EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:213:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 30 agosto 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
30 agosto 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1665 della Commissione, del 28 agosto 2023, che rettifica la decisione (UE) 2023/1409 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

1

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione del Comitato Misto UE/ICAO, del 25 maggio 2023, relativa alla modifica dell’accordo di lavoro tra l’Unione europea e l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale concernente la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile [2023/1666]

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

30.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 213/1


DECISIONE (UE) 2023/1665 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2023

che rettifica la decisione (UE) 2023/1409 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’adozione della decisione (UE) 2023/1409 della Commissione (2), la Commissione ha individuato un errore nel calcolo dell’eccedenza netta dell’Unione.

(2)

Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario rettificare la suddetta decisione della Commissione e sostituire il relativo allegato per quanto riguarda l’importo totale dell’eccedenza dell’Unione e l’eccedenza dell’Unione assegnata agli Stati membri.

(3)

Dopo aver trasferito la quota di proventi al Fondo di adattamento, nel registro dell’Unione permane un’eccedenza netta dell’Unione pari a 2 156 103 762 unità di quantità assegnate e risulta quindi errato l’importo di 2 215 147 885 unità riportato nella summenzionata decisione della Commissione del 4 luglio 2023. Tali unità dovrebbero essere restituite agli Stati membri e al Regno Unito (3) conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339.

(4)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione in modo che l’eccedenza dell’Unione sia restituita agli Stati membri prima del 9 settembre 2023, data in cui termina il periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione (UE) 2023/1409 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2023

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2023/1409 della Commissione, del 4 luglio 2023, che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (GU L 170 del 5.7.2023, pag. 100).

(3)  GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 59.


ALLEGATO

L’allegato alla decisione (UE) 2023/1409 è così modificato:

Stati membri e Regno Unito

Unità di quantità assegnate dell’Unione in eccedenza assegnate

Belgio

20 450 588

Bulgaria

126 141 099

Cechia

133 267 103

Danimarca

13 136 942

Germania

195 195 443

Estonia

50 771 706

Irlanda

11 354 436

Grecia

15 894 130

Spagna

58 409 926

Francia

99 661 294

Croazia

7 182 633

Italia

79 680 094

Cipro

1 568 619

Lettonia

40 100 861

Lituania

70 430 898

Lussemburgo

2 406 891

Ungheria

107 256 218

Malta

307 434

Paesi Bassi

30 412 409

Austria

13 412 151

Polonia

298 687 162

Portogallo

13 296 395

Romania

490 413 095

Slovenia

3 286 845

Slovacchia

75 013 997

Finlandia

8 658 264

Svezia

13 218 840

Regno Unito

176 488 289

Totale

2 156 103 762


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

30.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 213/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE/ICAO

del 25 maggio 2023

relativa alla modifica dell’accordo di lavoro tra l’Unione europea e l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale concernente la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile [2023/1666]

IL COMITATO MISTO UE/ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’ICAO che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, firmato a Montréal e a Bruxelles il 28 aprile e il 4 maggio 2011 (MoC), in particolare il punto 3.3 e il punto 7.3, lettera c);

visto l’allegato del memorandum di cooperazione sulla sicurezza aerea, in particolare il punto 3.1;

visti il piano globale di sicurezza aerea dell’ICAO (GASP) (documento ICAO 10004) e le iniziative globali in materia di sicurezza (GSI);

vista la tabella di marcia globale per la sicurezza aerea (GASR, 2006) concernente l’attuazione della condivisione internazionale dei dati/del sistema globale di comunicazione dei dati;

visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1);

visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (2);

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3);

considerando che le definizioni della tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) si basano principalmente su standard e pratiche raccomandate (SARP), manuali e materiale di orientamento dell’ICAO;

considerando che vi è l’esigenza tra gli utenti dell’ADREP e del Centro europeo di coordinamento dei sistemi di segnalazione di incidenti nella navigazione aerea (ECCAIRS) negli Stati membri dell’ICAO di utilizzare ulteriormente le informazioni ricavate dalla raccolta, dall’analisi e dalla condivisione dei dati al fine di individuare le minacce e i fattori che contribuiscono alla sicurezza su scala globale;

considerando che la sicurezza della navigazione aerea e il progresso di armonizzazione dell’aviazione civile internazionale si basano su standard riconosciuti, come il sistema ADREP, e riconoscendo l’importanza dell’assistenza reciproca e della cooperazione nel settore della gestione della sicurezza e dei sistemi di banche dati;

considerando, all’interno dell’UE, l’obbligo che incombe all’Agenzia dell’UE per la sicurezza aerea (AESA) di assistere la Commissione europea nella gestione dell’archivio centrale europeo che conserva tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell’Unione europea e, in particolare, il suo compito di sviluppare e mantenere una nuova versione della suite di software ECCAIRS denominata ECCAIRS 2;

considerando che dal 1o gennaio 2021 l’AESA ha assunto tutte le funzioni svolte dalla direzione generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea in relazione alla suite di software ECCAIRS;

considerando che l’accordo di lavoro con il quale si prevede che l’AESA svolga le funzioni relative alla suite di software ECCAIRS è stato adottato dal comitato misto il 10 marzo 2022;

considerando la necessità di definire settori di collaborazione tra l’ICAO e l’AESA a sostegno dell’attuazione dell’ECCAIRS 2, in questo caso settori connessi alle attività di formazione e sostegno che rientrano nel presente accordo di lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le modifiche all’accordo di lavoro fatto a Montréal il 10 marzo 2022 concernente la cooperazione nell’ambito della segnalazione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Per il comitato misto UE/ICAO

I presidenti [solo firme]


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.

(2)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

(3)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.


ALLEGATO

ACCORDO DI LAVORO TRA L’ORGANIZZAZIONE DELL’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA

RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NELL’AMBITO DELLA SEGNALAZIONE DI INCIDENTI E INCONVENIENTI NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE CIVILE

L’accordo di lavoro è così modificato:

1)

Il punto 2.2, lettera f), è così modificato:

a)

l’ultima frase è soppressa e sostituita dalla seguente:

«Se uno Stato dell’ICAO desidera utilizzare il sistema ECCAIRS 2, l’AESA dispone e stipula un accordo di servizio con tale Stato.»

2)

Il punto 2.3 è così modificato:

a)

dopo il punto 2.3, lettera f), è inserito un nuovo punto:

«I dettagli specifici della collaborazione tra l’ICAO e l’AESA in materia di formazione e sostegno figurano nell’appendice 1 del presente accordo di lavoro.»

3)

Il punto 5.4 è così modificato:

a)

il punto 5.4 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Ciascuna parte mantiene la proprietà e tutti i diritti relativi ai propri diritti d’autore, marchi commerciali, nome, loghi e qualsiasi altra proprietà intellettuale. Salvo espressa disposizione del presente accordo di lavoro, una parte è autorizzata all’uso della proprietà intellettuale dell’altra parte solo previa approvazione scritta di quest’ultima. Tutte le opere risultanti dalla proprietà intellettuale di un’altra parte, o basate su di essa, o che ne derivano o ne fanno altrimenti uso sono considerate proprietà di tale parte, ivi compresi, a titolo di esempio, tutti i prodotti, le copie, le riproduzioni, i miglioramenti, le modifiche, gli adattamenti e le traduzioni; fermo restando quanto precede, tali opere derivate possono essere considerate proprietà intellettuale congiunta ai sensi del punto 5.5. Fatte salve le disposizioni del presente accordo di lavoro, le parti non sono autorizzate a vendere la proprietà intellettuale di un’altra parte né a produrre a fini di vendita materiali da essa derivati, né a distribuire o divulgare a terzi, in tutto o in parte, la proprietà intellettuale di un’altra parte».

4)

È inserito il nuovo punto 5.5 seguente:

«I diritti di proprietà intellettuale dei materiali sviluppati congiuntamente appartengono congiuntamente alle parti. Per “proprietà intellettuale congiunta” si intende la proprietà intellettuale relativa a prodotti, ricerche, dati, analisi, informazioni e altri materiali che le parti sviluppano congiuntamente nell’ambito della presente collaborazione. Tutti i diritti e i titoli di proprietà intellettuale congiunta sono soggetti ai seguenti termini e condizioni:

a)

Alla scadenza o alla denuncia del presente accordo di lavoro, il portafoglio della proprietà intellettuale congiunta creato sarà ripartito tra le parti in base agli interessi di ciascuna parte, come concordato nell’ambito di consultazioni tra le parti. Se non è possibile raggiungere un accordo, tutti i diritti e i titoli di proprietà intellettuale congiunta rimarranno di proprietà congiunta delle parti.»

5)

È inserito un nuovo punto 6. RESPONSABILITÀ come segue:

«6.

RESPONSABILITÀ»

6)

È inserito il nuovo punto 6.1 seguente:

«6.1.

In ogni caso, nessuna delle due parti è responsabile nei confronti dell’altra parte per danni diretti, indiretti, accessori, speciali o conseguenti, di qualsiasi natura, prevedibili o non prevedibili, derivanti o risultanti dalle attività oggetto del presente accordo di lavoro».

7)

Il punto 6. MODIFICA E DENUNCIA è così modificato:

a)

il punto è rinumerato e assume il numero 7

«7.

MODIFICA E DENUNCIA»

8)

È inserita una nuova appendice all’accordo di lavoro.

a)

L’appendice 1 è inserita dopo il punto 7.2.

«APPENDICE 1

COLLABORAZIONE TRA L’ICAO E L’AESA IN MATERIA DI FORMAZIONE E SOSTEGNO

1.   Obiettivo e ambito di applicazione

1.1.

L’obiettivo della presente appendice è definire i settori di collaborazione tra l’ICAO e l’AESA a sostegno dell’attuazione dell’ECCAIRS 2. L’ambito di applicazione della presente appendice è limitato alle attività di formazione e sostegno che rientrano nel presente accordo di lavoro, compresi lo sviluppo e la fornitura di pacchetti di attuazione dell’ICAO (“iPACK”) sotto gli auspici dell’Ufficio di cooperazione tecnica dell’ICAO, e ad altre opportunità di collaborazione quali borse di studio, scambio di competenze in materia e collaborazione su progetti e programmi di cooperazione tecnica per lo sviluppo di capacità (di seguito collettivamente “iniziative”).

1.2.

I dettagli di ciascuna iniziativa sono concordati per iscritto tra l’ICAO e l’AESA e sono conformi alle disposizioni dell’accordo di lavoro e della presente appendice.

2.   Gruppo di lavoro “Partenariato”

2.1.

L’ICAO e l’AESA costituiscono un gruppo di lavoro “Partenariato” (“PWG”) che lavori su base consensuale per:

2.1.1.

fornire orientamenti sullo sviluppo e l’esecuzione di ogni singola iniziativa alla quale l’ICAO e l’AESA convengono di collaborare;

2.1.2.

approvare la versione definitiva di tale iniziativa e gli eventuali successivi aggiornamenti;

2.1.3.

approvare la promozione e la diffusione di informazioni relative alle iniziative;

2.1.4.

supervisionare l’esecuzione della collaborazione nel suo complesso; nonché

2.1.5.

valutare la sostenibilità finanziaria della realizzazione di ogni singola iniziativa.

2.2.

Il PWG non è un consiglio di amministrazione formale e non ha, né collettivamente né individualmente, alcun obbligo fiduciario o alcuna responsabilità nei confronti di un’iniziativa o di una parte del presente accordo di lavoro o dell’AESA.

2.3.

L’ICAO e l’AESA nominano rappresentanti in seno al PWG nel modo seguente:

2.3.1.

A seconda della natura delle iniziative, l’ICAO può nominare il direttore o la direttrice dell’Ufficio di cooperazione tecnica o il responsabile o la responsabile dell’Ufficio della formazione mondiale in materia di aviazione o loro rappresentante autorizzato/a.

2.3.2.

L’AESA può nominare il direttore o la direttrice della Direzione della strategia e della gestione della sicurezza o il suo/la sua supplente designato/a quale rappresentante autorizzato/a.

2.3.3.

L’ICAO e l’AESA possono nominare ulteriori rappresentanti in seno al PWG su base paritaria per assistere i rispettivi rappresentanti succitati.

2.4.

Oltre ad assolvere alle responsabilità di cui al punto 2.1, il PWG si riunisce secondo necessità per tutta la durata delle iniziative al fine di effettuarne una valutazione, che includa anche le prestazioni e i profili delle singole iniziative, coordinare soluzioni adeguate a eventuali problemi e proporre miglioramenti delle iniziative o modifiche alle stesse.

3.   Ripartizione dei compiti tra l’ICAO e l’AESA

3.1.

I compiti specifici dell’ICAO e dell’AESA in relazione a ogni singola iniziativa sono concordati per iscritto tra l’ICAO e l’AESA a norma del punto 1.2.

3.2.

L’ICAO e l’AESA promuovono e pubblicizzano l’iPACK, o qualsiasi altra iniziativa attraverso i rispettivi canali, e formulano insieme un piano annuale di attività congiunte a tal fine. Le attività congiunte sono coordinate tra l’ICAO e l’AESA e approvate dal PWG.

3.3.

L’ICAO e l’AESA collaborano per promuovere congiuntamente le iniziative sui loro siti web. L’ICAO e l’AESA compiono inoltre ragionevoli sforzi per pubblicizzare congiuntamente l’iPACK o qualsiasi altra iniziativa di tanto in tanto attraverso altri mezzi e forum, tra cui:

a)

comunicati stampa;

b)

conferenze e seminari organizzati dall’ICAO o dall’AESA;

c)

pubblicità nelle pubblicazioni dell’ICAO e dell’AESA;

d)

newsletter elettroniche;

e)

media sociali; nonché

f)

qualsiasi altra attività congiunta ritenuta necessaria.

4.   Aspetti finanziari della collaborazione

4.1.

Gli iPACK e qualsiasi altra iniziativa sono sviluppati e offerti sulla base del recupero integrale dei costi, e tutti i meccanismi finanziari di attuazione sono determinati caso per caso conformemente alle disposizioni da concordare per iscritto tra l’ICAO e l’AESA a norma del punto 1.2.

4.2.

Per ciascun iPACK o qualsiasi altra iniziativa, il meccanismo finanziario di attuazione comprende disposizioni sull’attuazione, lo sviluppo e la gestione dei costi e delle entrate, compresa la loro ripartizione tra l’ICAO e l’AESA. Il meccanismo finanziario di attuazione comprende anche disposizioni sulla durata e sul massimale degli impegni finanziari e sulla limitazione della responsabilità, anche con riferimento alla possibilità di recedere dai rispettivi impegni.

4.3.

I singoli iPACK o qualsiasi altra iniziativa possono essere attuati solo a condizione che l’ICAO e l’AESA abbiano concordato per iscritto il meccanismo finanziario di attuazione di cui ai punti 4.1 e 4.2.
»

Top