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Document 32007D0614

2007/614/Euratom: Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2007 , relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione

GU L 246 del 21.9.2007, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/614/oj

Related international agreement

21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2007

relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione

(2007/614/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle direttive del Consiglio, del 16 novembre 2000, modificate con decisioni del Consiglio del 27 maggio 2002, del 26 novembre 2003 e del 25 novembre 2004, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica popolare cinese, il governo del Giappone, il governo dell’India, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America relativi a un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

(2)

In occasione della riunione ministeriale tenuta a Mosca il 28 giugno 2005, le parti nei negoziati ITER hanno deciso che ITER sarà costruito a Cadarache. Esse hanno altresì espresso il loro accordo su un documento congiunto, che si riporta in allegato, relativo al ruolo che sarà assunto dalla parte ospitante (Euratom) e dalla parte non ospitante (Giappone) nel progetto ITER.

(3)

Conformemente al citato documento congiunto e alle direttive del Consiglio modificate, la Commissione ha condotto con il governo del Giappone negoziati volti ad un accordo per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato.

(4)

Il 20 giugno 2006, nel corso di una riunione svoltasi a Tokyo, i rappresentanti dell'Euratom e del Giappone hanno adottato la relazione finale sui negoziati volti all'accordo sull'approccio allargato, che ha registrato i documenti sussidiari elaborati dall'Euratom e dal Giappone e ha sancito il completamento del processo di negoziazione.

(5)

In data 22 novembre 2006, i rappresentanti dell'Euratom e del Giappone hanno firmato una dichiarazione congiunta per l'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato, che precisa le modalità applicabili ai contributi delle parti alle attività che rientrano nell'approccio allargato.

(6)

La conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione deve essere approvata,

DECIDE:

Articolo unico

1.   È approvata la conclusione, da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. STEINBRÜCK


Top

21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/34


ACCORDO

tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione

IL GOVERNO DEL GIAPPONE e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (di seguito «Euratom»), designate collettivamente «le parti»,

VISTO L’ACCORDO di cooperazione tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica nel settore della fusione termonucleare controllata,

VISTI LA «dichiarazione congiunta» concordata dai rappresentanti delle parti nei negoziati sul progetto ITER nel corso della riunione ministeriale per ITER, tenutasi a Mosca il 28 giugno 2005, e il suo allegato «documento congiunto sui ruoli della parte ospitante e della parte non ospitante nel progetto ITER» (di seguito «il documento congiunto»), nei quali sono sanciti i principi generali per l'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato,

VISTA LA «dichiarazione congiunta dei rappresentanti del governo del Giappone e dell'Euratom per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato» del 22 novembre 2006 (di seguito «la dichiarazione congiunta di Bruxelles»),

RICORDANDO i contributi delle parti alla preparazione per la realizzazione congiunta del progetto ITER mediante le attività di progettazione ingegneristica ITER e la costituzione dell’Organizzazione internazionale ITER dell’energia da fusione,

RICONOSCENDO il ruolo dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nel progetto ITER e la collaborazione tra le parti nei settori della ricerca e dello sviluppo della fusione, sotto l’egida dell’Agenzia internazionale dell’energia dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,

DESIDEROSI di effettuare congiuntamente le attività che rientrano nell'approccio allargato a sostegno del progetto ITER e giungere ad una realizzazione in tempi rapidi dell’energia da fusione per scopi pacifici entro un termine compatibile con la fase di costruzione di ITER,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

INTRODUZIONE

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce un quadro per le specifiche procedure e modalità applicabili all’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato (di seguito «le attività dell'approccio allargato») a sostegno del progetto ITER e di una realizzazione in tempi rapidi dell’energia da fusione per scopi pacifici, conformemente al documento congiunto.

Articolo 2

Descrizione generale delle attività dell'approccio allargato

1.   Le attività dell'approccio allargato comprendono i seguenti tre progetti:

a)

il progetto sulle attività di convalida e di progettazione ingegneristica per l’impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF/EVEDA»);

b)

il progetto sul centro internazionale di ricerca sull’energia da fusione (IFERC);

c)

il progetto sul programma «Tokamak satellite».

2.   Conformemente al documento congiunto e sulla base della dichiarazione congiunta di Bruxelles, le attività dell'approccio allargato vanno realizzate entro un termine compatibile con la fase di costruzione di ITER.

3.   I principi generali che disciplinano le attività dell'approccio allargato sono stabiliti nel presente accordo. I principi specifici a ciascun progetto delle attività dell'approccio allargato sono enunciati negli allegati I, II e III, che formano parte integrante del presente accordo.

CAPO 2

STRUTTURA AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITÀ DELL'APPROCCIO ALLARGATO

Articolo 3

Comitato direttivo delle attività dell'approccio allargato

1.   È istituito un comitato direttivo dell'approccio allargato (di seguito «il comitato direttivo»), responsabile della direzione e della sorveglianza generali dell'attuazione delle attività dell'approccio allargato, in conformità del presente accordo.

2.   Il comitato direttivo è assistito dal segretariato istituito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 (di seguito «il segretariato»).

3.   Il comitato direttivo ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altri Stati e organizzazioni internazionali e nel territorio delle parti, gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

4.   Ciascuna parte designa un numero uguale di membri del comitato direttivo e nomina suo capo delegazione uno di tali membri designati.

5.   Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, alternativamente in Europa e in Giappone, o in altri momenti e località convenuti. Il capo delegazione della parte ospitante presiede la riunione. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo presidente.

6.   Il comitato direttivo delibera per consenso.

7.   Le spese del comitato direttivo sono sostenute dalle parti su una base definita di comune accordo.

8.   Le funzioni del comitato direttivo comprendono:

a)

la nomina del personale del segretariato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1;

b)

la nomina di un capo progetto per ciascun progetto delle attività dell'approccio allargato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 (di seguito «capo progetto»);

c)

l’approvazione di un piano di progetto, un programma di lavoro e una relazione annuale per ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, conformemente alle disposizione del capo 3 (di seguito denominati, rispettivamente, «piano di progetto», «programma di lavoro» e «relazione annuale»);

d)

l’approvazione della struttura di un gruppo di progetto conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 (di seguito «gruppo di progetto»);

e)

la nomina, su base annuale, degli esperti messi a disposizione dei gruppi di progetto da una delle parti, nell’ambito dei suoi contributi in natura, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii) (di seguito «gli esperti»);

f)

in conformità dell’articolo 25, la decisione sulla partecipazione di un'altra parte dell’accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale ITER dell’energia da fusione per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «accordo ITER») ad un progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, e la successiva conclusione di accordi e intese con tale parte in merito a detta partecipazione; e

g)

l’espletamento di qualsiasi altra funzione che si renda necessaria per gestire e sorvegliare le attività dell'approccio allargato.

Articolo 4

Segretariato

1.   Il comitato direttivo istituisce il suo segretariato, che ha sede in Giappone. Il personale del segretariato è nominato dal comitato direttivo.

2.   Il segretariato assiste il comitato direttivo. Le funzioni del segretariato sono definite dal comitato direttivo e includono:

a)

ricevere e trasmettere le comunicazioni ufficiali del comitato direttivo;

b)

preparare le riunioni del comitato direttivo;

c)

preparare le relazioni amministrative e di altra natura per il comitato direttivo; e

d)

qualsiasi altra attività determinata dal comitato direttivo.

Articolo 5

Comitato di progetto

1.   Per ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, le parti istituiscono un comitato di progetto (di seguito «comitato di progetto»).

2.   Ciascuna parte designa un numero uguale di membri per ogni comitato di progetto.

3.   Ciascun comitato di progetto si riunisce almeno due volte all’anno. Salvo decisione contraria del comitato stesso, le riunioni si svolgono in Giappone. Il presidente di ciascun comitato di progetto è nominato dal comitato direttivo fra i membri del comitato di progetto.

4.   Il comitato di progetto delibera per consenso.

5.   Il segretariato di ciascun comitato di progetto è assicurato dal capo progetto in conformità dell’articolo 6.

6.   Le funzioni di ciascun comitato di progetto comprendono:

a)

formulare raccomandazioni sul piano di progetto, il programma di lavoro e la relazione annuale che il capo progetto è tenuto a presentare al comitato direttivo, conformemente alle disposizioni del capo 3;

b)

monitorare e notificare i progressi dello specifico progetto relativo alle attività dell'approccio allargato; e

c)

svolgere qualsiasi altro compito seguendo le istruzioni del comitato direttivo.

Articolo 6

Capo progetto e gruppo di progetto

1.   Il comitato direttivo nomina un capo progetto per ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato. Il capo progetto è responsabile del coordinamento dell’attuazione del progetto, come precisato negli allegati I, II e III.

2.   Ciascun capo progetto è assistito, nell’esercizio delle sue funzioni e responsabilità, da un gruppo di progetto. Ciascun gruppo di progetto comprende fra i suoi membri gli esperti nonché i ricercatori ospiti. La struttura di ciascun gruppo di progetto è approvata dal comitato direttivo, su proposta del capo progetto.

3.   Le funzioni di ciascun capo progetto comprendono:

a)

organizzare, dirigere e sorvegliare il gruppo di progetto nell’attuazione del programma di lavoro;

b)

preparare il piano di progetto, il programma di lavoro e la relazione annuale e sottoporli all’approvazione del comitato direttivo, previa consultazione del comitato di progetto;

c)

richiedere all’agenzia esecutiva designata dal governo del Giappone a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 (di seguito «agenzia esecutiva giapponese») il pagamento delle spese a sostegno del gruppo di progetto, ai sensi dell’articolo 17;

d)

tenere la contabilità dei contributi di ciascuna delle parti;

e)

assicurare la segreteria del comitato di progetto; e

f)

notificare al comitato di progetto i progressi del progetto relativo alle attività dell'approccio allargato.

Articolo 7

Agenzie esecutive

1.   Ciascuna parte designa un’agenzia esecutiva per adempiere agli obblighi connessi con l'attuazione delle attività dell'approccio allargato (di seguito denominata «agenzia esecutiva»), in particolare la messa a disposizione di risorse per l’attuazione delle stesse. Se le agenzie esecutive non sono ancora state designate dopo l’entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano immediatamente sulle modalità per risolvere il problema.

2.   L’agenzia esecutiva giapponese ospita i gruppi di progetto e mette a loro disposizione i locali di lavoro, in particolare la sistemazione in uffici, i mezzi e i servizi necessari per l’esecuzione dei compiti incombenti ai gruppi di progetto, alle condizioni stabilite negli allegati I, II e III.

3.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, l’agenzia esecutiva giapponese è responsabile della gestione dei contributi finanziari convenuti per i costi operativi, così come dei contributi finanziari per le spese comuni di ciascun gruppo di progetto, destinati a ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, conformemente al piano di progetto e programma di lavoro rispettivi. Ai fini della gestione di detti contributi finanziari, l’agenzia esecutiva giapponese designa una persona responsabile della gestione dei contributi finanziari delle parti. Le sue funzioni comprendono:

a)

invitare le parti o le Agenzie esecutive ad apportare i contributi finanziari conformemente ai piani di progetto e ai programmi di lavoro; e

b)

tenere una contabilità separata dei contributi finanziari di ciascun progetto relativo alle attività dell'approccio allargato e conservare i conti, corredati di tutti i libri, registri e qualsiasi altro documento riguardante i contributi finanziari, per un periodo minimo di cinque anni dopo la scadenza o l’estinzione del presente accordo.

4.   L’agenzia esecutiva giapponese adotta le misure necessarie per ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni previsti dalla legislazione e regolamentazione in vigore in Giappone e necessari ai fini dell’attuazione delle attività dell'approccio allargato.

CAPO 3

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'APPROCCIO ALLARGATO E DELL’AUDIT FINANZIARIO

Articolo 8

Piano di progetto

1.   Previa consultazione del comitato di progetto, ciascun capo progetto presenta al comitato direttivo per approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di progetto relativo al rispettivo progetto delle attività dell'approccio allargato.

2.   Ciascun piano di progetto copre tutta la durata del progetto e viene periodicamente aggiornato. Il piano:

a)

descrive il programma generale delle attività previste, comprensivo del calendario e delle principali fasi della realizzazione del progetto, in funzione dell’avanzamento dei lavori; e

b)

fornisce una visione d’insieme dei contributi già apportati e da apportare in futuro per l’attuazione del progetto.

Articolo 9

Programma di lavoro

Previa consultazione del comitato di progetto, ciascun capo progetto presenta al comitato direttivo per approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma di lavoro annuale relativo al rispettivo progetto delle attività dell'approccio allargato per l’anno successivo. Il programma di lavoro illustra in dettaglio il corrispondente piano di progetto e descrive in forma programmatica le attività da realizzare, compresi gli obiettivi, la pianificazione, le spese comuni e i contributi che ciascuna delle parti è tenuta ad apportare.

Articolo 10

Relazione annuale

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun capo progetto presenta al comitato direttivo, per approvazione, una relazione annuale su tutte le attività condotte ai fini dell’attuazione del progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, con una sintesi dei contributi apportati da ciascuna parte e delle spese effettuate dall’agenzia esecutiva giapponese, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, per il corrispondente progetto. A seguito dell’approvazione del comitato direttivo, il capo progetto presenta la relazione annuale, eventualmente corredata delle osservazioni formulate dal comitato direttivo, alle parti e alle Agenzie esecutive.

2.   L’agenzia esecutiva giapponese fornisce a ciascun capo progetto i dati necessari per la sintesi dei contributi apportati da ciascuna parte e delle spese effettuate dall’agenzia esecutiva giapponese per il progetto.

3.   I piani di progetto, i programmi di lavoro e le relazioni annuali di cui agli articoli da 8 a 10 e qualsiasi altro documento fondamentale ai fini dell'attuazione delle attività dell'approccio allargato sono redatti in lingua inglese.

Articolo 11

Audit finanziario

Ciascuna delle parti può effettuare un audit finanziario dei conti separati tenuti dall’agenzia esecutiva giapponese ai fini delle attività dell'approccio allargato, in qualsiasi momento nel corso del presente accordo e fino a cinque anni dopo la sua scadenza o la sua estinzione, sulla base di documenti e di controlli in loco. Tutti i libri, registri e qualsiasi altro documento conservato dalle Agenzie esecutive e dai capi progetto in relazione alle attività dell'approccio allargato sono aperti, per quanto necessario e opportuno, ai fini dell’audit.

CAPO 4

RISORSE

Articolo 12

Principi generali

1.   Le risorse per l’attuazione delle attività dell'approccio allargato comprendono:

a)

contributi in natura, conformemente alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati, che comprendono:

i)

componenti, attrezzature e materiali specifici così come altri beni e servizi; e

ii)

gli esperti che una delle parti mette a disposizione dei gruppi di progetto dopo la loro nomina da parte del comitato direttivo, così come il personale messo a disposizione del segretariato da una parte dopo la nomina da parte del comitato direttivo; e

b)

contributi finanziari, alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

2.   Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti, il documento «Stime e ripartizione dei contributi delle parti» allegato alla dichiarazione congiunta di Bruxelles può essere aggiornato ogni anno con decisione del comitato direttivo.

Articolo 13

Imposizione fiscale

1.   Ciascuna delle parti autorizza l’importazione e l’esportazione in franchigia doganale, da e verso il proprio territorio, dei beni necessari per l’attuazione del presente accordo e ne assicura l’esenzione da ogni altro diritto e tasse riscossi dalle autorità doganali, nonché dai divieti e restrizioni all’importazione. Il presente paragrafo si applica indipendentemente dal paese di origine dei suddetti beni necessari.

2.   Gli esperti e il personale del segretariato che una parte mette a disposizione, rispettivamente, dei gruppi di progetto e del segretariato dopo la loro nomina da parte del comitato direttivo, come contributo in natura, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), sono esenti da imposte sugli stipendi, salari ed emolumenti percepiti nel territorio dell’altra parte.

Articolo 14

Disposizioni applicabili ai contributi in natura

1.   Ciascun contributo in natura è oggetto di un accordo di fornitura (di seguito «accordo di fornitura») convenuto tra le Agenzie esecutive di concerto con il capo progetto interessato.

2.   L’accordo di fornitura contiene una dettagliata descrizione tecnica dei contributi da apportare, comprese le specifiche tecniche, i calendari, le fasi dei lavori, la valutazione dei rischi, gli specifici elementi da fornire e i criteri per la loro accettazione, e stabilisce le disposizioni che consentiranno al capo progetto interessato di esercitare l’autorità tecnica sulla fornitura dei contributi in natura. L’accordo di fornitura stabilisce, in particolare:

a)

il valore imputato a ciascun contributo in natura;

b)

i ruoli e le responsabilità delle Agenzie esecutive e del capo progetto;

c)

la procedura di fornitura;

d)

il calendario e le condizioni per l’accettazione del completamento delle fasi intermedie e degli elementi previsti;

e)

l’applicazione delle misure di garanzia della qualità;

f)

le procedure relative al monitoraggio e alle relazioni tra il capo progetto interessato, le Agenzie esecutive e gli organismi che partecipano alla fornitura degli elementi previsti;

g)

le procedure applicabili ai cambiamenti nella fornitura dei contributi che possono incidere sui costi, i tempi e le prestazioni; e

h)

l'accettazione degli elementi finali previsti e l’eventuale trasferimento di proprietà.

3.   La proprietà dei componenti forniti nell’ambito dei contributi in natura dall’agenzia esecutiva designata dall'Euratom a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 (di seguito «agenzia europea di esecuzione») è trasferita all’agenzia esecutiva giapponese al momento dell’accettazione da parte del capo progetto interessato e dell’agenzia esecutiva giapponese nella rispettiva sede di lavoro. L’agenzia esecutiva giapponese è responsabile del trasporto dei componenti forniti dall’agenzia europea di esecuzione dal porto di ingresso fino alla sede di lavoro.

4.   Per quanto riguarda gli esperti o il personale del segretariato, l’accordo di fornitura assume la forma di un accordo di distacco. Il valore imputato agli esperti o al personale del segretariato è quello stabilito nel documento «Stime e ripartizione dei contributi delle parti» allegato alla dichiarazione congiunta di Bruxelles, e può essere aggiornato dal comitato direttivo, all’occorrenza.

5.   Ciascuna delle parti è responsabile delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità da versare agli esperti e al personale del segretariato messo a disposizione da detta parte, e sostiene, salvo accordo contrario, le loro spese di viaggio e di soggiorno. La parte che ospita i gruppi di progetto e/o il segretariato provvede ad una adeguata sistemazione per gli esperti e il personale del segretariato, comprese le rispettive famiglie. La parte che ospita i gruppi di progetto e/o il segretariato adotta altresì idonee misure atte a facilitare l’ingresso nel suo territorio degli esperti e del personale del segretariato comprese le loro famiglie, e sollecita l’agenzia esecutiva ad adoperarsi con ogni mezzo per fornire adeguati servizi legali e di traduzione nel caso di un’eventuale azione giudiziaria avviata nei confronti degli esperti o del personale del segretariato a motivo dell’esercizio delle loro funzioni. Nell’esecuzione dei loro compiti presso l’altra parte, gli esperti e il personale del segretariato si conformano alle disposizioni generali e speciali di lavoro e ai regolamenti di sicurezza vigenti nell’istituto ospitante, o ad altre disposizioni concordate nell’accordo di distacco.

Articolo 15

Adeguamenti della ripartizione dei contributi

Se circostanze impreviste lo rendono necessario, una parte può proporre di modificare la ripartizione dei contributi nell’ambito di un progetto relativo alle attività dell'approccio allargato. Sulla base della proposta il capo progetto interessato propone al comitato direttivo, previa consultazione del comitato di progetto interessato, una ripartizione modificata delle risorse mantenendo inalterato il costo totale del progetto e l’equilibrio complessivo dei contributi delle varie parti nell’ambito del progetto.

Articolo 16

Contributi finanziari

Tutti i pagamenti effettuati dall’agenzia europea di esecuzione sono espressi in euro. Tutti i pagamenti effettuati dall’agenzia esecutiva giapponese sono espressi in yen giapponesi.

Articolo 17

Spese comuni dei gruppi di progetto

Le spese comuni di ciascun gruppo di progetto sono sostenute, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, dall’agenzia esecutiva giapponese. A tale scopo, l’agenzia esecutiva giapponese adotta le disposizioni necessarie, su richiesta del capo progetto interessato e nei limiti dei massimali indicati nel programma di lavoro corrispondente.

CAPO 5

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 18

Diffusione, utilizzo e protezione delle informazioni

1.   Ai fini del presente capo, si intende per:

a)

«informazione», i disegni, piani, calcoli, relazioni e altri documenti, dati o metodi di ricerca e di sviluppo, descrizioni di invenzioni e di scoperte, tutelabili o no; e

b)

«informazioni commerciali riservate», le informazioni contenenti «know-how», segreti commerciali o altre informazioni di natura tecnica, commerciale o finanziaria che:

i)

siano state mantenute riservate dal loro proprietario;

ii)

non siano generalmente note o messe a disposizione del pubblico da altre fonti;

iii)

non siano state messe a disposizione di altre parti dal loro proprietario senza essere vincolate a un obbligo di riservatezza; e

iv)

non siano disponibili alla parte ricevente senza un obbligo di riservatezza.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, le parti sostengono la diffusione più ampia possibile delle informazioni generate nel corso dell’attuazione del presente accordo.

3.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, tutte le informazioni generate dai membri dei gruppi di progetto nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente accordo sono messe a libera disposizione di ciascuna delle parti ai fini del loro utilizzo nella ricerca e nello sviluppo della fusione come fonte di energia per scopi pacifici.

4.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione di articoli di riviste, di relazioni e di lavori scientifici e tecnici che derivano direttamente dall’attuazione del presente accordo. Tutti gli esemplari di un’opera protetta dal diritto d’autore, prodotti in applicazione delle disposizioni del presente capo e diffusi al pubblico devono menzionare il nome degli autori, eccetto se un autore rifiuta espressamente di essere nominato.

5.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, tutte le informazioni generate dal personale di un’agenzia esecutiva nell’espletamento dei compiti assegnatile dal presente accordo sono messe a libera disposizione dei gruppi di progetto e di ciascuna delle parti ai fini del loro utilizzo nella ricerca e nello sviluppo della fusione come fonte di energia per scopi pacifici.

6.   Ciascun contratto stipulato su iniziativa di un’agenzia esecutiva o di un capo progetto ai fini dell’esecuzione di un compito loro assegnato in virtù del presente accordo contiene disposizioni che consentono alle parti di ottemperare ai loro obblighi nell’ambito del presente accordo.

7.   Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che le sono applicabili e gli obblighi verso terzi e le disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti si adopera per mettere a libera disposizione dei gruppi di progetto e delle Agenzie esecutive tutte le informazioni di cui hanno bisogno per l’esecuzione dei compiti loro assegnati dal presente accordo.

8.   Quando, nell’attuazione del presente accordo, sono rese disponibili informazioni commerciali riservate, esse devono essere debitamente identificate come tali e essere trasmesse nel rispetto di un accordo di riservatezza. Il destinatario di tali informazioni le utilizza soltanto ai fini dell’attuazione del presente accordo e ne garantisce la riservatezza nella misura stabilita da detto accordo.

Articolo 19

Proprietà intellettuale

1.   Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale è definita ai sensi dell’articolo 2 della convenzione istituita dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Conformemente alla propria legislazione e regolamentazione, ciascuna parte provvede affinché l’altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale attribuiti in conformità del presente capo. Il presente capo non modifica né pregiudica l’attribuzione dei diritti fra una parte e i suoi cittadini. La parte e i suoi cittadini determinano essi stessi, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili, se i diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalla parte o dai suoi cittadini.

2.   Quando membri dei gruppi di progetto producono, nel corso dell’attuazione del presente accordo, elementi meritevoli di tutela, il capo progetto interessato ne informa immediatamente il comitato direttivo formulando una raccomandazione riguardante i paesi nei quali è necessario proteggere detta proprietà intellettuale. Tuttavia, ciascuna delle parti, la sua agenzia esecutiva o i membri dei gruppi di progetto messi a disposizione da detta parte hanno facoltà di acquisire tutti i diritti, titoli e interessi relativi alla proprietà intellettuale nel territorio di questa parte. Il comitato direttivo stabilisce se sia necessario ottenere la protezione di tale proprietà intellettuale nei paesi terzi e con quali modalità. Ogniqualvolta una parte, la sua agenzia esecutiva o i membri dei gruppi di progetto che ha messo a disposizione ottengono la protezione della proprietà intellettuale, detta parte provvede affinché i membri dei gruppi di progetto possano utilizzare liberamente tale proprietà intellettuale ai fini dell’esecuzione dei compiti assegnati ai gruppi di progetto.

3.   Se la proprietà intellettuale è generata dal personale di un’agenzia esecutiva nell’esecuzione di un compito assegnato dal presente accordo, la parte di tale agenzia esecutiva, l’agenzia esecutiva o il suo personale hanno facoltà di acquisire, in tutti i paesi, tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale in conformità delle leggi o dei regolamenti applicabili. La parte di detta agenzia esecutiva provvede affinché i membri dei gruppi di progetto possano utilizzare liberamente tale proprietà intellettuale ai fini dell’esecuzione dei compiti assegnati ai gruppi di progetto e affinché all’altra parte sia rilasciata una licenza irrevocabile, non esclusiva e a titolo gratuito, col diritto di concedere sottolicenze ai fini della ricerca e dello sviluppo in materia di fusione come fonte di energia per scopi pacifici.

4.   Fatte salve le leggi applicabili in materia, qualora la proprietà intellettuale sia generata dal personale messo a disposizione da un’agenzia esecutiva mentre lavora nell’agenzia esecutiva dell’altra parte:

a)

la parte ospitante, la sua agenzia esecutiva o il suo personale hanno facoltà di acquisire tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale nel suo territorio e nei paesi terzi; e

b)

la parte di origine, la sua agenzia esecutiva o il suo personale hanno facoltà di acquisire tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale nel suo territorio.

5.   Senza pregiudizio di qualsiasi diritto degli inventori o degli autori in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per ottenere la cooperazione di detti inventori e autori, compreso il personale della sua agenzia esecutiva, necessari per l’attuazione del presente accordo. Ciascuna delle parti provvede al pagamento di premi o compensi a detti inventori o autori, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

6.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, se una parte decide di non esercitare il suo diritto ad ottenere la protezione della proprietà intellettuale in un paese o una regione, ne informa l’altra parte, che può allora cercare di ottenere tale protezione.

Articolo 20

Scadenza o estinzione

I diritti conferiti e gli obblighi imposti alle parti ai sensi del presente capo sono mantenuti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dopo la scadenza o l’estinzione del presente accordo.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche informandosi reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 22

Durata ed estinzione

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni e resta in vigore, salvo denuncia di una delle parti alla fine del periodo decennale o in qualsiasi momento successivo, mediante preavviso scritto di sei mesi dato all’altra parte.

2.   Il presente accordo può estinguersi prima della sua scadenza soltanto se:

a)

le due parti esprimono il loro accordo;

b)

l’accordo ITER si estingue; o

c)

una delle parti non è più parte dell’accordo ITER.

3.   La scadenza o l’estinzione del presente accordo non pregiudica la validità o la durata degli eventuali accordi conclusi nell’ambito del suddetto accordo, né i diritti e obblighi specifici stabiliti ai sensi del capo 5.

Articolo 23

Modifica

Le parti, su richiesta di una di loro, si consultano sull’opportunità di modificare il presente accordo, e possono decidere di modificarlo. Tale modifica entra in vigore alla data in cui le parti si scambiano note diplomatiche informandosi reciprocamente dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie

Tutte le questioni e le controversie tra le parti relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione e negoziato tra le parti.

Articolo 25

Partecipazione delle altre parti dell’accordo ITER

Qualora un’altra parte dell’accordo ITER annunci la sua intenzione di partecipare ad un progetto relativo alle attività dell'approccio allargato, il capo progetto interessato, previa consultazione del comitato di progetto, presenta al comitato direttivo una proposta riguardante le condizioni della partecipazione di tale parte al progetto. Il comitato direttivo decide la partecipazione di detta parte su proposta del capo progetto e, con riserva dell’approvazione delle parti secondo le loro procedure interne, può concludere con detta parte accordi e intese concernenti la sua partecipazione.

Articolo 26

Applicazione con riferimento al trattato Euratom

A norma del trattato che istituisce l'Euratom, il presente accordo si applica ai territori contemplati dal suddetto trattato. Conformemente a detto trattato e ad altri accordi pertinenti, esso si applica anche alla Confederazione svizzera, la quale partecipa al programma Euratom sulla fusione in qualità di Stato terzo pienamente associato.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine rispettivamente dal governo del Giappone e dalla Comunità europea dell’energia atomica, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Tokyo, in data 5 febbraio 2007, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e giapponese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea dell’energia atomica

H. RICHARDSON

Per il governo del Giappone

T. ASO


ALLEGATO I

IFMIF/EVEDA

Articolo 1

Obiettivo

1.   Fatti salvi il presente accordo e le disposizioni legislative e regolamentari loro applicabili, le parti conducono le attività di convalida e di progettazione ingegneristica (di seguito «EVEDA») intese a produrre un progetto dettagliato, completo e pienamente integrato per l’impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF») e tutti i dati necessari per le future decisioni relative alla costruzione, al funzionamento, all’esercizio e alla disattivazione dell’IFMIF, e a convalidare il funzionamento permanente e stabile di ogni sottosistema dell’IFMIF.

2.   Il progetto e i dati sono poi riportati in una relazione finale di progettazione che deve essere adottata dal comitato direttivo, su proposta del capo progetto e previa consultazione del comitato di progetto, e sono successivamente messi a disposizione di ciascuna delle parti che li può utilizzare nell’ambito di un programma internazionale di collaborazione o del loro programma nazionale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 1 del presente allegato, sono espletati i seguenti compiti:

a)

elaborazione del progetto dettagliato dell’IFMIF, compresi:

i)

una descrizione completa dell’IFMIF, con i suoi tre principali sottosistemi (gli acceleratori, l’impianto target e l’impianto di prova), gli edifici comprese le celle calde per l’esame postirraggiamento, i sistemi ausiliari e i sistemi di sicurezza;

ii)

i piani dettagliati dei componenti, dei sottosistemi e degli edifici, con particolare riferimento alle rispettive interfacce e integrazione;

iii)

un calendario delle diverse fasi di fornitura, costruzione, assemblaggio, prove e attivazione, così come le previsioni dei corrispondenti fabbisogni in termini di risorse umane e finanziarie; e

iv)

le specifiche tecniche dei componenti che possono formare oggetto di gare di appalto per la fornitura degli elementi necessari all’avvio della costruzione;

b)

elaborazione dei requisiti per il sito dell’IFMIF e conduzione delle necessarie analisi di sicurezza e ambientali;

c)

proposta di programma e corrispondenti stime in termini di costi, risorse umane e calendario per il funzionamento, l’esercizio e la disattivazione dell’IFMIF; e

d)

convalida dei lavori di ricerca e di sviluppo necessari per l’esecuzione delle attività descritte alle lettere a), b) e c), compresi:

i)

la progettazione, la costruzione e l’assemblaggio di un prototipo della parte a bassa energia e della prima sezione ad alta energia di uno dei due acceleratori, compresi i sistemi di alimentazione a radiofrequenza, i generatori e i loro dispositivi ausiliari, e la conduzione di test integrati del fascio;

ii)

la progettazione, la fabbricazione e la prova di modelli estendibili per garantire la fattibilità tecnica dell’impianto target e dell’impianto di prova; e

iii)

la costruzione degli edifici che ospiteranno il prototipo di acceleratore e i relativi sistemi ausiliari.

2.   La realizzazione dei compiti definiti al paragrafo 1 sarà descritta più in dettaglio nel piano di progetto e nei programmi di lavoro.

Articolo 3

Sede di lavoro

Le attività IFMIF/EVEDA sono svolte nella sede di Rokkasho, prefettura di Aomori.

Articolo 4

Risorse

Le parti mettono a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione delle attività IFMIF/EVEDA alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

Articolo 5

Durata

La durata delle attività IFMIF/EVEDA è di sei anni e può essere prorogata con decisione del comitato direttivo.

Articolo 6

Proprietà dei componenti dell’acceleratore

In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del presente accordo, l’agenzia europea di esecuzione mantiene la proprietà dei componenti del prototipo di acceleratore di cui al presente articolo che fornisce nell’ambito dei contributi in natura e assume la responsabilità del trasporto per il rientro di detti componenti dopo lo smantellamento del prototipo di acceleratore, e segnatamente:

a)

l’iniettore;

b)

i sistemi di alimentazione a radiofrequenza, i generatori e i loro dispositivi ausiliari; e

c)

il sistema di controllo.


ALLEGATO II

IFERC

Articolo 1

Obiettivo

Fatti salvi il presente accordo e le disposizioni legislative e regolamentari loro applicabili, le parti conducono attività di ricerca e sviluppo presso l’IFERC al fine di contribuire al progetto ITER e promuovere la realizzazione quanto più rapida possibile di un futuro reattore di dimostrazione (di seguito «DEMO»).

Articolo 2

Campo di applicazione

Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 1 del presente allegato, sono espletati i seguenti compiti:

a)

attività del centro di coordinamento della ricerca e dello sviluppo per la concezione di DEMO intese a stabilire una base comune per la concezione di DEMO, e segnatamente:

i)

l'organizzazione di seminari e altre riunioni;

ii)

la fornitura e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

iii)

le attività di progettazione di massima di DEMO; e

iv)

le attività di ricerca e di sviluppo sulle tecnologie per DEMO;

b)

attività del centro di simulazione computazionale, compresa la fornitura e il funzionamento di un supercalcolatore per simulazioni su grande scala al fine di analizzare i dati sperimentali riguardanti i plasmi di fusione, elaborare scenari per l’esercizio di ITER, prevedere le prestazioni degli impianti ITER e contribuire alla progettazione di DEMO; e

c)

attività del centro ITER di sperimentazione a distanza al fine di agevolare un’ampia partecipazione di ricercatori agli esperimenti ITER, in particolare lo sviluppo di tecniche di sperimentazione a distanza per i plasmi caldi di Tokamak, che devono essere provate su macchine esistenti come il superconduttore avanzato Tokamak, come previsto all’articolo 1 dell’allegato III.

Articolo 3

Sede di lavoro

La sede del centro IFERC si trova a Rokkasho, prefettura di Aomori.

Articolo 4

Risorse

Le parti mettono a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione delle attività IFERC alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

Articolo 5

Durata

La durata delle attività IFERC è di dieci anni e può essere prorogata con decisione del comitato direttivo.

Articolo 6

Modalità di consegna e eventuale trasferimento di proprietà dei supercalcolatori

In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del presente accordo, le modalità di consegna e l’eventuale trasferimento di proprietà dei supercalcolatori sono stabiliti dal comitato direttivo conformemente al piano di progetto.


ALLEGATO III

PROGRAMMA RELATIVO AL TOKAMAK SATELLITE

Articolo 1

Obiettivo

1.   Fatti salvi il presente accordo e le disposizioni legislative e regolamentari loro applicabili, le parti attuano un programma «Tokamak satellite» (di seguito «Programma relativo al Tokamak satellite»), che comprende:

a)

la partecipazione al potenziamento degli impianti sperimentali di tipo Tokamak di proprietà dell’agenzia esecutiva giapponese, per realizzare un superconduttore avanzato Tokamak (di seguito «superconduttore avanzato Tokamak»); e

b)

la partecipazione al suo esercizio, a sostegno dell’esercizio di ITER e della ricerca volta alla realizzazione di DEMO, mediante l’approfondimento degli aspetti fondamentali di fisica per ITER e DEMO.

2.   La costruzione e l’esercizio del superconduttore avanzato Tokamak sono condotti nell’ambito del programma relativo al Tokamak satellite e del programma nazionale giapponese. Le opportunità offerte dall’esercizio del superconduttore avanzato Tokamak sono condivise in parti uguali tra il programma nazionale e il programma relativo al Tokamak satellite.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Per il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 1 del presente allegato, sono espletati i seguenti compiti:

a)

fase di costruzione: progettazione, fabbricazione dei componenti e sistemi, assemblaggio del superconduttore avanzato Tokamak; e

b)

fase di esercizio: pianificazione ed esecuzione degli esperimenti del programma relativo al Tokamak satellite.

2.   La realizzazione dei compiti definiti al paragrafo 1 è descritta con maggior dettaglio nel piano di progetto e dei programmi di lavoro, sulla base seguente:

a)

la relazione sulla progettazione di massima, con le specificazioni funzionali dei componenti che le parti devono fornire ai fini dell’attuazione del programma relativo al Tokamak satellite, è fornita dall’agenzia esecutiva giapponese e successivamente esaminata e approvata dalle parti;

b)

ciascuna agenzia esecutiva elabora i piani dettagliati dei componenti che deve fornire nell’ambito dei contributi in natura;

c)

l’agenzia esecutiva giapponese è responsabile dell’integrazione dei componenti del superconduttore avanzato Tokamak e dell’assemblaggio generale e dell’esercizio del dispositivo; e

d)

l’Euratom ha facoltà di partecipare all’esercizio del superconduttore avanzato Tokamak su base di equità.

Articolo 3

Sede di lavoro

Le attività del programma relativo al Tokamak satellite sono svolte nella sede di Naka, prefettura di Ibaraki.

Articolo 4

Risorse

Le parti mettono a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione del programma relativo al Tokamak satellite alle condizioni stabilite nella dichiarazione congiunta di Bruxelles e nei suoi allegati.

Articolo 5

Durata

La durata del programma relativo al Tokamak satellite è di dieci anni, compresi tre anni per l'attivazione e l’esercizio, e può essere prolungata con decisione del comitato direttivo.

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