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Dokument 32010R1070

Regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010 , che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 306 del 23.11.2010, s. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Dokumentets rättsliga status Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 24/12/2020; abrog. impl. da 32020R0354

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1070/oj

23.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/42


REGOLAMENTO (UE) N. 1070/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2010

che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell'elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, alla Commissione è stata presentata una domanda di inserimento del fine nutrizionale particolare «supporto della funzione articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti nell'elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali figurante nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (2). La Commissione ha messo la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri.

(2)

Il fascicolo compreso nella domanda dimostra che la composizione specifica del mangime soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e che esso non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali. La domanda è quindi valida e il particolare fine nutrizionale «supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite» per cani e gatti va inserito nell'elenco degli usi previsti.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/38/CE.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/38/CE è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(2)   GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, la seguente riga è inserita tra la riga del particolare fine nutrizionale «Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli» e la riga del particolare fine nutrizionale «Riduzione del rischio di febbre lattea»:

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali

Specie o categorie di animali

Dichiarazioni sull'etichetta

Periodo di impiego raccomandato

Altre disposizioni

«Supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite

Cani:

 

Tenore minimo di sostanza secca di acidi grassi omega-3 in totale 3,3 % e di acido eicosapentenoico (EPA) 0,38 %.

 

Livello adeguato di vitamina E.

Gatti:

 

Tenore minimo di sostanza secca di acidi grassi omega-3 in totale 1,2 % e di acido docosaesaenoico (DHA) 0,28 %.

 

Livelli più elevati di metionina e manganese.

 

Livello adeguato di vitamina E.

Cani e gatti

Cani:

Totale acidi grassi omega-3

Totale EPA

Totale vitamina E

Gatti:

Totale acidi grassi omega-3

Totale DHA

Totale metionina

Totale manganese

Totale vitamina E

Inizialmente fino a 3 mesi

Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'impiego o prima di prolungare il periodo di impiego.»


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