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Document JOL_2002_176_R_0047_01_REG_2002_92
Corrigendum to Council Regulation (EC) No 92/2002 of 17 January 2002 imposing definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional anti-dumping duty imposed on imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine (OJ L 17 of 19.1.2002)
Rettifica del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio, del 17 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina (GU L 17 del 19.1.2002)
Rettifica del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio, del 17 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina (GU L 17 del 19.1.2002)
GU L 176 del 5.7.2002, p. 47–47
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Rettifica del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio, del 17 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina (GU L 17 del 19.1.2002)
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 05/07/2002 pag. 0047 - 0047
Rettifica del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio, del 17 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 17 del 19 gennaio 2002) A pagina 16, articolo 3, secondo comma: anziché: "Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.", leggi: "Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono definitivamente riscossi soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio."