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Document 32020D0187
Decision (EU) 2020/187 of the European Central Bank of 3 February 2020 on the implementation of the third covered bond purchase programme (ECB/2020/8) (recast)
Decisione (UE) 2020/187 della Banca Centrale Europea del 3 febbraio 2020 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (rifusione)
Decisione (UE) 2020/187 della Banca Centrale Europea del 3 febbraio 2020 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (rifusione)
GU L 39 del 12.2.2020, p. 6–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021
12.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/6 |
DECISIONE (UE) 2020/187 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 febbraio 2020
sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8)
(rifusione)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione BCE/2014/40 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza giuridica, alla rifusione della decisione. |
(2) |
La decisione BCE/2014/40 ha istituito il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3). Insieme al programma per l’acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della Banca centrale europea (BCE). Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l’erogazione del credito all’economia dell’area dell’euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e supportare la costante convergenza dell’inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l’obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi. |
(3) |
La decisione (UE) 2017/2199 della Banca centrale europea (BCE/2017/37) (3) ha perfezionato le norme applicabili alla idoneità per l’acquisto ai sensi del CBPP3 delle obbligazioni garantite comunemente denominate conditional pass-through covered bonds (obbligazioni garantite ad estensione condizionale o obbligazioni garantite conditional pass-through). A decorrere dal 1° gennaio 2019 le obbligazioni garantite conditional pass-through non dovrebbero essere più idonee all’acquisto ai sensi del CBPP3 a causa della loro struttura più complessa secondo cui eventi predefiniti comportano un’estensione della scadenza dell’obbligazione e un passaggio nella struttura di pagamento. |
(4) |
Il 13 dicembre 2018 il Consiglio direttivo ha deciso che è opportuno apportare aggiustamenti a taluni parametri del PAA con effetto dal 1° gennaio 2019 al fine di conseguirne gli obiettivi. Più specificamente, il Consiglio direttivo ha deciso di porre fine agli acquisti netti di attività nell’ambito del PAA il 31 dicembre 2018. Il Consiglio direttivo ha confermato la propria intenzione che il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA continui a essere reinvestito, integralmente, per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. |
(5) |
Il 12 settembre 2019 il Consiglio direttivo ha deciso di riprendere gli acquisti netti nell’ambito del PAA a decorrere dal 1° novembre 2019 e si attende che essi proseguano finché necessario a rafforzare l’impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che terminino poco prima che il Consiglio direttivo inizi a innalzare i tassi di riferimento della BCE. Il Consiglio direttivo ha deciso altresì di continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA, per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Alla luce del protratto rallentamento dell’economia dell’area dell’euro, di persistenti rischi al ribasso delle prospettive di crescita e di prospettive di inflazione che continuano ad essere inferiori all’obiettivo inflazionistico a medio termine, il Consiglio direttivo è giunto alla conclusione che sia giustificata una risposta politica globale per supportare il ritorno dell’inflazione su un percorso di costante convergenza verso l’obiettivo di medio termine in materia di inflazione del Consiglio direttivo. La ripresa degli acquisti netti di attività costituisce una misura proporzionata in quanto ha un impatto sui tassi di interesse a lungo termine maggiore rispetto alla politica dei tassi di interesse e allevia i relativi costi di finanziamento di imprese e famiglie |
(6) |
Il CBPP3, in quanto parte dei programmi ampliati di acquisto che costituiscono il PAA, rappresenta una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle prospettive dell’evoluzione dei prezzi, in quanto tali programmi allentano ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell’area dell’euro sostenendo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell’area dell’euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. In un contesto in cui i tassi di interesse di riferimento della BCE sono prossimi ai loro limiti inferiori, è necessario includere nelle misure di politica monetaria dell’Eurosistema i programmi di acquisto di attività, quali strumenti caratterizzati da un elevato potenziale di trasmissione all’economia reale. |
(7) |
Il CBPP3 contiene una serie di misure di salvaguardia per garantire che gli acquisti programmati siano proporzionati alle sue finalità, e che i relativi rischi finanziari siano stati debitamente presi in considerazione nella sua progettazione e siano tenuti sotto controllo tramite forme di gestione del rischio. |
(8) |
Il CBPP3 rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell’Eurosistema in base ai trattati e non incide negativamente sul funzionamento dell’Eurosistema in conformità al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza. |
(9) |
Come parte della politica monetaria unica, gli acquisti definitivi di obbligazioni garantite idonee da parte delle banche centrali dell’Eurosistema nell’ambito del CBPP3 dovrebbero essere attuati in maniera uniforme e decentralizzata, in conformità alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni garantite
L’Eurosistema istituisce con il presente atto il terzo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3), nell’ambito del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee ai sensi dell’articolo 3. Nell’ambito del CBPP3, le obbligazioni garantite idonee possono essere acquistate a titolo definitivo da parte delle banche centrali dell’Eurosistema da controparti idonee sui mercati primari e secondari, secondo i criteri di idoneità della controparte contenuti nell’articolo 4.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) |
il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato del termine ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
2) |
il termine «multi cédulas» ha il medesimo significato del termine «multi cédulas» come definito all’articolo 2, punto 62, dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (5); |
Articolo 3
Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite
1. Le obbligazioni garantite sono idonee per l’acquisto definitivo nell’ambito del CBPP3 ove soddisfino i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60), soddisfino le condizioni per essere accettate come garanzia per uso proprio di cui all’articolo 138, paragrafo 3, lettera b) dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), siano emesse da enti creditizi aventi sede legale nell’area dell’euro e rispettino i requisiti stabiliti al paragrafo 3.
2. Le multi cédulas sono idonee per l’acquisto definitivo nell’ambito del CBPP3 a condizione che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della parte quarta dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), siano emesse da società veicolo aventi sede legale nell’area dell’euro e soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 3.
3. Le obbligazioni garantite e le multi cédulas di cui ai paragrafi 1 e 2 sono idonee per gli acquisti definitivi nell’ambito del CBPP3 purché soddisfino le ulteriori condizioni che seguono:
a) |
si applichi una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell’ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema. |
b) |
Si rientri entro un limite pari al 70 % dell’emissione, per ogni singolo numero internazionale di identificazione dei titoli, per quanto riguarda la quota complessiva detenuta nell’ambito del primo (6) e del secondo (7) programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito rispettivamente, «CBPP1» e «CBPP2») e del CBPP3 e le altre quote detenute dalle banche centrali dell’Eurosistema. |
c) |
Le obbligazioni garantite siano denominate in euro, detenute e regolate nell’area dell’euro. |
d) |
Le obbligazioni garantite emesse da soggetti sospesi dalle operazioni di credito dell’Eurosistema siano escluse dagli acquisti nell’ambito del CBPP3 per la durata della relativa sospensione. |
e) |
Per le obbligazioni garantite che non raggiungono attualmente un rating pari a CQS3 a Cipro e in Grecia, è richiesto un rating minimo delle attività pari al rating massimo ottenibile per obbligazioni garantite, come stabilito dalla rispettiva ECAI per quel Paese. Ciò è richiesto fino a che la soglia minima di qualità creditizia dell’Eurosistema non sia applicata alle condizioni di idoneità della garanzia per gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco o cipriota (ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’Indirizzo BCE/2014/31 (8)), ed è fissato un limite pari al 30 % dell’emissione per ogni numero internazionale di identificazione dei titoli, che si applicherebbe alla quota complessiva detenuta dalle banche centrali dell’Eurosistema in base a CBPP1, CBPP2, CBPP3 e altre operazioni, purché soddisfino le seguenti ulteriori condizioni al fine di realizzare un’equivalenza del rischio:
|
f) |
Le obbligazioni garantite trattenute in bilancio dall’emittente sono idonee per l’acquisto nell’ambito del CBPP3, purché soddisfino le condizioni di idoneità sopra specificate. |
g) |
Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui ciò si renda necessario. |
h) |
L’emittente delle obbligazioni garantite non è un ente, di proprietà pubblica o privata:
|
i) |
Le obbligazioni garantite sono escluse dagli acquisti ai sensi del CBPP3 laddove esse abbiano una struttura conditional pass-through, secondo cui eventi predefiniti comportano un’estensione della scadenza dell’obbligazione e un passaggio a una struttura di pagamento che dipende principalmente dai flussi di cassa generati dalle attività nel sottostante aggregato di copertura. |
Articolo 4
Controparti idonee
Sono controparti idonee per operazioni definitive per il CBPP3 e per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardino obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell’Eurosistema:
a) |
i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, ai sensi dell’articolo 55 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e |
b) |
ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento dei propri portafogli di investimento in euro, comprese le controparti non appartenenti all’area dell’euro che attive nel mercato delle obbligazioni garantite. |
Articolo 5
Abrogazione
1. La decisione BCE/2014/40 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 6
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 febbraio 2020.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).
(2) Si veda l’allegato I.
(3) Decisione (UE) 2017/2199 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione BCE/2014/40 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/37) (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 92).
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(5) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(6) Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).
(7) Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull’attuazione di un secondo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).
(8) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(9) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(10) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
ALLEGATO I
Decisione abrogata con l’elenco delle successive modifiche
Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).
Decisione (UE) 2017/101 della Banca centrale europea, dell’11 gennaio 2017, che modifica la decisione BCE/2014/40 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/2) (GU L 16 del 20.1.2017, pag. 53).
Decisione (UE) 2017/1360 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2017, che modifica la decisione BCE/2014/40 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/14) (GU L 190 del 21.7.2017, pag. 22).
Decisione (UE) 2017/2199 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione BCE/2014/40 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/37) (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 92).
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Decisione BCE/2014/40 |
Presente decisione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |