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Document 62010CN0561

Causa C-561/10 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010 , causa T-387/08, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

GU C 72 del 5.3.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/3


Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-387/08, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-561/10 P)

2011/C 72/05

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki -Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, Attorneys of Law)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione dell’OPOCE (l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea) di respingere l’offerta della ricorrente e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e concedere il risarcimento danni;

rinviare la causa al Tribunale affinché esamini le questioni rimaste in sospeso nei due lotti, inclusa la richiesta di risarcimento del danno, non ancora esaminata dal Tribunale;

ordinare all’OPOCE di sopportare l’integralità delle spese della ricorrente comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché di quelle della presente impugnazione, qualora fosse accolta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale impugnata è errata in diritto e ha interpretato erroneamente l’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario (1) e l’art. 149 delle modalità di applicazione dichiarando che, poiché l’offerta della ricorrente non aveva raggiunto la soglia del 70 %, la Commissione giustamente non aveva comunicato alla ricorrente i meriti rispettivi dell’offerente vincitore. Inoltre, la ricorrente sostiene che la sentenza è insufficientemente motivata, poiché il Tribunale ha omesso di esaminare approfonditamente e singolarmente il motivo vertente sulla violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento.

La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale ha violato l’obbligo di indicare le motivazioni, poiché, nonostante abbia riconosciuto che i commenti relativi a numerosi sottocriteri contenuti nella decisione impugnata fossero vaghi e generici e non spiegassero punteggi assegnati all’offerta della ricorrente e che la decisione contestata è viziata da una motivazione inadeguata con riferimento a specifici sottocriteri di aggiudicazione, ha concluso che «la motivazione con riferimento a numerosi altri criteri e sottocriteri di aggiudicazione è adeguata». Inoltre, il Tribunale ha interpretato in modo erroneo l’obbligo di fornire una motivazione, ritenendo che alcuni commenti del comitato di valutazione fossero sufficienti a soddisfare il suo obbligo di motivazione. Infine il Tribunale non ha esaminato approfonditamente gli argomenti della ricorrente riguardanti la violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento e ha omesso di motivare individualmente e a sufficienza tali aspetti.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


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