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Document 52014AP0221
P7_TA(2014)0221 Aerodromes, air traffic management and air navigation services ***I European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services (COM(2013)0409 — C7-0169/2013 — 2013/0187(COD)) P7_TC1-COD(2013)0187 Position of the European Parliament adopted at first reading on 12 March 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2014 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation servicesText with EEA relevance.
P7_TA(2014)0221 Aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013)0409 — C7-0169/2013 — 2013/0187(COD)) P7_TC1-COD(2013)0187 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazioneTesto rilevante ai fini del SEE.
P7_TA(2014)0221 Aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013)0409 — C7-0169/2013 — 2013/0187(COD)) P7_TC1-COD(2013)0187 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazioneTesto rilevante ai fini del SEE.
GU C 378 del 9.11.2017, p. 584–609
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/584 |
P7_TA(2014)0221
Aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013)0409 — C7-0169/2013 — 2013/0187(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/61)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0409), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0169/2013), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere motivato inviato dal Parlamento maltese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013 (1), |
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0098/2014), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 116.
P7_TC1-COD(2013)0187
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di tener conto dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è necessario adeguare il contenuto del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(2) |
L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È necessario opportuno che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato , che eviti i conflitti di interesse, regolamentando le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili , della sostenibilità climatica e ambientale, e nonché di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione. [Em. 1] |
(3) |
Al fine di tenere conto di esigenze tecniche, scientifiche, operative o di sicurezza, modificando o integrando le disposizioni in materia di aeronavigabilità, protezione ambientale, piloti, operazioni di volo, aeroporti, ATM/ANS, controllori del traffico aereo, operatori di paesi terzi, sorveglianza e rispetto della normativa, disposizioni sulla flessibilità, multe e sanzioni pecuniarie periodiche, nonché diritti e tasse, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e redazione di atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca la simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(3 bis) |
Prima di adottare un atto delegato, è opportuno che la Commissione consulti l'Agenzia e gli esperti degli Stati con diritto di voto rappresentati nel consiglio di amministrazione. Essa dovrebbe tenere conto del parere espresso da tali organi consultivi e astenersi dall'adottare l'atto delegato qualora la maggioranza degli esperti e l'Agenzia abbiano sollevato obiezioni. [Em. 2] |
(3 ter) |
Per facilitare ulteriormente la creazione di un quadro normativo basato sul rischio, proporzionato e sostenibile, è opportuno che la Commissione svolga una nuova analisi della necessità di adeguare il regolamento (CE) n. 216/2008 in funzione dei nuovi sviluppi. [Em. 3] |
(3 quater) |
In quanto fulcro del sistema aeronautico dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo guida anche nell'ambito della strategia esterna dell'Unione in materia di aviazione. In particolare, allo scopo di realizzare uno degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia dovrebbe, in stretta cooperazione con la Commissione, dare un contributo di grande importanza al fine di esportare le norme dell'Unione nel settore dell'aviazione e di promuovere la circolazione in tutto il mondo dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione, così da favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita. [Em. 4] |
(3 quinquies) |
La concessione di certificati e approvazioni e la fornitura di altri servizi svolgono un ruolo essenziale nella prestazione di servizi al settore da parte dell'Agenzia, e pertanto dovrebbero contribuire alla competitività del settore aeronautico dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda del mercato, che può fluttuare. Pertanto, il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti o oneri dovrebbe essere adattabile e non essere fissato nella tabella dell'organico. [Em. 5] |
(3 sexies) |
Il presente regolamento è volto ad adempiere l'obbligo stabilito all'articolo 65 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 eliminando le sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 549/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008, adeguando il primo al secondo e assicurando una chiara ripartizione dei compiti tra la Commissione, l'Agenzia ed Eurocontrol, in modo che la Commissione si concentri sulla regolamentazione economica e tecnica, l'Agenzia operi come suo agente per la redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica ed Eurocontrol si concentri sui compiti operativi, in particolare quelli relativi al concetto di gestore della rete a norma del regolamento (CE) n. 550/2004, in virtù del quale è stato istituito un sistema comune di tariffazione di rotta per i servizi di navigazione aerea, compresa la sorveglianza, al fine di ottenere maggiore trasparenza ed efficacia dei costi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. In tale contesto, e con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi delle attività di sorveglianza degli ATM/ANS, è inoltre necessario modificare l'attuale sistema di tariffazione di rotta così da coprire in modo opportuno le competenze dell'Agenzia in materia di sorveglianza degli ATM/ANS. Tale modifica garantirà che l'Agenzia abbia le risorse necessarie per svolgere i compiti di controllo della sicurezza che le sono conferiti dall'approccio sistemico globale dell'Unione in materia di sicurezza aerea, contribuirà a rendere più trasparente, più efficiente sotto il profilo dei costi e più efficace la prestazione dei servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo che finanziano il sistema, e incentiverà la fornitura di un servizio integrato. [Em. 6] |
(4) |
Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(5) |
È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi a deroghe aeroportuali e decisioni di non consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. |
(5 bis) |
Al fine di assicurare l'interoperabilità delle tecnologie utilizzate nel mondo intero, è opportuno che la Commissione e l'Agenzia promuovano un approccio coordinato a livello internazionale degli interventi di standardizzazione avviati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. [Em. 7] |
(6) |
Sulla base di un'analisi caso per caso, e tenendo conto della natura specifica dell'Agenzia, è necessario opportuno adattare determinati principi riguardanti la sua governance e il suo funzionamento dell'Agenzia alla dichiarazione congiunta sulle agenzie UE decentrate decentrate dell'Unione approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012. In particolare, la composizione del comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza dell'aviazione nei diversi Stati membri e garantire un'adeguata rappresentanza delle necessarie competenze. [Em. 8] |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 216/2008 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
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2) |
l'articolo 2 è così modificato:
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3) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
4) |
l'articolo 4 è così modificato:
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5) |
l'articolo 5 è così modificato:
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6) |
all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 65 ter, i requisiti di cui al paragrafo 1, al fine di allinearli alle eventuali modifiche della convenzione di Chicago e relativi annessi, che entrassero in vigore successivamente all'adozione del presente regolamento e diventassero applicabili in tutti gli Stati membri. 3. Ove necessario, al fine di garantire un livello elevato ed uniforme di tutela dell'ambiente e sulla base del contenuto delle appendici dell'allegato 16 di cui al paragrafo 1, se del caso, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 65 ter, norme dettagliate volte a integrare i requisiti di cui al paragrafo 1.»; |
7) |
l'articolo 7 è così modificato:
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8) |
l'articolo 8 è così modificato:
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9) |
l'articolo 8 bis è così modificato:
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10) |
l'articolo 8 ter è così modificato:
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11) |
l'articolo 8 quater è così modificato:
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12) |
l'articolo 9 è così modificato:
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13) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
14) |
l'articolo 11 è così modificato:
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15) |
all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «essa può invitare lo Stato membro interessato a modificare l'accordo, a sospenderne l'applicazione o a denunciarlo, a norma dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2.»; |
16) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Organizzazioni riconosciute "Nell'assegnazione di uno specifico compito di certificazione ad un'organizzazione riconosciuta, l'Agenzia o l'autorità aeronautica nazionale interessata deve accertarsi che la suddetta organizzazione rispetti i criteri fissati nell'allegato V. Le organizzazioni riconosciute non rilasciano certificati o autorizzazioni, né ricevono dichiarazioni.»; |
17) |
l'articolo 14 è così modificato:
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18) |
l'articolo 15 è così modificato:
|
19) |
il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: «AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'AVIAZIONE»; |
20) |
l'articolo 17 è così modificato:
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21) |
all'articolo 19, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori pratiche prassi nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali nel settore aeronautico, e del progresso scientifico e tecnico e del piano generale ATM .»; [Em. 14] |
22) |
all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
|
23) |
l'articolo 22 è così modificato:
|
24) |
all'articolo 22 bis; è inserita la lettera seguente:
|
25) |
all'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Tenendo conto dei principi stabiliti agli articoli 52 e 53, la Commissione adotta norme dettagliate concernenti i metodi di lavoro dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2.»; |
26) |
l'articolo 25 è così modificato:
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27) |
all'articolo 29, il paragrafo 2 è soppresso; |
28) |
l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Privilegi e immunità All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.»; |
29) |
l'articolo 33 è così modificato:
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30) |
l'articolo 34 è così modificato:
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31) |
all'articolo 37, paragrafo 1, sono introdotte le seguenti modifiche:
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32) |
è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 37 bis Comitato esecutivo 1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. 2. Il comitato esecutivo:
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sulla sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio. Tali decisioni sono adottate alla maggioranza di cinque membri su sette del comitato esecutivo. Esse sono deferite, senza indugio, alla riunione immediatamente successiva del consiglio di amministrazione e possono essere revocate da quest'ultimo a maggioranza assoluta. 4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di due anni tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato dei cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione può essere rinnovato un numero illimitato di volte. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. 5. La durata del mandato dei membri del presidente del comitato esecutivo coincide con la durata del suo mandato dei membri in quanto presidente del consiglio di amministrazione. La durata del mandato del rappresentante della Commissione coincide con la durata del suo mandato all'interno del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione. 6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri o del direttore esecutivo . 7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.»; [Em. 18] |
33) |
l'articolo 38 è così modificato:
|
34) |
l'articolo 39 è soppresso; |
35) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 39 bis Nomina del direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito, alle competenze professionali documentate nonché all'esperienza pertinente in materia di aviazione civile, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere rende una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere risponde alle domande dei membri di tale commissione. [Em. 19] 3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine A metà di tale periodo, la Commissione effettua elabora una relazione contenente una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. La Commissione presenta tale relazione di valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo. [Em. 20] 4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni. 5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere rende una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere risponde alle domande dei membri di tale commissione. [Em. 21] 6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione. 8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e/o del o dei vicedirettori esecutivi, la proroga del loro mandato e la loro rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Articolo 39 ter Nomina dei vice direttori esecutivi 1. Uno o più Un vice direttori esecutivi possono assistere direttore esecutivo assiste il direttore esecutivo. [Em. 22] 2. Il vicedirettore esecutivo o vicedirettori esecutivi sono nominati, prorogati nel mandato o rimossi dalla carica, come prevede l'articolo 39 bis, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del direttore esecutivo designato.»; |
36) |
all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La commissione o le commissioni di ricorso si riuniscono quando sia necessario. La Commissione stabilisce il numero delle commissioni e la relativa ripartizione del lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2.»: |
37) |
all'articolo 41, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Commissione determina le qualifiche richieste per i membri di ciascuna commissione, i poteri di ciascun membro nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di voto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3.»; |
38) |
all'articolo 52, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
39) |
l'articolo 56 è sostituito dal seguente: «Articolo 56 Programmi di lavoro annuali e pluriennali 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, basato su un progetto presentato dal direttore esecutivo, che tiene conto del parere della Commissione. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza. I programmi di lavoro annuali e pluriennali mirano a promuovere il costante miglioramento della sicurezza aerea europea e a conformarsi agli obiettivi, ai mandati e ai compiti dell'Agenzia, illustrati nel presente regolamento. 2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Comprende la strategia per le relazioni con paesi terzi o organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e le azioni connesse a tale strategia. 3. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale. 4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Esso definisce inoltre la programmazione delle risorse compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse sarà aggiornata su base annuale. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno e, in particolare, per affrontare i risultati della valutazione di cui all'articolo 62.»; |
40) |
all'articolo 57, il primo comma è sostituito dal seguente: «La relazione generale annuale illustra il modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo programma di lavoro annuale. Indica chiaramente quali mandati e compiti dell'Agenzia sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'anno precedente.»; |
41) |
all'articolo 59, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
(*8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).»;" |
41 bis) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 61 bis Conflitti di interessi 1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento della loro entrata in servizio e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e della commissione di ricorso rendono tali dichiarazioni, che sono pubbliche, così come il loro curriculum vitae. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri degli organismi di cui all'articolo 42 nonché degli esperti esterni e interni. 2. Il consiglio di amministrazione attua una politica tesa a gestire ed evitare i conflitti di interessi, che include almeno:
L'Agenzia tiene presente la necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze e competenze tecniche e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio a norma del presente regolamento.»; [Em. 25] |
42) |
l'articolo 62 è così modificato:
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43) |
l'articolo 64 è così modificato:
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44) |
l'articolo 65 è sostituito dal seguente: «Articolo 65 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo. (*9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
45) |
l'allegato 65 bis è soppresso. |
46) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 65 ter Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, può essere conferita è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 27] 3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, dell'articolo 8 ter, paragrafo 6, dell'articolo 8 quater, paragrafo 10, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 25, paragrafo 3 e dell'articolo 64, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 65 quater Procedura d'urgenza 1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 65 ter, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.»; |
46 bis) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 65 quinquies Relazione della Commissione Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2015, in vista di ulteriori sviluppi riguardo alla creazione di un quadro di sicurezza basato sul rischio, proporzionato e sostenibile.»; [Em. 28] |
47) |
è aggiunto il seguente articolo 66 bis: «Articolo 66 bis Accordo di sede e condizioni operative 1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione ed entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. [], tra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede. 2. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, tra cui una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati.»; |
48) |
è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 66 ter Norme di sicurezza per la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate L'Agenzia applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. L'applicazione dei principi di sicurezza comprende, tra l'altro, le disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.»; |
49) |
all'allegato V, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. L'organizzazione e il personale preposto a compiti di certificazione e verifica devono svolgere le loro mansioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare il le loro giudizio decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione o verifica. [Em. 29] 3. L'organizzazione deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione del processo di certificazione e verifica; dovrebbe inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali.»; |
50) |
l'allegato V ter è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 116.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).
(4) Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
(5) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (il regolamento sulla fornitura di servizi) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).
(8) Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (il regolamento sullo spazio aereo) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).
(9) Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (il regolamento sull'interoperabilità) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).
(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(*1) Numero del regolamento SES rifuso.
(*2) Numero del regolamento SES rifuso.
(*5) Numero del regolamento nella procedura COD 2013/0186.
(*6) Numero del regolamento SES rifuso.