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Document 52023PC0278

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave

COM/2023/278 final

Bruxelles, 24.5.2023

COM(2023) 278 final

2023/0166(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2023) 278-279}
{SEC(2023) 330}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

In linea con l'obiettivo della Commissione di "un'economia al servizio delle persone" e come annunciato nel programma di lavoro per il 2023, la Commissione intende garantire che il quadro giuridico per gli investimenti al dettaglio responsabilizzi sufficientemente i consumatori, incoraggi risultati migliori e più equi sul mercato e, in ultima analisi, crei le condizioni necessarie per aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali.

Nel suo nuovo piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2020 1 la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di presentare una strategia per gli investimenti al dettaglio volta a garantire che gli investitori al dettaglio possano trarre pieno vantaggio dai mercati dei capitali e fare affidamento su norme coerenti in tutti gli strumenti giuridici. 

Uno degli obiettivi principali dell'Unione dei mercati dei capitali è garantire che i consumatori possano beneficiare appieno delle possibilità di investimento offerte dai mercati dei capitali. È opportuno che gli investitori al dettaglio, la cui partecipazione ai mercati dei capitali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro in funzione delle diverse condizioni storiche e socioeconomiche, siano in grado di ottenere risultati d'investimento migliori di quanto non avvenga attualmente nell'ambito della partecipazione ai mercati dei capitali dell'UE.

Questo obiettivo è condiviso dai colegislatori. 

Il 3 dicembre 2020, nelle conclusioni del Consiglio sul piano di azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2 , il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare l'attuazione delle parti del piano di azione che mirano a stimolare l'attività di investimento, in particolare da parte di investitori al dettaglio all'interno dell'UE, garantendo al contempo un livello elevato di tutela dei consumatori e degli investitori. 

L'8 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali 3 , che ha sostenuto ampiamente le misure volte ad accrescere la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali. La risoluzione ha sottolineato che una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio è subordinata a un cambiamento della cultura dell'investimento e che tale cambiamento potrà avvenire soltanto quando gli investitori al dettaglio saranno convinti del fatto che investire nei mercati finanziari è auspicabile, pur correndo rischi accettabili e chiaramente definiti. 

La presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIP"). L'entrata in vigore del regolamento PRIIP e del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione il 1º gennaio 2018 ha contribuito a migliorare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori al dettaglio. In tal modo per gli investitori è diventato più facile comprendere le caratteristiche chiave di un'intera gamma di prodotti d'investimento e raffrontare diversi prodotti, anche di tipo diverso (ad esempio prodotti d'investimento assicurativi, fondi d'investimento o depositi strutturati). A gennaio del 2023 i PRIIP hanno iniziato ad applicarsi ai fondi d'investimento che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE relativa agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (la direttiva OICVM), in quanto la precedente esenzione non era più applicabile. Ciò ha aumentato ulteriormente la coerenza delle informative tra i vari prodotti d'investimento al dettaglio.

La presente proposta che introduce modifiche mirate del quadro giuridico per i PRIIP fa parte della strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio, in linea con l'azione 8 del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2020. Per quanto riguarda le informative, la strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio intende migliorare le informazioni da fornire agli investitori e la capacità di questi di adottare decisioni d'investimento informate. A tal fine la presente proposta mira ad adattare le informative al contesto digitale e all'evoluzione delle esigenze degli investitori al dettaglio, e ad apportare maggiore chiarezza sull'ambito coperto dai PRIIP per quanto riguarda le obbligazioni societarie con clausole make-whole e le rendite immediate. La presente iniziativa non rientra nel Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza della regolamentazione (REFIT).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa si basa sulle norme vigenti che disciplinano il modo in cui gli ideatori e i distributori di prodotti d'investimento devono presentare agli investitori al dettaglio i documenti contenenti le informazioni chiave (KID, key information document) per i PRIIP ("KID per i PRIIP"), e le migliora. Comporta modifiche mirate del quadro normativo, mantenendo intatte le disposizioni principali.

La presente proposta fa parte di un pacchetto che rafforza la tutela degli investitori al dettaglio con la direttiva omnibus (COM(2023) 279); nell'ambito di tale pacchetto le proposte operano in sinergia. La direttiva omnibus modifica le direttive dell'UE che disciplinano: i) la prestazione di servizi d'investimento ("MiFID" 4 ); ii) la prestazione di servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa a terzi ("IDD" 5 ); iii) l'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione all'interno dell'UE ("solvibilità II" 6 ); iv) il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM" 7 ); e v) i gestori di fondi di investimento alternativi ("direttiva GEFIA" 8 ).

Per quanto riguarda le informazioni da fornire agli investitori al dettaglio, la direttiva omnibus migliorerà notevolmente la coerenza delle informative tra i vari strumenti giuridici e promuoverà una maggiore trasparenza nei confronti degli investitori al dettaglio lungo tutto il loro percorso di investimento e nel ciclo di vita dell'investimento, anche per quanto riguarda i costi. Modifiche mirate del quadro giuridico della MiFID II e dell'IDD farebbero sì che i costi dei prodotti di investimento siano presentati in un formato standardizzato e facilmente comprensibile prima che sia eseguita qualsiasi operazione. Tali misure rafforzerebbero inoltre gli obblighi delle imprese di fornire ai clienti un estratto annuale per informarli ex post dei costi effettivamente sostenuti e del rendimento del loro portafoglio.

Le misure concernenti le informazioni da fornire sui prodotti proposte nel presente regolamento integrano anche altre misure contemplate dalla direttiva omnibus, che colmano carenze individuate in varie fasi del percorso compiuto dall'investitore al dettaglio:

nuove norme volte a tutelare gli investitori al dettaglio dalle comunicazioni e pratiche commerciali ingannevoli che mettono in evidenza i benefici ma ridimensionano i rischi potenziali;

norme che vietano gli incentivi nei casi di sola esecuzione e parano le distorsioni nel processo di consulenza rafforzando il principio del migliore interesse e introducendo nuovi criteri per "agire nel migliore interesse del cliente" nonché migliorando la trasparenza;

misure che modificano le norme in materia di controllo e governance del prodotto, per garantire che non siano imputati costi indebiti e che i prodotti offrano agli investitori al dettaglio un buon rapporto costi-benefici;

ulteriori misure in materia di alfabetizzazione finanziaria, classificazione degli investitori, valutazioni migliorate dell'idoneità e dell'adeguatezza, misure volte ad accrescere le qualifiche professionali dei consulenti finanziari e misure atte a rafforzare l'applicazione delle norme in materia di vigilanza.

Le misure comprese nella strategia per gli investimenti al dettaglio sono pertanto coerenti con le modifiche mirate dei KID per i PRIIP.

La presente proposta è coerente con le disposizioni dell'UE vigenti in materia di finanza sostenibile. Il fatto che nel documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP sia inserita una nuova sezione appositamente dedicata alla sostenibilità integra il quadro per l'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il punto di partenza a tal fine è costituito dai dati già comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) e del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia), al fine di evitare duplicazioni e costi superflui per il settore finanziario. Il quadro per i PRIIP sarà mantenuto coerente con le potenziali modifiche future dell'SFDR e della tassonomia dell'UE. La presente proposta mantiene quindi le specifiche per il calcolo e la presentazione degli indicatori selezionati per le norme tecniche di regolamentazione che devono essere elaborate dalle autorità europee di vigilanza (AEV). Si tratta di un aspetto importante soprattutto perché i servizi della Commissione hanno avviato una valutazione globale dell'attuazione dell'SFDR.

Le modifiche mirate che formano oggetto della proposta sono ritenute coerenti e complementari con l'inclusione dei KID per i PRIIP nell'ambito di applicazione del regolamento che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP, European Single Access Point). In attesa dell'esito dei negoziati sulla proposta della Commissione 9 , si precisa che l'ESAP renderebbe disponibile il contenuto dei KID per i PRIIP su un'unica piattaforma e ne richiederebbe la trasmissione in un formato per dati estraibili a partire dalla fine del 2027. A seconda delle misure di attuazione adottate mediante atti di esecuzione, tali informazioni potrebbero pertanto essere disponibili in un formato leggibile meccanicamente. Se da un lato l'ESAP migliorerà l'accesso alle informazioni contenute nei KID per i PRIIP nonché l'utilizzo digitale di tali informazioni rendendone obbligatoria la trasmissione all'ESAP in un formato per dati estraibili, dall'altro lato grazie alle modifiche mirate che sono oggetto della presente proposta tali informazioni diventerebbero di più facile lettura. Si prevede che l'ESAP produrrà vantaggi per gli investitori al dettaglio principalmente attraverso un maggiore accesso a strumenti online che consentono di confrontare molti prodotti di investimento diversi (facilitando lo sviluppo di tali strumenti da parte di terzi). Gli investitori al dettaglio e i loro consulenti tuttavia dovranno ancora leggere il contenuto del KID, su supporto cartaceo o in formato elettronico, in particolare all'atto di valutare le caratteristiche di uno specifico prodotto di investimento. Pertanto, parallelamente alla messa a disposizione di tali informazioni nell'ESAP, è opportuno rendere il documento più fruibile. Le modifiche introdotte nel presente regolamento mirano inoltre a garantire una maggiore coerenza per quanto riguarda la presentazione digitale delle informazioni chiave relative ai prodotti di investimento, sulla falsariga di un documento analogo introdotto ai sensi del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP, Pan-European Personal Pension Product).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con le più ampie strategie e priorità dell'UE, quali il Green Deal europeo, la strategia digitale dell'UE e l'Unione dei mercati dei capitali. Contribuisce agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali migliorando la coerenza delle informazioni messe a disposizione degli investitori al dettaglio. Aumentando la visibilità delle informazioni sulla sostenibilità, aiuterà gli investitori al dettaglio a reperire prodotti di investimento consoni alle proprie preferenze di sostenibilità. A sua volta ciò contribuirà a integrare la sostenibilità nel settore finanziario facilitando così il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Inoltre la presente proposta è coerente con la priorità della Commissione di far sì che l'Europa sia pronta per l'era digitale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del regolamento PRIIP è l'articolo 114 TFUE, giacché il regolamento stabilisce norme comuni sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Considerando che l'iniziativa attuale propone ulteriori azioni strategiche per garantire il conseguimento di tali obiettivi, la relativa proposta legislativa sarebbe adottata sulla scorta della stessa base giuridica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), che prevede che l'Unione intervenga solo se gli obiettivi non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. Per evitare ostacoli alla distribuzione dei fondi di investimento nell'UE, le informazioni sui prodotti devono essere armonizzate affinché sia possibile un raffronto tra prodotti provenienti da mercati diversi. L'uniformità e la certezza del diritto possono essere garantite meglio da un intervento a livello dell'UE. Ciò si applica sia al regolamento PRIIP vigente sia alle modifiche di cui alla presente proposta.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE. Le misure proposte sono necessarie per conseguire gli obiettivi di trasparenza dei prodotti di investimento per gli investitori al dettaglio, in particolare per quanto riguarda le relative caratteristiche di sostenibilità, e per rendere più accessibili le collegate informative attraverso mezzi digitali senza introdurre inutili oneri amministrativi. Altre parti della presente proposta sono necessarie per apportare sufficiente chiarezza giuridica e garantire trasparenza sui costi di taluni prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento PRIIP. La proporzionalità delle misure è stata valutata nella sezione 3 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la strategia per gli investimenti al dettaglio. Le misure sono risultate proporzionate.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché l'atto giuridico vigente è un regolamento, per la sua modifica è necessario un regolamento. Il regolamento continua ad essere lo strumento giuridico più appropriato, considerata la necessità di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni a disposizione degli investitori al dettaglio a livello dell'UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L'allegato della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene una valutazione degli aspetti del quadro legislativo che attengono specificamente alla tutela degli investitori al dettaglio, compreso il quadro per i PRIIP.

La valutazione ha concluso che il quadro globale in materia di informativa, anche con riferimento ai PRIIP, è stato sostanzialmente efficace, in particolare nel fornire agli investitori al dettaglio informazioni comparabili e utili per aiutarli a decidere. Ciononostante sono state individuate carenze in termini di leggibilità e fruibilità della presentazione della documentazione informativa. Anche le informazioni sui costi non sono sempre chiare. L'efficienza (efficacia in termini di costi) degli obblighi di informativa vigenti è elevata, in quanto è stato sostanzialmente conseguito l'obiettivo di aumentare il livello di tutela degli investitori al dettaglio a costi contenuti. La presente proposta apporta maggiore chiarezza giuridica sull'ambito coperto dai PRIIP, affrontando le criticità individuate nella valutazione (ossia la questione se le obbligazioni societarie con clausole make-whole e le rendite immediate rientrino nell'ambito coperto dai PRIIP). Le prescrizioni concernenti il formato, la leggibilità, la chiarezza, la sinteticità, il linguaggio usato e la completezza della copertura sono ritenute coerenti tra i vari atti legislativi. Alcune questioni specifiche sono affrontate nella proposta di direttiva omnibus, che mira a realizzare un migliore allineamento tra le norme della MiFID e dell'IDD e i PRIIP. La pertinenza delle informazioni fornite agli investitori al dettaglio nei documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP potrebbe essere migliorata, in particolare data la necessità di porre maggiormente l'accento sull'ambiente digitale e sulla sostenibilità.

Consultazioni dei portatori di interessi

Per agevolare la preparazione della presente proposta, la Commissione ha raccolto osservazioni attraverso una consultazione pubblica che si è svolta tra l'11 maggio e il 3 agosto 2021 e che ha sondato le opinioni di una vasta gamma di portatori di interessi riguardo a vari aspetti degli investimenti al dettaglio, compresi il funzionamento dei KID per i PRIIP e i miglioramenti che possono esservi apportati. In totale hanno risposto alla consultazione 186 portatori di interessi.

La maggior parte dei rispondenti conviene che l'informativa precontrattuale dovrebbe consentire, per quanto possibile, un chiaro raffronto tra prodotti di investimento diversi. Si sono registrati pareri discordanti per quando riguarda la questione se il KID per i PRIIP abbia apportato un miglioramento permettendo agli investitori di comprendere meglio i prodotti d'investimento al dettaglio e di effettuare più agevolmente un raffronto tra prodotti d'investimento al dettaglio diversi, sia nell'ambito di uno stesso tipo di prodotto sia tra tipi di prodotti diversi.

Quasi metà dei rispondenti ritiene adeguata la quantità di informazioni fornite nel KID per i PRIIP; per gli altri invece le informazioni fornite sono troppe oppure sono insufficienti. I pareri variano a seconda del tipo di informazioni e di portatore di interessi, ma è emerso con chiarezza che sono auspicabili maggiori informazioni relative alla sostenibilità. Per quanto riguarda la lunghezza del KID per i PRIIP, in generale è stato espresso apprezzamento per la lunghezza massima attuale di tre pagine, con alcune differenze tra i vari gruppi di portatori di interessi. Si è registrato un ampio consenso sul fatto che il KID per i PRIIP è piuttosto sovraccarico di informazioni e la maggior parte dei rispondenti è a favore di una sua semplificazione. Una larga maggioranza dei rispondenti è contraria a una maggiore frequenza di aggiornamento dei KID per i PRIIP. Infine quasi metà dei rispondenti ritiene che gli investitori al dettaglio possano reperire e procurarsi facilmente i KID per i PRIIP.

Assunzione e uso di perizie

Le raccomandazioni del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV) sui PRIIP si sono concentrate sulla necessità di rendere i KID più "a misura di consumatore". Le AEV hanno raccomandato modifiche mirate del regolamento PRIIP nell'ambito del riesame del quadro per i PRIIP.

In particolare il comitato congiunto ha raccomandato di: i) migliorare la presentazione del KID sui media digitali e offrire una maggiore flessibilità per quanto riguarda la sua presentazione digitale; ii) aumentare la visibilità delle informazioni ambientali, sociali e di governance ("ESG") nel KID grazie a una sezione a se stante; iii) fornire informazioni più specifiche sui costi dei prodotti assicurativi che consentono opzioni multiple; iv) integrare nel KID una maggiore flessibilità, anche prevedendo l'inserimento di diversi tipi di informazioni sul rendimento in funzione del tipo di prodotto; v) adattare maggiormente i KID agli specifici tipi di prodotto; vi) chiarire e adeguare l'ambito di applicazione del regolamento PRIIP in relazione ai prodotti precisando che talune obbligazioni societarie sono escluse.

L'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta elenca altre fonti prese in considerazione in sede di elaborazione della proposta, tra cui attività di sensibilizzazione e consultazioni mirate dei portatori di interessi. La Commissione si è anche basata su una vasta letteratura di ricerca, i cui riferimenti sono riportati nella valutazione d'impatto, in particolare uno studio appositamente commissionato a un consorzio di consulenti guidato da Kantar, dal titolo "Disclosure, inducements, and suitability rules for retail investors study", pubblicato nel 2022 10 .

In una fase precedente, la preparazione della presente proposta ha beneficiato anche della consulenza del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali ("CMU HLF"), che ha raccomandato di rivedere a tempo debito le informative previste dal quadro per i PRIIP. Sono stati forniti contributi anche dal gruppo di esperti governativi in materia di servizi finanziari al dettaglio (GEGRFS, Government Expert Group on Retail Financial Services) e del gruppo di utenti dei servizi finanziari (FUSG, Financial Services User Group) 11 .

Valutazione d'impatto

La presente proposta si basa sulla valutazione d'impatto relativa alla strategia per gli investimenti al dettaglio (SWD(2023) 278 - (SWD(2023) 279). La valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 14 dicembre 2022 e ha ricevuto parere positivo il 20 gennaio 2023 (SEC(2023) 330 RSB). Successivamente è stata modificata per rispecchiare l'esito della consultazione con il comitato per il controllo normativo.

Nella valutazione d'impatto sono esaminati due problemi. In primo luogo gli investitori al dettaglio non dispongono di informazioni pertinenti, comparabili e facilmente comprensibili sui prodotti di investimento e spesso sono influenzati in modo inadeguato dalle comunicazioni commerciali. In secondo luogo si rilevano notevoli carenze nel processo di ideazione e distribuzione dei prodotti di investimento relative al pagamento di incentivi e alla misura in cui la progettazione del prodotto riflette l'efficienza in termini di costi e il valore per l'investitore al dettaglio. Questi problemi hanno conseguenze rilevanti, ad esempio l'insufficiente tutela degli investitori e il trattamento iniquo loro riservato, la riduzione dei rendimenti degli investimenti e una minore capacità di accumulare capitali, così come effetti negativi sulla fiducia degli investitori al dettaglio e sull'integrazione dei mercati.

Le modifiche mirate del KID per i PRIIP rappresentano una parte delle soluzioni proposte per affrontare il primo problema e la sua causa ("le informazioni fornite agli investitori non sempre sono utili o pertinenti per aiutarli a decidere e non sono sufficientemente adatte all'ambiente digitale"). Tali modifiche rientrano nell'opzione 2 - "Modifiche mirate delle norme in materia di informativa, volte a migliorarne la pertinenza per gli investitori al dettaglio", unitamente a modifiche mirate delle norme in materia di informativa ai sensi della MiFID e dell'IDD, che sono volte specificamente a migliorare la pertinenza delle informazioni fornite agli investitori al dettaglio (incluse nella direttiva omnibus che accompagna la presente proposta). Un'ulteriore opzione strategica è stata presa in esame nell'ambito dell'opzione 3 - "Modifiche mirate per colmare le carenze informative relative alle comunicazioni commerciali". Le opzioni 2 e 3 sono complementari e apportano un miglioramento rispetto alla situazione attuale a un costo ragionevole. Una combinazione di entrambe le opzioni è stata pertanto inclusa nell'opzione prescelta.

La valutazione d'impatto conclude che l'introduzione di miglioramenti nella presentazione del KID per i PRIIP attraverso la stratificazione e l'elaborazione di uno specchietto riepilogativo consentirebbe agli investitori al dettaglio di comprendere meglio le caratteristiche chiave del prodotto d'investimento preso in considerazione (ad esempio per quanto riguarda i costi e il livello di rischio ad esso associati) e li aiuterebbe a scegliere un prodotto consono alle proprie esigenze. Grazie all'introduzione di una nuova sezione dedicata alla sostenibilità, i clienti al dettaglio potrebbero individuare chiaramente e confrontare agevolmente le informazioni di base sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti di cui valutano l'acquisto.

Adeguatezza normativa e semplificazione

Nella preparazione della presente proposta si è esaminato il potenziale di semplificazione e di riduzione degli oneri. Tuttavia il principale obiettivo della proposta e della più ampia strategia per gli investimenti al dettaglio è la tutela del consumatore. Eventuali misure di semplificazione o di riduzione degli oneri devono pertanto essere considerate nell'ottica di tale obiettivo. La valutazione non ha individuato significativi margini di semplificazione e di riduzione degli oneri e ha indicato che la semplificazione dei documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP non necessariamente migliorerebbe la comprensibilità dei prodotti di investimento. Inoltre si è rilevato che nel caso dei PRIIP i costi complessivi dell'informativa sui prodotti sono relativamente contenuti, soprattutto se si considera l'elevato numero di clienti e l'ordine di grandezza degli attivi gestiti. Non si prevede alcun impatto significativo per le PMI e la proposta è coerente con la "verifica digitale" in quanto incoraggia un maggiore uso dei PRIIP in formato elettronico.

Diritti fondamentali

La proposta osserva e rispetta i principi stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il principio del livello elevato di protezione dei consumatori per tutti i cittadini dell'UE (articolo 38). Al fine di potere adottare decisioni informate, i consumatori (in questo caso gli investitori al dettaglio) necessitano di informazioni pertinenti, comparabili e facilmente comprensibili sui prodotti di investimento. La presente proposta ammoderna il KID per i PRIIP affinché la presentazione delle informazioni sia più fruibile da parte degli investitori al dettaglio, comprese le persone con disabilità, aumentando così la probabilità che sia letto e correttamente compreso.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non incide sul bilancio dell'UE. La vigilanza sul rispetto delle nuove norme sarebbe esercitata dalle autorità nazionali competenti nel quadro dei rispettivi mandati attuali e il suo ambito non è modificato dalla presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

La Commissione provvederà a monitorare in che modo la proposta di regolamento, una volta adottata, raggiunge gli obiettivi definiti nella valutazione d'impatto che accompagna la strategia per gli investimenti al dettaglio. A tal fine intende affidare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) l'incarico di monitorare l'efficacia della presentazione delle informazioni in formato digitale, dell'introduzione di una nuova sezione sulla sostenibilità e delle nuove norme relative ai prodotti che consentono opzioni multiple (MOP, multi-option product). La Commissione ha inoltre in programma di monitorare l'andamento del numero di reclami trasmessi attraverso il monitoraggio del mercato da parte dell'ESMA e dell'EIOPA, al fine di valutare la qualità delle informazioni disponibili. In una fase appropriata, una volta che sarà stata acquisita sufficiente esperienza pratica e che saranno stati raccolti dati sufficienti, anche attraverso l'applicazione del regolamento delegato sui PRIIP modificato di recente 12 , la Commissione prevede di valutare il ruolo svolto dalla documentazione informativa nell'aiutare gli investitori ad assumere decisioni di investimento informate e potrebbe prendere in considerazione potenziali modifiche aggiuntive del più ampio quadro per i PRIIP.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1, punto 1), lettera a), aggiorna alla normativa vigente (ora regolamento (UE) 2017/1129 ("regolamento sul prospetto")) i riferimenti giuridici per quanto riguarda i tipi di strumenti finanziari per i quali non sussiste l'obbligo di redigere un KID per i PRIIP.

L'articolo 1, punto 1), lettera b), esclude dall'ambito di applicazione del regolamento PRIIP i prodotti al dettaglio che prevedono rendite immediate senza fase di rimborso.

L'articolo 1, punto 2), aggiorna i riferimenti al regolamento (UE) 2017/1129 (regolamento sul prospetto) affinché entrambi i regolamenti si applichino ai prodotti d'interesse.

L'articolo 1, punto 3), lettera a), precisa che taluni tipi di obbligazioni societarie con clausole make-whole sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento PRIIP, a condizione che siano rimborsate al fair value (valore equo).

L'articolo 1, punto 3), lettera b), introduce la definizione di formato elettronico.

L'articolo 1, punto 4), modifica le disposizioni relative alla presentazione dei costi dei prodotti che consentono opzioni multiple ("MOP"), precisando le condizioni che devono essere soddisfatte per fornire informazioni trasparenti agli investitori al dettaglio e facilitare la scelta tra diverse opzioni di investimento.

L'articolo 1, punto 5), lettera a), introduce nel KID per i PRIIP una nuova sezione dal titolo "Il prodotto in breve", che riassume ed evidenzia le informazioni riguardanti il tipo di prodotto di investimento, i relativi costi e il livello di rischiosità, il periodo di detenzione raccomandato e la presenza di prestazioni assicurative.

L'articolo 1, punto 5), lettera b), elimina la "segnalazione di comprensibilità", in quanto non si è rivelata sufficientemente efficace nel mettere in guardia gli investitori al dettaglio rispetto a prodotti particolarmente complessi e potrebbe anche averli involontariamente scoraggiati dall'acquistare prodotti di investimento meno complessi.

L'articolo 1, punto 5), lettera c), elimina il riferimento agli obiettivi ambientali e sociali perseguiti dal prodotto di investimento, riferimento che è sostituito da una nuova sezione sulla sostenibilità inserita nel documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP.

L'articolo 1, punto 5), lettera d), introduce nei KID per i PRIIP una nuova sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto sotto il profilo ambientale?" (sezione "sostenibilità") per fornire agli investitori al dettaglio un insieme armonizzato di informazioni chiave sul profilo di sostenibilità del prodotto di investimento, muovendo dalle informative esistenti sui prodotti.

L'articolo 1, punto 5), lettera e), elimina il potere della Commissione di adottare atti delegati, data la sostituzione del riferimento agli obiettivi ambientali e sociali con la sezione sulla sostenibilità. La nuova sezione sulla sostenibilità sarebbe specificata attraverso norme tecniche di regolamentazione, per le quali il conferimento di potere è già contemplato.

L'articolo 1, punto 5), lettera f), modifica i tempi di presentazione alla Commissione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione applicabili.

L'articolo 1, punto 6), aggiunge la condizione secondo cui le AEV devono considerare le situazioni nelle quali i KID per i PRIIP non sono più resi disponibili e modifica i tempi di presentazione alla Commissione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione applicabili. Delega inoltre alla Commissione il potere di adottare le relative norme tecniche di regolamentazione.

L'articolo 1, punto 7), ammoderna e semplifica le disposizioni relative alla messa a disposizione dei KID per i PRIIP. Stabilisce che il KID deve essere fornito preferibilmente in formato elettronico, precisando nel contempo che il cliente può chiederne una versione cartacea gratuita. Aggiorna le disposizioni relative alla messa a disposizione dei KID per i PRIIP in formato elettronico, sulla base delle prassi consolidate derivanti dal quadro MiFID e IDD. Precisa inoltre le condizioni per l'uso della stratificazione e per la personalizzazione al fine di apportare maggiore chiarezza giuridica quanto alle possibilità di usare la presentazione digitale dei KID per i PRIIP. Conferisce alle AEV il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, precisando le condizioni di tale presentazione e le funzionalità per rendere le informazioni accessibili ai lettori con disabilità visiva.

L'articolo 2 prevede che l'entrata in vigore dovrà avvenire il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione e stabilisce come data di applicazione la data corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione, al fine di lasciare tempo sufficiente per l'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione.

2023/0166 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Uno degli obiettivi principali dell'Unione dei mercati dei capitali è garantire che i consumatori possano beneficiare appieno delle possibilità di investimento offerte dai mercati dei capitali. A tal fine i consumatori devono poter contare su un quadro normativo che consenta loro di adottare decisioni di investimento consone alle loro esigenze e ai loro obiettivi e che li tuteli in modo adeguato nel mercato unico. Il pacchetto di misure nell'ambito della strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio intende colmare le carenze individuate, comprese quelle relative alle informazioni messe a disposizione degli investitori al dettaglio.

(2)L'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 definisce i prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati o "PRIIP" come investimenti nei quali, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio. La possibilità per l'ideatore di attivare una clausola make-whole per il rimborso anticipato dell'investimento non dovrebbe di per sé essere considerata una fluttuazione di questo tipo. Ciò dovrebbe riflettersi nella definizione di PRIIP.

(3)Nel caso in cui i PRIIP offrano all'investitore al dettaglio una gamma di opzioni d'investimento, è possibile che le informazioni relative alle varie opzioni siano riportate in documenti diversi. Questo rende difficile, per gli investitori al dettaglio interessati all'acquisto di tali PRIIP, individuare il costo totale del prodotto. È pertanto necessario fornire agli investitori al dettaglio strumenti, compresi strumenti di simulazione, che consentano loro di conoscere e confrontare i costi totali di tali PRIIP prima di scegliere una determinata opzione d'investimento. Norme più dettagliate sull'uso di tali strumenti dovrebbero garantire una migliore visibilità dei costi totali dei prodotti, offrendo nel contempo un certo grado di flessibilità nell'uso degli strumenti di simulazione.

(4)Sempre più spesso gli investitori al dettaglio desiderano avere informazioni sulle prestazioni di sostenibilità dei prodotti di investimento, compresi i PRIIP. Recenti atti legislativi dell'Unione hanno introdotto vari obblighi di informativa da cui sarebbe possibile muovere per informare gli investitori al dettaglio, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 e il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 . Le informazioni così divulgate possono tuttavia non risultare sufficientemente visibili per gli investitori al dettaglio. È pertanto necessario aggiungere nel documento contenente le informazioni chiave talune informazioni sul profilo di sostenibilità dei PRIIP. Al fine di evitare ulteriori costi legati alla comunicazione delle informazioni, le informazioni ambientali, sociali e di governance dovrebbero essere ricavate dall'informativa fornita dagli ideatori dei prodotti a norma dei regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852.

(5)La diffusione della digitalizzazione offre la possibilità di presentare le caratteristiche chiave dei PRIIP in una veste più attraente. Il regolamento (UE) n. 1286/2014 tuttavia non prevede sufficiente flessibilità nell'uso dei mezzi digitali per illustrare le informazioni chiave agli investitori, ad esempio per quella presentazione personalizzata e stratificata delle informazioni dei documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP che ridurrebbe il sovraccarico visivo per gli investitori al dettaglio e faciliterebbe la comprensione del PRIIP. È pertanto necessario introdurre maggiore flessibilità nell'uso del formato elettronico affinché gli investitori possano beneficiare appieno delle potenzialità offerte dalla presentazione del documento contenente le informazioni chiave in tale formato, anche personalizzando l'importo che l'investitore intende investire o il periodo di detenzione in base alle preferenze personali. La personalizzazione non comporta una valutazione, da parte del fornitore dei PRIIP, delle singole caratteristiche del potenziale investitore al dettaglio. Resta sempre necessario redigere il documento di tre pagine contenente le informazioni chiave in conformità dell'articolo 8 e metterlo a disposizione sul sito internet dell'ideatore. Tuttavia le informazioni chiave in esso riportate potrebbero essere fornite all'investitore al dettaglio in modo flessibile e personalizzato, purché la persona sia informata della possibilità di scaricare la versione integrale del documento contenente le informazioni chiave.

(6)L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("AEV") dovrebbero elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda il contenuto degli specchietti riepilogativi e i principi per l'uso della stratificazione e le opzioni digitali in formato elettronico. È opportuno che la Commissione adotti tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, o successivamente le modifichi, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1093/2010 15 , (UE) n. 1094/2010 16 e (UE) n. 1095/2010 17 .

(7)Al fine di permettere agli investitori al dettaglio di assumere in ogni momento decisioni di investimento informate, è opportuno che il documento contenente le informazioni chiave sia tenuto aggiornato. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero precisare le condizioni per la revisione del documento contenente le informazioni chiave, operando una distinzione tra i PRIIP ancora messi a disposizione degli investitori al dettaglio e quelli che non lo sono più. L'aggiornamento continuo del documento contenente le informazioni chiave dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo per gli ideatori di attenersi alle informazioni precontrattuali riportate nel documento contenente le informazioni chiave fornito all'investitore al dettaglio prima che effettui l'investimento.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1286/2014.

(9)È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità europee di vigilanza possano redigere le specifiche dei principali elementi delle norme modificate e gli ideatori di PRIIP possano acquisire dimestichezza con esse. La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1286/2014

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è così modificato:

(1)all'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

(a)la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a e), e lettera g), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio*;";

(b)è aggiunta la lettera h) seguente: 

"h) i prodotti pensionistici, comprese le rendite immediate senza fase di rimborso, che, ai sensi della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;";

*    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12). 

(2)all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche al regolamento (UE) 2017/1129, si applicano sia il presente regolamento che il regolamento (UE) 2017/1129.";

(3)l'articolo 4 è così modificato:

(a) al punto 1), dopo l'ultima frase è aggiunto il testo seguente:

", tranne qualora tali fluttuazioni siano attribuite esclusivamente all'inclusione di una clausola make-whole quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44 bis), della direttiva 2014/65/UE;";

(b)è inserito il punto 7 bis) seguente:

"7 bis) "formato elettronico": qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;";

(4)all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni d'investimento e non sia possibile fornire in un unico documento conciso e a sé stante tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ognuna, il documento contenente le informazioni chiave fornisce una descrizione generica delle opzioni d'investimento sottostanti e indica i costi del PRIIP diversi dai costi dell'opzione d'investimento, a condizione che:

(a)gli ideatori di PRIIP forniscano agli investitori strumenti adatti agli investitori al dettaglio che facilitino la ricerca delle varie opzioni d'investimento e il loro raffronto, anche con riferimento ai costi;

(b)gli investitori al dettaglio possano accedere agevolmente alla documentazione informativa precontrattuale relativa ai prodotti d'investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti;

(c)gli ideatori di PRIIP forniscano agli investitori che lo richiedano, in tempo utile prima che l'investitore al dettaglio sia vincolato dal un contratto o da un'offerta d'investimento in una determinata opzione d'investimento, i costi complessivi del PRIIP collegato a tale opzione.";

(5)l'articolo 8 è così modificato:

(a)al paragrafo 3 è aggiunta la lettera a bis) seguente:

"a bis) nella sezione intitolata "Il prodotto in breve", uno specchietto che riporta informazioni sintetiche su tutti i seguenti aspetti:

i) tipo di PRIIP di cui alla lettera c), punto i);

ii) indicatore sintetico di rischio di cui alla lettera d), punto i);

iii) costi totali del PRIIP;

iv) periodo di detenzione raccomandato di cui alla lettera g), punto ii);

v) se il PRIIP offre le prestazioni assicurative di cui alla lettera c), punto iv);";

(b)al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

(c)al paragrafo 3, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) gli obiettivi finanziari del PRIIP e i mezzi per conseguirli, indicando in particolare se tali obiettivi saranno raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività d'investimento sottostanti, comprese tutte le seguenti informazioni:

(1)descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti;

(2)indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP;

(3)informazioni sulle modalità di determinazione del rendimento;";

(d)è inserita la lettera g bis) seguente:

"g bis)    per i PRIIP per i quali i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a comunicare informazioni precontrattuali a norma del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio** e del regolamento delegato 2022/1288 della Commissione***, in una sezione intitolata "Quanto è sostenibile questo prodotto sotto il profilo ambientale?", le seguenti informazioni:

i) la quota minima dell'investimento del PRIIP associata ad attività economiche che possono essere considerate ecosostenibili in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio****;

ii) la prevista intensità delle emissioni di gas a effetto serra associata al PRIIP, a norma del regolamento delegato (UE) 2022/1288;";

(e)il paragrafo 4 è soppresso;

(f)al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

_______________

** Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

*** Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

**** Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(6)all'articolo 10, il paragrafo 2 è così modificato:

(a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, operando una distinzione tra i PRIIP ancora messi a disposizione degli investitori al dettaglio e quelli che non lo sono più;";

(b)il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 

"Le AEV tengono conto delle situazioni nelle quali il PRIIP non è più messo a disposizione degli investitori al dettaglio. Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(7)l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(1)La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente. Le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo qualora l'investitore al dettaglio abbia chiesto di ricevere il documento contenente le informazioni chiave su supporto cartaceo. La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende informa gli investitori al dettaglio del loro diritto di ricevere gratuitamente il documento contenente le informazioni chiave su supporto cartaceo.

(2)Il formato elettronico del documento contenente le informazioni chiave può essere configurarsi come strumento interattivo che consente all'investitore al dettaglio di generare informazioni chiave personalizzate partendo dal documento contenente le informazioni chiave o dalle informazioni sottostanti. Lo strumento soddisfa le condizioni seguenti:

a) lo strumento interattivo o l'uso che ne è fatto non altera la comprensione del documento contenente le informazioni chiave;

b) sono presentate tutte le informazioni chiave;

c) il documento contenente le informazioni chiave è accessibile facilmente tramite un link posto accanto allo strumento interattivo e il link è accompagnato dal seguente messaggio: "Si raccomanda di scaricare e memorizzare il documento contenente le informazioni chiave";

d) lo strumento interattivo consente agli investitori di effettuare una simulazione dei costi per il periodo di detenzione raccomandato.

Quando il documento contenente le informazioni chiave è fornito in conformità del primo comma, il suo formato può essere adattato rispetto alla presentazione di cui all'articolo 8.

(3)Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di personalizzazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, e le condizioni per l'adattamento del relativo formato di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Oltre alle modalità di cui al primo comma, le norme tecniche di regolamentazione precisano anche le condizioni per personalizzare le informazioni chiave per gli investitori, vale a dire:

a)le condizioni per personalizzare le informazioni al fine di consentire agli investitori di effettuare una simulazione dei costi per un periodo di detenzione diverso da quello raccomandato;

b)le condizioni per personalizzare le informazioni al fine di consentire agli investitori di confrontare diversi PRIIP;

c)le condizioni per personalizzare le informazioni al fine di renderle accessibili alle persone con disabilità.

(4)Il documento contenente le informazioni chiave può essere presentato in formato stratificato. In tal caso lo specchietto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a bis), figura al primo livello.

(5)All'investitore al dettaglio sono comunicati, elettronicamente o per iscritto, l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave.

(6)Il documento contenente le informazioni chiave resta accessibile sul sito internet della persona che fornisce consulenza sui PRIIP o li vende e può essere scaricato e memorizzato su supporto durevole per tutto il periodo di tempo in cui l'investitore al dettaglio possa avere necessità di consultarlo. Ove abbia riveduto il documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 10, l'ideatore del PRIIP fornisce le versioni precedenti agli investitori al dettaglio che lo richiedano.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_it.
(2)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/it/pdf .
(3)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0266_IT.html .
(4)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
(5)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione).
(6)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione).
(7)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione).
(8)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
(9)    Proposta COM(2021) 723 final, consultabile all'indirizzo: EUR-Lex - 52021PC0723 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(10)    https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d83364e5-ab55-11ed-b508-01aa75ed71a1.
(11)    Il gruppo di utenti dei servizi finanziari riunisce esperti che rappresentano gli interessi dei consumatori, degli investitori al dettaglio o delle microimprese. Fornisce consulenza alla Commissione per la preparazione e l'attuazione della normativa o delle iniziative strategiche che riguardano gli utenti dei servizi finanziari. Per ulteriori informazioni, si veda: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/expert-groups-comitology-and-other-committees/financial-services-user-group-fsug_it.
(12)    Il regolamento delegato che modifica i PRIIP è entrato in vigore il 1º gennaio 2023. Determina la totale applicabilità dei KID per i PRIIP agli OICVM e introduce le modifiche seguenti: i) nuove metodologie per il calcolo di scenari di performance appropriati e una presentazione riveduta degli scenari, per garantire che agli investitori al dettaglio siano fornite informazioni tali da determinare aspettative più appropriate circa i possibili rendimenti; ii) indicatori sintetici di costo riveduti e modifiche del contenuto e della presentazione delle informazioni sui costi dei PRIIP, per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio i diversi tipi di struttura dei costi e facilitare l'uso di tali informazioni da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono; iii) una metodologia modificata per il calcolo dei costi dell'operazione, per superare i problemi pratici emersi al momento di applicare le norme vigenti e le criticità relative alla loro applicazione a determinati tipi di investimenti; iv) disposizioni relative alle informazioni della performance passata per taluni tipi di OICVM, di FIA al dettaglio e di prodotti di investimento assicurativi. La versione consolidata è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0653-20230101 .
(13)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(15)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(16)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(17)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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