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Noto con il nome di regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), il regolamento (UE) n. 575/2013 si prefigge di rafforzare i requisiti prudenziali delle banche nell’Unione europea (Unione), chiedendo loro di mantenere capitali sufficienti e di assorbire le perdite e le attività liquide per garantire la propria solidità finanziaria. Il regolamento CRR richiede altresì alle banche di informare il pubblico sul proprio modo di conformarsi ai requisiti prudenziali.
L’obiettivo generale è rendere le banche più solide e resilienti in periodi di stress economico.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento istituisce un insieme unico di norme prudenziali armonizzate che le banche di tutta l’Unione europea devono rispettare. Il presente “codice unico europeo” mira a garantire l’applicazione uniforme delle norme globali (Basilea III) in tutti gli Stati membri dell’Unione.
La legislazione è stata modificata diverse volte, in linea con le norme di regolamentazione internazionali in continua evoluzione stabilite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Tra gli elementi principali del regolamento (UE) n. 575/2013 figurano i seguenti.
Requisiti patrimoniali migliori e più elevati: le banche devono disporre di una somma totale di capitale che corrisponda almeno all’8 % delle proprie attività misurate in base ai rischi. Ad esempio, alcune attività, tra cui i contanti, sono ritenute sicure e non richiedono un requisito patrimoniale, mentre altre attività, quali prestiti ad altre banche, imprese o consumatori, sono considerate più rischiose e, pertanto, hanno un requisito patrimoniale. Più un istituto detiene attività rischiose, maggiore capitale deve detenere;
Misure relative alla liquidità: per garantire che le banche siano provviste di liquidità sufficiente, il regolamento introduce due riserve di liquidità:
il coefficiente di copertura della liquidità, che intende garantire che le banche possiedano sufficienti attività liquide (ad esempio, contanti o altre attività che è possibile convertire rapidamente in contanti con una perdita di valore minima o nulla) nel breve termine;
il requisito dell’indice netto di stabilità dei finanziamenti, che intende garantire che le banche non si affidino troppo ai finanziamenti di breve termine per il finanziamento delle proprie attività di medio e lungo termine.
Limitazione della leva finanziaria: il regolamento stabilisce un coefficiente di leva finanziaria vincolante che intende limitare le banche dal finanziare una quota eccessiva delle proprie attività tramite il debito.
Legislazione di modifica
Il regolamento di modifica (UE) 2016/1014 ha prolungato il periodo durante il quale i negoziatori per conto proprio di merci sono esentati dai requisiti in materia di grandi esposizioni e di fondi propri stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 fino al oppure, se precedente, alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche.
Il regolamento di modifica (UE) 2017/2395 ha introdotto disposizioni transitorie per attenuare l’impatto dell’introduzione del principio di informativa finanziaria 9 dell’organismo internazionale di normalizzazione contabile (IFRS 9)1 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di determinate esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro. Ha richiesto alle banche che impiegano l’IFRS per la redazione dei propri bilanci di applicare l’IFRS 9 dal . Poiché questo potrebbe portare a un improvviso e significativo aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, e quindi a un’improvvisa diminuzione del capitale primario di classe 12 degli enti, il regolamento ha consentito agli enti di aggiungere una parte dell’aumento degli accantonamenti per perdite su crediti al loro capitale primario di classe 1 come capitale aggiuntivo per un periodo transitorio di cinque anni fino al .
Il regolamento di modifica (UE) 2017/2401 stabilisce i nuovi requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione3. Esso modifica i requisiti patrimoniali regolamentari per gli enti che fungono da promotori, finanziatori o investitori nelle operazioni di cartolarizzazione al fine di rispecchiare in modo appropriato le caratteristiche specifiche di una cartolarizzazione semplice, trasparente e normalizzata.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/630 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate. L’obiettivo è quello di prevenire un eccessivo accumulo di crediti deteriorati4 in futuro senza una sufficiente copertura delle perdite sui bilanci delle banche. Intende garantire che le banche tengano da parte fondi propri sufficienti quando i nuovi crediti si deteriorano. Il regolamento stabilisce un “accantonamento prudenziale” che permette agli enti di coprire fino ai livelli minimi comuni le perdite sostenute e previste su crediti di nuova emissione una volta che tali crediti si deteriorano. Qualora una banca non rispetti il requisito di copertura minima applicabile, sarà richiesta una detrazione dai fondi propri.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/876 ha introdotto alcuni cambiamenti per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/2033 istituisce un quadro europeo relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. In precedenza, tutte le imprese di investimento erano soggette alle stesse regole di gestione del capitale, della liquidità e del rischio delle banche.
Il regolamento di modifica (UE) 2020/873 ha introdotto alcune modifiche mirate al regolamento (UE) n. 575/2013 in risposta alla pandemia di COVID-19. Tali modifiche intendono introdurre un’esenzione temporanea dai requisiti patrimoniali per ottimizzare la capacità delle banche di concedere prestiti e di assorbire le perdite legate alla pandemia, preservando al contempo la propria resilienza. Le modifiche comprendono l’adeguamento della tempistica di attuazione di determinati principi contabili internazionali e l’estensione temporanea del trattamento preferenziale a crediti deteriorati che beneficiano di una garanzia governativa nell’ambito delle misure volte alla mitigazione dell’impatto economico della pandemia.
Il regolamento di modifica (UE) 2021/558 introduce modifiche per migliorare la sensibilità al rischio globale del quadro sulle cartolarizzazioni dell’Unione per far sì che l’impiego della cartolarizzazione diventi economicamente più redditizio per gli enti all’interno di un quadro di vigilanza che preserva la stabilità finanziaria dell’Unione.
Il regolamento di modifica (UE) 2022/2036 introduce modifiche in relazione al calcolo consolidato per gli istituti di importanza sistemica globale con più entità di risoluzione delle crisi, per garantire meglio che l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione delle banche avvengano attraverso mezzi privati qualora tali banche non siano più sostenibili dal punto di vista finanziario e siano di conseguenza sottoposte a risoluzione.
Il regolamento di modifica (UE) n. 2023/2869 prevede che, quando rendono pubbliche le informazioni, le istituzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 le trasmettano contemporaneamente all’organismo di raccolta competente per renderle accessibili sul punto di accesso unico europeo istituito dal regolamento (UE) n. 2023/2859.
Il regolamento di modifica (UE) 2024/1623 contiene ulteriori norme per migliorare la resilienza delle banche agli shock economici, rafforzando gli aspetti normativi, di vigilanza e di gestione del rischio. Le modifiche mirano a limitare l’impatto dei modelli interni delle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali, a migliorare la misurazione del rischio di credito, del rischio operativo e del rischio di mercato e a introdurre un regime prudenziale per le esposizioni degli enti creditizi alle cripto-attività.
Il regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al fine di dare piena attuazione al codice unico bancario europeo. Un elenco completo di tali atti è disponibile qui.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2016/1014 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2017/2395 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2017/2401 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2019/630 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2019/876 è in vigore dal con alcune eccezioni;
il regolamento di modifica (UE) 2019/2033 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2020/873 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2021/558 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2022/2036 è in vigore dal , tranne alcune eccezioni che si applicano dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2023/2869 è in vigore dal ;
il regolamento di modifica (UE) 2024/1623 è in vigore dal con le eccezioni elencate nell’articolo 2 del medesimo.
CONTESTO
Il regolamento (CE) n. 575/2013 fa parte di un pacchetto legislativo (che comprende una direttiva) adottato per rendere più resiliente il settore bancario dell’Unione. Il regolamento stabilisce i requisiti prudenziali per gli istituti finanziari, mentre la direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE) di accompagnamento disciplina l’accesso alle attività di raccolta dei depositi.
Principio internazionale d’informativa finanziaria 9 (IFRS 9). Un principio volto a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari avvalendosi di un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti per quanto riguarda le attività finanziarie. L’applicazione dell’IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Pertanto, risultano necessarie disposizioni per mitigare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.
Capitale primario di classe 1. Un componente del capitale di classe 1 che comprende il capitale principale di una banca nonché le azioni ordinarie e i profitti non distribuiti.
Cartolarizzazione. Una transazione che consente a un prestatore, spesso una banca, di rifinanziare un insieme di prestiti/attività (ad esempio, mutui, noleggi auto, crediti al consumo, carte di credito) convertendoli in titoli su cui altri possono investire.
Crediti deteriorati. Un prestito è generalmente considerato deteriorato quando sono trascorsi più di 90 giorni senza che il debitore (società o persona fisica) abbia pagato gli importi dovuti o gli interessi concordati, o quando diventa improbabile che il debitore lo rimborsi.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L 2023/2859, del ).
Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L 2023/2869 del ).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338).
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del , pag. 1).