COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 409 final
2020/0103(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
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Document 52020PC0409
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Technical Support Instrument
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
COM/2020/409 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 409 final
2020/0103(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La pandemia di Covid-19 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire nell'Unione e nel mondo. L'impatto a breve termine della crisi Covid-19 nei singoli Stati membri dipenderà dalla durata e dalla rigorosità delle misure di confinamento, dalla composizione della produzione e dalle misure di politica economica adottate per attenuare l'impatto immediato della crisi. Gli effetti a medio e lungo termine della crisi dipenderanno dalla resilienza delle rispettive economie. Date le discrepanze a livello di impatto economico a breve termine e margine di manovra disponibile, vi è un rischio reale che, in assenza di un'azione politica risoluta, la crisi Covid-19 determini un ulteriore ampliamento delle differenze nell'Unione.
A mano a mano che le misure di confinamento sono gradualmente revocate, è necessario pianificare strategicamente la ripresa, dare nuovo impulso all'economia e riprendere la via della crescita sostenibile. A tal fine è necessario non solo sostenere gli investimenti pubblici e privati, ma anche potenziare gli sforzi di riforma degli Stati membri volti ad affrontare le debolezze sociali ed economiche di fondo delle rispettive economie, a migliorare la propria resilienza e ad agevolare il ritorno a una crescita sostenibile. A tale riguardo è fondamentale continuare ad accompagnare gli sforzi di riforma degli Stati membri fornendo loro ampio sostegno tecnico per rafforzarne la capacità amministrativa di preparare e attuare riforme che promuovano la resilienza e sostengano la ripresa.
Il presente regolamento propone di istituire uno strumento di sostegno tecnico autonomo disponibile per tutti gli Stati membri e che funga da successore del programma di sostegno alle riforme strutturali (Structural Reform Support Programme - SRSP) 1 . Lo strumento di sostegno tecnico garantirà che la Commissione possa continuare a fornire consulenza mirata sul terreno per far sì che gli Stati membri dispongano della capacità istituzionale e amministrativa necessaria a elaborare e attuare riforme a favore della crescita e siano in grado di rafforzare la resilienza delle economie europee attraverso strutture amministrative efficienti e ben funzionanti. A tal fine, come nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali, esso mirerà ad accompagnare le autorità nazionali degli Stati membri richiedenti durante l'intero processo di riforma o in determinate fasi dello stesso.
Per motivi di opportunità e al fine di raggiungere un accordo tra i colegislatori quanto più rapidamente possibile, la presente proposta di regolamento si basa sull'ultima versione del testo relativo allo strumento di assistenza tecnica contenuto nella proposta della Commissione che istituisce il programma di sostegno alle riforme (Reform Support Programme - RSP) 2 discussa dai colegislatori nei mesi scorsi. La proposta relativa al programma di sostegno alle riforme è ritirata.
Il 31 maggio 2018 la Commissione ha proposto il programma di sostegno alle riforme nel contesto delle proposte per i programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Tale proposta includeva uno strumento di assistenza tecnica che mirava a sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare l'attuazione delle riforme strutturali nel contesto del semestre europeo. Durante le presidenze finlandese e croata il testo di tale proposta è stato discusso in seno al Consiglio ed è stato raggiunto un accordo di massima su tale strumento in tale sede. Il Parlamento europeo ha lavorato in parallelo sulla proposta della Commissione relativa al programma di sostegno alle riforme e ha presentato il proprio progetto di relazione il 20 aprile 2020.
Per rispondere alle nuove sfide poste dalla crisi Covid-19, parallelamente alla presente proposta la Commissione ha inoltre proposto un regolamento relativo a un dispositivo per la ripresa e la resilienza 3 volto a fornire un sostegno finanziario su larga scala per gli investimenti pubblici e le riforme che renderanno le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro. Lo strumento di sostegno tecnico può sostenere gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Lo strumento di sostegno tecnico consente alla Commissione di sostenere gli sforzi profusi dalle autorità degli Stati membri per concepire riforme in base alle loro priorità e migliorare la propria capacità di elaborare e attuare politiche e strategie di riforma, beneficiando anche delle buone pratiche e dell'esempio dei propri pari. Il sostegno tecnico sarà particolarmente necessario all'indomani della crisi. La presente proposta integra pertanto in modo adeguato i pacchetti di misure proposti dalla Commissione per affrontare le ricadute economiche della pandemia di Covid-19, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'iniziativa REACT-EU 4 nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione, le proposte modificate relative al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e a InvestEU, nonché la serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di Covid-19, come ad esempio l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" 5 .
Lo strumento di sostegno tecnico si basa sul successo dell'SRSP, che ha fatto costantemente registrare un riscontro positivo da parte degli Stati membri beneficiari e un eccesso di domanda rispetto ai bilanci disponibili nei cicli di selezione precedenti (ad esempio per il ciclo 2019, delle 508 richieste presentate, per un valore totale di 194 milioni di EUR, è stato possibile selezionarne 263, pari a 79,3 milioni di EUR; per il ciclo 2020, delle 609 richieste presentate, per un valore di 250 milioni di EUR, è stato possibile selezionarne 228, pari a 84,7 milioni di EUR). Lo strumento di sostegno tecnico è concepito come una continuazione dell'SRSP esistente ed è coerente e complementare alle risorse esistenti per la creazione delle capacità e l'assistenza tecnica disponibili nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'assistenza tecnica disponibile nell'ambito della politica di coesione mira ad aiutare i portatori di interessi ad attuare programmi e progetti finanziati dall'Unione e assume la forma di sostegno finanziario per la preparazione, la gestione, la valutazione, il monitoraggio, l'audit e il controllo reso disponibile attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione. L'assistenza tecnica disponibile in tale contesto mira pertanto a creare capacità di amministrazione dei fondi dell'Unione, promuovere l'attuazione di progetti cofinanziati nell'ambito di tali fondi e favorirne così l'assorbimento. Il polo di assistenza tecnica disponibile nell'ambito di InvestEU è destinato principalmente alla preparazione di grandi progetti di investimento (privati) e non riguarda le riforme strutturali. Per contro, lo strumento di sostegno tecnico mira a fornire sostegno a favore della capacità amministrativa e delle riforme strutturali a lungo termine, integrando pertanto in modo adeguato l'assistenza esistente fornita dai vari programmi settoriali dell'Unione e le azioni svolte nell'ambito dei fondi dell'Unione e apportandovi valore aggiunto.
Il presente strumento è inoltre coerente con gli orientamenti politici formulati nell'ambito del semestre europeo, poiché fornisce sostegno tecnico per promuovere l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri in tale contesto.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con le altre politiche dell'Unione e prevede complementarità e sinergie con esse.
L'obiettivo della proposta che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza è offrire un sostegno finanziario per gli investimenti pubblici e le riforme, in particolare nell'ambito delle transizioni verde e digitale, che renderanno le economie più resilienti e meglio preparate per il futuro.
Lo strumento di sostegno tecnico sarà complementare alla proposta che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, poiché fornirà sostegno al rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri e, in tale contesto, offrirà sostegno nella preparazione e nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza che stabiliscono le riforme e gli investimenti da finanziare nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, più in generale, fornirà anche sostegno a favore delle azioni di riforma nazionali connesse alle transizioni verde e digitale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 175, terzo comma, e sull'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'articolo 175, terzo comma, TFUE stabilisce che le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
L'articolo 197, paragrafo 2, TFUE stabilisce che l'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione, tra l'altro, facilitando lo scambio di informazioni e sostenendo programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Alla luce degli articoli 175 e 197 TFUE, il regolamento mira a rafforzare la coesione attraverso misure che consentano la ripresa, la resilienza e la convergenza degli Stati membri interessati.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il finanziamento delle attività proposte attraverso il regolamento previsto rispetta i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ("criterio di necessità") e in cui l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei soli Stati membri.
L'obiettivo del regolamento è promuovere la coesione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza e sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.
La logica sottesa al regolamento impone che il sostegno tecnico sia fornito in risposta a una richiesta dello Stato membro interessato presentata su base volontaria. Di conseguenza, ciascuno Stato membro decide se sia necessaria un'azione a livello di Unione, alla luce delle possibilità disponibili a livello nazionale, regionale o locale. L'attuazione di misure di sostegno tecnico collegate alla ripresa economica e sociale, alla resilienza e alla convergenza nonché al rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione è una questione di interesse comune per l'Unione.
Lo strumento di sostegno tecnico sostituisce l'attuale SRSP e fa inoltre parte delle iniziative intraprese dalla Commissione in risposta alla pandemia di Covid-19 per aiutare gli Stati membri ad attenuarne le ingenti conseguenze economiche e sociali. Per ottenere una ripresa economica rapida e solida nell'Unione è pertanto necessaria un'azione a livello di Unione. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, mentre l'intervento dell'Unione può presentare un valore aggiunto con un regolamento che istituisce uno strumento in grado di offrire sostegno tecnico rafforzato per quanto riguarda la concezione e l'attuazione di riforme strutturali urgentemente necessarie. Tale sostegno contribuirebbe inoltre ad attenuare l'impatto sociale dell'attuale crisi Covid-19.
•Proporzionalità
La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo. Il carattere volontario dello strumento di sostegno tecnico e la natura consensuale della cooperazione durante l'intero processo costituiscono un'ulteriore garanzia per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità e per lo sviluppo della fiducia reciproca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
•Scelta dell'atto giuridico
Gli obiettivi descritti nelle sezioni precedenti non possono essere raggiunti attraverso un'armonizzazione delle legislazioni o un'azione volontaria degli Stati membri. Soltanto un regolamento ne consentirebbe il conseguimento. Un regolamento applicabile ad ogni Stato membro è anche lo strumento giuridico più adeguato per organizzare la fornitura di sostegno tecnico al fine di garantire la parità di trattamento degli Stati membri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Lo strumento di sostegno tecnico è una continuazione dell'SRSP 2017-2020 esistente, che è basato sul regolamento (UE) 2017/825, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1671 6 . L'attuazione dell'SRSP ha avuto inizio con l'adozione del programma di lavoro annuale 2017 7 nel settembre 2017 ed è proseguita con l'adozione dei successivi programmi di lavoro 8 . Conformemente all'articolo 16 del regolamento SRSP, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di monitoraggio annuali sull'attuazione del programma 9 , nonché una relazione di valutazione intermedia indipendente e una relazione di valutazione ex post indipendente.
Un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione di valutazione intermedia indipendente e che sarà adottato a breve dalla Commissione ha esaminato la performance dell'SRSP rispetto ai criteri di valutazione (pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto europeo) e ha tratto una serie di insegnamenti. Anche se il programma è stato adottato di recente e numerosi progetti di sostegno tecnico sono ancora nelle fasi iniziali dell'attuazione, le conclusioni dimostrano che l'SRSP sta compiendo buoni progressi verso il conseguimento dei suoi obiettivi. La valutazione mostra in particolare che la concezione dell'SRSP è ben allineata alle effettive esigenze degli Stati membri e che tale strumento è adeguato a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa e istituzionale. L'elevato grado di flessibilità e l'assenza di prescrizioni in materia di cofinanziamento consentono di tradurre le esigenze degli Stati membri in azioni fattibili con calendari realistici e di rispondere alle aspettative degli Stati membri. Secondo la valutazione, la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri apporta anche un notevole valore aggiunto. L'SRSP è inoltre adeguatamente integrato nel processo di governance economica dell'Unione. L'adeguata integrazione reciproca dei cicli annuali dell'SRSP e del semestre europeo consente un approccio globale e coordinato in materia di riforme strutturali negli Stati membri. L'elevato grado di impegno da parte di tutti i portatori di interessi, l'alto livello di competenze dei fornitori di sostegno tecnico e le circostanze politiche favorevoli sono ritenuti fattori che incidono positivamente sulla produzione delle realizzazioni dei progetti SRSP. La mancanza di collaborazione tra i portatori di interessi e le circostanze politiche mutevoli o incerte sono ritenute condizioni che incidono negativamente sulla buona attuazione dei progetti di sostegno tecnico.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere ai colegislatori di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione ufficiale dei portatori di interessi. Nel corso dell'iter legislativo della proposta relativa al programma di sostegno alle riforme si era inoltre tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata una nuova valutazione d'impatto. La presente proposta di regolamento si basa comunque sul più recente testo disponibile del gruppo di lavoro del Consiglio sulla proposta RSP per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica ed è coerente con il progetto di relazione congiunta della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sugli strumenti di sostegno tecnico contenuti nella proposta RSP, pubblicato il 20 aprile 2020. La presente proposta sostituisce in parte la proposta iniziale della Commissione relativa all'RSP (COD …), che era basata su una valutazione d'impatto le cui principali conclusioni restano valide mutatis mutandis.
•Diritti fondamentali
La proposta ha un effetto positivo in materia di tutela e sviluppo dei diritti fondamentali dell'Unione, presupponendo che gli Stati membri chiedano e ricevano sostegno in aree ad essi connesse. Ad esempio, il sostegno in aree quali i mercati del lavoro e l'assicurazione sociale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'ambiente, la proprietà, la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario può promuovere diritti fondamentali dell'Unione quali la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento di sostegno tecnico nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 864 406 000 EUR (a prezzi correnti).
La scheda finanziaria legislativa fornisce le opportune spiegazioni in materia di dotazione finanziaria.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Al fine di monitorare la performance del presente regolamento nel conseguimento degli obiettivi dello strumento di sostegno tecnico, sono stati individuati alcuni indicatori chiave di performance che saranno raccolti periodicamente. Saranno definiti specifici indicatori di risultato e di impatto relativi ai progetti concreti, con valori di base e obiettivi, al fine di monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi finali e valutare l'impatto delle riforme attuate.
Al fine di valutare lo strumento in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e coerenza saranno effettuate una valutazione intermedia e una valutazione ex post. Le valutazioni saranno effettuate in linea con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 10 . Le valutazioni terranno conto degli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze e/o problemi o possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire così a massimizzarne lo sfruttamento e l'impatto.
La valutazione intermedia del regolamento sarà effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque entro quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La Commissione effettuerà una valutazione finale ex post entro tre anni dalla fine del periodo di applicazione del regolamento. La Commissione comunicherà le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il regolamento istituisce lo strumento di sostegno tecnico, che attraverso misure tecniche sosterrà gli Stati membri nell'attuazione di riforme istituzionali e amministrative e riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza (articolo 1).
L'obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico è promuovere la coesione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza e sostenere gli sforzi degli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale (articolo 3).
Gli obiettivi specifici dello strumento consistono (articolo 4) nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di concepire, elaborare e attuare le riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane. Tali obiettivi specifici devono essere perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.
L'ambito di applicazione copre un ampio ventaglio di campi di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, al contesto imprenditoriale, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all'istruzione e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e al settore finanziario (articolo 5). È prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale.
La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione dello strumento nel periodo 2021-2027 è fissata a 864 406 000 EUR a prezzi correnti (articolo 6). Oltre a tale dotazione finanziaria, gli Stati membri possono trasferire allo strumento di sostegno tecnico su base volontaria, a norma dell'articolo 21 del regolamento [successore dell'RDC] 11 , le risorse per l'assistenza tecnica dei programmi in regime di gestione concorrente. Le risorse trasferite sono eseguite conformemente alle regole del presente strumento e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 10).
Le proposte della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissano un traguardo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, stabilendo l'obiettivo globale di destinare il 25 % della spesa UE al sostegno degli obiettivi climatici. Il contributo del presente strumento al conseguimento di tale obiettivo globale sarà monitorato attraverso un sistema UE di indicatori sul clima che preveda un adeguato livello di disaggregazione, con l'uso di metodologie più precise, se disponibili (considerando 10).
Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe sostenere l'attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza intraprese su iniziativa degli Stati membri o nell'ambito di processi di governance economica o azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione e delle priorità politiche dell'Unione e di riforme connesse all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Lo strumento dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico nella preparazione e nell'attuazione delle riforme da intraprendere nell'ambito del nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza (articolo 8).
La Commissione esaminerà le richieste di sostegno tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, delle esigenze di sostegno nell'area di intervento interessata, di un'analisi degli indicatori socio-economici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate da altri fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giungerà a un accordo con lo Stato membro in merito alle aree prioritarie per il sostegno, agli obiettivi, a un calendario indicativo, alla portata delle misure di sostegno da prevedere e al contributo finanziario globale stimato, da definire in un piano di cooperazione e sostegno (articolo 8).
I tipi di azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico includono, tra l'altro, le consulenze in materia di indicazioni strategiche e/o modifica delle politiche, formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative; la messa a disposizione di esperti, anche residenti; la creazione delle capacità e le relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alla società civile (articolo 7). Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi del bilancio dell'Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi (articolo 11).
La Commissione adotterà programmi di lavoro ai fini dell'attuazione dello strumento di sostegno tecnico mediante atti di esecuzione, specificando le misure per la fornitura di sostegno tecnico e tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario 12 (articolo 12).
Sono previste disposizioni in materia di comunicazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e con il vasto pubblico (articoli 9 e 17), nonché disposizioni in materia di complementarità (articolo 13), monitoraggio (articolo 14), relazioni annuali (articolo 15) e valutazione (articolo 16).
2020/0103 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 197, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,
visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), gli Stati membri sono tenuti ad attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. A norma dell'articolo 148 del trattato, gli Stati membri attuano politiche in materia di occupazione che tengono conto degli orientamenti in materia di occupazione. Il coordinamento della politica economica degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.
(2)L'articolo 175 del trattato stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero coordinare la loro politica economica al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174.
(3)La pandemia di Covid-19 all'inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire nell'UE e nel mondo. Nell'Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, incentrate in particolare sulla ripresa e sulla resilienza. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell'Unione per far fronte alle conseguenze economiche per gli Stati membri e per attenuare le ricadute sociali ed economiche. La pandemia di Covid-19 in corso, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. Riforme e investimenti a favore della crescita volti ad affrontare le debolezze strutturali delle economie e a rafforzarne la resilienza saranno pertanto essenziali per riportare le economie e le società su un percorso di ripresa sostenibile e superare le differenze economiche, sociali e territoriali nell'Unione.
(4)A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall'Unione nell'ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi.
(5)Il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ha istituito il programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per il periodo 2017-2020, con un bilancio di 142 800 000 EUR. L'SRSP era stato istituito per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali favorevoli alla crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il sostegno tecnico nell'ambito di tale programma è fornito dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri, e può interessare un ampio ventaglio di aree di intervento. Il presente regolamento è concepito come una continuazione di tale programma, che è stato accolto positivamente dagli Stati membri.
(6)Poiché gli Stati membri hanno usufruito in misura sempre maggiore del sostegno tecnico fornito nell'ambito dell'SRSP in passato, con il presente regolamento è opportuno istituire uno strumento di sostegno tecnico al fine di continuare a sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme.
(7)Lo strumento di sostegno tecnico, che riflette il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'Europa e l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo globale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le pertinenti azioni dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione dello strumento e dovrebbero essere rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Tali azioni dovrebbero inoltre affrontare sfide ambientali e sociali più ampie all'interno dell'Unione, tra cui la protezione del capitale naturale e il sostegno all'economia circolare, e dovrebbero essere in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
(8)L'obiettivo generale dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza. A tal fine esso dovrebbe sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.
(9)Gli obiettivi specifici dello strumento di sostegno tecnico dovrebbero consistere nel prestare assistenza alle autorità nazionali nei loro sforzi in materia di concezione, elaborazione e attuazione delle riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati e una più efficace ed efficiente gestione delle risorse umane.
(10)Al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze in materia di riforme in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di campi di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all'istruzione e alla formazione, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica e alla protezione sociale. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale.
(11)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento di sostegno tecnico che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 16 .
(12)Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al bilancio dello strumento risorse programmate in gestione concorrente nell'ambito dei fondi dell'Unione, secondo la procedura pertinente. Le risorse trasferite dovrebbero essere eseguite conformemente alle regole dello strumento in questione e utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe fornire un riscontro allo Stato membro interessato in merito all'utilizzo dei contributi volontari aggiuntivi.
(13)Lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere fornito su richiesta, al fine di sostenere l'attuazione di riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri, riforme nell'ambito di processi di governance economica o azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione e riforme connesse all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Dovrebbe inoltre fornire sostegno tecnico nella preparazione e nell'attuazione dei piani per la ripresa avviati a norma del regolamento (UE) YYY/XX.
(14)In linea con le norme e le pratiche già esistenti nell'ambito del programma precedente, l'SRSP, dovrebbe essere stabilita una procedura snella per la presentazione delle richieste di sostegno tecnico. Per questo motivo le richieste degli Stati membri dovrebbero essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno civile. Nel rispetto dei principi generali della parità di trattamento, della sana gestione finanziaria e della trasparenza, è opportuno stabilire adeguati criteri per l'analisi delle richieste presentate dagli Stati membri. Tali criteri dovrebbero basarsi sull'urgenza, sulla gravità e sulla portata dei problemi, nonché sulle esigenze di sostegno individuate nelle aree di intervento in cui è previsto il sostegno tecnico.
(15)Dovrebbe essere inoltre specificato il contenuto dei piani di cooperazione e di sostegno che definiscono le misure per la fornitura di sostegno tecnico agli Stati membri. A tal fine, le misure di sostegno tecnico previste e il relativo contributo finanziario globale stimato dovrebbero tenere conto delle azioni e delle attività finanziate dai fondi dell'Unione o dai programmi dell'Unione.
(16)Ai fini della rendicontabilità, della trasparenza e della visibilità dell'azione dell'Unione, nel rispetto di determinate condizioni di tutela dei dati sensibili, i piani di cooperazione e di sostegno dovrebbero essere forniti al Parlamento europeo e al Consiglio e dovrebbero essere opportunamente svolte dalla Commissione attività di comunicazione.
(17)L'attuazione dello strumento di sostegno tecnico e, in particolare, le modalità di gestione, le forme di finanziamento per le misure di sostegno tecnico e il contenuto dei programmi di lavoro dovrebbero essere disciplinati da disposizioni adottate mediante atti di esecuzione. Vista l'importanza di sostenere gli sforzi degli Stati membri nel perseguire e attuare le riforme, è necessario prevedere un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili. Per consentire una mobilitazione rapida del sostegno tecnico in caso di urgenza, dovrebbe essere prevista l'adozione di misure speciali per un periodo di tempo limitato. A tal fine, un importo limitato del bilancio previsto nel programma di lavoro dello strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere accantonato per misure speciali.
(18)Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa la relativa assistenza tecnica.
(19)A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", è necessario valutare lo strumento instituito dal presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno.
(20)È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. Dovrebbe essere effettuata una valutazione intermedia indipendente relativa al conseguimento degli obiettivi dello strumento istituito dal presente regolamento, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto. Una valutazione ex post indipendente dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine dello strumento.
(21)Dovrebbero essere stabiliti i programmi di lavoro per l'attuazione del sostegno tecnico. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato. Tali regole, definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario) 17 , stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE concernono altresì la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e finanziamenti dell'UE efficaci.
(22)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 19 , (Euratom, CE) n. 2185/96 20 e (UE) 2017/1939 21 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea.
(23)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
(24)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento e la modifica delle misure di sostegno approvate dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2017/825 o di qualsiasi altro atto dell'Unione applicabile a tale assistenza entro il 31 dicembre 2020. Le misure approvate a norma del regolamento (UE) 2017/825 dovrebbero pertanto rimanere valide. A tal fine dovrebbe essere inoltre prevista una disposizione transitoria.
(25)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce uno strumento di sostegno tecnico ("lo strumento").
Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)"sostegno tecnico": misure che aiutano gli Stati membri ad attuare riforme istituzionali e amministrative e riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza;
(2)"autorità nazionale": una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, punto 42, del regolamento finanziario, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;
(3)"fondi dell'Unione": i fondi oggetto del regolamento (UE) YYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [successore dell'RDC] 23 ;
(4)"organizzazione internazionale": un'organizzazione ai sensi dell'articolo 156 del regolamento finanziario e un'organizzazione assimilata alle organizzazioni internazionali a norma di detto articolo.
Articolo 3
Obiettivo generale
L'obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza economica e sociale verso l'alto e sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.
Articolo 4
Obiettivi specifici
Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di concepire, elaborare e attuare le riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane. Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.
Articolo 5
Ambito di applicazione
Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all'istruzione, alla produttività, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti, con un'attenzione particolare alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale, e in particolare a uno o più dei seguenti comparti:
(a)la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, il quadro macrofinanziario, la gestione del debito e della liquidità, la politica fiscale e di spesa, la conformità fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva, la frode e l'evasione fiscale, l'amministrazione delle entrate e l'unione doganale;
(b)la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e dell'e-government, ove opportuno anche attraverso la semplificazione normativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro;
(c)il contesto imprenditoriale, anche per le piccole e medie imprese e le imprese dell'economia sociale, la reindustrializzazione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, gli investimenti, la partecipazione pubblica alle imprese, i processi di privatizzazione, il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza e gli appalti pubblici, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca e all'innovazione e alla digitalizzazione;
(d)l'istruzione e la formazione, le politiche del mercato del lavoro, compreso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, la lotta alla povertà e all'eccessiva disparità di reddito, la parità di genere, la promozione dell'inclusione sociale, sistemi di sicurezza sociale e di protezione sociale adeguati e inclusivi, una sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria accessibili, anche dal punto di vista economico, e le politiche in materia di coesione, asilo, migrazione e frontiere;
(e)le politiche per la realizzazione delle transizioni digitale e verde, le soluzioni di e-government, gli appalti elettronici, la connettività, l'accesso ai dati e la governance dei dati, l'e-learning, l'uso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, la mobilità, la promozione dell'economia circolare, l'efficienza energetica e delle risorse, le fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica e della sicurezza energetica nonché, per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali; e
(f)le politiche per il settore finanziario, comprese la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale, e la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche.
Articolo 6
Bilancio
1.La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento nel periodo 2021-2027 è fissata a 864 406 000 EUR a prezzi correnti.
2.La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme strutturali.
3.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite allo strumento. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
CAPO II
Sostegno tecnico
Articolo 7
Azioni ammissibili al sostegno tecnico
In conformità agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, lo strumento finanzia in particolare i seguenti tipi di azioni:
(a)consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;
(b)messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;
(c)creazione delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alla società civile, comprese le parti sociali, se del caso, in particolare mediante:
i)seminari, conferenze e workshop;
ii)visite di lavoro organizzate nei pertinenti Stati membri o paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;
iii)azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali necessarie correlate alle riforme pertinenti;
(d)raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;
(e)organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;
(f)creazione delle capacità informatiche, comprese consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti e cibersicurezza, nonché consulenze relative a programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici;
(g)studi, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d'impatto ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
(h)progetti di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l'e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso i social network;
(i)raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e diffondere i risultati del sostegno tecnico fornito nell'ambito dello strumento, anche mediante lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e
(j)qualsiasi altra attività pertinente a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 8
Richiesta di sostegno tecnico
1.Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Le richieste sono presentate entro il 31 ottobre dell'anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno.
2.Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nei seguenti casi, connessi:
(a)all'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per sostenere la ripresa [in linea con il regolamento (UE) YYY/XX], conseguire una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro e rafforzare la resilienza;
(b)all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione nell'ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 per gli Stati membri la cui valuta è l'euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio 25 per gli Stati membri la cui valuta non è l'euro;
(c)all'attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione;
(d)alla preparazione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) YYY/XX e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri.
3.Nel rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nelle aree di intervento interessate, di un'analisi degli indicatori socio-economici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato in merito alle aree prioritarie per il sostegno, agli obiettivi, a un calendario indicativo, alla portata delle misure di sostegno da prevedere e al contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno.
4.Il piano di cooperazione e di sostegno di cui al paragrafo 3 indica, separatamente rispetto alle altre azioni di sostegno tecnico, le misure collegate ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a norma del regolamento (UE) YYY/XX.
Articolo 9
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno
1.La Commissione trasmette senza indebiti ritardi, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.
2.In deroga al paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio nelle circostanze seguenti:
(a)non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;
(b)dopo un periodo di tempo ragionevole, quando la divulgazione delle pertinenti informazioni non incide negativamente sull'attuazione delle misure di sostegno, e comunque entro due mesi dalla realizzazione di dette misure nell'ambito del piano di cooperazione e di sostegno.
3.La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate.
Articolo 10
Trasferimenti di risorse allo strumento
1.Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il bilancio per il sostegno tecnico può essere finanziato mediante trasferimenti volontari dagli Stati membri effettuati a norma dell'articolo 21 del regolamento [successore dell'RDC] e secondo la procedura indicata in tale articolo, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.
2.Un trasferimento effettuato da uno Stato membro in conformità al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente in tale Stato membro.
Articolo 11
Finanziamenti complementari
Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi del bilancio dell'Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi.
Articolo 12
Attuazione del sostegno tecnico
1.La Commissione attua lo strumento in conformità al regolamento finanziario.
2.Le misure nell'ambito dello strumento possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri in conformità all'articolo XX del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 7 assume la forma di:
(a)sovvenzioni;
(b)appalti pubblici;
(c)rimborso dei costi sostenuti da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;
(d)contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e
(e)azioni realizzate in gestione indiretta.
3.Le sovvenzioni possono essere attribuite alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:
(a)negli Stati membri;
(b)nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.
Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.
4.Le misure di sostegno tecnico possono essere realizzate con la collaborazione di entità e organizzazioni internazionali di altri Stati membri.
5.Il sostegno tecnico può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate laddove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4.
6.Ai fini dell'attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
I programmi di lavoro indicano l'importo assegnato allo strumento. Essi specificano inoltre le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4, e i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.
7.Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro che sfuggano al suo controllo.
La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno tecnico, misure speciali in conformità agli obiettivi e alle azioni definiti nello strumento per fornire sostegno tecnico alle autorità nazionali che affrontino questioni urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono collegate ai casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Le misure speciali hanno fine entro sei mesi e possono essere sostituite da misure di sostegno tecnico in conformità alle condizioni di cui all'articolo 8.
CAPO III
Complementarità, monitoraggio e valutazione
Articolo 13
Coordinamento e complementarità
1.In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra lo strumento di sostegno tecnico e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:
(a)garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
(b)ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
(c)garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell'ambito dello strumento.
2.La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.
Articolo 14
Monitoraggio dell'attuazione
1.La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e misura il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento rispetto al conseguimento degli obiettivi generali e specifici sono riportati nell'allegato. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento.
2.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione dello strumento e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.
Articolo 15
Relazione annuale
1.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento.
2.Tale relazione annuale comprende informazioni riguardanti:
(a)le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
(b)l'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzati per esaminare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;
(c)i piani di cooperazione e di sostegno di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
(d)le misure speciali adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7; e
(e)l'attuazione delle misure di sostegno.
Articolo 16
Valutazione intermedia e valutazione ex post
1.Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione intermedia indipendente sulla sua attuazione. La Commissione presenta inoltre a tali istituzioni una relazione di valutazione ex post indipendente entro tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1.
2.La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi dello strumento di cui agli articoli 3 e 4, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.
3.La relazione di valutazione ex post consiste in una valutazione globale dell'attuazione del presente regolamento e comprende informazioni sul suo impatto a lungo termine.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 17
Informazione, comunicazione e pubblicità
1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie assegnate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 18
Disposizione transitoria
1.Le azioni e le attività di sostegno tecnico avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento.
2.La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.
3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, relative alla gestione di azioni non completate entro il 31 dicembre 2020.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 26
Coesione
Affari economici e finanziari
1.3.Natura della proposta/iniziativa
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 27
✓ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
L'obiettivo dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme necessarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza e sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa di dare attuazione al diritto dell'Unione per quanto riguarda le sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, la pubblica amministrazione e i settori economico e sociale.
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n.
Su richiesta degli Stati membri, lo strumento di sostegno tecnico assisterà le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di concepire, elaborare e attuare le riforme, anche attraverso lo scambio di buone pratiche, processi e metodi adeguati e una gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Il sostegno tecnico dovrebbe comportare un miglioramento della capacità amministrativa degli Stati membri di attuare le riforme prioritarie per conseguire la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza, nonché di dare attuazione al diritto dell'Unione nelle pertinenti aree di intervento in cui è fornito il sostegno (su richiesta), in particolare la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, la gestione del debito e l'amministrazione delle entrate, la lotta all'evasione fiscale, la riforma istituzionale, la pubblica amministrazione e l'e-government, il contesto imprenditoriale, l'istruzione e la formazione, la sanità, il mercato del lavoro e l'attuazione delle transizioni verde e digitale e delle politiche per il settore finanziario.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Gli indicatori di risultato misureranno i risultati delle attività di sostegno tecnico svolte, quali adozione di una strategia, adozione di una nuova legge o modifica di una legge esistente, adozione di (nuove) procedure e azioni per potenziare l'attuazione delle riforme.
Gli indicatori di impatto misureranno gli obiettivi indicati nei piani di cooperazione e di sostegno che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, al sostegno tecnico ricevuto.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
Le riforme strutturali sono cambiamenti che modificano in modo duraturo la struttura di un'economia o il quadro istituzionale e normativo in cui operano le imprese e le persone. Se accuratamente scelte e attuate, le riforme strutturali possono contribuire alla pianificazione strategica per la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza tra gli Stati membri. Ciò dovrebbe consentire di porre le basi per una solida ripresa e promuovere la crescita sostenibile degli Stati membri.
Lo strumento di sostegno tecnico mira pertanto a sostenere i governi e le altre autorità degli Stati Membri, su loro richiesta, nei relativi sforzi di concezione e attuazione di riforme strutturali a favore della ripresa. Lo strumento è destinato a contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la coesione, la ripresa economica e sociale, la resilienza e la convergenza.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Nel contesto della pandemia di Covid-19, l'esigenza di pianificare strategicamente la ripresa rende necessario continuare ad accompagnare gli sforzi di riforma degli Stati membri fornendo loro ampio sostegno tecnico per rafforzarne la capacità amministrativa di preparare e attuare riforme che promuovano la resilienza e sostengano la ripresa nelle sue dimensioni sociale ed economica.
Uno strumento a livello di Unione che concentri l'attenzione sulla fornitura di consulenze mirate a beneficio di tutti gli Stati membri che richiedano sostegno sul terreno offre pertanto un valore aggiunto in tale contesto. Tale valore aggiunto si traduce inoltre nella capacità istituzionale e amministrativa necessaria ad attuare le riforme e garantire che gli Stati membri possano indirizzare la ripresa sui binari giusti.
Lo strumento di sostegno tecnico promuoverà inoltre la fiducia reciproca e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel far fronte all'impatto sociale della crisi Covid-19.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)
Sebbene l'attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri rimanga di competenza nazionale, l'impatto economico e sociale dell'attuale crisi Covid-19 ha messo in evidenza i forti legami esistenti tra le economie degli Stati membri. Gli sforzi di riforma a sostegno della ripresa da tale crisi non possono pertanto essere una questione puramente nazionale. Il coordinamento delle politiche economiche di ripresa dalla crisi attuale sarà discusso nel contesto del semestre europeo. Lo strumento di sostegno tecnico mirerà ad accompagnare le autorità nazionali degli Stati membri richiedenti durante l'intero processo di riforma o in determinate fasi dello stesso, ad esempio fornendo ulteriore sostegno nell'attuazione delle riforme nell'ambito del semestre europeo. Così facendo, esso contribuirà alla resilienza, alla convergenza e alla ripresa economica e sociale degli Stati membri e il suo impatto non sarà pertanto avvertito solo a livello nazionale, ma genererà anche ricadute positive per la ripresa dell'Unione nel suo insieme.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Lo strumento di sostegno tecnico è una continuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) 2017-2020 esistente, entrato in vigore il 20 maggio 2017.
Un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione di valutazione intermedia indipendente dell'SRSP e che sarà adottato a breve dalla Commissione ha esaminato la performance del programma rispetto ai criteri di valutazione di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto europeo e ha tratto una serie di insegnamenti:
- la concezione dell'SRSP è ben allineata alle effettive esigenze degli Stati membri e tale strumento è adeguato a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità amministrativa e istituzionale;
- l'elevato grado di flessibilità e l'assenza di prescrizioni in materia di cofinanziamento consentono di tradurre le esigenze degli Stati membri in azioni fattibili con calendari realistici e di rispondere alle aspettative degli Stati membri;
- secondo la valutazione, la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri apporta anche un notevole valore aggiunto. L'SRSP è inoltre adeguatamente integrato nel processo di governance economica dell'Unione;
- l'adeguata integrazione reciproca dei cicli annuali dell'SRSP e del semestre europeo consente un approccio globale e coordinato in materia di riforme strutturali negli Stati membri;
- l'elevato grado di impegno da parte di tutti i portatori di interessi, l'alto livello di competenze dei fornitori di sostegno tecnico e le circostanze politiche favorevoli sono ritenuti fattori che incidono positivamente sulla produzione delle realizzazioni dei progetti SRSP; e
- la mancanza di collaborazione tra i portatori di interessi e le circostanze politiche mutevoli o incerte sono ritenute condizioni che incidono negativamente sulla buona attuazione dei progetti di sostegno tecnico.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
La proposta è coerente con le altre politiche dell'Unione e prevede complementarità e sinergie con esse.
La proposta che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza mira a offrire un sostegno finanziario per gli investimenti pubblici e le riforme. Lo strumento di sostegno tecnico consentirà di creare sinergie con il dispositivo per la ripresa e la resilienza sostenendo la preparazione e l'attuazione dei piani e sosterrà le relative riforme nel corso della loro preparazione e attuazione. Lo strumento di sostegno tecnico è compatibile con l'assistenza tecnica disponibile nell'ambito della politica di coesione poiché tale assistenza tecnica si concentra strettamente sull'aiuto ai portatori di interessi per la creazione della capacità di amministrazione dei fondi dell'Unione e sulla promozione dell'attuazione dei progetti cofinanziati nell'ambito dei fondi dell'Unione. Analogamente, il polo di assistenza tecnica disponibile nell'ambito di InvestEU è destinato principalmente alla preparazione di grandi progetti di investimento (privati) e non riguarda le riforme strutturali. Per contro, lo strumento di sostegno tecnico mira a fornire sostegno a favore delle riforme strutturali a lungo termine.
1.6.Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
–◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal AAAA fino al AAAA
–✓ Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027
◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste 28
✓ Gestione diretta a opera della Commissione
–✓ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–◻ a opera delle agenzie esecutive.
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
✓ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–✓ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–✓ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–✓ a organismi di diritto pubblico;
–✓ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Non applicabile.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
La proposta prevede obblighi di monitoraggio e valutazione. Il conseguimento degli obiettivi specifici sarà sottoposto a monitoraggio sulla base degli indicatori definiti nella proposta; la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni annuali sull'attuazione del regolamento.
La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione ex post.
La relazione di valutazione intermedia comprenderà informazioni riguardanti il conseguimento degli obiettivi del regolamento, nonché l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto europeo del regolamento. Essa valuterà inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post consisterà in una valutazione globale del regolamento e comprenderà informazioni sul suo impatto a lungo termine.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
I rischi sono connessi alla selezione dei partner [ad esempio istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e beneficiari], alla fase di aggiudicazione (trasposizione delle prescrizioni della Commissione nella documentazione contrattuale), al monitoraggio e alle operazioni finanziarie (mancata osservanza dei processi prescritti dalla Commissione) e alla misurazione della performance (mancato conseguimento di target/obiettivi predefiniti).
Per attenuare tali rischi saranno predisposte le seguenti misure:
- rispetto del processo di valutazione stabilito prima della decisione di aggiudicazione;
- verifica ex ante da parte del servizio di gestione operativa e verifica finanziaria da parte del servizio finanziario;
- convalida gerarchica delle operazioni attraverso i circuiti adeguati;
- valutazione ex ante per l'entità delegata (valutazione per pilastro); e
- controlli ex post per affrontare le carenze sistemiche dei controlli ex ante e contribuire alle rettifiche degli importi indebitamente versati.
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
Lo strumento può essere eseguito direttamente dalla Commissione o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Lo strumento si basa sull'esperienza dell'SRSP, che è stato gestito in regime di gestione diretta e indiretta e che si è contraddistinto per la sua semplicità amministrativa. La gestione diretta (e se del caso la gestione indiretta) è l'opzione più adeguata per garantire la continuità e mantenere la coerenza del quadro di riferimento. Se del caso, alla luce degli obiettivi strategici e tenendo anche conto degli obiettivi di controllo, sarà utilizzata anche la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali. La strategia di controllo è ritenuta adeguata ed equilibrata per affrontare i rischi generalmente connessi alla gestione diretta o indiretta di appalti, sovvenzioni e accordi di contribuzione, come specificato al punto 2.2.1.
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
Sulla base delle ultime informazioni, disponibili nella relazione annuale di attività e nel piano di gestione 2018 dell'SRSS (ora DG REFORM), la stima del rapporto costi-benefici dei controlli è inferiore al 5 %.
I costi relativi al personale sono stimati utilizzando approssimazioni basate sull'analisi dell'organigramma e delle descrizioni delle mansioni, mentre i costi esterni dei controlli si basano sui valori dei rispettivi contratti e dei relativi pagamenti.
Considerando la modalità di gestione proposta, la valutazione dei rischi e l'attenuazione dei rischi proposta, il tasso di errore previsto è basso.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
Per quanto riguarda lo strumento, sono previste diverse misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.
In linea con la strategia antifrode della Commissione, che copre l'intero ciclo di spesa, la DG REFORM metterà in atto uno specifico piano d'azione antifrode per queste spese, tenendo conto della proporzionalità e del rapporto costi-benefici delle misure da attuare. Tale piano sarà basato in larga misura sull'esperienza acquisita nell'applicazione dell'attuale strategia antifrode della DG REFORM.
Opportuni processi di controllo interno si applicano a tutti i livelli di gestione e sono destinati a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; affidabilità delle relazioni; salvaguardia degli attivi e informazione; adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità.
Il piano d'azione antifrode descriverà il sistema di verifiche ex ante ed ex post, basato su un sistema di segnalazione del rischio, definirà le procedure che il personale deve seguire ove fossero rilevate frodi o irregolarità e fornirà inoltre informazioni sugli accordi di lavoro con l'OLAF.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della
|
Partecipazione |
|||
|
Numero
|
Diss./Non diss 29 . |
di paesi EFTA 30 |
di paesi candidati 31 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
|
|
2 |
06.01 04 01 (Spese di supporto per lo strumento di sostegno tecnico – SST) |
Diss./Non diss. |
NO |
NO |
NO |
NO |
|
2 |
06.02.02 (SST – Sostegno tecnico operativo) |
Diss. |
NO |
NO |
NO |
NO |
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
|
2 |
Coesione e valori |
|
DG REFORM |
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Dopo il 2027 |
TOTALE |
|||
|
• Stanziamenti operativi |
||||||||||||
|
06.02.02 (SST – Sostegno tecnico operativo) |
Impegni |
(1) |
114,364 |
116,692 |
119,065 |
121,486 |
123,956 |
126,476 |
128,367 |
- |
850,406 |
|
|
Pagamenti |
(2) |
56,382 |
84,658 |
97,685 |
102,053 |
104,886 |
107,981 |
107,853 |
188,908 |
850,406 |
||
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 32 |
||||||||||||
|
06.01 04 01 (Spese di supporto per lo strumento di sostegno tecnico - SST) |
(3) |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
14,000 |
||
|
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=1+1a +3 |
116,364 |
118,692 |
121,065 |
123,486 |
125,956 |
128,476 |
130,367 |
- |
864,406 |
|
|
Pagamenti |
=2+2a +3 |
58,382 |
86,658 |
99,685 |
104,053 |
106,886 |
109,981 |
109,853 |
188,908 |
864,406 |
||
|
|
5 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE |
|||||||
|
DG: REFORM |
||||||||||||||
|
• Risorse umane |
29,890 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
221,560 |
||||||
|
• Altre spese amministrative |
1,400 |
1,655 |
1,695 |
1,695 |
1,695 |
1,695 |
1,695 |
11,530 |
||||||
|
TOTALE DG REFORM |
Stanziamenti |
31,290 |
33,600 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
233,090 |
|||||
|
TOTALE degli stanziamenti
|
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
31,290 |
33,600 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
233,090 |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Dopo il 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
154,720 |
157,030 |
157,070 |
157,070 |
157,070 |
157,070 |
156,060 |
0,000 |
1 096,090 |
|
|
Pagamenti |
75,791 |
126,065 |
150,999 |
157,070 |
157,070 |
157,070 |
157,070 |
114,955 |
1 096,090 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.2.1.Sintesi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE |
|
RUBRICA 7
|
||||||||
|
Risorse umane |
29,890 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
31,945 |
221,560 |
|
Altre spese amministrative |
1,400 |
1,655 |
1,695 |
1,695 |
1,695 |
1,695 |
1,695 |
11,530 |
|
Totale parziale della RUBRICA 7
|
31,290 |
33,600 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
33,640 |
233,090 |
|
Esclusa la RUBRICA 7
34
|
||||||||
|
Risorse umane |
||||||||
|
Altre spese
|
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
14,000 |
|
Totale parziale
|
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
14,000 |
|
TOTALE |
33,290 |
35,600 |
35,640 |
35,640 |
35,640 |
35,640 |
35,640 |
247,090 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
|||||||||
|
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) |
162 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
||
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |
|||||||||
|
XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |
|||||||||
|
10 01 05 01 (ricerca diretta) |
|||||||||
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 35 |
|||||||||
|
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) |
69 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
||
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) |
|||||||||
|
XX 01 04 yy 36 |
- in sede |
||||||||
|
- nelle delegazioni |
|||||||||
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) |
|||||||||
|
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta) |
|||||||||
|
Altre linee di bilancio (specificare) |
|||||||||
|
TOTALE |
231 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
||
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
Personale esterno |
3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–◻ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
–◻ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
Totale |
|||
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento |
||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
||||||||
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻ sulle risorse proprie
–◻ sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso |
Incidenza della proposta/iniziativa 37 |
||||||
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
||||
|
Articolo …………. |
||||||||
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 409 final
ALLEGATO
della proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento di sostegno tecnico
ALLEGATO
Indicatori
Il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 è misurato sulla base dei seguenti indicatori, ripartiti per Stato membro e per area di intervento.
Gli indicatori sono utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.
Indicatori di output:
a)numero di piani di cooperazione e di sostegno conclusi;
b)numero di attività di sostegno tecnico svolte;
c)risultati tangibili delle attività di sostegno tecnico quali piani d'azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni;
Indicatori di risultato:
d)risultati delle attività di sostegno tecnico svolte, quali adozione di una strategia, adozione di una nuova legge o modifica di una legge esistente, adozione di (nuove) procedure e azioni per potenziare l'attuazione delle riforme;
Indicatori di impatto:
e)gli obiettivi indicati nei piani di cooperazione e di sostegno che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, al sostegno tecnico ricevuto.
La valutazione ex post di cui all'articolo 16 viene effettuata dalla Commissione anche allo scopo di definire i collegamenti tra il sostegno tecnico fornito e l'attuazione delle pertinenti misure nello Stato membro interessato con l'obiettivo di rafforzare la resilienza, la crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione.