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Document JOL_2012_338_R_0001_01

Decisione 2012/768/PESC del Consiglio, del 9 marzo 2012 , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
Accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

GU L 338 del 12.12.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2012   

IT EN EN EN

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


DECISIONE 2012/768/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2012

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («l’accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

I. AUKEN


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COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

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Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

L’EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

L’Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2)

L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto.

(3)

Le condizioni per la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(4)

Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione europea né la natura specifica della decisione di partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

(5)

L’accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell’UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e una volta che detto Stato ha deciso di partecipare quest’ultimo informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo proposto è condotta in consultazione con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

3.   L’Unione europea fornisce il più tempestivamente possibile all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione al fine di assistere l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia nella formulazione della sua offerta.

4.   L’Unione europea comunica il risultato della valutazione all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per iscritto per assicurare la sua partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’Unione europea condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decida di prorogare un’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’UE.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, tra l’Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi. Nei casi in cui le forze dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell’Unione europea, quest’ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali.

4.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l’una dell’altra, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà/da esse gestiti, o per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

7.   L’Unione europea si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi ed a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

L’accordo tra il governo dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Skopje il 25 marzo 2005, si applica nell’ambito delle operazioni dell’UE di gestione delle crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

a)

garantisce che il personale da essa distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1,

al piano operativo,

alle misure di attuazione;

b)

informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi (il «capomissione») e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dallo Stato partecipante conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all’Unione europea.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

5.   Il capomissione guida l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se tale Stato contribuisce ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Lo Stato partecipante sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione, fatto salvo l’articolo 8.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, lo Stato partecipante non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

4.   Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio lo Stato partecipante dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia fornisce un contributo importante che è essenziale per l’operazione; oppure

b)

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione europea.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione e i pertinenti servizi amministrativi dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul pagamento dei contributi dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi

1.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dagli Stati partecipanti conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

3.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE che può delegare i suoi poteri.

3.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il ritiro del contributo dello Stato partecipante.

5.   Un Alto rappresentante militare («SMR») è nominato dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 12 del presente accordo, lo Stato partecipante sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (1).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status delle forze di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

2.   Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l’RNL dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia fornisca personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dallo Stato partecipante e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea in linea di principio esonera lo Stato partecipante dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l’operazione; oppure

b)

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione europea.

4.   È firmato un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC del Consiglio e le competenti autorità amministrative dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra l’AR e le autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all’entrata in vigore.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

4.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.

5.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove ottobre duemiladodici, in lingua inglese in 2 copie.

 


(1)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.

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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

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To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

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COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

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Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

DICHIARAZIONI

Gli stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’UE che applicano una decisione del Consiglio dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per le lesioni riportate da membri del loro personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

oppure risultino dall’uso di mezzi appartenenti all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell’utilizzare detti mezzi.»

L’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

«Nell’applicare una decisione del Consiglio dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»


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