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Document 62009CA0444

    Cause riunite C-444/09 e C-456/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña e dal Juzgado Contencioso Administrativo n °3 de Pontevedra — Spagna) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Applicazione dell’accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un’indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro — Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all’indennità per anzianità di servizio)

    GU C 55 del 19.2.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/14


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña e dal Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra — Spagna) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia

    (Cause riunite C-444/09 e C-456/09) (1)

    (Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione - Applicazione dell’accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma - Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un’indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro - Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all’indennità per anzianità di servizio)

    2011/C 55/25

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra

    Parti

    Ricorrenti: Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)

    Convenuta: Consejería de Educación de la Junta de Galicia

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña — Interpretazione dell’allegato, clausola 4, punto 4, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Nozione di «criteri del periodo di anzianità di servizio» — Normativa nazionale che crea una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un’indennità di anzianità basata sulla sola natura temporanea del contratto

    Dispositivo

    1)

    Un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia, come la ricorrente nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e di quello dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato di tale direttiva.

    2)

    Un’indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, in quanto costituisce una condizione d’impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro.

    3)

    La mera circostanza che una disposizione nazionale quale l’art. 25, n. 2, della legge 12 aprile 2007, n. 7/2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude che tale disposizione possa essere considerata una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva.

    4)

    La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.

    5)

    Nonostante l’esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che, pur riconoscendo il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, esclude tuttavia l’applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l’obbligo, in forza del diritto dell’Unione, e nel caso di una disposizione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto al versamento delle indennità un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.


    (1)  GU C 24 del 30.1.2010.


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