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Document 32013R0509

    Regolamento (UE) n. 509/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 150 del 4.6.2013, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/509/oj

    4.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/13


    REGOLAMENTO (UE) N. 509/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 2013

    che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

    (2)

    Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

    (3)

    Il 10 febbraio 2011 il Consiglio nazionale polacco della viticoltura e dei produttori di idromiele (Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa) ha introdotto una domanda di modifica dell’elenco dell’Unione degli additivi alimentari, affinché sia autorizzato l’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche, descritte nella legge adottata dal governo polacco il 12 maggio 2011 sulla produzione e sull’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli, sul commercio di tali prodotti e sull’organizzazione del mercato (3) (di seguito «la legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli»).

    (4)

    Le bevande alcoliche oggetto della legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (4), in quanto non rientrano in nessuna delle categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato XI ter di detto regolamento. Di conseguenza, i prodotti aromatizzati disciplinati dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli sono esclusi anche dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5).

    (5)

    L’impiego di additivi nei prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 è autorizzato dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (6), nonché dalle relative misure di applicazione. Tali atti non si applicano alle bevande alcoliche contemplate dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli.

    (6)

    Tuttavia, l’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» per prodotti diversi da quelli indicati nell’allegato XI ter di detto regolamento, se è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva, oppure se è parte di una denominazione composta. Conformemente all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità polacche hanno consentito l’uso del termine «vino» per le bevande alcoliche indicate nella legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli. Pertanto, occorre inserire gli additivi utilizzati in tali prodotti nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, ferme restando le disposizioni applicabili negli altri Stati membri per quanto riguarda la denominazione di tali prodotti.

    (7)

    Le bevande alcoliche contemplate dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli appartengono alle categorie di alimenti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, secondo la seguente ripartizione:

    Wino owocowe. Markowe (vini di frutta di marca), wino owocowe wzmocnione (vini di frutta fortificati), wino owocowe aromatyzowane (vini di frutta aromatizzati), wino z soku winogronowego (vini a base di succhi di uve) e aromatyzowane wino z soku winogronowego (vini aromatizzati a base di succhi di uve) dovranno essere inseriti nella categoria 14.2.4: «Vino di frutta e made wine» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008,

    nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (liquori di vino di frutta aromatizzati), nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (liquori di vino a base di succhi di uve aromatizzati), napój winny owocowy lub miodowy (bevande a base di vino di frutta o idromele), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (bevande aromatizzate a base di vino di frutta o idromele), wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta di grado alcolico ridotto) e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (vini di frutta aromatizzati a basso tasso alcolico) dovranno essere inseriti nella categoria 14.2.8: «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (8)

    L’autorizzazione all’impiego di additivi nei prodotti contemplati dalla legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli non comporta un’ulteriore esposizione dei consumatori a tali sostanze e non solleva quindi preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza.

    (9)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche indicate nella legge polacca relativa ai prodotti vitivinicoli costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  Dziennik Urzędowy (Gazzetta ufficiale) del 2011, n. 120, atto 690.

    (4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

    (6)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    La parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificata come segue:

    1)

    nella categoria di alimenti 14.2.4 «Vino di frutta e made wine», le voci concernenti il gruppo II, il gruppo III e gli additivi E 160d, E 242 ed E 353 sono sostituite dal testo seguente:

     

    «Gruppo II

    Coloranti quantum satis

    quantum satis

     

    Tranne wino owocowe markowe

     

    Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Tranne wino owocowe markowe

     

    E 160d

    Licopene

    10

     

    Tranne wino owocowe markowe

     

    E 242

    Dimetildicarbonato

    250

    (24)

    Solo vini di frutta, vino di grado alcolico ridotto e wino owocowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego

     

    E 353

    Acido metatartarico

    100

     

    Solo made wine e wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego»;

    2)

    nella categoria di alimenti 14.2.4 «Vino di frutta e made wine», è aggiunta la seguente voce relativa all’additivo E 1105:

     

    «E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego»;

    3)

    la categoria di alimenti 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» è modificata come segue:

    a)

    le voci relative al gruppo III, all’additivo E 123 e agli additivi E 200 — 203 sono sostituite dalle seguenti:

     

    «Gruppo III

    Coloranti con limite massimo combinato

    200

     

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

     

    E 123

    Amaranto

    30

     

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

     

    E 200 — 203

    Acido sorbico — sorbati

    200

    (1) (2)

    Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»;

    b)

    dopo la voce relativa agli additivi E 210 — 213 «Acido benzoico — benzoati» è inserita la seguente voce relativa agli additivi E 220 — 228:

     

    «E 220 — 228

    Anidride solforosa — solfiti

    200

    (3)

    Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»;

    c)

    dopo la voce relativa agli additivi E 338 — 452 «Acido fosforico-fosfati-di-tri-e polifosfati» è inserita la seguente voce relativa all’additivo E 353:

     

    «E 353

    Acido metatartarico

    100

     

    Solo nalewka na winie z soku winogronowego e aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego»;

    d)

    è aggiunta la seguente voce relativa all’additivo E 1105:

     

    «E 1105

    Lisozima

    quantum satis

     

    Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe».


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