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Document 32015R2343

    Regolamento (UE) 2015/2343 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 330 del 16.12.2015, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2343/oj

    16.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 330/20


    REGOLAMENTO (UE) 2015/2343 DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e 7 e i Principi contabili internazionali (IAS) 19 e 34

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 25 settembre 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014 («I miglioramenti annuali»), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) e nei Principi contabili internazionali (IAS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.

    (3)

    Le modifiche all'IFRS 7 rendono necessarie modifiche all'IFRS 1 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei principi contabili internazionali.

    (4)

    La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IFRS 5 e 7 e agli IAS 19 e 34 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (6)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato: i seguenti International Financial Reporting Standard (IFRS) e Principi contabili internazionali (IAS) sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento:

    a)

    l'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

    b)

    l'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

    c)

    lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

    d)

    lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

    e)

    l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche dell'IFRS 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


    ALLEGATO

    Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014

    Modifiche all'

    IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

    I paragrafi 26-29 con i titoli corrispondenti sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 26 A e 44L.

    Modifiche a un programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci

    26.

    Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 (posseduta per la vendita) e nel paragrafo 12 A (posseduta per la distribuzione ai soci) non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) rispettivamente come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci. In tali casi l'entità deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica, tranne quando si applica il paragrafo 26 A.

    26 A

    Se un'entità riclassifica un'attività (o gruppo in dismissione) direttamente da posseduta per la vendita a posseduta per la distribuzione ai soci, o direttamente da posseduta per la distribuzione ai soci a posseduta per la vendita, la variazione della classificazione è considerata una continuazione del programma iniziale di dismissione. L'entità:

    a)

    non deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica. L'entità deve applicare le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili al nuovo metodo di dismissione;

    b)

    deve valutare l'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui al paragrafo 15 (se riclassificata come posseduta per la vendita) o al paragrafo 15 A (se riclassificata come posseduta per la distribuzione ai soci) e rileva ogni riduzione o incremento del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita/costi di distribuzione dell'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui ai paragrafi 20-25;

    c)

    non deve modificare la data della classificazione in conformità ai paragrafi 8 e 12 A. Ciò non impedisce l'estensione del periodo richiesto per completare una vendita o una distribuzione ai soci, se le condizioni di cui al paragrafo 9 sono soddisfatte.

    27.

    L'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o posseduto per la distribuzione ai soci) al minore tra:

    a)

    il valore contabile prima che l'attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci;

    b)

    la somma recuperabile calcolata alla data in cui è stata presa la decisione successiva di non vendere o non distribuire. [nota a piè di pagina omessa]

    28.

    L'entità deve includere qualsiasi rettifica necessaria del valore contabile di un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci nell'utile (perdita) d'esercizio [nota a piè di pagina omessa] derivante dalle attività operative in esercizio («continuing operations») nel periodo in cui le condizioni specificate, rispettivamente, nei paragrafi 7-9 o 12 A non sono più soddisfatte. I bilanci degli esercizi successivi alla classificazione dell'attività come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci devono essere modificati di conseguenza se il gruppo in dismissione o l'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci è una controllata, un'attività a controllo congiunto, una joint venture, una collegata o una parte di un'interessenza in una joint venture o in una collegata. L'entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce del prospetto di conto economico complessivo utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.

    29.

    Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da vendere continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la distribuzione ai soci, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da distribuire continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nel paragrafo 12 A. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (o come possedute per la distribuzione ai soci) devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita (o distribuzione) a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la vendita non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la distribuzione ai soci non devono più essere classificate come possedute per la distribuzione ai soci, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    44L

    Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 26-29 e ha aggiunto il paragrafo 26 A. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori alle modifiche del metodo di dismissione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifiche all'

    IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

    Il paragrafo 44R è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44AA.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    44R

    Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a dicembre 2011, ha aggiunto i paragrafi 13 A–13F e B40–B53. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Un'entità deve fornire le informazioni integrative richieste da tali modifiche retroattivamente.

    44AA

    Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 44R e B30 e ha aggiunto il paragrafo B30 A. Un'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva, tranne quando non sia necessario che l'entità applichi le modifiche ai paragrafi B30 e B30 A per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale l'entità applica tali modifiche. È consentita l'applicazione anticipata delle modifiche ai paragrafi 44R, B30 e B30 A. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Nell'Appendice B è modificato il paragrafo B30 ed è aggiunto il paragrafo B30 A.

    Coinvolgimento residuo (paragrafo 42C)

    B30

    L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita, né acquisisce nuovi diritti o obblighi contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se non ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita né la responsabilità di effettuare in futuro, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all'attività finanziaria trasferita. Il termine «pagamento» in questo contesto non include i flussi finanziari dell'attività finanziaria trasferita che l'entità incassa ed è tenuta a trasferire al cessionario.

    B30 A

    Quando un'entità trasferisce un'attività finanziaria, essa può mantenere il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di un corrispettivo che è previsto, per esempio, nel contratto di servizio. L'entità valuta il contratto di servizio in conformità alle indicazioni di cui ai paragrafi 42C e B30 per decidere se essa ha un coinvolgimento residuo a seguito del contratto di servizio ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative. Ad esempio, un gestore (servicer) avrà un coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative se il corrispettivo del servizio dipende dal valore o dalla tempistica dei flussi finanziari incassati dall'attività finanziaria trasferita. Analogamente, un gestore (servicer) ha un coinvolgimento residuo ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative nel caso in cui un corrispettivo fisso non venga versato integralmente a causa del mancato rendimento dell'attività finanziaria trasferita. In questi esempi il gestore (servicer) ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita. Questa valutazione non dipende dalla presunzione che il corrispettivo che deve essere ricevuto compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio.

    Modifica conseguente all'

    IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

    È aggiunto il paragrafo 39AA.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    39AA

    Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha aggiunto il paragrafo E4 A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Nell'appendice E è aggiunto il paragrafo E4 A.

    Informazioni integrative relative a strumenti finanziari

    E4 A

    Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44AA dell'IFRS 7.

    Modifica allo

    IAS 19 Benefici per i dipendenti

    Il paragrafo 83 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 176-177.

    Ipotesi attuariali: tasso di sconto

    83.

    Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (finanziate e non finanziate) deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio, di titoli obbligazionari di aziende primarie. Per le valute che non hanno un mercato spesso di titoli obbligazionari di aziende primarie devono essere utilizzati i rendimenti di mercato denominati nella valuta in questione (alla data di chiusura dell'esercizio) dei titoli di enti pubblici. La valuta e le condizioni dei titoli obbligazionari o dei titoli di enti pubblici devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste delle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    176.

    Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 83 e ha aggiunto il paragrafo 177. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    177.

    Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 176 dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l'entità applica la modifica. Qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della modifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.

    Modifica allo

    IAS 34 Bilanci intermedi

    Il paragrafo 16 A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 56.

    Altre informazioni integrative

    16 A

    Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio o in altre sezioni del bilancio intermedio. Le seguenti informazioni integrative devono essere fornite direttamente nel bilancio intermedio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio ad altri documenti (come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai quali gli utilizzatori del bilancio intermedio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio intermedio. Se gli utilizzatori del bilancio non hanno accesso alle informazioni tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio alle stesse condizioni e negli stessi tempi, il bilancio intermedio è incompleto. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

    a)

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    56.

    Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 16 A. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.


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