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Document 52018PC0854

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea

    COM/2018/854 final

    Bruxelles, 4.1.2019

    COM(2018) 854 final

    2018/0430(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea.

    Conformemente agli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e della Repubblica di Croazia, i tre Stati membri aderiscono agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri tramite un protocollo agli accordi stessi.

    Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati sui pertinenti protocolli per l'adesione, rispettivamente, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e della Repubblica di Croazia.

    L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 9 settembre 2006 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

    I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.

    La Commissione giudica soddisfacente l'esito dei negoziati e propone al Consiglio di firmare il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Dopo la firma, il protocollo dovrebbe essere concluso dal Consiglio a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

    2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La proposta di protocollo include la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire una versione facente fede dell'accordo in bulgaro, rumeno e croato.

    La Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea.

    Dopo la firma del protocollo, il Consiglio procederà a tempo debito all'esame di una seconda proposta, relativa alla conclusione del protocollo.

    2018/0430 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    visti gli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, e della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 9 settembre 2006 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

    (2)La Bulgaria e la Romania sono diventate Stati membri dell'Unione il 1º gennaio 2007 e la Croazia il 1º luglio 2013.

    (3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione, rispettivamente, della Bulgaria e della Romania, e della Croazia, l'adesione all'accordo deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.

    (4)Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli agli accordi internazionali conclusi dall'Unione e dai suoi Stati membri.

    (5)I negoziati con la Corea si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.

    (6)È opportuno pertanto che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania è approvata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo.

    Il testo del protocollo da firmare è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

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    Bruxelles, 4.1.2019

    COM(2018) 854 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea


    PROTOCOLLO

    ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

    RELATIVO A UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS)

    TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

    E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA 

    PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA

       


    L'UNIONE EUROPEA,

    e

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    L'UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,


    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

    di seguito gli "Stati membri",

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DI COREA,

    dall'altra,


    RICORDANDO l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato il 9 settembre 2006 ed entrato in vigore il 1° luglio 2016, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3;

    VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013;

    DESIDEROSI che la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania aderiscano

    all'accordo;

    CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo all'accordo stesso,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    ARTICOLO 1

    La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania sono Parti dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, e adottano il testo dell'accordo e ne prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri.

    ARTICOLO 2

    Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

    ARTICOLO 3

    I testi dell'accordo redatti in lingua bulgara, croata e rumena sono allegati al presente protocollo.

    ARTICOLO 4

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti hanno notificato al depositario dell'accordo, mediante note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

    FATTO a […], addì [giorno e mese per esteso] duemila..., in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    PER L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI

    PER LA REPUBBLICA DI COREA

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