm belt» che hanno un consumo importante di UNA, rendono i prezzi finali delle UNA d'importazione troppo elevati rispetto alle UNA di produzione locale. In altre parole, esiste un limite alla dimensione del mercato statunitense d'importazione e le aree più significative in termini di consumo rimangono protette dalle importazioni grazie della loro ubicazione. Vista la stabilizzazione osservata delle importazioni da Bielorussia, Russia e Ucraina, di cui al considerando 134, si conclude che il mercato statunitense non è in grado di assorbire volumi d'importazione significativamente più altri rispetto a quelli registrati nel PIR.

(136)

Nel contesto di cui sopra e vista la relativa prossimità del mercato comunitario, si può concludere che vendite significative o capacità inutilizzate nei paesi in esame saranno molto probabilmente destinate al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Dato il costo inferiore del trasporto rispetto alle esportazioni nel mercato statunitense, i loro prezzi all'esportazione possono essere notevolmente più bassi rispetto a quelli prevalenti nel mercato statunitense. Inoltre, come indicato nei considerando 50, 54 e 63, risulta che le vendite nel mercato statunitense dei produttori esportatori che hanno cooperato all’inchiesta sono state effettuate a prezzi inferiori ai rispettivi valori normali.

4.3.3.   Impatto delle capacità inutilizzate

(137)

Si ricorda che il mercato interno algerino del prodotto in esame è trascurabile e che praticamente tutta la capacità di produzione è orientata all’esportazione. Inoltre, l’inchiesta ha dimostrato che l’attuale capacità inutilizzata dei produttori algerini rappresenta il 10-20 % dei consumi nel mercato comunitario. L’attuale capacità inutilizzata totale è stimata a circa 300 000-350 000 tonnellate.

(138)

In particolare, vista la prossimità del mercato comunitario, è molto probabile che in caso di abrogazione delle misure tale capacità produttiva inutilizzata sia utilizzata per la produzione del prodotto in esame, da destinare all'esportazione nella Comunità (l'Algeria una quota di mercato corrispondente solo a 4,8 %). Gli elevati volumi previsti sarebbero probabilmente venduti a prezzi di dumping e costituirebbero un pregiudizio per i produttori comunitari.

(139)

In questo caso si è riscontrato un mercato interno in rapida crescita in cui, nel periodo dell’inchiesta di riesame, l'unico produttore ha venduto i due terzi della propria produzione. Inoltre, non vi erano esportazioni nella Comunità nel 2004 e nel periodo dell’inchiesta di riesame e le esportazioni nel mercato statunitense sono diminuite nonostante l’assenza di misure antidumping e le condizioni favorevoli del mercato.

(140)

Se le misure fossero abrogate, la situazione riguardante la Bielorussia probabilmente cambierebbe in modo drammatico. Visto che il prezzo interno corrisponde a meno della metà del prezzo di mercato prevalente nella Comunità nel periodo dell’inchiesta di riesame, una decisione economica fondata porterebbe il produttore bielorusso a destinare al mercato comunitario quantità significative attualmente vendute sul mercato interno, vendendole a prezzi di dumping. Ne risulterebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio causato da elevati volumi di importazioni a prezzi bassi originari della Bielorussia.

(141)

Il mercato interno russo è relativamente piccolo rispetto alle capacità inutilizzate che, come già indicato nel considerando 66, corrispondono a 600 000-700 000 tonnellate e che potrebbero essere aumentate notevolmente se si aggiungono le capacità dei produttori che non hanno cooperato all'inchiesta o le capacità attualmente impiegate nella produzione e nell'esportazione di urea e nitrato d'ammonio, gli altri due fertilizzanti a base di azoto.

(142)

A questo riguardo vale la pena notare che attualmente la Comunità impone misure di difesa commerciale sulle importazioni di prodotti a monte, vale a dire urea solida e nitrato d’ammonio, dalla Russia (11). Per quanto riguarda le misure concernenti l’urea, un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è attualmente in corso (12). È in corso inoltre un'inchiesta di riesame intermedio limitato ad un solo produttore esportatore russo importante per quanto riguarda le misure sul nitrato d'ammonio (13). Quindi, a seconda del risultato finale di tali inchieste di riesame, esiste il rischio del trasferimento della produzione da questi prodotti alle UNA, che potrebbe quindi risultare in un altro aumento significativo della capacità inutilizzata stimata dei produttori russi.

(143)

Viste le considerazioni di cui sopra, è molto probabile che le esportazioni nella Comunità riprenderanno in caso di abrogazione delle misure. In base ad una stima prudente, i volumi di tali importazioni rappresentano quasi il 20 % del mercato comunitario, tenendo conto del consumo in tale mercato (cfr. considerando 86) e delle attuali capacità inutilizzate in Russia. Alla luce dei prezzi estremamente bassi pagati dai produttori russi per il gas e del conseguente vantaggio in termini di prezzi per il prodotto in esame, tali importazioni causerebbero probabilmente un grave pregiudizio per l’industria comunitaria.

(144)

Tra i paesi interessati, in questo momento l’Ucraina è il paese con la maggiore capacità inutilizzata, stimata a circa 700 000-800 000 tonnellate. La sola capacità inutilizzata attuale corrisponde a circa il 20 % del consumo comunitario.

(145)

In assenza di un mercato interno significativo e vista la prossimità del mercato comunitario, è probabile che esportazioni massicce siano indirizzate al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Tali esportazioni, come indicato sopra, saranno probabilmente effettuate a livello di dumping, causando pertanto un pregiudizio grave per l'industria comunitaria.

4.4.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(146)

Visti i prezzi artificialmente bassi che i produttori nei paesi interessati pagano per la materia prima di base, vale a dire il gas, e il conseguente impatto sui costi di produzione di UNA, è probabile che in caso di abrogazione delle misure i produttori nei paesi interessati abbiano la possibilità di esportare il prodotto in esame a prezzi più bassi rispetto ai costi di produzione dell’industria comunitaria.

(147)

Tutti i paesi interessati ad eccezione della Bielorussia hanno una capacità eccedentaria che potrebbe essere indirizzata al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Per quanto riguarda la Bielorussia, visti gli elevati volumi di vendita sul mercato interno a prezzi molto più bassi rispetto a quelli prevalenti sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta di riesame, è molto probabile che almeno una parte sia destinata al mercato comunitario in caso di abrogazione delle misure. Anche i costi inferiori del trasporto per le vendite alla Comunità rispetto agli Stati Uniti potrebbe favorire un dirottamento delle vendite verso il mercato comunitario. Inoltre, per tutti e quattro i paesi è probabile che una parte delle loro attuali esportazioni in altri paesi sia destinata alla Comunità in caso di abrogazione delle misure, come dimostrato nei considerando da 132 a 136.

(148)

Secondo l'EFIA e taluni produttori esportatori, l'ipotesi di passare dalla produzione di urea e di nitrato d'ammonio alle UNA ignora il fatto economico basilare che i produttori non possono semplicemente cambiare produzione senza investire. Inoltre, affermano che i produttori non rinunceranno a prodotti più redditizi solo perché vengono abrogate le misure antidumping su un prodotto meno redditizio.

(149)

Per quanto riguarda gli investimenti supplementari necessari, va notato che la maggior parte degli importanti produttori esportatori di fertilizzanti a base di azoto sono produttori integrati e quindi la decisione di produrre/esportare un prodotto piuttosto che un altro dipende principalmente dalle condizioni di mercato. Per quanto riguarda i prodotti redditizi, i produttori cercheranno effettivamente i prodotti più redditizi. In quest'ambito le misure antidumping rappresentano un elemento importante delle loro decisioni, come è dimostrato dall'aumento significativo delle esportazioni di UNA a prezzi di dumping nel mercato statunitense nel 2004 e nel PIR, dopo che le misure antidumping statunitensi sono state abrogate nel 2003. Quindi le decisioni economiche fondate dei produttori esportatori comporteranno probabilmente il passaggio da un prodotto all'altro per mantenere o aumentare le vendite globali di fertilizzanti a base di azoto ed i relativi profitti. Le argomentazioni di cui sopra sono state respinte su questa base.

(150)

Le considerazioni sopra portano alla conclusione che in caso di abrogazione delle misure le esportazioni dai paesi interessati sarebbero effettuate probabilmente in volumi significativi e a prezzi che minano i prezzi dell’industria comunitaria, visto i costi di produzione distorti e artificialmente bassi. È probabile che ciò comporti il rafforzamento della tendenza depressiva dei prezzi sul mercato, con un impatto negativo previsto sulla situazione economica dell’industria comunitaria. In particolare questo impedirebbe il recupero finanziario che è stato realizzato nel 2004 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, comportando una probabile reiterazione del pregiudizio. In altre parole, più peggiorano le condizioni del mercato, più scenderanno i prezzi praticati dai paesi interessati, tenendo conto della differenza significativa del costo di produzione e delle capacità inutilizzate.

E.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(151)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(152)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale, l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l'attuale inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è cioè una situazione in cui le misure antidumping sono in vigore, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle misure antidumping attualmente in vigore sulle parti coinvolte.

(153)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(154)

L’industria comunitaria ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2000. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta in particolare, l’industria comunitaria ha migliorato la sua situazione in termini di redditività.

(155)

È lecito aspettarsi che l’industria comunitaria continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e a recuperare, rovesciando la tendenza negativa in termini di quota di mercato e migliorando ulteriormente la redditività. Qualora vengano abrogate le misure, è probabile un aumento delle importazioni a prezzi di dumping da questi paesi con un conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria a causa della pressione al ribasso sui prezzi di vendita che potrebbe mettere a rischio la sua attuale situazione finanziaria positiva, ma ancora fragile.

3.   Interesse degli importatori

(156)

Come indicato nel considerando 9, solo un importatore ha indicato la sua disponibilità ad essere inserito nel campione e ha fornito le informazioni di base richieste nel questionario. Tuttavia, dopo aver inviato il questionario compilato, detto importatore ha informato la Commissione di non voler collaborare ulteriormente all’inchiesta.

(157)

Si ricorda che nell’inchiesta iniziale è stato riscontrato che l’impatto dell’imposizione di misure non sarebbe stato significativo, poiché le importazioni sarebbero continuate anche se non a prezzi pregiudizievoli e in generale gli importatori non trattano solo UNA ma, in larga misura, anche altri fertilizzanti. Per quanto riguarda l’ipotesi che le importazioni sarebbero continuate, essa è stata confermata solo dalle importazioni originarie dell’Algeria con cui esiste un accordo per un produttore esportatore. Si conclude pertanto che alcuni importatori potrebbero aver subito conseguenze negative dall’imposizione di misure, come indicato nel considerando 66 del regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione (14). Tuttavia, l’inchiesta non ha dimostrato che alcuni importatori abbiano cessato completamente le proprie attività; essa sembra essere stata incentrata sui diversi fertilizzanti come ipotizzato. Quindi l’imposizione di misure sembra aver avuto un impatto globale limitato sulla maggioranza degli importatore/commercianti.

(158)

In assenza di cooperazione da parte degli importatori, non sono disponibili informazioni affidabili che indichino che il mantenimento delle misure avrà un impatto negativo significativo sugli importatori o sui commercianti.

(159)

Secondo l'EFIA, la non cooperazione degli importatori non va considerata come una mancanza di interesse da loro parte ma come un riflesso della situazione non equa viste le risorse significative richieste da un'inchiesta antidumping rispetto alle loro risorse limitate dovute alla presenza di piccole o medie imprese. Inoltre, affermano che l'inchiesta ha ignorato l'effetto cumulativo sugli importatori delle numerose misure antidumping sui fertilizzanti e quindi non ha effettuato un'analisi equa degli effetti su importatori e agricoltori.

(160)

A questo riguardo va notato che per gli importatori che trattano un'ampia gamma di fertilizzanti, tra cui le UNA, esiste la possibilità di offrire fertilizzanti a base di azoto diversi, provenienti da altre fonti attualmente non soggette a misure antidumping. Su questa base si è concluso che eventuali impatti negativi sugli importatori dal mantenimento delle misure non costituirebbero un motivo fondato per abrogarle.

4.   Interesse degli utilizzatori

(161)

Gli utenti di UNA sono gli agricoltori nella Comunità. La domanda di fertilizzanti a base di azoto sembra essere relativamente poco elastica e gli agricoltori tendono ad acquistare dalle fonti più economiche. Esaminando il possibile effetto dell’istituzione delle misure sugli utilizzatori, si è concluso nell’inchiesta iniziale che, considerata l’incidenza trascurabile del costo di UNA sugli agricoltori, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto un effetto negativo significativo. Il fatto che, nell’ambito della presente inchiesta, nessun utilizzatore o associazione degli utilizzatori abbia fornito informazioni che contraddicessero tale conclusione sembra confermare che: i) le UNA rappresentano una parte trascurabile dei costi totali di produzione per tali agricoltori; ii) le misure attualmente in vigore non hanno avuto un effetto negativo sostanziale sulla loro situazione economica; e iii) il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sugli interessi finanziari degli utenti.

5.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(162)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano la proroga dei dazi antidumping in vigore.

F.   MISURE ANTIDUMPING

(163)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la proroga delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni.

(164)

Pertanto, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno prorogare le misure antidumping in vigore sulle importazioni di UNA originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina. Si ricorda che tali misure consistono in dazi specifici, tranne per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nella Comunità da una impresa algerina, i cui impegni sono stati accettati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscele di urea e di nitrato d’ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali di cui al codice NC 3102 80 00 originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina.

2.   Gli importi dei dazi, espressi in euro per tonnellata, sono i seguenti:

Paese

Produttore

Importo del dazio (EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Algeria

Tutte le imprese

6,88

A999

Bielorussia

Tutte le imprese

17,86

Russia

JSC Nevinnomyssky Azot

357030 Russian Federation

Regione di Stavropol

Nevinnomyssk, Nizyaev st. 1

17,80

A176

Tutte le altre imprese

20,11

A999

Ucraina

Tutte le imprese

26,17

3.   Nei casi in cui i beni siano stati danneggiati prima di entrare in libera pratica e quindi il prezzo effettivamente pagato o pagabile è ridotto proporzionalmente per la determinazione del valore doganale a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (15), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi stabiliti sopra, è ridotto proporzionalmente in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica, classificabili ai seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (vale a dire spedite e fatturate) dall'impresa indicata sotto a un'impresa che funge da importatore nella Comunità, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Paese

Impresa

Codice addizionale TARIC

Algeria

Fertalge Industries spa

12, Chemin AEK Gadouche

Hydra, Algeri

A107

2.   L'esenzione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato di una fattura conforme emessa dall'esportatore e contenente gli elementi essenziali di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

(3)  GU C 312 del 17.12.2004, pag. 5.

(4)  GU C 233 del 22.9.2005, pag. 14.

(5)  Regolamento (CE) n. 2117/2005, articolo 2.

(6)  Viste le quantità trascurabili, tali prezzi non possono essere ritenuti affidabili.

(7)  Fonte: «Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, giugno 2005, International Fertiliser Industry Association (IFA).

(8)  I dati comprendono i primi tre mesi del 2003, vale a dire il periodo in cui erano ancora d'applicazione le misure.

(9)  Il periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) è riportato ai fini di confronto con l'analisi globale.

Fonte: «Foreign Trade Statistics», pubblicato dal Census Bureau degli Stati Uniti.

(10)  «Urea Ammonium Nitrate Solutions From Belarus, Russia, and Ukraine — Investigations Nos. 731-TA-1006, 1008 and 1009 (Final), Publication 3591», aprile 2003, US International Trade Commission, pag. 25, V-4, V-5.

(11)  Urea: regolamento (CE) n. 901/2001 (GU L 127 del 8.5.2001, pag. 11). Nitrato d’ammonio: regolamento (CE) n. 658/2002 (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(12)  GU C 105 del 4.5.2006, pag. 12.

(13)  GU C 300 del 30.11.2005, pag. 8.

(14)  GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

(15)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 40.


ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura conforme di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

1.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento).

2.

La descrizione esatta delle merci, compresi:

il codice NC,

il contenuto di azoto (N) del prodotto (in percentuale),

quantità (da indicare in tonnellate).

3.

Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

prezzo a tonnellata,

le condizioni di pagamento previste,

le condizioni di consegna previste,

gli sconti e le riduzioni complessivi.

4.

Il nome dell'importatore non collegato al quale l’impresa ha rilasciato direttamente la fattura.

5.

Il nome del responsabile dell’impresa che ha emesso la fattura conforme, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da … [denominazione della ditta] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 617/2000. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute sulla presente fattura sono complete ed esatte.»


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