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Document 92003E003332

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3332/03 di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione. Restituzione alle esportazioni per i bovini vivi.

GU C 78E del 27.3.2004, p. 262–263 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

27.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 78/262


(2004/C 78 E/0262)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3332/03

di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(6 novembre 2003)

Oggetto:   Restituzione alle esportazioni per i bovini vivi

Nella relazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi — relazione annuale 2002 — la Commissione indica che in 561 casi sono state rilevate irregolarità su animali vivi.

La Commissione può comunicare quante di queste irregolarità, sono avvenute in fase di trasporto di bovini d'allevamento e può in questo contesto anche indicare a quanto ammontano i relativi finanziamenti? Quanti casi si riferiscono invece a bovini da macello?

Quanti trasporti di animali, che nel 2002 hanno beneficiato di restituzioni alle esportazioni, sono stati sottoposti a controlli (in numeri assoluti e relativi)?

La Commissione può indicare i nomi delle 10 aziende che nel 2002 hanno beneficiato maggiormente delle restituzioni alle esportazioni per animali vivi? Quanti fondi ha percepito ciascuna di queste aziende da questa linea di bilancio?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(17 dicembre 2003)

La relazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta antifrode (relazione annuale 2002) rileva 561 casi di irregolarità riguardanti animali vivi in generale (capitolo 01 della nomenclatura combinata). In questo caso specifico, 444 casi di irregolarità sono stati constatati sui bovini per un totale di 4,7 milioni di euro e 117 sugli ovini per un totale di 1,5 milioni di euro. Inoltre, 262 dei 561 casi citati riguardano direttamente le restituzioni all'importazione di bovini vivi.

Le irregolarità comunicate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 595/91 (1) riguardano i dettagli sui casi, ma i dati ricevuti dalla Commissione non consentono di distinguere tra animali riproduttori e animali da macello.

La legislazione in vigore obbliga gli Stati membri a controllare tutti i trasporti di bovini esportati con restituzione, in virtù del regolamento (CE) n. 615/98 (2) che subordina il pagamento della restituzione al rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE (3) relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e che prevede un controllo veterinario obbligatorio per tutti i trasporti al punto di uscita del territorio doganale della Comunità. Nei paesi terzi, il regolamento prevede anche un controllo al momento dello scarico degli animali nel paese terzo di destinazione finale quando si è avuto un cambio di mezzo di trasporto in un paese terzo e quando il veterinario del punto di uscita della Comunità lo ha ritenuto necessario. Recentemente questo regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 639/2003 (4) che si applica alle dichiarazioni di esportazioni accettate dal 1o ottobre 2003. Questo nuovo regolamento prevede controlli veterinari obbligatori per tutti i trasporti al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, nel luogo dove avviene il cambio di mezzo di trasporto in un paese terzo e al momento dello scarico degli animali nei paesi terzi di destinazione finale.

Quanto al terzo quesito posto dall'onorevole parlamentare a proposito dell'identità delle dieci società che hanno ricevuto restituzioni all'esportazione per il maggior numero di animali vivi nel 2002, e l'importo ricevuto per ognuna, la Commissione, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2390/1999 (5), deve assicurare la riservatezza delle informazioni che riceve in base a detto regolamento. Per effetto di questo obbligo di riservatezza, la Commissione non è in grado di fornire i nominativi delle persone che beneficiano di aiuti relativi al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia» (FEOGA).

Tuttavia, la Commissione è autorizzata a fornire dati aggregati. Nell'esercizio 2002 (16 ottobre 2001 — 15 ottobre 2002), sono stati pagati 56 milioni di euro per restituzioni alle importazioni per gli animali vivi a 98 beneficiari. I dieci beneficiari principali hanno ricevuto insieme l'80 % di questa somma.


(1)  Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72, GU L 67 del 14.3.1991.

(2)  Regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione del 18 marzo 1998 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, GU L 82 del 19.3.1998.

(3)  Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, GU L 340 dell'11.12.1991.

(4)  Regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, GU L 93 del 10.4.2003.

(5)  Regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», GU L 295 del 16.11.1999.


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