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Document 52021PC0723

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità

COM/2021/723 final

Bruxelles, 25.11.2021

COM(2021) 723 final

2021/0378(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'istituzione di un punto di accesso unico europeo (ESAP) entro il 2024 è un'iniziativa faro del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione europea nel settembre del 2020 1 . L'ESAP contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali fornendo accesso a livello dell'UE ad informazioni sulle attività e sui prodotti delle varie categorie di soggetti tenuti a divulgare tali informazioni, pertinenti per i mercati dei capitali, i servizi finanziari e la finanza sostenibile. L'ESAP fornirà l'accesso a tali informazioni in maniera efficiente e non discriminatoria.

Le informazioni in merito alle attività e ai prodotti dei soggetti sono essenziali per il processo decisionale dei fornitori di capitale. L'ESAP contribuirà a integrare ulteriormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, ad allocare i capitali in modo più efficiente in tutta l'UE e a promuovere lo sviluppo delle economie e dei mercati dei capitali nazionali di dimensioni inferiori, offrendo loro una maggiore visibilità. L'ESAP consentirà inoltre ai soggetti non quotati, comprese le piccole e medie imprese (PMI), di rendere disponibili informazioni su base volontaria. Ciò faciliterà il loro accesso al capitale.

La presente proposta fa parte di un pacchetto composto da:

·una proposta di regolamento che istituisce un punto di accesso unico europeo (la presente proposta);

·una proposta di direttiva che modifica talune direttive; e

·una proposta di regolamento che modifica taluni regolamenti.

L'ESAP fa parte degli spazi di dati finanziari europei presentati nella strategia in materia di finanza digitale della Commissione pubblicata nel settembre del 2020 2 . La strategia in materia di finanza digitale fissa l'obiettivo secondo il quale, entro il 2024, le informazioni divulgate al pubblico ai sensi della normativa dell'UE in materia di servizi finanziari dovrebbero essere comunicate in formati standardizzati e leggibili meccanicamente.

L'ESAP è destinato principalmente a utenti quali investitori, analisti finanziari e intermediari di mercato, ad esempio gestori di patrimoni, consulenti o aggregatori di dati. Anche altri tipi di utenti, quali la società civile, le autorità di regolamentazione e altre autorità pubbliche quali le autorità statistiche, possono avere interesse ad accedere a informazioni tramite l'ESAP.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta si basa sulle prescrizioni stabilite dalla legislazione esistente nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della finanza sostenibile. Affinché i mercati dei capitali funzionino in maniera efficiente, è essenziale disporre di un flusso regolare di informazioni pertinenti, affidabili, complete, tempestive e comparabili sulle imprese a favore di partecipanti al mercato e altri portatori di interessi. L'ESAP promuoverà l'efficacia della normativa UE nel settore dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali. 

La presente proposta non crea alcun obbligo nuovo di comunicazione in termini di contenuto, ma si basa piuttosto sugli obblighi di informativa esistenti stabiliti negli atti giuridici dell'UE di cui all'allegato della presente proposta.

L'ESAP sarà costruito in maniera separata rispetto al sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), sviluppato in conformità con la direttiva sul diritto societario 3 , cosicché entrambi possano soddisfare le proprie norme e i propri obiettivi, ciascuno in base alla propria governance. L'ESAP sarà complementare al BRIS, che fornisce al pubblico informazioni sulle società a responsabilità limitata sul portale europeo della giustizia elettronica 4 . La sovrapposizione dei dati raccolti ai fini del BRIS e dell'ESAP sarà limitata a determinati documenti contabili (bilanci d'esercizio, relazioni di revisione, relazioni sulla gestione, comprese le relazioni societarie sulla sostenibilità e le relazioni per paese delle industrie estrattive).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con l'attuazione della strategia europea per i dati definita in una comunicazione della Commissione del febbraio del 2020 5 e vi contribuisce, dato che l'ESAP fa parte dello spazio comune europeo dei dati finanziari annunciato in tale strategia.

Nella sua strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 6 , la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario e ne ha fatto un prerequisito per creare un quadro favorevole per gli investimenti privati in progetti e attività sostenibili.

L'ESAP contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile e del Green Deal europeo 7 rendendo facilmente disponibili e utilizzabili informazioni sulla sostenibilità delle attività di soggetti europei. Ciò consentirà altresì alle autorità pubbliche, ai portatori di interessi e alla società civile di valutare meglio la sostenibilità dei soggetti europei e, più in generale, i progressi a sostegno degli obiettivi politici dell'UE relativi allo sviluppo sostenibile, compresi la strategia e gli obiettivi climatici dell'UE.

Infine l'ESAP è sostenuto dal piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali adottato nel settembre del 2020 8 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Un intervento a livello dell'UE destinato a ridurre la frammentazione attraverso un punto di accesso unico contribuirebbe ulteriormente all'integrazione del mercato unico eliminando gli ostacoli alla circolazione delle informazioni all'interno dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le opportune disposizioni volte all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno (articolo 114).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscano individualmente. Gli Stati membri dispongono attualmente di un certo margine di manovra per la progettazione di norme in materia di meccanismi e formati per gli obblighi di comunicazione societaria previsti dalla normativa UE, facendo affidamento in larga misura su sistemi nazionali. La frammentazione geografica e tematica che ne deriva in termini di meccanismi e formati per tale comunicazione aumenta i costi, per gli utenti, di accesso e trattamento delle informazioni sulle imprese. Ulteriori azioni individuali da parte degli Stati membri non ridurrebbero tale frammentazione fatto salvo il caso in cui si muovessero nella stessa direzione per costruire un punto di accesso unico e affrontassero una serie di ostacoli, una circostanza questa improbabile in assenza di un approccio coordinato.

Consentire un migliore accesso alle informazioni a livello dell'UE, considerando la portata e gli effetti di un tale progetto, è un obiettivo che può essere raggiunto meglio a livello di Unione. Inoltre la progettazione di formati, condizioni d'uso, specifiche linguistiche, ecc. adeguati richiede un certo grado di armonizzazione a livello dell'UE per consentire l'interoperabilità nonché l'accesso e l'uso transfrontalieri. Esiste un ampio sostegno a tale iniziativa da parte degli Stati membri, del Parlamento europeo, delle autorità di regolamentazione, dei partecipanti al mercato regionali o nazionali, degli utenti, della società civile, ecc. Di conseguenza, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente proposta non aggiungerà né modificherà gli obblighi di comunicazione in termini di contenuto. Al fine di ridurre al minimo l'onere per i soggetti interessati e le autorità nazionali, l'ESAP si basa il più possibile sui canali e sull'infrastruttura esistenti per la comunicazione dei dati.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è considerato lo strumento giuridico più adeguato per l'istituzione dell'ESAP, dato che la maggior parte delle disposizioni in esso contenute è indirizzata all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) che costruirà e disciplinerà la piattaforma, nonché agli organismi di raccolta. L'ESMA è un'autorità indipendente dell'Unione europea che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'UE rafforzando la protezione degli investitori e promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati. In tale contesto, all'ESMA è affidato il compito di istituire e gestire l'ESAP, dato che contribuisce in particolare a garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il funzionamento ordinato dei mercati finanziari.

Inoltre un regolamento eliminerà il rischio di divergenze importanti tra le legislazioni nazionali per quanto concerne le caratteristiche delle informazioni da includere e rendere accessibili, nonché i compiti che devono essere svolti dagli organismi di raccolta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa, tra l'altro, sul controllo dell'adeguatezza del quadro UE per l'informativa al pubblico da parte dei soggetti pubblicato dalla Commissione nell'aprile del 2021 9 . Una constatazione importante di tale controllo dell'adeguatezza è stata la necessità di sfruttare il potenziale degli strumenti digitali per migliorare l'accesso, l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni, previste dalla regolamentazione, divulgate dai soggetti. In particolare, il controllo dell'adeguatezza ha messo in evidenza la mancanza di un punto di accesso unico a livello dell'UE alle informazioni previste dalla regolamentazione e la limitata leggibilità meccanica delle informazioni divulgate dai soggetti.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il processo di consultazione e le principali conclusioni su cui si basa la presente proposta sono riepilogati nell'allegato 2 della valutazione d'impatto 10 . Le attività di consultazione hanno compreso una consultazione online mirata, seminari con varie categorie di portatori di interessi pertinenti, nonché il contributo dei gruppi di esperti pertinenti istituiti dalla Commissione, in particolare il forum di alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali 11 .

In generale tutti i gruppi di portatori di interessi consultati hanno accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione relativa all'ESAP e hanno espresso il loro sostegno a un'attuazione graduale per dare priorità e rendere disponibili le informazioni tramite l'ESAP in fasi diverse. I portatori di interessi hanno sottolineato altresì l'importanza di applicare il principio di "trasmettere i dati una volta sola". Coloro che preparano le informazioni da comunicare pubblicamente e le PMI hanno inoltre sottolineato la necessità di evitare la creazione di ulteriori oneri amministrativi, compresa l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione per i soggetti.

La maggior parte dei portatori di interessi ha sostenuto l'inclusione di un'ampia serie di informazioni nell'ESAP, che comprende tanto le informazioni finanziarie quanto quelle relative alla sostenibilità. La netta maggioranza dei portatori di interessi ha ritenuto che la standardizzazione delle informazioni nell'ambito di un quadro di comunicazione comune con sistemi e metadati comuni sarebbe utile per affrontare le sfide relative alla comparabilità, all'affidabilità e alla riutilizzabilità delle informazioni. Tale maggioranza ha affermato altresì che l'assenza di tali norme comuni costituisce uno degli ostacoli principali che gli utenti e la società devono affrontare quando trattano informazioni finanziarie e ambientali, sociali e di governance (ESG).

La maggior parte dei portatori di interessi ha espresso pareri analoghi sulla dimensione dell'infrastruttura e sulle modalità con cui l'ESAP dovrebbe raccogliere informazioni e suggerisce che l'ESAP dovrebbe basarsi sui canali di segnalazione nazionali o europei esistenti. Inoltre i portatori di interessi hanno chiesto che le informazioni siano rese disponibili tramite l'ESAP nello stesso momento in cui vengono pubblicate mediante qualsiasi altro mezzo o canale.

Tutti i gruppi di portatori di interessi in generale sostengono che l'ESAP dovrebbe offrire libero accesso alle informazioni e che le informazioni dovrebbero essere disponibili senza che venga richiesto alcun pagamento. Anche se il modello dati aperti/libero accesso è stato fortemente raccomandato, vi sono stati taluni portatori di interessi che hanno sostenuto l'idea secondo la quale gli emittenti (al momento della trasmissione delle informazioni) o coloro che utilizzeranno le informazioni potrebbero pagare delle commissioni (ad esempio un abbonamento annuale). Il vantaggio che l'ESAP creerebbe per tali fornitori o utenti potrebbe quindi giustificare la decisione di applicare un qualche tipo di commissioni per servizi specifici.

Una netta maggioranza dei portatori di interessi ha espresso la propria preferenza per un modello pubblico, ad esempio soggetto alla gestione dell'ESMA, con il possibile coinvolgimento dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa altresì sui dati disponibili derivanti dalla ricerca documentale e in particolare sugli studi e sulle competenze seguenti:

·studio relativo all'analisi del quadro normativo per la potenziale integrazione nel punto di accesso elettronico europeo (EEAP) 12 ;

·studio sulla governance per un punto di accesso elettronico europeo (EEAP) abilitato da una DLT/blockchain 13 ;

·studio per la valutazione d'impatto sull'elenco di serie di dati ad alto valore che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma della direttiva sull'apertura dei dati 14 ;

·competenze messe a disposizione da Business Reporting - Advisory Group (BR-AG), un'impresa alla quale è stato aggiudicato un appalto specificamente affinché fornisse assistenza alla Commissione in relazione alla presente iniziativa.

Il materiale raccolto e utilizzato per alimentare la valutazione d'impatto è stato in genere fattuale o è comunque pervenuto da fonti affidabili e ampiamente riconosciute che fungono da parametri e punti di riferimento per l'argomento. I contributi pervenuti dai portatori di interessi durante le attività di consultazione sono stati trattati in genere come pareri, fatto salvo il caso in cui avevano natura fattuale.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 22 luglio 2021. Tale comitato ha espresso un parere positivo accompagnato da talune osservazioni che sono state affrontate dalla Commissione nella versione finale della valutazione d'impatto (i dettagli sono forniti nell'allegato 1 della stessa).

La valutazione d'impatto analizza diverse opzioni strategiche volte a permettere il conseguimento degli obiettivi specifici di consentire un accesso ininterrotto e integrato alle informazioni pubbliche dei soggetti pertinenti in maniera tale da aumentare la circolazione di tali informazioni all'interno dell'Unione e aumentarne l'utilizzo (e il riutilizzo) digitale. Le opzioni strategiche sono state individuate sulla base delle cinque dimensioni principali seguenti dell'ESAP: 1) portata delle informazioni accessibili tramite l'ESAP; 2) formato delle informazioni accessibili tramite l'ESAP; 3) raccolta delle informazioni accessibili tramite l'ESAP e interconnessione dei punti di raccolta esistenti; 4) dati aperti; 5) governance. Questi sono gli aspetti fondamentali nell'affrontare le problematiche individuate e sono altresì i fattori principali che determinano i costi.

Sono stati inoltre valutati gli aspetti seguenti, sebbene ritenuti più tecnici e meno cruciali per il conseguimento degli obiettivi specifici dell'ESAP: i) funzionalità dell'ESAP; ii) tempestività dell'accessibilità delle informazioni tramite l'ESAP; iii) garanzia dell'integrità dei dati e della credibilità della fonte; iv) garanzia della qualità dei dati; v) eliminazione delle barriere linguistiche; vi) eliminazione di taluni ostacoli all'accesso; vii) principio di "trasmettere i dati una volta sola"; viii) grandfathering; ix) periodo di conservazione; x) principi sulle "informazioni volontarie" che saranno accessibili tramite l'ESAP.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente iniziativa stabilisce le norme per l'istituzione dell'ESAP. Razionalizzando i canali di divulgazione, l'ESAP apporterà semplificazione e maggiore efficienza principalmente sul lato della domanda (agli utenti), con costi di ricerca e di trattamento ridotti, e in una certa misura ai soggetti in termini di obblighi di trasmissione delle informazioni.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ESAP migliorerà l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. Ciò è necessario per promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire all'integrazione dei mercati dei capitali europei, convogliare gli investimenti verso attività sostenibili e accrescere l'efficienza per i consumatori e le imprese. Allo stesso tempo l'ESAP migliorerà l'accesso soltanto ai dati personali che devono essere trattati a norma del diritto dell'Unione o di un'altra base giuridica ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 15 , dato che la presente proposta non introduce obblighi nuovi in termini di comunicazione di dati oltre a quelli già esistenti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Al fine di conseguire in maniera ottimale gli obiettivi della presente iniziativa, la presente proposta ha implicazioni in termini di costi e oneri amministrativi per l'ESMA e gli organismi di raccolta nazionali e dell'UE, in particolare i meccanismi ufficialmente stabiliti, le autorità nazionali competenti, le autorità europee di vigilanza e il loro comitato congiunto. L'entità e la distribuzione esatte di tali costi dipenderanno dalle specifiche finali dell'infrastruttura informatica nonché dall'entità e dalla tempistica dei relativi compiti di regolamentazione, governance e monitoraggio, che dipendono in parte dalle decisioni prese dopo l'adozione del presente atto.

La scheda finanziaria legislativa associata alla presente iniziativa fornisce una panoramica dettagliata dei costi sostenuti dall'ESMA per quanto concerne la governance dell'ESAP. Per l'ESMA, l'iniziativa richiederà nel tempo complessivamente tre dipendenti a tempo pieno (ETP) incaricati di compiti di supervisione e gestione dello sviluppo e dell'operatività di questo progetto. Le risorse finanziarie totali necessarie per l'attuazione della proposta nel periodo 2022-2027 saranno pari a 16,5 milioni di EUR, inclusi 2,3 milioni di EUR di costi amministrativi e fino a 14,2 milioni di EUR di spese operative, di cui l'Unione sosterrebbe 9,6 milioni di EUR nel contesto del quadro finanziario pluriennale attuale (2022-2027). Di questo importo, 5 milioni di EUR verrebbero coperti dal programma Europa digitale negli anni 2022-2023 16 . Nel periodo 2024-2027, i costi dell'ESMA relativi all'ESAP ammonterebbero a 11,5 milioni di EUR. Tali costi sarebbero finanziati tramite il bilancio dell'UE fino al 40 %, corrispondente a 4,6 milioni di EUR, e alle autorità nazionali competenti sarebbe chiesto di finanziare 6,9 milioni di EUR tramite il loro contributo all'ESMA.

Il finanziamento sosterrà i costi legati allo sviluppo, al mantenimento, all'esercizio e all'assistenza in relazione alle funzioni e ai doveri accessori rispetto all'ESAP, compreso lo svolgimento delle attività di monitoraggio annuali.

Per quanto concerne le attività di regolamentazione che l'ESAP comporta, sarà necessario elaborare una serie di atti di esecuzione, la cui elaborazione è scaglionata nel tempo dal presente regolamento. Per determinati atti, il presente regolamento affida al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (ESMA, ABE ed EIOPA) il compito di intraprenderne l'elaborazione. L'ABE e l'EIOPA collaboreranno inoltre con l'ESMA nello svolgimento di determinati compiti in relazione al funzionamento e al monitoraggio dell'ESAP. Nello svolgimento di tali compiti, l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA continueranno rispettivamente a lavorare con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e i miglioramenti dell'efficienza, nonché a monitorare il carico di lavoro aggiuntivo e gli ETP aggiuntivi associati alla presente proposta nel contesto dei loro compiti generali.

Per quanto concerne gli organismi di raccolta, i costi per l'interconnessione degli organismi di raccolta UE/nazionali con l'ESAP (principalmente sulla base dello sviluppo di interfacce per programmi applicativi) sono stimati a circa 50 800 EUR a livello individuale (una tantum), mentre i costi annuali ricorrenti sarebbero pari a circa 6 500 EUR a livello individuale. In taluni casi esistono forti sinergie con compiti già svolti o progetti già pianificati dagli organismi di raccolta, come nel caso della recente proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 17 al fine di conferire all'ABE il potere di centralizzare la pubblicazione dell'informativa prudenziale annuale, semestrale e trimestrale degli enti. L'ABE fungerà da organismo di raccolta per tali informazioni nel contesto dell'ESAP 18 . La presente proposta si basa altresì su meccanismi ufficialmente stabiliti esistenti che attualmente raccolgono informazioni previste dalla regolamentazione dagli emittenti di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE ai sensi della direttiva sulla trasparenza 19 .

La Commissione fornisce competenze personalizzate tramite lo strumento di assistenza tecnica al fine di aiutare gli Stati membri dell'UE a progettare e attuare riforme che promuovano la crescita in un'ampia serie di settori strategici. Il programma dello strumento di assistenza tecnica della Commissione è in grado di finanziare parzialmente l'assistenza tecnica per l'attuazione dell'ESAP da parte delle autorità nazionali competenti, su loro richiesta. Attraverso tale programma, la Commissione fornirà altresì contributi sugli aspetti pratici delle riforme. Ciò può assumere la forma di una consulenza strategica o legale, di studi, di una formazione e di missioni nel paese da parte di esperti. Il finanziamento fornito tramite lo strumento di assistenza tecnica si basa su cicli di richiesta annuali. 

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta non richiede un piano di attuazione, ma comprende disposizioni specifiche destinate a fare sì che l'ESMA monitori l'attuazione e l'efficacia dell'ESAP.

La presente proposta comprende l'obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione e al funzionamento dell'ESAP al più tardi entro 5 anni dall'entrata in vigore del regolamento ESAP. Nel valutare la presente iniziativa, la Commissione si avvarrà di una consultazione pubblica così come di discussioni con l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA e gli organismi di raccolta. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio 20 .

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 dà mandato all'ESMA di istituire, entro il 31 dicembre 2024, l'ESAP al fine di fornire al pubblico accesso alle informazioni che i soggetti sono tenuti a divulgare al pubblico ai sensi della normativa di cui all'allegato del presente regolamento, nonché ad ulteriori categorie di informazioni, comprese quelle finanziarie o relative alla sostenibilità che i soggetti decidono di includere su base volontaria nell'ESAP.

L'articolo 2 fissa le definizioni ai fini del presente regolamento.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni e i requisiti in base ai quali i soggetti possono trasmettere, su base volontaria, informazioni che saranno rese accessibili tramite l'ESAP.

L'articolo 4 prevede che l'ESMA tenga un elenco aggiornato degli organismi di raccolta competenti per l'accettazione delle informazioni divulgate dai soggetti, pubblichi tale elenco sul portale web dell'ESAP e lo notifichi alla Commissione.

L'articolo 5 definisce i ruoli e i compiti degli organismi di raccolta, comprese le norme tecniche che essi devono applicare per convalidare la conformità delle informazioni trasmesse dai soggetti rispetto alle specifiche imposte dal presente regolamento e alle modifiche corrispondenti della normativa di settore. Stabilisce inoltre il periodo di conservazione delle informazioni accessibili tramite l'ESAP, corrispondente a 10 anni, fatto salvo quanto diversamente specificato nell'atto giuridico dell'UE applicabile di cui all'allegato. L'articolo contiene altresì una specifica disposizione destinata a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 6 impone all'ESMA di sviluppare una politica efficace in materia di sicurezza informatica per l'ESAP.

L'articolo 7 definisce le funzionalità dell'ESAP attraverso le quali gli utenti possono accedere e cercare informazioni.

L'articolo 8 stabilisce le condizioni alle quali gli utenti avranno accesso alle informazioni disponibili tramite l'ESAP, che di norma sono gratuite. L'ESMA può addebitare commissioni agli utenti che richiedono volumi di dati molto elevati o informazioni aggiornate di frequente. Tuttavia, le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione e una serie di organismi nazionali e autorità competenti avranno sempre accesso diretto, immediato e gratuito all'ESAP per consentire loro di assolvere le responsabilità, i mandati e gli obblighi rispettivi.

L'articolo 9 impone all'ESMA di garantire che l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP non violino i diritti sui generis sulle banche dati e non siano soggetti ad alcuna condizione per l'utilizzo e il riutilizzo, fatto salvo il caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni.

L'articolo 10 prevede che l'ESMA esegua determinate convalide automatizzate per verificare la conformità delle informazioni ricevute dagli organismi di raccolta rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento e alla normativa settoriale applicabile di cui all'allegato.

L'articolo 11 specifica i compiti dell'ESMA, che agisce in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, per gestire l'ESAP.

L'articolo 12 stabilisce i requisiti che l'ESMA, in collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, attua per monitorare il funzionamento dell'ESAP, sulla base di determinati indicatori qualitativi e quantitativi. Impone altresì all'ESMA, in consultazione con l'ABE e l'EIOPA, di pubblicare una relazione annuale sull'ESAP. Il presente articolo prevede altresì la consultazione del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati dell'ESMA in merito alla relazione annuale.

L'articolo 13 prevede che la Commissione riesamini il funzionamento e l'efficacia dell'ESAP 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 14 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Al fine di creare una piattaforma ESAP solida ed efficiente contenente le informazioni pubblicamente disponibili in merito ai servizi finanziari forniti nell'Unione, ai mercati dei capitali dell'Unione e alla sostenibilità, diverse direttive e diversi regolamenti in tali settori saranno modificati da una direttiva omnibus e da un regolamento omnibus al fine di aggiungere una disposizione a sé stante relativa all'ESAP riguardante il formato delle informazioni e la loro trasmissione a un organismo di raccolta. L'ambito di applicazione dell'ESAP dovrà essere costruito in maniera proporzionata e graduale dal 2024 al 2026, con un accrescimento transitorio della raccolta e della trasmissione delle informazioni sulla piattaforma. L'esito della consultazione mirata sull'ESAP ha evidenziato come un fattore cruciale il fatto che almeno le informazioni ambientali, sociali e di governance, come quelle derivanti dal regolamento sulla tassonomia, e le informazioni fornite dagli emittenti di titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla trasparenza e del regolamento sul prospetto dovrebbero essere accessibili tramite l'ESAP non appena quest'ultimo viene istituito. La proposta della Commissione riflette questo aspetto. Inoltre la Commissione propone di iniziare anche con la raccolta e la trasmissione tramite l'ESAP di informazioni che, in base alla legislazione settoriale, sono già disponibili in un formato leggibile meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente saranno estesi a informazioni aggiuntive a seconda delle decisioni future della Commissione, mediante atti delegati caso per caso.

2021/0378 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 21 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 22 , la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP). La strategia della Commissione per la finanza digitale 23 ha tracciato linee generali sulle modalità con cui l'Europa può sostenere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare al fine di promuovere una finanza basata sui dati. Nella strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 24 , la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal 25

(2)Un facile accesso ai dati è importante affinché i responsabili delle decisioni nell'economia e nella società prendano decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a perseguire tale scopo. Nel settore finanziario è in corso una trasformazione digitale, destinata a proseguire nei prossimi anni, e l'Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario è fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la finanza sostenibile contribuisca alla realizzazione della transizione verde, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori, in modo che questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso del pubblico a informazioni in merito a determinati soggetti, quali le informazioni finanziarie e non in merito a società, imprese ed enti finanziari. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello dell'Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, un punto di accesso unico europeo ("ESAP"), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.

(3)L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti rese pubbliche in relazione a servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità. L'ESAP dovrebbe altresì fornire accesso alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari e i mercati dei capitali rese pubbliche su base volontaria da qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro, qualora tale soggetto scelga di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP. Come illustrato nella strategia in materia di finanza digitale, l'ESAP dovrebbe essere istituito a partire dal 2024.

(4)Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l'ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche. Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato attraverso un'unica interfaccia per programmi applicativi. Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Rispetto ai formati per dati estraibili, i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici riscontrati da tali soggetti, gli organismi di raccolta dovrebbero fornire assistenza a detti soggetti.

(5)Oltre alle informazioni relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità che devono essere rese pubbliche ai sensi del diritto dell'Unione, gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere altre informazioni che un soggetto desidera rendere accessibili. Le piccole e medie imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili ulteriori informazioni in maniera da diventare maggiormente visibili per i potenziali investitori e quindi aumentare i finanziamenti e diversificare le opportunità di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dalla legge o rendere pubbliche le informazioni previste dal diritto nazionale ma non disponibili a livello dell'Unione, al fine di integrare le informazioni fornite al pubblico a livello dell'Unione. Tutti i soggetti dovrebbero pertanto essere autorizzati a rendere accessibili tramite l'ESAP informazioni finanziarie, informazioni relative alla sostenibilità e altre informazioni pertinenti. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscano un elemento necessario delle informazioni sulle loro attività economiche, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto coincide con il nome del titolare. Qualora tali informazioni contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per tale divulgazione sussista uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

(6)L'obiettivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tutelare l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario per l'economia dell'Unione, i suoi cittadini e le sue imprese. In tale contesto l'ESMA deve contribuire in particolare a garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il funzionamento ordinato dei mercati finanziari. A tale autorità è affidato, tra gli altri, il compito di migliorare la tutela degli investitori. Per tali ragioni il compito di istituire e gestire l'ESAP dovrebbe essere affidato all'ESMA.

(7)Al fine di consentire ai soggetti e al pubblico di individuare gli organismi di raccolta che forniscono informazioni all'ESAP, l'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco degli organismi di raccolta e tenerlo aggiornato.

(8)L'ESAP rischia di essere soggetto a violazioni della riservatezza, rischi di integrità o rischi riguardanti la disponibilità del sistema e le informazioni in esso trattate. Tali minacce comprendono incidenti, errori, attacchi dolosi ed eventi naturali, e devono essere riconosciute come rischi operativi. L'ESMA dovrebbe attuare politiche adeguate e proporzionate per garantire che l'ESAP protegga le informazioni trattate e funzioni secondo necessità.

(9)Al fine di facilitare la ricerca, l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo dei dati, l'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP offra una serie di funzionalità, tra cui una funzione di ricerca, la traduzione automatica e la possibilità di estrarre le informazioni. Le funzioni di ricerca dovrebbero essere offerte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e basarsi quanto meno sui metadati forniti ai sensi delle direttive e dei regolamenti elencati nell'allegato. Entro il 31 dicembre 2024 l'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP fornisca agli utenti una serie minima di funzionalità, da completare entro il 31 dicembre 2025.

(10)Il riutilizzo delle informazioni disponibili tramite l'ESAP può migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere lo sviluppo di servizi nuovi che combinano e utilizzano tali informazioni. Di conseguenza è necessario, ove giustificato da un obiettivo di interesse pubblico, consentire il riutilizzo delle informazioni disponibili tramite l'ESAP per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni sono state redatte. Tuttavia l'utilizzo e il riutilizzo di tali informazioni dovrebbero essere soggetti a condizioni oggettive, proporzionate e non discriminatorie. A tal fine dovrebbero applicarsi condizioni corrispondenti a quelle stabilite nelle licenze standard aperte ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . Le condizioni di licenza per tali licenze standard dovrebbero consentire ai dati e ai contenuti di essere liberamente accessibili, utilizzati, modificati e condivisi da chiunque per qualsiasi finalità. L'ESMA non dovrebbe assumersi alcuna responsabilità per l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP. La trasmissione di informazioni da parte degli organismi di raccolta non dovrebbe essere soggetta a condizioni oppure dovrebbe essere soggetta a una licenza standard aperta che consenta l'applicazione delle condizioni di licenza alle informazioni accessibili nell'ESAP.

(11)Le informazioni disponibili tramite l'ESAP dovrebbero essere accessibili al pubblico in maniera tempestiva. A tale proposito, l'intervallo di tempo che intercorre tra la raccolta delle informazioni e la loro messa a disposizione del pubblico dovrebbe essere ragionevole e, in ogni caso, il più breve tecnicamente possibile. Al fine di garantire una qualità uniforme delle informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatizzate e rifiutare le informazioni non valide. 

(12)L'ESAP dovrebbe fornire agli utenti l'accesso alle informazioni gratuitamente e senza discriminazioni e dovrebbe consentire a tali utenti di ricercare tali informazioni, accedervi e scaricarle tramite l'ESAP. Tuttavia, tenendo conto della necessità di proteggere l'ESMA da un onere finanziario eccessivo in relazione ai costi sostenuti per soddisfare le esigenze di eventuali utenti che facciano un uso intensivo dell'ESAP, l'ESMA dovrebbe avere la capacità di generare entrate. Di conseguenza, in deroga al principio secondo cui le informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente, l'ESMA dovrebbe essere autorizzata a imporre commissioni per tali servizi specifici, compresi i servizi con costi di manutenzione elevati dovuti a ricerche di volumi molto consistenti di informazioni o all'accesso frequente all'ESAP. Eventuali commissioni imposte non dovrebbero tuttavia superare il costo del servizio fornito.

(13)Al fine di promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire a integrare i mercati dei capitali nell'Unione europea, convogliare gli investimenti verso attività sostenibili e accrescere l'efficienza a favore di consumatori e imprese, l'ESAP dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. L'ESAP dovrebbe tuttavia migliorare l'accesso ai dati personali che devono essere trattati ai sensi del diritto dell'Unione o che sono trattati volontariamente soltanto a condizione che sussista un motivo lecito per tale trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della fornitura di informazioni tramite l'ESAP, gli organismi di raccolta e l'ESMA in qualità di gestore dell'ESAP dovrebbero garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

(14)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [inserire la data].

(15)Al fine di costruire e mantenere la fiducia del pubblico nell'ESAP e di tutelare ciascun soggetto dall'alterazione indebita delle sue informazioni, l'ESAP dovrebbe garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte delle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta. Di conseguenza le informazioni trasmesse dai soggetti dovrebbero comprendere un sigillo elettronico qualificato ad esse associato ai sensi dell'articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 . Un identificativo della persona giuridica specifico può costituire un attributo obbligatorio di tale certificato. Il sigillo o la firma acquisiti dall'ESAP dovrebbero essere messi a disposizione degli utenti.

(16)Affinché le informazioni siano comparabili nel tempo, gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni passate. È pertanto necessario imporre all'ESAP di fornire accesso alle informazioni per un periodo di tempo ragionevole, nella misura compatibile con altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. A tal fine l'ESMA dovrebbe garantire che nessun dato personale sia reso accessibile più a lungo del necessario, come previsto dal diritto dell'Unione. Per consentire all'ESMA e agli organismi di raccolta di preparare il funzionamento dell'ESAP, quest'ultimo dovrebbe fornire accesso alle informazioni trasmesse soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

(17)Al fine di garantire un trattamento agevole delle informazioni ricevute o redatte dagli organismi di raccolta e messe a disposizione dell'ESAP, è necessario stabilire taluni requisiti che specifichino il formato e i metadati di tali informazioni e quali organismi di raccolta dovrebbero raccogliere tali informazioni. Per garantire la qualità delle informazioni trasmesse all'ESAP dagli organismi di raccolta, è inoltre necessario definire le caratteristiche delle convalide automatizzate da effettuare in merito a ciascuna informazione pervenuta agli organismi di raccolta, nonché le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato che i soggetti devono associare a tali informazioni. Al fine di garantire l'utilizzo e il riutilizzo dei dati tramite l'ESAP, sarebbe necessario definire un elenco delle licenze aperte standard designate. Per facilitare la ricerca, l'individuazione e il reperimento dei dati in maniera tempestiva, sarà necessario definire anche le caratteristiche dell'interfaccia per programmi applicativi e dei metadati da predisporre. Dovranno essere messi a punto requisiti aggiuntivi per funzioni di ricerca efficienti, quali l'identificativo della persona giuridica specifico, la classificazione del tipo di informazioni e le categorie delle dimensioni dei soggetti. A tal fine il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Inoltre l'ESMA potrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 30 , (UE) n. 1094/2010 31 e (UE) n. 1095/2010 32 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(18)L'obiettivo del presente regolamento è contribuire all'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali europei fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sui soggetti e sui loro prodotti. Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.Entro il 31 dicembre 2024 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce e gestisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:

(a)le informazioni che devono essere rese pubbliche a norma delle pertinenti disposizioni delle direttive e dei regolamenti elencati nell'allegato e a norma di qualsiasi altro atto dell'Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l'ESAP;

(b)altre informazioni pertinenti per i servizi finanziari forniti nell'Unione o per i mercati dei capitali dell'Unione o riguardanti la sostenibilità che i soggetti intendono rendere accessibili tramite l'ESAP su base volontaria in merito alle loro attività economiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2.L'ESAP non dà accesso alle informazioni presentate prima del 1º gennaio 2024. 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"soggetto": qualsiasi persona fisica o giuridica tenuta a rendere pubbliche le informazioni a norma di uno degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi persona fisica o giuridica che trasmette a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), su base volontaria a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, affinché le informazioni siano rese accessibili tramite l'ESAP;

(2)"organismo di raccolta": qualsiasi organismo o autorità o registro dell'Unione o nazionale designato come tale a norma di uno degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o dalle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(3) "formato per dati estraibili": qualsiasi formato elettronico aperto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, della direttiva (UE) 2019/1024, ampiamente utilizzato o richiesto dalla legge, che consenta l'estrazione meccanica dei dati e non sia leggibile solo dall'uomo;

(4)"formato leggibile meccanicamente": un formato ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024;

(5)"sigillo elettronico qualificato": un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014;

(6)"interfaccia per programmi applicativi (API)": un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;

(7)"metadati": informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando tale risorsa.

Articolo 3

Trasmissione volontaria di informazioni per l'accessibilità tramite l'ESAP

1.Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP. Nel trasmettere tali informazioni, la persona fisica o giuridica:

(a)fornisce all'organismo di raccolta i metadati relativi alle informazioni presentate;

(b)fornisce all'organismo di raccolta il proprio identificativo della persona giuridica come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4;

(c)utilizza un formato per dati estraibili per redigere tali informazioni;

(d)garantisce che non sia incluso alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle sue attività economiche.

2.Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare tutti gli aspetti seguenti:

(a)i metadati da fornire in relazione alle informazioni trasmesse;

(b)i formati specifici da utilizzare per la redazione delle informazioni;

(c)la designazione degli organismi di raccolta a cui devono essere presentate le informazioni.

Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 contengano dati personali, i soggetti garantiscono che il trattamento sia fondato su uno dei motivi leciti per il trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento non costituisce una base giuridica per il trattamento di dati personali da parte di tali soggetti.

Articolo 4

Elenco degli organismi di raccolta

Sul portale web di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta unitamente ad informazioni sull'URL (identificatore uniforme di risorse) di ciascun organismo di raccolta.

L'ESMA garantisce che l'elenco di cui al primo comma sia mantenuto aggiornato e notifica alla Commissione qualsiasi modifica di tale elenco.

Articolo 5

Compiti degli organismi di raccolta 

1.Gli organismi di raccolta:

a)raccolgono e conservano le informazioni trasmesse dai soggetti;

b)eseguono convalide automatizzate sulle informazioni trasmesse al fine di verificare che le informazioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:

i)le informazioni sono state presentate utilizzando un formato per dati estraibili o, se del caso, il formato leggibile meccanicamente specificato in uno qualsiasi degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a norma dei quali le informazioni sono trasmesse oppure nelle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

ii)i metadati specificati al paragrafo 6, lettera d), sono disponibili e completi;

iii)le informazioni contengono un sigillo elettronico qualificato;

c)garantiscono che l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni fornite all'ESAP non siano soggetti ad alcuna condizione o siano soggetti a licenze aperte standard equivalenti alle condizioni di licenza di cui all'articolo 9;

d)predispongono l'API e mettono a disposizione dell'ESAP, gratuitamente ed entro i termini temporali applicabili, le informazioni, i metadati relativi a tali informazioni e, se del caso, il sigillo elettronico qualificato;

e)forniscono assistenza tecnica ai soggetti che trasmettono le informazioni;

f)garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell'ESAP per almeno 10 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). I dati personali contenuti nelle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, non sono conservati e resi disponibili per periodi superiori a 5 anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Ai fini della lettera f), gli organismi di raccolta adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le informazioni non siano conservate o rese disponibili per un periodo superiore a quanto previsto in tale lettera f).

2.Gli organismi di raccolta rifiutano le informazioni trasmesse dai soggetti in ciascuno dei casi seguenti:

a)qualora dalle convalide automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera b), risulti che le informazioni non sono conformi ai requisiti di cui a tale lettera b);

b)qualora le informazioni siano manifestamente inadeguate, abusive o chiaramente estranee all'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3.I soggetti possono trasmettere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), una sola volta a uno degli organismi di raccolta pertinenti.

4.I soggetti garantiscono l'esattezza delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta.

5.Per quanto riguarda le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli organismi di raccolta non esercitano il diritto del costitutore di una banca dati, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , di impedire o limitare l'utilizzo e il riutilizzo dei contenuti della banca dati.

6.Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano tutti gli aspetti seguenti:

a)le modalità di esecuzione delle convalide automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera b), per ciascun tipo di informazioni trasmesse dai soggetti;

b) le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii);

c)le licenze aperte standard di cui al paragrafo 1, lettera c);

d)le caratteristiche dell'API da predisporre ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nonché i metadati di cui a tale lettera;

e)i termini temporali di cui al paragrafo 1, lettera d).

Il comitato congiunto presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore] per quanto concerne le lettere b), c) e d), ed entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore] per quanto concerne le lettere a) ed e).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Cibersicurezza

L'ESMA mette in atto una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata per l'ESAP e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l'ESAP, nonché di protezione dei dati personali.

Articolo 7

Funzionalità dell'ESAP

1.L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri quanto meno le funzionalità seguenti:

a)un portale web con un'interfaccia di facile utilizzo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione per consentire l'accesso alle informazioni presenti nell'ESAP;

b)un'API che consenta un facile accesso alle informazioni presenti nell'ESAP;

c)una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

d)un visualizzatore di informazioni;

e)un servizio di traduzione automatica delle informazioni reperite;

f)un servizio di download che consenta di scaricare anche grandi quantità di dati;

g)un servizio di notifica che informa gli utenti della presenza di eventuali nuove informazioni nell'ESAP.

2.L'ESMA garantisce che l'ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 31 dicembre 2025.

3.La funzione di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c), consente una ricerca sulla base dei metadati seguenti:

a)i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni;

b)l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni;

c)il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto che ha trasmesso le informazioni;

d)l'anno e il mese in cui le informazioni sono state trasmesse dal soggetto che ha trasmesso le informazioni;

e)le dimensioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni;

f)la fonte delle informazioni trasmesse.

4.Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano tutti gli aspetti seguenti:

a)le caratteristiche dell'API di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)l'identificativo della persona giuridica specifico di cui al paragrafo 3, lettera b);

c)una classificazione dei tipi di informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c);

d)le categorie delle dimensioni dei soggetti di cui al paragrafo 3, lettera e).

Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Articolo 8

Accesso alle informazioni disponibili tramite l'ESAP

1.L'ESMA garantisce che l'accesso all'ESAP sia fornito senza discriminazioni.

2.L'ESMA garantisce che chiunque abbia accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni disponibili tramite l'ESAP. 

L'ESMA può tuttavia addebitare commissioni per servizi specifici che comportano la ricerca di un volume molto elevato di informazioni o di informazioni aggiornate di frequente. Tali commissioni non superano il costo sostenuto dall'ESMA per la fornitura del servizio.

3.In deroga al paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA consente a tutti i soggetti seguenti di avere accesso diretto, immediato e gratuito all'ESAP nella misura necessaria affinché questi ultimi possano assolvere le responsabilità, i mandati e gli obblighi rispettivi:

a)qualsiasi istituzione, agenzia o altro organismo dell'Unione;

b)qualsiasi autorità nazionale competente designata da uno Stato membro a norma degli atti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

c)qualsiasi membro del sistema statistico europeo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 ;

d)qualsiasi membro del Sistema europeo di banche centrali;

e)le autorità di risoluzione designate in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

4.Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP

L'ESMA garantisce che l'utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l'ESAP non violino i diritti sui generis relativi alle banche dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e non siano soggetti a condizioni, fatto salvo il caso in cui tali condizioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:

(a)le condizioni sono oggettive e non discriminatorie;

(b)le condizioni sono giustificate da motivi relativi a un obiettivo di interesse pubblico;

(c)le condizioni corrispondono alle condizioni stabilite in licenze aperte standard ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/1024, che consentono a chiunque e per qualsiasi finalità di utilizzare, modificare e condividere liberamente tali informazioni.

Articolo 10

Qualità delle informazioni

1.L'ESMA effettua convalide automatizzate per verificare la conformità delle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

2.L'ESMA predispone processi tecnici adeguati per notificare automaticamente all'organismo di raccolta che le informazioni trasmesse non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 11

Compiti dell'ESMA

1.L'ESMA, in stretta collaborazione con l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA):

a)assicura che le informazioni ricevute dagli organismi di raccolta siano rese disponibili tramite l'ESAP in maniera tempestiva;

b)fornisce assistenza agli organismi di raccolta;

c)garantisce che l'ESAP sia accessibile ogni mese almeno per il 95% del tempo;

d)consulta, se del caso, gli organismi di raccolta per affrontare questioni comuni e principi di condotta comuni, e in particolare per discutere in merito agli aspetti seguenti:

i)la gestione quotidiana dell'ESAP;

ii)lo sviluppo e l'attuazione di una politica per la qualità e, se del caso, di accordi sui livelli di servizio tra l'ESMA e gli organismi di raccolta;

iii)le condizioni di finanziamento dell'ESAP, comprese le situazioni in cui possono essere imposte commissioni e il calcolo di tali commissioni;

iv)le minacce in relazione alla cibersicurezza;

e)monitora l'attuazione e il funzionamento dell'ESAP come specificato all'articolo 12 e riferisce annualmente in proposito alla Commissione.

2.Ai fini del paragrafo 1, l'ESMA consulta il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.L'ESMA non conserva informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio, compresa l'archiviazione di tali informazioni nella misura in cui essa sia strettamente necessaria al fine di fornire accesso alle informazioni trasmesse dagli organismi di raccolta.

Articolo 12

Monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento dell'ESAP

1.L'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE e l'EIOPA, monitora il funzionamento dell'ESAP quanto meno sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 2 e pubblica una relazione annuale sul funzionamento dell'ESAP.

2.Gli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)il numero di visitatori e di ricerche;

b)la percentuale di ricerche che portano a una visualizzazione o a un download;

c)il numero e la percentuale di informazioni leggibili meccanicamente accessibili tramite l'ESAP e il numero e la percentuale di visualizzazioni e download leggibili meccanicamente;

d)la quota di notifiche in forza delle convalide automatizzate di cui all'articolo 10;

e)qualsiasi malfunzionamento o incidente significativo;

f)una valutazione dell'accessibilità, della qualità, dell'utilizzabilità e della tempestività delle informazioni presenti nell'ESAP;

g)una valutazione del conseguimento degli obiettivi dell'ESAP, tenendo conto dell'evoluzione del suo utilizzo e dei flussi di informazioni all'interno dell'Unione;

h)una valutazione della soddisfazione degli utenti finali;

i)un raffronto con sistemi analoghi di paesi terzi.

3.L'ESMA consulta il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 prima di presentare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Riesame

Entro il [OP, inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina il funzionamento dell'ESAP e ne valuta l'efficacia. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità

1.2.Settore/settori interessati

Settore: stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

Attività: un'economia al servizio delle persone

1.3.La proposta riguarda: 

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 36  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali consistono nell'integrare ulteriormente i mercati dei capitali europei e nel consentire un'allocazione più efficiente del capitale in tutta l'UE.

1.4.2.Obiettivi specifici 

Obiettivo specifico 1

Il primo obiettivo specifico è consentire un accesso ininterrotto e integrato ai dati pubblicati da soggetti sottoposti a obblighi di informativa nel settore dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali, compresi i dati relativi alla sostenibilità, evitando nel contempo costi amministrativi sproporzionati per tali soggetti. L'ESAP aumenterà così i flussi di informazioni sia all'interno degli Stati membri che a livello transfrontaliero.

Obiettivo specifico 2

Il secondo obiettivo specifico è aumentare l'utilizzo (e il riutilizzo) digitale dei dati.

Dal punto di vista dell'uso digitale, l'ESAP dovrebbe cercare di standardizzare il modo in cui le informazioni sono redatte in maniera da facilitarne la ricerca, il raffronto e l'analisi, riducendo così i costi di ricerca e trattamento per gli utenti. Ciò significa migliorare la reperibilità e l'estraibilità dei dati (per quanto concerne i metadati, la strutturazione dei dati e i formati informatici e, se possibile, per quanto concerne la leggibilità meccanica), garantire la qualità dei dati, eliminare le restrizioni non necessarie al riutilizzo, ridurre gli ostacoli linguistici, consentire l'accesso a informazioni tempestive e possibilmente risolvere i problemi relativi all'integrità dei dati e alla credibilità delle fonti. Ciò dovrebbe essere coerente con le azioni che faciliteranno l'utilizzo dei dati a livello nazionale e a livello dell'Unione 37 .

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Da un punto di vista economico, l'ESAP aumenterà la circolazione di informazioni, sia all'interno degli Stati membri che a livello transfrontaliero, grazie al libero accesso. Aumenterà l'utilizzo digitale di tali informazioni grazie a condizioni di utilizzo aperte e a formati per dati estraibili ampiamente utilizzati. L'iniziativa favorirebbe altresì la leggibilità meccanica nel lungo periodo. Ciò offrirà a investitori, analisti, intermediari, ricercatori o fondi una visibilità maggiore, equa e indiscriminata in merito a qualsiasi partecipante al mercato e soggetto che volontariamente trasmette informazioni, indipendentemente dalle dimensioni di questi due ultimi soggetti o dalle dimensioni del loro mercato. Tale visibilità offrirà nuove opportunità di finanziamento, garantirà una migliore allocazione del capitale, contribuendo così a un minor costo del capitale e a una maggiore resilienza del mercato interno.

Dal punto di vista degli investitori, l'ESAP garantirà un facile accesso a una più ampia gamma di informazioni in maniera tempestiva ed efficiente, aprendo così orizzonti nuovi. Gli investitori risparmieranno altresì tempo e risorse per la ricerca e il trattamento delle informazioni. L'ESAP contribuirà ad affrontare la crescente necessità di dati relativi alla sostenibilità da parte delle imprese, contribuendo così agli obiettivi della finanza sostenibile e del Green Deal.

Soddisferà le esigenze di altri utenti di dati, compresi investitori al dettaglio e consulenti finanziari, amministrazioni pubbliche, società civile, ricercatori e mondo accademico.

L'ESAP consentirà l'offerta di servizi innovativi nel settore finanziario basati su analisi, big data o intelligenza artificiale/apprendimento automatico, nonché l'accesso e l'utilizzo su dispositivi elettronici.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Sono stati individuati gli indicatori di prestazione illustrati di seguito.

Obiettivo n. 1

Numero di ricerche, visualizzazioni e download l'anno;

percentuale di correzioni l'anno necessarie in ragione di controlli di convalida;

evoluzione dell'utilizzo, compreso l'accesso transfrontaliero.

Obiettivo n. 2

Numero di set di dati leggibili meccanicamente messi a disposizione dall'ESAP.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'istituzione di un punto di accesso unico è un'azione chiave del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del settembre del 2020. Il settore finanziario dipende in larga misura dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Entro la fine del 2024 dovrebbe essere messo a punto un prodotto minimo funzionante 38 . L'intervento dovrebbe altresì garantire che tali misure consentano al quadro dell'UE di mantenersi dinamico per poter accogliere i progressi tecnologici futuri e rimanere in evoluzione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

L'attuale frammentazione geografica e tematica dei meccanismi di informativa e dei formati delle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati e la sostenibilità è pervasiva nell'Unione e aumenta i costi di accesso e utilizzo per gli utenti di tali informazioni. Spesso le informazioni sono ricercabili o disponibili soltanto nelle lingue locali, una circostanza questa che costituisce un ostacolo fondamentale che scoraggia gli investitori. Ulteriori azioni individuali da parte degli Stati membri non ridurrebbero tale frammentazione, fatto salvo il caso in cui si muovessero nella stessa direzione per costruire un punto di accesso unico, una circostanza questa improbabile in assenza di un approccio coordinato.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

L'intervento dell'Unione accrescerebbe sensibilmente l'efficacia della politica, riducendo d'altra parte la complessità e alleviando gli oneri finanziari e amministrativi che gravano su tutti i partecipanti al mercato.

L'obiettivo della presente iniziativa (ossia integrare le informazioni presenti in tutta l'Unione e renderle utilizzabili digitalmente) non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri. Attualmente la maggior parte delle norme relative ai canali e ai formati di comunicazione delle informazioni nell'ambito dell'informativa societaria sono stabilite dalla legislazione degli Stati membri. Considerando la portata e gli effetti dell'istituzione di un punto di accesso unico europeo, è possibile affrontare tali questioni in maniera più efficiente a livello di Unione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nuova iniziativa

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'Europa intende rafforzare la propria sovranità digitale e stabilire i propri standard, concentrandosi su dati, tecnologia e infrastrutture 39 . Accrescere le opportunità per le imprese in un futuro digitale sostenibile e più prospero includerà la digitalizzazione dei servizi pubblici e la trasformazione digitale delle imprese.

Nella sua strategia europea per i dati 40 la Commissione intende rendere disponibili più dati per l'utilizzo nell'economia e nella società, anche attraverso lo sviluppo di spazi comuni di dati. La strategia della Commissione in materia di finanza digitale pubblicata nel settembre del 2020 41 traccia linee generali sulle modalità con cui l'Europa può sostenere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare al fine di promuovere una finanza basata sui dati, anche mediante un accesso e un utilizzo migliori dei dati. L'attuazione di uno spazio comune di dati come l'ESAP contribuisce a tali strategie.

La Commissione è parimenti impegnata a conseguire una transizione verde dell'economia dell'UE, come stabilito nella comunicazione sul Green Deal europeo del dicembre del 2019 42 e nella strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 43 . A questo proposito l'ESAP contribuirà a tale agenda facilitando gli investimenti privati in progetti e attività sostenibili.

Infine l'ESAP è sostenuto dal piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali adottato nel settembre del 2020 44 .

La presente proposta legislativa è pienamente compatibile con il quadro finanziario pluriennale.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Sono state prese in considerazione diverse opzioni di finanziamento, tra cui le possibilità di riassegnazione, così come varie combinazioni di fondi e/o bilancio dell'UE.

Con l'opzione prescelta, la proposta avrebbe un impatto limitato sul quadro finanziario pluriennale (QFP), in quanto prevede un contributo aggiuntivo dell'Unione all'ESMA per i 3 ETP aggiuntivi di cui l'Autorità necessiterebbe per adempiere i compiti aggiuntivi conferitile dai legislatori per quanto concerne la governance dell'ESAP.

Ciò si tradurrà in una proposta di aumento del personale autorizzato dell'agenzia nel corso della futura procedura annuale di bilancio. Inoltre approssimativamente 3,74 milioni di EUR di finanziamenti dell'Unione saranno forniti all'ESMA a copertura dei costi operativi (titolo 3) associati allo sviluppo e all'istituzione dell'ESAP.

I finanziamenti forniti all'ESMA (per i costi amministrativi e per quelli operativi) a seguito dell'entrata in vigore della normativa saranno cofinanziati dall'Unione e dalle autorità nazionali competenti in conformità con la formula di finanziamento standard prevista al considerando 68 del regolamento istitutivo dell'ESMA (regolamento (UE) n. 1095/2010), ossia il 40 % da fondi dell'Unione e il 60 % da contributi delle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

Per quanto concerne le attività di regolamentazione che l'ESAP comporta, sarà necessario elaborare una serie di atti di esecuzione. Tale compito è scaglionato nel tempo dal presente regolamento. Per determinati atti, il presente regolamento affida al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (ESMA, ABE ed EIOPA) il compito di intraprenderne l'elaborazione. Nello svolgimento di tali compiti, l'ABE e l'EIOPA collaborerebbero inoltre con l'ESMA nello svolgimento di determinati compiti in relazione al funzionamento e al monitoraggio dell'ESAP. L'ESMA, l'ABE e l'EIOPA continueranno rispettivamente a lavorare con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e i miglioramenti dell'efficienza, nonché a monitorare il carico di lavoro aggiuntivo e il personale ETP associato alla presente proposta nel contesto dei loro compiti generali.

Affinché la preparazione di questa importante iniziativa possa iniziare il più rapidamente possibile, sono stati previsti 2 milioni di EUR nell'ambito del primo programma di lavoro pluriennale per l'Europa digitale (2021-2022), da attuare tramite appalti. Un contributo aggiuntivo dal programma Europa digitale per un importo di 3 milioni di EUR sarà preso in considerazione nel contesto della preparazione del seguente programma di lavoro (2023‑2024). La sua assegnazione definitiva sarà soggetta alla definizione delle priorità di finanziamento nel contesto della procedura di adozione sottesa, nonché all'accordo del rispettivo comitato di programma. Tale finanziamento aggiuntivo consentirebbe la prosecuzione dello sviluppo dell'ESAP fino a quando la legislazione dell'UE non nominerà ufficialmente l'ESMA proprietaria dell'ESAP. Per garantire una transizione senza soluzione di continuità e, a condizione che tale importo venga effettivamente assegnato nel prossimo programma di lavoro di Europa digitale, la sua attuazione sarebbe affidata all'ESMA tramite un accordo di contributo.

Sebbene debba garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia accesso gratuito alle informazioni disponibili tramite l'ESAP, l'ESMA è autorizzata, a titolo di deroga, ad addebitare commissioni per servizi specifici, in particolare nei casi che comportano un volume molto elevato di informazioni aggiornate di frequente. Tali commissioni non superano il costo sostenuto dall'ESMA per la fornitura del servizio specifico. Detto servizio, i costi e le commissioni di sviluppo associati, nonché la loro entità, dipendono da decisioni future. Di conseguenza ciò non incide in alcun modo sulla presente valutazione delle implicazioni di bilancio.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2026

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 45  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

N/A

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

In conformità degli accordi già vigenti, le autorità europee di vigilanza redigono periodicamente relazioni sulla propria attività (comprese relazioni interne all'alta dirigenza, relazioni ai consigli di amministrazione e relazioni annuali) e sono sottoposte ad audit da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego di risorse e le prestazioni. Il monitoraggio e la comunicazione delle azioni incluse nella proposta soddisferanno le prescrizioni vigenti, nonché eventuali nuove prescrizioni derivanti dalla presente proposta.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) gestirà l'ESAP.

Per quanto riguarda la strategia di controllo, l'ESMA collabora strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Tali disposizioni si applicheranno anche al ruolo delle agenzie rispetto alla presente proposta.

Inoltre per ogni esercizio finanziario il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio e tenendo conto delle conclusioni della Corte dei conti europea, valuta se concedere alle agenzie il discarico per l'esecuzione del bilancio.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalle azioni svolte dalle autorità europee di vigilanza nell'ambito della presente proposta, l'iniziativa non determina nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un quadro di controllo interno esistente. Le azioni da intraprendere nell'ambito della presente proposta saranno avviate nel 2022 e proseguiranno oltre.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I sistemi di gestione e controllo sono previsti dai regolamenti che attualmente disciplinano il funzionamento delle autorità europee di vigilanza e sono ritenuti efficaci in termini di costi. Il regolamento è soggetto a riesame regolare. Si prevedono bassi rischi di errore.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'ESMA saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 46

di paesi EFTA 47

di paesi candidati 48

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

DG CNECT: <02.04.03>

Diss.

NO

NO

NO

1

ESMA: <03.10.04>

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

N/A

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e digitale

ESMA: <03.10.04>

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,096

0,195

0,199

0,203

0,693

Pagamenti

(2)

0,096

0,195

0,199

0,203

0,693

Titolo 2:

Impegni

(1a)

0,017

0,035

0,036

0,036

0,124

Pagamenti

(2a)

0,017

0,035

0,036

0,036

0,124

Titolo 3:

Impegni

(3a)

0,894

0,849

1,159

0,838

3,740

Pagamenti

(3b)

0,894

0,849

1,159

0,838

3,740

TOTALE stanziamenti
per l'ESMA: <03.10.04>

Impegni

=1+1a+3a

1,007

1,079

1,394

1,077

4,557

Pagamenti

=2+2a

+3b

1,007

1,079

1,394

1,077

4,557

DG CNECT: <02.04>

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

·Stanziamenti operativi

Linea di bilancio: <02.04.03>

Impegni

(1a)

2,000 49

3,000 50

5,000

Pagamenti

(2a)

0,500

4,500

5,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 51  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti
per la DG CNECT: <02.04>

Impegni

=1a+1b +3

Pagamenti

=2a+2b

+3

·TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

2,000

3,000

5,000

Pagamenti

(5)

0,500

4,500

5,000

·TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Pagamenti

=5+6

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

·TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Pagamenti

(5)

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del
quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Pagamenti

=5+6

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

2,000

3,000

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

Pagamenti

0,500

4,500

1,007

1,079

1,394

1,077

9,557

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'ESMA 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 52

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo 53

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1: istituzione del punto di accesso unico europeo

- Risultato

Sistema infor-matico

3,489

1

0,894

1

0,849

1

1,159

1

0,838

1

3,740

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

1

0,894

1

0,849

1

1,159

1

0,838

1

3,740

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

1

0,894

1

0,849

1

1,159

1

0,838

1

3,740

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ESMA 

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,096

0,195

0,199

0,203

0,693

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,210 54

0,210

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,210

0,096

0,195

0,199

0,203

0,903

Fabbisogno di personale (ETP):

2022

2023

2024 55

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

3

3

3

3

3

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

3

3

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

3

3

3

3

3

3

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 + 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 56

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare)  57

- in sede 58

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Sarà necessario un minore ricorso al margine di cui alla rubrica 1 per aumentare la programmazione dei contributi dell'Unione a favore dell'ESMA <Linea di bilancio 03.10.04> di 4,557 milioni di EUR (a prezzi correnti) nel corso del QFP 2021-2027, pari a 1,007 milioni di EUR nel 2024, 1,079 milioni di EUR nel 2025, 1,394 milioni di EUR nel 2026 e 1,077 milioni di EUR nel 2027.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 59 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Contributi delle autorità nazionali competenti conformemente alla formula di finanziamento standard per l'ESMA di cui al considerando 68 del suo regolamento istitutivo (regolamento (UE) n. 1095/2010) 60

1,528

1,656

2,128

1,536

6,848

TOTALE stanziamenti cofinanziati

1,528

1,656

2,128

1,536

6,848



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 61

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

Allegato della scheda finanziaria legislativa

L'impatto previsto sul bilancio dell'Unione a seguito della presunta entrata in vigore della legislazione proposta all'inizio del 2024 è stato stimato sulla base di quanto segue.

Titolo I – Spese relative al personale

I tre agenti temporanei aggiuntivi di cui si stima l'ESMA avrebbe bisogno per sovrintendere allo sviluppo, alla manutenzione e al funzionamento dell'ESAP devono essere assunti con il grado di ingresso AD5. Si presume (in media) che tali agenti entreranno in servizio all'inizio di luglio e di conseguenza sono iscritti in bilancio per 6 mesi nel 2024 e per anni interi successivamente.

Il costo stimato di ciascun agente temporaneo è stato calcolato corrispondere al costo medio standard degli agenti temporanei da utilizzare nelle stime dei costi del personale nelle schede finanziarie legislative preparate nel 2021 (152 000 EUR), sottraendo l'indennità standard (25 000 EUR) per i costi per edifici e informatica ("habillage") inclusi in tale fissazione del costo medio standard (ossia 127 000 EUR), rettificato secondo il coefficiente di correzione applicabile a Parigi (120,5) e rettificato per tenere conto di un'inflazione presunta pari al 2 % dopo il 2022 62 .

Titolo II – Spese per infrastrutture e di funzionamento

I costi sono stati stimati moltiplicando il numero di membri del personale per la parte dell'anno impiegato per il costo standard per l'"habillage", ossia 25 000 EUR più 2 500 EUR per ciascun membro del personale per coprire altre spese amministrative; entrambi gli importi sono rettificati per tenere conto di un'inflazione presunta pari al 2 % dopo il 2022.

Titolo III – Spese operative

Le spese corrispondono a un'infrastruttura che dovrebbe consentire le funzionalità e le specifiche previste dalla normativa per l'ESAP e garantire l'interoperabilità tecnica 63 del sistema. Dovrebbe assicurare una qualità del servizio regolare e di alta qualità, sicurezza dell'archiviazione e della comunicazione, accesso affidabile, ecc. La progettazione tecnica dell'infrastruttura sarà una prerogativa dell'organo di gestione dell'ESAP e pertanto il presente allegato suggerisce alcuni sviluppi realistici, che vengono mantenuti come base per le ipotesi di spesa.

I costi indicativi sono quelli previsti in 5 fasi da attuare a decorrere da metà 2022 fino al 2027, tra cui: dimostrazione di concetto, lavoro sullo sviluppo di funzionalità e capacità, commissioni di licenza, manutenzione del sistema, costi di cloud computing/archiviazione/rete.

I costi stimati sono stati rettificati per tenere conto di un'inflazione presunta pari al 2 % dopo il 2022.

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final), 24.9.2020.
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), 24.9.2020.
(3)    Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(4)     https://e-justice.europa.eu/489/IT/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu?init=true .
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final), 19.2.2020.
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final), 6.7.2021 .
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final), 11.12.2019.
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final), 24.9.2020.
(9)    SWD(2021) 81 final del 21 aprile 2021.
(10)    SWD(2021) 344 final.
(11)    Il forum di alto livello ha raccomandato che l'ESAP fornisca accesso alle informazioni pubbliche di carattere finanziario e non finanziario dei soggetti, nonché ad altre informazioni pubbliche pertinenti per le attività o i prodotti finanziari, che devono essere liberamente accessibili al pubblico ed esenti da commissioni o licenze d'uso. Cfr. relazione finale del forum di alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali su una nuova visione per i mercati dei capitali d'Europa, giugno 2020.
(12)    ISBN 978-92-76-13304-9.
(13)    ISBN 978-92-76-13305-6.
(14)    ISBN 978-92-76-25267-2.
(15)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16)    Tale pianificazione non pregiudica il processo di adozione per il programma di lavoro successivo (2023-2024), e in particolare, le valutazioni per stabilire le priorità di finanziamento e l'accordo del rispettivo comitato di programma.
(17)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(18)    Cfr. proposte della Commissione di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, in particolare le modifiche dell'articolo 433.
(19)    Cfr. articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata.
(20)    SWD(2021) 305 final, del 3 novembre 2021.
(21)    GU C […] del […], pag. […].
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final), 24.9.2020.
(23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), 24.9.2020.
(24)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final), 6.7.2021.
(25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final), 11.12.2019.
(26)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(27)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(28)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(29)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(30)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(31)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(32)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(33)    Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(34)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(35)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(36)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento.
(37)    I formati specificati a livello dell'Unione comprendono i formati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, sul formato elettronico unico europeo.
(38)    Come dalla strategia in materia di finanza digitale: "entro il 2024 le informazioni da rendere pubbliche ai sensi della normativa europea in materia di servizi finanziari dovrebbero essere comunicate in formati standardizzati e leggibili meccanicamente" - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).
(39)    Priorità della Commissione per il periodo 2019-2024, Un'Europa pronta per l'era digitale .
(40)     Comunicazione della Commissione europea, Una strategia europea per i dati , 19.2.2020.
(41)    COM(2020) 591 final del 24.9.2020.
(42)    Comunicazione della Commissione europea, Il Green Deal europeo , 11.12.2019.
(43)    Pacchetto finanza, comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE , 24.9.2020.
(44)    Comunicazione della Commissione, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione , 24.9.2020.
(45)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(46)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(47)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(48)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(49)    Come previsto nella sezione 2.2.1.9 "Azioni preparatorie per lo spazio dei dati finanziari" dell'allegato alla decisione di esecuzione della Commissione sul finanziamento del programma Europa digitale e sull'adozione del programma di lavoro pluriennale 2021-2022 (C(2021) 7914 final), 10.11.2021.
(50)    Ai fini della pianificazione, si prevede che i costi dell'ESMA nel 2023 (ossia prima che la legislazione proposta entri in vigore) potrebbero essere finanziati da un accordo di contributo stipulato tra la Commissione e l'ESMA con finanziamenti erogati dal programma Europa digitale. Tale pianificazione non pregiudica il processo di adozione per il programma di lavoro successivo (2023-2024), e in particolare, le valutazioni per stabilire le priorità di finanziamento e l'accordo del rispettivo comitato di programma.
(51)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
(53)    Costo per il bilancio dell'Unione, escluso il contributo delle autorità nazionali competenti così come il contributo previsto dal programma Europa digitale.
(54)    Costo intero (comprensivo di contributo pensionistico) di 3 AC per 12 mesi che, fatto salvo il processo decisionale futuro e l'adozione della necessaria decisione di finanziamento, ai fini lavorativi si presume coperto da un accordo di contributo finanziato dal programma Europa digitale.
(55)    Assunzioni previste per luglio e, di conseguenza, per il 2024, si tiene conto del 50 % del costo medio.
(56)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(57)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(58)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
(59)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(60)    Ossia un contributo dell'Unione pari al 40 % a fronte di un contributo al 60 % da parte dell'autorità nazionale competente dello Stato membro, unitamente alla quota spettante a tale autorità dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro.
(61)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(62)    La quota dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro corrispondente alla parte di contributi a carico dell'autorità nazionale competente dello Stato membro come previsto al considerando 68 del regolamento istitutivo dell'ESMA (regolamento (UE) n. 1095/2010) è stata inclusa nella stima dei contributi dell'autorità nazionale competente di cui alla sezione 3.2.5 della scheda finanziaria legislativa.
(63)    L'interoperabilità tecnica copre le applicazioni e le infrastrutture che collegano i sistemi e i servizi, compresi aspetti quali le specifiche dell'interfaccia, i servizi di interconnessione, la presentazione e lo scambio di dati e i protocolli di comunicazione sicura.
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Bruxelles, 25.11.2021

COM(2021) 723 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


ALLEGATO

Elenco degli atti legislativi dell'Unione rientranti nell'ambito di applicazione
del punto di accesso unico europeo (ESAP) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

1.PARTE A - REGOLAMENTI

1. Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito 1

2. Regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) 2

3. Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 3

4. Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital 4

5. Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale 5

6. Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 6

7. Regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico 7

8. Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) 8

9. Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari 9

10. Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli 10

11. Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati 11

12. Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine 12

13. Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo 13

14. Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento 14

15. Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato 15

16. Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari 16

17. Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) 17

18. Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento 18

19. Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 19

20. Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili 20

21. Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali 21

PARTE B - DIRETTIVE

1. Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario 22

2. Direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto 23

3. Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 24

4. Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati 25

5. Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate 26

6. Direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 27

7. Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) 28

8. Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi 29

9. Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese 30

10. Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento 31

11. Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 32

12. Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari 33

13. Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa 34

14. Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) 35

15. Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento 36

16. Direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite 37

(1)    Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(4)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(6)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
(8)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(9)    Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(10)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(11)    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(12)    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(13)    Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(15)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(16)    Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
(17)    Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).
(18)    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
(19)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(20)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(21)    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).
(22)    Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(23)    Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
(24)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(25)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(26)    Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
(27)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(28)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(29)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(30)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(31)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(32)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(33)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(34)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(35)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(36)    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(37)    Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).
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