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Mira a offrire ai soggetti falliti1 e agli imprenditori2 falliti una seconda opportunità.
Facilita alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a misure di ristrutturazione in una fase precoce e prevenire l’insolvenza.
Modifica la direttiva (UE) 2017/1132 su alcuni aspetti del diritto societario relativo alle società di capitali.
PUNTI CHIAVE
La direttiva stabilisce le norme riguardanti:
la ristrutturazione3 per i debitori in difficoltà finanziarie al fine di impedirne il fallimento e garantirne la sostenibilità economica;
l’esdebitazione degli imprenditori insolventi;
misure per rendere più efficienti le procedure di ristrutturazione, insolvenza4 ed esdebitazione.
La legislazione prevede per i debitori:
un sistema di allerta precoce e di informazioni online per evidenziare le probabilità di insolvenza. Esso può comprendere:
allerta nel momento in cui non vengono effettuati i pagamenti,
servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private,
incentivi rivolti a terzi, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino potenziali problemi;
un programma di prevenzione che consenta loro di ristrutturare le proprie finanze per evitare il fallimento e mantenere posti di lavoro e attività commerciali;
la possibilità di mantenere il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell’impresa;
una sospensione delle azioni esecutive individuali5 per una durata massima iniziale di quattro mesi, con possibili proroghe fino a un periodo di dodici mesi, durante la negoziazione del piano di ristrutturazione.
I piani di ristrutturazione:
contengono informazioni di base quali l’identità del debitore e le sue attività e passività, le parti interessate e i termini del piano;
possono essere presentati dai debitori, dai creditori e da esperti in questo campo;
vincolano le parti solo se sono omologati dall’autorità giudiziaria o amministrativa se:
incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti;
prevedono nuovi finanziamenti;
comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro;
non interessano i diritti individuali e collettivi dei lavoratori quali il diritto alla negoziazione collettiva, all’azione industriale, all’informazione e alla consultazione.
Gli Stati membri:
possono applicare condizioni supplementari agli accordi di ristrutturazione preventiva, alle sospensioni delle azioni esecutive individuali, all’adozione di piani di ristrutturazione e liquidazione di esdebitazione;
devono garantire che i finanziamenti nuovi e temporanei nelle operazioni di ristrutturazione. siano adeguatamente tutelati;
danno agli imprenditori insolventi almeno una procedura che consenta loro di ottenere un’esdebitazione integrale entro un periodo non superiore a tre anni;
assicurano che eventuali squalifiche professionali che un imprenditore insolvente possa avere siano estinte alla scadenza dei termini per l’esdebitazione;
provvedono affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell’insolvenza e dell’esdebitazione siano adeguatamente formati;
raccolgono annualmente i dati sulle diverse procedure utilizzate.
I dirigenti, qualora sussista una probabilità di insolvenza, devono:
tenere conto degli interessi dei creditori, dei detentori di strumenti di capitale6 e di altri portatori di interesse;
prendere misure per evitare l’insolvenza;
evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell’impresa.
individui (persone fisiche) che non sono imprenditori (a meno che uno Stato membro non estenda esplicitamente l’applicazione delle procedure sull’esdebitazione a tali persone).
La direttiva si applica negli Stati membri a partire dal , eccetto le disposizioni sulla comunicazione elettronica (articolo 28) che si applicano dal e dal .
CONTESTO
La Commissione stima che ogni anno nell’Unione falliscano, circa 200 000 imprese, causando la perdita di oltre 1,7 milioni di posti di lavoro.
Le nuove regole aiutano le imprese a ristrutturarsi più precocemente, promuovono l’innovazione e potrebbero creare tre milioni di posti di lavoro. La ricerca suggerisce che le imprese create da chi ricomincia crescono più rapidamente in termini di fatturato e posti di lavoro rispetto a quelle create da chi inizia da zero.
Fallito: una persona che, a seguito di un procedimento giudiziario, è stata dichiarata insolvente.
Imprenditore: individuo che esercita un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Ristrutturazione: modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore.
Insolvenza: una condizione finanziaria in cui una società o un individuo non sono in grado di pagare i debiti in scadenza.
Sospensione delle azioni esecutive individuali: sospensione temporanea del diritto di un creditore di eseguire azioni contro il debitore.
Detentore di strumenti di capitale: una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un’impresa del debitore, compreso un azionista.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU L 172 del , pag. 18).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del , pag. 46).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1132 sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del , pag. 19).