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Document 52004AP0007(01)

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar (COM(2004)0218 — C5-0186/2004 — 2004/0070(CNS))

OJ C 140E, 9.6.2005, p. 101–103 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52004AP0007(01)

European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar (COM(2004)0218 — C5-0186/2004 — 2004/0070(CNS))

Gazzetta ufficiale n. 140 E del 09/06/2005 pag. 0101 - 0103


P6_TA(2004)0007

Accordo di pesca UE/Madagascar *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 (COM(2004)0218 — C5-0186/2004 — 2004/0070(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2004)0218) [1],

- visto l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2 del Trattato CE,

- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0186/2004),

- visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0002/2004),

1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica del Madagascar.

TESTO DELLA COMMISSIONE | EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |

Emendamento 1

Considerando 4 bis (nuovo)

| (4 bis) Alla protezione degli interessi di pesca dell'UE deve accompagnarsi una gestione sostenibile delle risorse alieutiche sotto il profilo economico, sociale ed ambientale nonché lo sviluppo delle popolazioni costiere dipendenti dalla pesca. |

Emendamento 2

Considerando 4 ter (nuovo)

| (4 ter) La Commissione deve proseguire i suoi studi di valutazione dell'impatto in merito al carattere sostenibile dell'accordo siglato con il Madagascar. |

Emendamento 3

Considerando 4 quater (nuovo)

| (4 quater) La Commissione deve garantire che i finanziamenti erogati siano interamente utilizzati per gli obiettivi previsti dall'accordo e vigilare sugli effetti di quest'ultimo sullo sviluppo delle popolazioni locali, in particolare le comunità costiere che dipendono dai sistemi di pesca tradizionali. |

Emendamento 4

Articolo 3 bis (nuovo)

| Articolo 3 bis La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo, che comprende un'analisi dell'utilizzazione dei fondi destinati alle azioni specifiche. |

Emendamento 5

Articolo 3 ter (nuovo)

| Articolo 3 ter Durante l'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'avvio dei negoziati sul suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale di valutazione comprendente un'analisi del rapporto costo-efficacia e dell'utilizzazione delle possibilità di pesca nonché una valutazione dell'attuazione delle azioni specifiche, onde consentire l'esame dell'impatto economico, sociale e ambientale del protocollo. |

Emendamento 6

Articolo 3 quater (nuovo)

| Articolo 3 quater Sulla base di tali relazioni e tenendo conto del parere del Parlamento europeo al riguardo, il Consiglio autorizza, se del caso, la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo. |

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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