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Document JOL_2012_200_R_0024_01

2012/441/CE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

GU L 200 del 27.7.2012, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2009

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2012/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

visto l’atto d’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il Marocco dall’altro lato.

(2)

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato («l’accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (1).

(3)

Il trattato sull’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 2007.

(4)

È necessario un protocollo che modifichi l’accordo per tenere conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri.

(5)

Il protocollo è stato negoziato dalle parti il 19 marzo 2007.

(6)

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La firma del protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea («il protocollo»), è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di tale protocollo.

2.   Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo è effettuata dal Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2009

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 55.


PROTOCOLLO

che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati gli "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata "la Comunità",

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

di seguito denominato "il Marocco",

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ("l'accordo").

Articolo 2

1.   All'allegato II dell'accordo (accordi bilaterali tra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea) sono aggiunte le seguenti disposizioni:

a)

dopo il primo trattino:

"—

Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966;";

b)

dopo il sedicesimo trattino:

"—

Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971,

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa fatto a Rabat il 29 febbraio 1996;".

2.   Al paragrafo 1 dell'allegato III dell'accordo (autorizzazioni di esercizio e autorizzazioni tecniche: autorità competenti) sono aggiunte le seguenti disposizioni:

a)

dopo la voce relativa al Belgio:

"Bulgaria:

Direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile

Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni";

b)

dopo la voce relativa alla Repubblica slovacca:

"Romania:

Direzione generale dell'infrastruttura e del trasporto aereo

Ministero dei trasporti e dell'infrastruttura".

Articolo 3

I testi dell'accordo in bulgaro e in rumeno, acclusi al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora il presente protocollo dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo, il giorno in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

2.   Il presente protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 5

Il presente protocollo è fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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