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Document 32004R0591
Commission Regulation (EC) No 591/2004 of 30 March 2004 adopting temporary provisions for the issue of import licences applied for pursuant to Regulation (EC) No 565/2002 establishing the method for managing tariff quotas and introducing a system of certificates of origin for garlic imported from third countries
Regolamento (CE) n. 591/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell'ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi
Regolamento (CE) n. 591/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell'ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi
GU L 94 del 31.3.2004, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 591/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell'ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004 pag. 0006 - 0006
Regolamento (CE) n. 591/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell'ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione(2) impone a tutti gli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana e di rilasciare i titoli il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori. (2) Il giovedì 8, il venerdì 9 e il lunedì 12 aprile 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno rinviare il rilascio dei titoli richiesti dal lunedì 5 al venerdì 9 aprile 2004 compreso. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002, i titoli di importazione richiesti dal lunedì 5 al venerdì 9 aprile 2004 compreso sono rilasciati il giovedì 15 aprile 2004, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento succitato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.