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Document 32018D0907

    Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

    ST/8849/2018/INIT

    GU L 161 del 26.6.2018, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 21/07/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/907/oj

    26.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/27


    DECISIONE (PESC) 2018/907 DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 2018

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 (1), con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 30 giugno 2018.

    (2)

    È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.

    (3)

    L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell'Unione europea

    Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

    a)

    conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, nel prevenire i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, fra cui la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione secondo i principi del diritto internazionale;

    b)

    nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

    c)

    nell'incoraggiare e nello sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;

    d)

    nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

    a)

    sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

    b)

    incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

    c)

    contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;

    d)

    riguardo alla crisi in Georgia:

    i)

    contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti,

    ii)

    contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i), e

    iii)

    agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;

    e)

    favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;

    f)

    assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;

    g)

    intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

    h)

    assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

    i)

    nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

    2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

    3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 4 340 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione di distacco o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

    4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate UE

    L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e alla situazione della sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

    a)

    stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e contempli un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

    c)

    assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati all'area di competenza stessa dal SEAE;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE e il comandante dell'operazione civile dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Assistenza in relazione ai reclami

    L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

    Articolo 14

    Riesame

    L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

    Per il Consiglio

    La Presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).

    (2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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