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Document 31997L0050
Directive 97/50/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 93/16/EEC to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
Direttiva 97/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
Direttiva 97/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
GU L 291 del 24.10.1997, p. 35–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007
Direttiva 97/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 24/10/1997 pag. 0035 - 0037
DIRETTIVA 97/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), tenuto conto del progetto comune approvato il 28 maggio 1997 dal comitato di conciliazione, considerando l'esigenza di introdurre procedure idonee per l'aggiornamento delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli 26 e 27 della direttiva 93/16/CEE (4), in modo da rispecchiare le frequenti modifiche che intervengono nella formazione e nelle designazioni delle specializzazioni mediche negli Stati membri; considerando che il ricorso a tali procedure, previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), consentirebbe di migliorare l'efficienza del processo decisionale della Comunità, agevolando in questo modo l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di quei medici specialisti i cui diritti dipendono dall'aggiornamento delle suddette disposizioni; considerando che le procedure previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio dovranno essere applicate in base al modus vivendi (6) in materia di comitatologia, concordato tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, fino a quando non verrà attuata una revisione dei trattati a norma dell'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea; considerando che occorre prevedere un aggiornamento dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2 per le specializzazioni mediche riconosciute da due o più Stati membri, includendo gli stessi nei relativi elenchi di denominazioni di specializzazioni nel momento in cui la formazione richiesta in tali Stati è conforme ai requisiti minimi indicati nella direttiva 93/16/CEE; considerando che è necessario stabilire, agli articoli 26 e 27 della suddetta direttiva, la durata minima dei corsi di formazione per le specializzazioni introdotte, aggiornando, ogniqualvolta risulti necessario, i dati relativi alle altre; considerando che la Commissione, assistita a titolo consultivo dal comitato di Alti Funzionari della sanità pubblica istituito dalla decisione 75/365/CEE (7), è in grado di procedere alle necessarie modifiche dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2; considerando che, nell'assistere la Commissione nell'introduzione delle modifiche degli articoli 26 e 27, è opportuno che lo stesso comitato operi in veste di comitato di gestione; considerando che il comitato consultivo per la formazione medica, istituito nell'ambito della Commissione a norma della decisione 75/364/CEE (8) trasmette alla Commissione e agli Stati membri pareri e raccomandazioni nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/16/CEE; considerando che per i cittadini degli Stati membri titolari di diplomi rilasciati da Stati terzi i pertinenti problemi che si presentano nel quadro dell'applicazione delle direttive settoriali devono essere affrontati nel contesto del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 93/16/CEE è modificata come segue: 1) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. L'elenco delle denominazioni riportate al paragrafo 3 è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2.»; 2) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. L'elenco delle denominazioni riportate al paragrafo 2 è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2.»; 3) agli articoli 26 e 27 è aggiunto il comma seguente: «L'elenco delle durate minime delle formazioni specializzate di cui al presente articolo è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 3.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 44 bis 1. Allorché si fa riferimento alle procedure del presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito dalla decisione 75/365/CEE (*). 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: a) la Commissione differisce di un termine di due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise; b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a). (*) GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (GU L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 15).» Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 6 ottobre 1997. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (1) GU C 389 del 31. 12. 1994, pag. 19 e GU C 28 dell'1. 2. 1996, pag. 7. (2) GU C 133 del 31. 5. 1995, pag. 10. (3) Parere del Parlamento europeo del 29 giugno 1995 (GU C 183 del 17. 7. 1995, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU C 248 del 26. 8. 1996, pag. 71) e decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996, pag. 31). Decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1997. Decisione del Consiglio del 24 luglio 1997. (4) GU L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. (5) GU L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33. (6) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1. (7) GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (GU L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 15). (8) GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17. Dichiarazione della Commissione Settimo considerando ter (nuovo) La Commissione sottolinea il fatto che la necessità di stabilire l'equivalenza dei diplomi di medico ottenuti al di fuori dell'Unione europea rappresenta uno dei problemi pertinenti da affrontare.