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Document JOL_2012_200_R_0024_01
2012/441/EC: Council Decision of 9 October 2009 on the signing and provisional application of a Protocol amending the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and Romania#Protocol amending the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and Romania
2012/441/CE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
2012/441/CE: Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
GU L 200 del 27.7.2012, p. 24–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2009
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
(2012/441/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,
visto l’atto d’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il Marocco dall’altro lato. |
(2) |
L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato («l’accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (1). |
(3) |
Il trattato sull’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 2007. |
(4) |
È necessario un protocollo che modifichi l’accordo per tenere conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri. |
(5) |
Il protocollo è stato negoziato dalle parti il 19 marzo 2007. |
(6) |
È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La firma del protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea («il protocollo»), è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di tale protocollo.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo è effettuata dal Consiglio.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2009
Per il Consiglio
La presidente
Å. TORSTENSSON
(1) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 55.
PROTOCOLLO
che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito denominati gli "Stati membri", e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito denominata "la Comunità",
rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,
da una parte, e
IL REGNO DEL MAROCCO,
di seguito denominato "il Marocco",
dall'altra,
vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ("l'accordo").
Articolo 2
1. All'allegato II dell'accordo (accordi bilaterali tra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea) sono aggiunte le seguenti disposizioni:
a) |
dopo il primo trattino:
|
b) |
dopo il sedicesimo trattino:
|
2. Al paragrafo 1 dell'allegato III dell'accordo (autorizzazioni di esercizio e autorizzazioni tecniche: autorità competenti) sono aggiunte le seguenti disposizioni:
a) |
dopo la voce relativa al Belgio: "Bulgaria: Direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni"; |
b) |
dopo la voce relativa alla Repubblica slovacca: "Romania: Direzione generale dell'infrastruttura e del trasporto aereo Ministero dei trasporti e dell'infrastruttura". |
Articolo 3
I testi dell'accordo in bulgaro e in rumeno, acclusi al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora il presente protocollo dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo, il giorno in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.
2. Il presente protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.
Articolo 5
Il presente protocollo è fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
За дьржавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalīvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaternas
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos
Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko
Maroko Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο του Μαρόκου
For the Kingdom of Morocco
Pour le Royaume du Maroc
Per il Regno del Marocco
Marokas Karalistes vārdā –
Maroko Karalystės vardu
A Marokkói Királyság nevében
Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Maroka
Pelo Reino de Marrocos
Pentru Regatul Maroc
Za Marocké kráľovstvo
Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Marocko