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Document 32001R1936

    Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

    GU L 263 del 3.10.2001, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/oj

    3.10.2001   

    IT

    Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    L 263/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2001 DEL CONSIGLIO

    del 27 settembre 2001

    che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità europea è dal 14 novembre 1997 parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (3), qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».

    (2)

    La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

    (3)

    L'ICCAT ha adottato numerose raccomandazioni che stabiliscono obblighi in materia di controlli e di sorveglianza, in particolare per quanto concerne la raccolta e la trasmissione di dati statistici, le ispezioni in porto, la sorveglianza delle navi via satellite, l'osservazione delle navi ed i trasbordi, il controllo di navi di parti non contraenti e di navi prive di nazionalità. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.

    (4)

    Alcuni di questi obblighi sono stati recepiti dal regolamento (CE) n. 1351/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT (4) e dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associati per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (5). Per ragioni di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure in un unico regolamento che abroga e sostituisce il precedente regolamento.

    (5)

    Ai fini della ricerca scientifica è opportuno imporre ai comandanti dei pescherecci comunitari il rispetto degli obblighi previsti dal «Manuale operativo per le statistiche ed il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico» edito dall'ICCAT.

    (6)

    La Comunità ha approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano (6) in appresso denominata «IOTC». Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza dell'IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IOTC.

    (7)

    L'IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede la registrazione e lo scambio delle informazioni relative al tonno tropicale. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.

    (8)

    La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale ed ha avviato la procedura per aderire alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in appresso denominata «IATTC». In attesa dell'adesione e in ottemperanza all'obbligo di cooperazione derivante dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IATTC.

    (9)

    La Comunità, che ha firmato l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini (7), ha deciso, con la decisione 1999/386/CE (8), di applicarlo provvisoriamente in attesa della sua approvazione. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni di controllo previste dall'accordo.

    (10)

    Gli Stati membri dovrebbero intraprendere le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle misure di controllo previste dall'IOTC, dalla IATTC e dall'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini.

    (11)

    Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (9), si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a tutte le attività esercitate da pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

    (12)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e d'ispezione delle attività di pesca relative agli stock di grandi migratori della specie di cui all'allegato I del presente regolamento e si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nella Comunità, in appresso denominati «pescherecci comunitari» operanti in una delle zone di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    Zone

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di zone marittime:

    a)

    Zona 1

    Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti comprese nella zona della convenzione ICCAT, quale definita all'articolo I della stessa.

    b)

    Zona 2

    Tutte le acque dell'oceano Indiano comprese nella zona di competenza definita all'articolo II dell'accordo che istituisce l'IOTC.

    c)

    Zona 3

    Tutte le acque del Pacifico orientale comprese nella zona definita all'articolo III dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «fermo»: la salita a bordo di un peschereccio all'interno di una zona di competenza di un'organizzazione da parte di uno o più ispettori autorizzati a fini di ispezione;

    b)

    «trasbordo»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio su un'altra nave in mare o in un porto, senza che tali prodotti siano stati registrati da uno Stato di approdo come sbarcati;

    c)

    «sbarco»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio in un porto o a terra;

    d)

    «infrazione»: qualsiasi atto o omissione presunti da parte di un peschereccio, annotati in un rapporto di ispezione, per i quali esistono seri motivi di sospettare che siano avvenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altro regolamento che recepisce una raccomandazione adottata da un'organizzazione regionale per una delle zone di cui all'articolo 2;

    e)

    «nave di una parte non contraente»: nave osservata e identificata mentre esercita attività di pesca in una delle zone di cui all'articolo 2 e che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della pertinente organizzazione regionale;

    f)

    «nave priva di nazionalità»: nave per la quale sussistono motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità.

    CAPITOLO I

    MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 1

    Sezione 1

    Misure di controllo

    Articolo 4

    Campionamento delle catture

    1.   Il campionamento delle catture è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/2000, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (11) nonché ai requisiti del Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico (3a edizione, ICCAT, 1990).

    2.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Notifica delle catture

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione che a sua volta li trasmetterà al Segretariato esecutivo dell'ICCAT i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'ICCAT gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione entro:

     

    il 1o marzo dell'anno successivo: la stima provvisoria relativa all'anno intero,

     

    il 15 aprile dell'anno successivo: la stima definitiva.

    2.   Anteriormente al 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT):

    a)

    i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata;

    b)

    i dati disponibili relativi alle catture della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I.

    3.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Informazioni sulle catture di squali

    1.   Gli Stati membri trasmettono tutti i dati disponibili sulle catture e il commercio di squali al Segretariato esecutivo dell'ICCAT e ne garantiscono l'accesso informatico alla Commissione.

    2.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Catture non dichiarate

    In caso di importazioni di prodotti congelati di tonno rosso e di tonno obeso pescati da pescherecci palangresari aventi una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m, ogni Stato membro raccoglie ed esamina su richiesta della Commissione, tutti i dati disponibili relativi alle importazioni e qualsiasi informazione connessa come ad esempio il nome delle navi, l'immatricolazione e il nome dell'armatore, le specie catturate, il relativo peso nonché la zona di pesca e il luogo di esportazione.

    Articolo 8

    Osservazione delle navi

    1.   Per osservazione si intende, ai sensi del presente articolo, qualsiasi osservazione effettuata da una nave o da un aereo di uno Stato membro o dalle autorità competenti di uno Stato membro responsabili delle ispezioni in mare:

    di una nave priva di nazionalità verosimilmente impegnata nella pesca di specie di cui all'allegato I, oppure

    di una nave battente bandiera di un'altra parte contraente verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT, oppure

    di una nave battente bandiera di parti, entità, o entità di pesca non contraenti verosimilmente impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell'ICCAT.

    2.   L'osservazione è trascritta in una scheda d'osservazione standard e contiene, se possibile, tutte le informazioni ivi previste. La scheda può essere eventualmente corredata delle fotografie della nave osservata.

    3.   Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente all'autorità competente dello Stato membro dell'osservatore. Tale Stato membro le comunica senza indugio alla Commissione che informa lo Stato di bandiera della nave osservata. La Commissione trasmette immediatamente tali schede al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

    4.   Lo Stato membro che riceve dall'autorità competente di una parte contraente osservazioni relative alle attività di una nave che batte la sua bandiera, notifica immediatamente alla Commissione tali osservazioni, nonché tutte le pertinenti informazioni. La Commissione notifica tempestivamente tali informazioni al Segretariato esecutivo, affinché vengano esaminate dal comitato di applicazione.

    5.   I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono alle proprie autorità nazionali qualsiasi informazione relativa a navi che si presume stiano pescando il tonno obeso nella zona della convenzione e che non figurano nell'elenco stabilito dal Segretariato esecutivo dell'ICCAT. Gli Stati membri notificano quanto prima tali osservazioni alla Commissione, che ne informa il Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

    6.   Le modalità di attuazione del presente articolo riguardo al formato e ai requisiti della scheda di osservazione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Relazione annuale

    1.   Anteriormente al 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale secondo il formato adottato dall'ICCAT che comprende: a) le informazioni sull'attuazione del sistema di sorveglianza via satellite e, b), una «tabella di dichiarazione ICCAT» per ogni attività di pesca, corredata di osservazioni relative, tra l'altro, al superamento dei margini di tolleranza stabiliti dall'ICCAT per le taglie minime di alcune specie e le misure adottate o da adottare. Gli Stati membri forniscono inoltre indicazioni sulla regolamentazione della pesca sportiva delle specie di cui all'allegato I e trasmettono tutte le informazioni relative alle operazioni di trasbordo che hanno interessato le loro navi nell'anno precedente.

    2.   Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Sezione 2

    Procedure d'ispezione in porto

    Articolo 10

    Principi generali

    1.   Gli Stati membri designano, per le ispezioni nei loro porti, ispettori incaricati di sorvegliare e di ispezionare le operazioni di trasbordo e di sbarco delle specie di cui all'allegato I.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni si svolgano secondo modalità non discriminatorie e conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.

    3.   Lo Stato di approdo può, tra l'altro, ispezionare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci qualora detti pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.

    Articolo 11

    Ispettori

    1.   Gli Stati membri rilasciano uno speciale documento di identificazione ad ogni ispettore ICCAT, che deve averlo con sé e presentarlo prima di procedere all'ispezione. I dettagli di tale documento sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Gli Stati membri notificano l'elenco dei propri ispettori alla Commissione, che lo trasmette al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

    2.   Gli Stati membri si assicurano che gli ispettori dell'ICCAT svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nelle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto. Gli ispettori agiscono sotto il controllo operativo delle proprie autorità competenti, alle quali debbono rispondere delle proprie azioni.

    Articolo 12

    Procedure di ispezione

    1.   Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori ICCAT:

    eseguano le ispezioni in modo da perturbare al minimo le attività della nave, e da evitare qualsiasi deterioramento della qualità del pesce,

    redigano un rapporto di ispezione conformemente alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e lo trasmettano alle rispettive autorità.

    2.   Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali della nave, le catture (trasformate o meno), gli attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti considerati necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, compreso il giornale di bordo e le polizze di carico nel caso di navi madre o di navi da trasporto.

    3.   Gli ispettori firmano il rapporto in presenza del comandante della nave, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti, apponendovi poi la propria firma. L'ispettore indica nel giornale di bordo che è stata effettuata un'ispezione.

    Articolo 13

    Obblighi del comandante della nave durante l'ispezione

    Il comandante di una nave comunitaria:

    a)

    non si oppone alle ispezioni effettuate nei porti nazionali e esteri da ispettori autorizzati, non tenta di intimidirli o di ostacolarli nell'esercizio delle loro funzioni e ne garantisce la sicurezza;

    b)

    collabora all'ispezione della nave condotta secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, fornendo il proprio contributo a tal fine;

    c)

    fornisce all'ispettore i mezzi necessari per procedere all'esame delle zone, dei ponti, dei locali della nave, delle catture (trasformate o meno), degli attrezzi, delle attrezzature e di tutta la documentazione, compreso il registro di pesca e la polizza di carico.

    Articolo 14

    Procedure in caso di infrazione

    1.   Se ha seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure di conservazione adottate dall'ICCAT, l'ispettore ICCAT:

    a)

    annota l'infrazione nel rapporto di ispezione;

    b)

    adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova;

    c)

    trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità.

    2.   Lo Stato membro che esegue l'ispezione invia immediatamente l'originale del rapporto di ispezione alla Commissione, che lo trasmette senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata, con copia al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

    Articolo 15

    Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni

    1.   Qualora riceva da una parte contraente dell'ICCAT o da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, lo Stato membro agisce rapidamente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove e condurre le indagini necessarie e, se, possibile, di ispezionare la nave.

    2.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere le prove delle infrazioni e ne comunicano alla Commissione nome, indirizzo e altri elementi utili.

    3.   Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, che le trasmette al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, le sanzioni e le misure adottate nei confronti della nave interessata.

    Articolo 16

    Trattamento dei rapporti d'ispezione

    1.   Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori ICCAT di altri Stati membri e di altre parti contraenti lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.

    2.   Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate facilitando, nel rispetto della legislazione nazionale, i procedimenti giudiziari o di altro tipo conseguenti ad un rapporto presentato da un ispettore ICCAT conformemente alle disposizioni emanate dall'ICCAT per le ispezioni in porto.

    Sezione 3

    Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti

    Articolo 17

    Trasbordi

    1.   Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesci delle specie di cui all'allegato I da navi prive di nazionalità o battenti bandiera di una parte non contraente che non abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante.

    2.   L'elenco delle parti, entità o entità di pesca cooperanti stabilito dall'ICCAT è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C).

    3.   Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai trasbordi di pesce delle specie di cui all'allegato I realizzati nell'anno precedente tra navi battenti la loro bandiera e navi battenti bandiera di una parte non contraente che abbia lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante. La Commissione trasmette tali informazioni al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

    Articolo 18

    Misure di controllo delle attività di pesca

    1.   Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato una nave priva di nazionalità comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'ispezione nonché le eventuali misure adottate conformemente al diritto internazionale. La Commissione trasmette tali informazioni quanto prima al Segretariato esecutivo dell'ICCAT.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché una nave priva di nazionalità o una nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità nazionali competenti. Lo sbarco e il trasbordo delle catture della nave in questione è vietato fino al momento in cui l'ispezione è conclusa.

    3.   Se risulta dall'ispezione che la nave ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccomandazione in vigore dell'ICCAT, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e il trasbordo.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante fornisca alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova convincente che:

    a)

    le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona in questione; oppure

    b)

    le risorse detenute a bordo sono state catturate senza contravvenire alle vigenti misure di conservazione.

    Articolo 19

    Cittadini degli Stati membri

    Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per scoraggiare i propri cittadini dall'associarsi ad attività di parti non contraenti che compromettano l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

    CAPITOLO II

    MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 2

    Articolo 20

    Principi generali

    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.

    Articolo 21

    Osservazioni

    1.   I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali l'osservazione di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.

    2.   Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC.

    CAPITOLO III

    MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 3

    Articolo 22

    Principi generali

    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure IATTC recepite nel diritto comunitario e le misure applicabili dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

    CAPITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 23

    Le misure necessarie all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 24

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 25

    1.   Il regolamento (CE) n. 1351/1999 è abrogato.

    2.   L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 è abrogato.

    3.   I riferimenti al suddetto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato III.

    Articolo 26

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. LANDUYT


    (1)  GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 79.

    (2)  Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34.

    (4)  GU L 162 del 26.6.1999, pag. 6.

    (5)  GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 5).

    (6)  GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

    (7)  GU L 132 del 27.5.1999, pag. 1.

    (8)  GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

    (9)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

    (10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (11)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.


    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE SPECIE CONTEMPLATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

    Tonno bianco o alalunga: Thunnus alalunga

    Tonno rosso: Thunnus thynnus

    Tonno obeso: Thunnus obesus

    Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis

    Palamita: Sarda sarda

    Tonno albacora: Thunnus albacares

    Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus

    Tonnetti: Euthynnus spp.

    Tonno: Thunnus maccoyii

    Tombarelli: Auxis spp.

    Pesce castagna: Brama rayi

    Aguglie imperiali o marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

    Pesci vela: Istiophorus spp.

    Pesce spada: Xiphias gladius

    Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

    Lampuga, corifena: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

    Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

    Cetacei (balene e focene): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.


    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE SPECIE SOGGETTE A COMUNICAZIONE ALL'ICCAT

    Denominazione latina

    Denominazione comune

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso

    Thunnus maccoyii

    Tonno

    Thunnus albacares

    Tonno albacora

    Thunnus alalunga

    Tonno bianco o alalunga

    Thunnus obesus

    Tonno obeso

    Thunnus atlanticus

    Tonno pinna nera

    Euthynnus alletteratus

    Tonnetto

    Katsuwonus pelamis

    Tonnetto striato

    Sarda sarda

    Palamita

    Auxis thazard

    Tombarello

    Orcynopsis unicolor

    Palamita bianca

    Acanthocybium solandri

    Maccarello striato

    Scomberomorus maculatus

    Sgombro reale

    Scomberomorus cavalla

    Sgombro reale

    Istiophorus albicans

    Pesce vela

    Makaira indica

    Marlin nero

    Makaira nigricans

    Marlin azzurro

    Tetrapturus albidus

    Marlin bianco

    Xiphias gladius

    Pesce spada

    Tetrapturus pfluegeri

    Aguglia imperiale

    Scomberomorus tritor

    Sgombro reale

    Scomberomorus regalis

    Sgombro reale

    Auxis rochei

    Tombarello

    Scomberomorus brasiliensis

    Sgombro reale


    ALLEGATO III

    TABELLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CE) n. 1351/1999

    Il presente regolamento

    Articoli 1, 2 e 3

    Articolo 8

    Articolo 4

    Articolo 18

    Articolo 5

    Articolo 17


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